Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione V

Roma, 12 luglio 2004

Prot. 15/0006095/14.01.04.07

Alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi - FIPE

Piazza G. G. Belli, 2

00153 Roma

Codesta Federazione ha chiesto di conoscere l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di riconoscere immediata applicabilità alle previsioni dell'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 276/2003 in materia di lavoro intermittente, a prescindere dalla contrattazione collettiva ovvero dall'eventuale decreto ministeriale. Al riguardo si osserva quanto segue.

La individuazione dei casi di ricorso al lavoro intermittente è largamente rimessa all'autonomia collettiva, ovvero al decreto ministeriale, giusto quanto disposto dall'art. 34, comma 1 e dall'art. 40 del decreto legislativo 276/03.
Al di fuori di questa previsione di carattere generale si pongono due ipotesi di immediata applicabilità dell'istituto chiaramente desumibili dal dettato legislativo.

Si tratta in primo luogo delle ipotesi soggettive di cui all'art.34, comma 2: "…soggetti con meno di 25 anni in stato di disoccupazione (…) lavoratori con più di 45 anni espulsi dal ciclo produttivo ovvero iscritti alle liste di mobilità e di collocamento…" per essi ancorché in via sperimentale l'istituto è da subito utilizzabile, consentendo così di raggiungere immediatamente quelle finalità anche di ordine sociale che chiaramente la legge si propone.

La seconda ipotesi è quella prevista, in particolare, dall'art.37, comma 1 del decreto legislativo 276/03, laddove è il legislatore stesso ad individuare le ragioni intermittenti o stagionali, derogando così al principio generale. Principio generale che si riespande nel successivo comma 2 laddove "…ulteriori periodi predeterminati possono essere previsti dai contratti collettivi…". Anche in questo caso sono chiaramente individuabili quelle finalità perseguite dal legislatore e volte a sostenere l'occupazione la cui domanda aumenta in corrispondenza di determinati periodi.

Del resto il tenore di questa interpretazione pare decisamente suffragato dalla previsione di cui al successivo art.40, nella parte in cui chiarisce che la individuazione, a mezzo di contratto collettivo, dei casi di ricorso al lavoro intermittente riguardi solo le ipotesi di cui all'art.34, comma 1 e all'art. 37, comma 2.

Il Direttore Generale

(Dott. Paolo Onelli)

Il Dirigente (Dott. Giuseppe De Cicco)

 

 

 

13 luglio 2004
IL SOTTOSEGRETARIO SACCONI VIOLA LA SUA LEGGE PER NON AMMETTERNE IL FALLIMENTO

Claudio Treves, responsabile del dipartimento Politiche attive del lavoro Cgil nazionale, e Carmelo Caravella, segretario nazionale Filcams-Cgil, hanno emesso questa nota congiunta.

«A questo non si era ancora arrivati: un membro del governo che avalla una interpretazione illegale pur di non ammettere il fallimento della legge da lui stesso voluta.

«È quanto capita al sottosegretario Sacconi che interpreta il lavoro intermittente per periodi predeterminati della settimana, del mese o dell'anno (art.37 del decreto legislativo 276/03), come non necessitanti una preventiva autorizzazione da parte della contrattazione collettiva. Lo fa rispondendo ad un quesito della Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), associazione firmataria del CCNL del turismo, in cui non si trova traccia di intervento autorizzativo del lavoro a chiamata, ma piuttosto un impegno delle parti (e quindi anche della Fipe) ad istituire una commissione per discutere di mercato del lavoro e delle novità legislative.

«Quindi il sottosegretario Sacconi immagina, attraverso la penna del solerte estensore della risposta, che l'articolo 37 del decreto costituisca una fattispecie a parte di lavoro intermittente, esonerata dall'indicazione di fonte contrattuale delle esigenze giustificative. Peccato che la "sua" legge, a quell'articolo citato, preveda soltanto disposizioni riguardanti il diritto alla corresponsione dell' indennità di disponibilità, ma nulla riguardo alla presunta esenzione di questa fattispecie dal principio generale fissato all' articolo 34, comma 1, dove si indica nel contratto nazionale la sede per individuare "le esigenze di carattere temporaneo" che devono essere alla base del ricorso a tale tipologie d'impiego, con la sola eccezione che riguarda lavoratori di età inferiore a 25 o superiore a 45 anni iscritti nelle liste di mobilità.

«Del resto, il sottosegretario non può negare il totale fallimento di questo istituto, presentato come toccasana contro il lavoro nero, ma che di fatto nessuna associazione di datori di lavoro ha avuto il coraggio di voler disciplinare, sapendo di trovare sulla loro strada la determinazione della Cgil, e un significativo grado di unità tra le categorie, nel respingere un istituto lesivo della dignità delle persone e incapace, peraltro, di fare fronte alle effettive esigenze di governo delle fluttuazioni del ciclo produttivo.

«Ci si acconcia così a violare la legge da parte del suo stesso estensore, pur di non ammetterne il fallimento. Non s'illuda l'on. Sacconi, e neanche la Fipe: la nostra battaglia contro il lavoro intermittente continuerà, anche ricorrendo alla vertenzialità di tipo costituzionale contro un istituto che non dovrà trovare cittadinanza nell'edificio del diritto del lavoro italiano».