| Decreto correttivo legge Biagi. Secondo incontro con le parti sociali
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Si è concluso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il confronto con
le parti sociali sullo schema del provvedimento correttivo del decreto 276/2003 ,
attuativo della legge Biagi.
Il provvedimento correttivo - già all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri - è
attualmente al parere delle Commissioni parlamentari.7/7/2004 |
Decreto legislativo
recante disposizioni modificative e correttive del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti la legge 14 febbraio 2003, n.
30, ed in particolare l'articolo 7, ai sensi del quale entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe di
cui alla legge stessa, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e
correttive con le medesime modalità e con il rispetto dei medesimi criteri e principi
direttivi;
Visto il decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e
prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso
nella seduta del
;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per
gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. All'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato: «decreto
legislativo», sono soppresse le seguenti parole: «di cui all'articolo 4 o».
2. All'articolo 6 del decreto
legislativo il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Sono altresì autorizzate allo
svolgimento della attività di intermediazione, su base nazionale o territoriale, anche
attraverso propri servizi costituiti in forma societaria, le associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro aderenti a organizzazioni comparativamente più
rappresentative nonché quelle che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale
e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali,
del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i
requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1»
3. All'articolo 6 del decreto
legislativo, il comma 8, è sostituito dal seguente: «Le procedure di autorizzazione di
cui al comma 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei principi desumibili in
materia dal presente decreto».
Art. 2
1. All'articolo 12 del decreto
legislativo, il comma 6 è sostituito dal seguente: «Restano in ogni caso salve le
clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196».
Art. 3
1. L'articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo, è sostituito dal seguente:
«1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1 lett. a) e
b) è punito con la sanzione dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per
ogni giornata di lavoro. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'art. 4
lett. c), è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1500 a
euro 7500. Se non vi è scopo di lucro la pena è dell'ammenda da euro 500 a euro 2500. Se
vi è sfruttamento dei minori la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è
aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui
all'articolo 4, comma 1, lett. d) ed e) è punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750.
Se non vi è scopo di lucro la pena è dell'ammenda da euro 250 a euro 1250. Nel caso di
condanna è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente
adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma».
2. L'articolo 18, comma 3, del
decreto legislativo, è sostituito dal seguente:
«3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 20 commi 3, 4 e 5 e
articolo 21, commi 1 e 2, nonché, per il solo somministratore, la violazione del disposto
di cui al comma 3 del medesimo articolo 21, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 250 a euro 1.250».
3. All'articolo
18, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Il contratto di appalto stipulato
in assenza dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, è punito con le sanzioni di cui
ai commi 1 e 2».
Art. 4
1. All'articolo 21, comma 4, del
decreto legislativo, sono soppresse le seguenti parole: «con indicazione degli elementi
di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1».
Art. 5
1. All'articolo 31, del decreto
legislativo, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. I consorzi di società
cooperative costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società consorziate o
delegarne l'esecuzione a una società consorziata. Tali servizi devono essere organizzati
per il tramite dei consulenti del lavoro».