| Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Direzione Generale Tutela
delle Condizioni di Lavoro
Divisione V
Roma, 12 luglio 2004
Prot.
15/0006095/14.01.04.07
Alla Federazione Italiana
Pubblici Esercizi - FIPE
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma
Codesta
Federazione ha chiesto di conoscere l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità
di riconoscere immediata applicabilità alle previsioni dell'articolo 37, comma 1 del
decreto legislativo 276/2003 in materia di lavoro intermittente, a prescindere dalla
contrattazione collettiva ovvero dall'eventuale decreto ministeriale. Al riguardo si
osserva quanto segue.
La
individuazione dei casi di ricorso al lavoro intermittente è largamente rimessa
all'autonomia collettiva, ovvero al decreto ministeriale, giusto quanto disposto dall'art.
34, comma 1 e dall'art. 40 del decreto legislativo 276/03.
Al di fuori di questa previsione di carattere generale si pongono due ipotesi di immediata
applicabilità dell'istituto chiaramente desumibili dal dettato legislativo.
Si
tratta in primo luogo delle ipotesi soggettive di cui all'art.34, comma 2: "
soggetti
con meno di 25 anni in stato di disoccupazione (
) lavoratori con più di 45 anni
espulsi dal ciclo produttivo ovvero iscritti alle liste di mobilità e di collocamento
"
per essi ancorché in via sperimentale l'istituto è da subito utilizzabile, consentendo
così di raggiungere immediatamente quelle finalità anche di ordine sociale che
chiaramente la legge si propone.
La
seconda ipotesi è quella prevista, in particolare, dall'art.37, comma 1 del decreto
legislativo 276/03, laddove è il legislatore stesso ad individuare le ragioni
intermittenti o stagionali, derogando così al principio generale. Principio generale che
si riespande nel successivo comma 2 laddove "
ulteriori periodi predeterminati
possono essere previsti dai contratti collettivi
". Anche in questo caso sono
chiaramente individuabili quelle finalità perseguite dal legislatore e volte a sostenere
l'occupazione la cui domanda aumenta in corrispondenza di determinati periodi.
Del
resto il tenore di questa interpretazione pare decisamente suffragato dalla previsione di
cui al successivo art.40, nella parte in cui chiarisce che la individuazione, a mezzo di
contratto collettivo, dei casi di ricorso al lavoro intermittente riguardi solo le ipotesi
di cui all'art.34, comma 1 e all'art. 37, comma 2.
Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Onelli)
Il
Dirigente (Dott.
Giuseppe De Cicco)
13
luglio 2004
IL
SOTTOSEGRETARIO SACCONI VIOLA LA SUA LEGGE PER NON AMMETTERNE IL FALLIMENTO
Claudio
Treves, responsabile del dipartimento Politiche attive del lavoro Cgil nazionale, e
Carmelo Caravella, segretario nazionale Filcams-Cgil, hanno emesso questa nota congiunta.
«A
questo non si era ancora arrivati: un membro del governo che avalla una interpretazione
illegale pur di non ammettere il fallimento della legge da lui stesso voluta.
«È
quanto capita al sottosegretario Sacconi che interpreta il lavoro intermittente per
periodi predeterminati della settimana, del mese o dell'anno (art.37 del decreto
legislativo 276/03), come non necessitanti una preventiva autorizzazione da parte della
contrattazione collettiva. Lo fa rispondendo ad un quesito della Fipe (Federazione
Italiana Pubblici Esercizi), associazione firmataria del CCNL del turismo, in cui non si
trova traccia di intervento autorizzativo del lavoro a chiamata, ma piuttosto un impegno
delle parti (e quindi anche della Fipe) ad istituire una commissione per discutere di
mercato del lavoro e delle novità legislative.
«Quindi
il sottosegretario Sacconi immagina, attraverso la penna del solerte estensore della
risposta, che l'articolo 37 del decreto costituisca una fattispecie a parte di lavoro
intermittente, esonerata dall'indicazione di fonte contrattuale delle esigenze
giustificative. Peccato che la "sua" legge, a quell'articolo citato, preveda
soltanto disposizioni riguardanti il diritto alla corresponsione dell' indennità di
disponibilità, ma nulla riguardo alla presunta esenzione di questa fattispecie dal
principio generale fissato all' articolo 34, comma 1, dove si indica nel contratto
nazionale la sede per individuare "le esigenze di carattere temporaneo" che
devono essere alla base del ricorso a tale tipologie d'impiego, con la sola eccezione che
riguarda lavoratori di età inferiore a 25 o superiore a 45 anni iscritti nelle liste di
mobilità.
«Del
resto, il sottosegretario non può negare il totale fallimento di questo istituto,
presentato come toccasana contro il lavoro nero, ma che di fatto nessuna associazione di
datori di lavoro ha avuto il coraggio di voler disciplinare, sapendo di trovare sulla loro
strada la determinazione della Cgil, e un significativo grado di unità tra le categorie,
nel respingere un istituto lesivo della dignità delle persone e incapace, peraltro, di
fare fronte alle effettive esigenze di governo delle fluttuazioni del ciclo produttivo.
«Ci
si acconcia così a violare la legge da parte del suo stesso estensore, pur di non
ammetterne il fallimento. Non s'illuda l'on. Sacconi, e neanche la Fipe: la nostra
battaglia contro il lavoro intermittente continuerà, anche ricorrendo alla vertenzialità
di tipo costituzionale contro un istituto che non dovrà trovare cittadinanza
nell'edificio del diritto del lavoro italiano». |
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