La delega per i contributi sindacali: la Cassazione e il diritto octroyeé; una svolta verso il regresso?


di Piergiovanni Alleva

 

 

1.   Con la sentenza n. 10616 del 3 giugno 2004, la Suprema Corte ha criticato l’orientamento espresso da un proprio precedente (sentenza 26 febbraio 2004, n. 3917), di segno opposto.

Al di là della critica sorprende il fatto che la Corte, nella seconda occasione, abbia respinto la richiesta del Pubblico Ministero di rimessione della causa alle Sezioni Unite.

E’ del tutto evidente infatti che, in una situazione di questo genere, si rendeva necessaria detta rimessione allo scopo di giungere, con la massima autorevolezza possibile, a un’interpretazione definitiva che consentisse di superare l’incertezza non solo con riferimento all’art. 26 della legge n. 300, ma anche - traendo le necessarie conseguenze dall’impianto logico della sentenza del 3 giugno 2004, n. 10616 - in ordine alla portata dell’art. 2160 cod. civ. e dell’art. 75 Cost. (e, in definitiva, in termini generali in ordine ai limiti e agli effetti dei referendum abrogativi).

Muovendo dal fatto che l’accoglimento della tesi dell’applicabilità dell’istituto della cessione di credito alla materia dei contributi sindacali le imprese dovrebbero sopportare degli “oneri aggiuntivi…” e “pregiudizi maggiori e non giustificabili anche in relazione al quadro normativo risultante dall’esito referendario”, la Corte è infatti giunta (con la sentenza depositata da ultimo) alla conclusione che tali oneri “non è dato addossare senza una specifica previsione di legge al debitore”.

Svolte queste considerazioni la Corte ha poi affermato l’esigenza di rispettare “rigidamente la volontà popolare espressa nel referendum” per evitare di “contraddire quella funzione di raccordo tra diritto e contesto socio-economico di cui la volontà del corpo elettorale è la più significativa espressione funzione che va invece salvaguardata… per il rispetto del principio di buona fede”.

Il percorso logico seguito dalla sentenza sopra citata ci sembra che possa essere sintetizzato nel modo seguente:

- ritenere lecita l’applicabilità al caso di specie dell’istituto della cessione di credito porrebbe a carico del datore di lavoro oneri ingiusti e non previsti da alcuna norma di legge;

- la portata della volontà popolare espressasi nel referendum abrogativo sarebbe tale da travolgere qualsiasi norma che (anche con strumenti diversi da quelli previsti dal testo originario dell’art. 26 dello statuto dei lavoratori) possa condurre nella sostanza al risultato di ottenere il versamento diretto da parte del datore di lavoro dei contributi sindacali in assenza di un suo consenso esplicito.

2.   L’abrogazione per via referendaria del 2° e 3° comma dell’art. 26 dello Statuto ha eliminato l’obbligo per il datore di lavoro (ovviamente del tutto indipendente dal suo consenso), di collaborare, nelle forme indicate da tale articolo alla raccolta delle quote sindacali.

Le prime domande che inevitabilmente si pongono con riferimento alle conseguenze dell’intervenuta abrogazione sono quindi:

a)             è lecito indagare sulla reale volontà dei proponenti il referendum e, conseguentemente, sulla reale volontà espressasi, per valutare, a posteriori, se oggetto del referendum fosse l’abrogazione anche implicita, di norme diverse da quelle specificamente oggetto del referendum?

b)            qualora si desse risposta affermativa a tale prima domanda, gli art. 1260 e ss. del codice civile dovrebbero essere interpretati nel senso che la cessione di credito risulta lecita quando ha per oggetto crediti di qualsiasi natura (anche, pacificamente, quelli retributivi) con la sola esclusione di quelli destinati alle organizzazioni sindacali?

Per comprendere meglio la pregnanza di tali quesiti, deve essere sottolineato che sin dal primo grado di giudizio il sindacato si era offerto di provare che presso la società convenuta, così come presso tutte le società facenti capo al gruppo industriale FIAT S.P.A, è diffusa la prassi della cessione di credito, da parte dei lavoratori dipendenti, di quote della propria retribuzione in favore di società finanziarie e commerciali.

A sua volta la giurisprudenza di merito aveva affrontato in termini rigorosi il problema, espressamente riconoscendo che con l’utilizzo dello strumento previsto dagli artt. 1260 e ss. cod. civ. il lavoratore e l’organizzazione sindacale perseguivano, con strumenti diversi uno scopo assai simile a quello originariamente disciplinato dall’art. 26 dello statuto dei lavoratori, e cioè quello di rendere estraneo il datore di lavoro a qualsiasi eccezione di opportunità circa il pagamento in una forma, piuttosto che in un’altra, dei contributi sindacali.

Sulla legittimità di tale fine, anche dopo il referendum, non riteniamo che possa sussistere nessun ragionevole dubbio.

In effetti con riferimento alla permanenza nei contratti collettivi di lavoro (dei metalmeccanici) dell’obbligo per il datore di lavoro di procedere (sostanzialmente come nel passato) alle trattenute in favore delle organizzazioni sindacali, la norma contrattuale suddetta è pur essa contraria alla volontà referendaria, ma nessuno dubita della sua validità proprio perché l’effetto del referendum è stato solo quello di eliminare una norma attributiva di un diritto, ma non di vietare la condotta in cui tale diritto si esplicava.

Ulteriore conseguenza è che la cessione di credito posta in essere dai lavoratori in favore del sindacato non integra la fattispecie di nullità del contratto per illiceità della causa di cui all’art. 1344 c.c.: non può infatti dirsi che il contratto sia il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa poiché, come sopra visto, una norma imperativa che vieti al sindacato di ottenere il pagamento delle quote associative mediante trattenute sulla retribuzione ad opera del datore di lavoro non esiste, né è sorta come effetto del referendum.

Deve quindi concludersi che la manovra di ‘aggiramento’ degli esiti referendari posta in essere dall’appellante è, dal punto di vista dell’ordinamento giuridico italiano, consentita.

3.   A nostro avviso è del tutto evidente che a soluzioni diverse si potrebbe giungere solo qualora si ritenessero implicitamente abrogate, per via referendaria, e solo per la specifica materia e per i contributi sindacali, le previsioni contenute negli artt. 1260 e seguenti (ma con effetti di collisione con l’art. 3, co. 1, Cost. data la irragionevole discriminazione tra cittadino, beneficiario dell’art. 1260, e lavoratore, dalla medesima norma escluso).

Solo così facendo, infatti, sarebbe delineabile un sistema in cui, pur operando l’istituto della cessione di credito per tutte le materie diverse dai contributi sindacali, e pur permanendo in favore delle sole organizzazioni sindacali firmatarie del contratto l’obbligo per il datore di lavoro di procedere al versamento dei contributi, mancherebbe qualsiasi norma in grado di autorizzare il lavoratore e l’organizzazione sindacale non firmataria del contratto cui lo stesso aderisce (o intende aderire) ad effettuare un pagamento differito senza il consenso del datore di lavoro.

Riassumendo: in assenza di una norma che dichiari l’illiceità della cessione di crediti retributivi futuri senza il consenso del datore di lavoro, ovvero che dichiari la illiceità del versamento di contributi sindacali a mezzo di trattenute sulle retribuzioni future, non vi è motivo di escludere l’applicabilità al caso di specie degli artt. 1260 e ss. cod. civ., salvo ritenerli implicitamente abrogati a seguito dell’esito del referendum.

Da questo punto di vista, nessun rilievo possono assumere le valutazioni circa gli eventuali oneri conseguenti all’utilizzo dello strumento della cessione del credito. Tali oneri esistono sempre, ed è stato lo stesso codice civile (art. 1196) a prevederne l’attribuzione al debitore.

Al riguardo, semmai, non si può che concordare con la sentenza n. 3917/04 laddove sottolinea che comunque tali oneri sono assai modesti, posto che già esiste certamente una procedura per l’accredito delle quote associative ai sindacati firmatari del CNNL.

4.   Ciò chiarito, non resta che tentare di trovare le risposte alle domande formulate in apertura.

Premesso che in termini generali - non è possibile successivamente alla celebrazione del referendum procedere a un’indagine circa le intenzioni dei proponenti in ordine alla portata degli effetti abrogativi, deve essere in ogni caso evidenziato che sono stati proprio i proponenti a prospettare in sede di giudizio di ammissibilità del referendum la permanenza, anche in caso di abrogazione dell’art. 26 st. lav., di strumenti diversi per raggiungere lo scopo del finanziamento delle organizzazioni sindacali a mezzo di contributi volontari (espressamente indicando, si badi bene,  tra tali strumenti proprio la cessione di credito).

La Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 13 del 1995, nel dichiarare l’ammissibilità della richiesta di referendum, ha così testualmente riassunto la “volontà popolare” (e cioè le intenzioni espresse dai promotori nei propri atti):

L'intento dei promotori è quello di restituire la materia all'autonomia privata, facendo venir meno l'obbligo legale di cooperazione gravante sul datore di lavoro. Tale obbligo giuridico, scaturito dalle abrogande disposizioni, avrebbe in concreto determinato un vincolo contributivo a tempo indeterminato a carico del lavoratore anche indipendentemente dalla permanenza del vincolo associativo. Ben altra sarebbe l'ipotesi in cui l'assunzione dell'obbligo datoriale derivasse da una "genuina espressione di autonomia negoziale". Allora l'operare di altri istituti civilistici quali la cessione di credito o la delegazione di pagamento, al medesimo fine utilizzabili, si collocherebbe su un piano contrattuale e non sarebbe attuativo di una prescrizione legislativa. Tanto verrebbe a dimostrare la effettiva portata modificativa del referendum: infatti il meccanismo che si intende abrogare non ha natura ricognitiva della ordinaria normativa civilistica ma rappresenta una figura specifica e ben definita, la cui eventuale abrogazione referendaria avrebbe l'effetto di incidere in senso modificativo sulla materia nel suo complesso.” (le sottolineature sono di chi scrive)

Alla stregua di tali testuali specificazioni, non è quindi ragionevole porre in dubbio che i proponenti del referendum non intendessero in alcun modo intervenire sugli artt. 1260 e ss. del codice civile, e che anzi essi stessi ritenessero tale normativa del tutto vigente ed applicabile alla materia all’esito del referendum richiesto.

Appare pertanto quantomeno arbitrario ipotizzare che la “volontà popolare” possa successivamente essersi indirizzata in direzioni difformi da quelle espresse dagli stessi promotori dei referendum.

Ma vi è di più.

Come è noto, ai sensi dell’art. 75 Cost., è compito affidato alla Corte Costituzionale quello di indagare, al fine di valutarne l’ammissibilità, circa i potenziali effetti delle abrogazioni richieste.

Di qui l’obbligo per i proponenti di esplicitare gli obiettivi che intendono conseguire con i referendum e il rilievo degli stessi ai fini della valutazione di ammissibilità.

Ora, tale valutazione, a parere di chi scrive, non può essere, neppure in sede giurisdizionale, oggetto di riconsiderazioni in grado di determinare, successivamente alla celebrazione del referendum, ampliamenti o restrizioni delle materie già sottoposte alla valutazione dei cittadini.

In altri termini, “la volontà popolare” si forma esprimendo un parere esclusivamente sui quesiti proposti e, altrettanto esclusivamente, negli eventuali limiti individuati dalla Corte Costituzionale.

Ipotizzare l’immanenza di una “volontà popolare” (intesa in termini politici e non giuridici) che dovrebbe concorrere a orientare la materia latu sensu oggetto del referendum anche nel periodo successivo alla sua celebrazione, risulta quindi del tutto estraneo al nostro sistema che prevede il referendum esclusivamente in funzioni abrogative (così come costantemente confermato dalla Corte Costituzionale).

Se (al contrario di quanto hanno fatto in concreto) i proponenti avessero prospettato l’ipotesi che con la proposta di referendum essi intendevano introdurre nel nostro sistema l’obbligo del consenso del datore di lavoro per il pagamento dei contributi sindacali, con ciò mirando ad ottenere l’abrogazione di tutte le norme incompatibili con tale obiettivo, con ogni verosimiglianza il referendum sarebbe stato dichiarato inammissibile in quanto finalizzato ad introdurre una disciplina legislativa completamente nuova (e, in ogni caso, tale questione sarebbe stata oggetto di valutazione in sede di ammissibilità del referendum).

5.    La verità è dunque quella prospettata dalla Cassazione nella sua precedente sentenza n. 3917/04: l’art. 26 St. lav. è stato abrogato nel presupposto che fosse un istituto strutturalmente diverso dalla cessione di credito.

Va tenuto presente, infatti, che la giurisprudenza di allora interpretando l’art. 26 ha fatto una affermazione cruciale: quanto viene versato dal datore di lavoro al sindacato costituirebbe l’adempimento di un debito proprio dello stesso datore, che contemporaneamente si rifà sui lavoratori attraverso le trattenute, e non già il versamento di quote retributive che i lavoratori vogliono trasmettere in pagamento dell’importo del contributo alla loro organizzazione sindacale.

Insomma, per così dire, il datore di lavoro darebbe al sindacato del denaro suo, e non denaro dei lavoratori, ancorché poi evidentemente si rifaccia su di essi.

Con l’effetto che, trattandosi di un debito proprio del datore di lavoro e non della cessione al sindacato di parte della retribuzione dei lavoratori, se accade che l’imprenditore fallisce, avendo egli riscosso le trattenute senza averle ancora versate al sindacato, il credito del sindacato a tal titolo non sarebbe privilegiato (v. per tutti Cass. 7 febbraio 1989 n. 761).

Postulando un obbligo legale (nascente direttamente dalla legge) a carico del datore di lavoro di diventare lui autonomamente debitore del sindacato, seppur su disposizione dei lavoratori, si è ipotizzata una sorta di norma speciale che i promotori del referendum hanno presentato come un privilegio o un’escrescenza normativa da recidere, senza effetti di abrogazione implicita e consequenziale, in ordine alla persistenza della figura civilistica della cessione di credito, in quanto semplice applicazione dell’obbligo generale che incombe su ogni debitore.

D’altra parte la Corte Costituzionale non avrebbe potuto ritenere ammissibile un referendum che intendesse privare il creditore-lavoratore del diritto o libertà civile di cedere quota parte della sua retribuzione al sindacato, posto che come cittadino può sempre cedere altra quota ad altro soggetto. Insomma il principio di non contraddizione è un precetto che vale prioritariamente su tutto.  

6.    Sotto altro profilo può affermarsi che l’art. 26 St. lav. era norma speciale, diversa e non comunicante con la cessione di credito.

Il secondo e il terzo comma dell’art. 26 dello Statuto dei lavoratori scavalcavano infatti le questioni direttamente civilistiche e ponevano in essere un sistema che riguardava il ruolo della contrattazione collettiva e il diritto del lavoratore di mantenere il segreto sull’organizzazione alla quale il suo contributo era destinato.

La garanzia di segretezza prevista dallo Statuto era ritenuta garanzia di libertà per il lavoratore, come era ritenuta garanzia di libertà per il sindacato poter ricevere le quote liberamente sottoscritte dagli associati, senza dover negoziare con la controparte le modalità operative di un aspetto assai rilevante della sua vita interna.

Ora questa garanzia di segretezza è stata eliminata. Non altrettanto può dirsi per la cessione di credito, in quanto figura civilistica.


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Ragionare diversamente ed ammettere, come fa da ultimo la Cassazione nella sentenza in epigrafe, la sola delegazione di pagamento significa consegnare la praticabilità della delega sindacale al consenso del datore di lavoro, a meno che sul punto non sussista un contratto collettivo che disponga diversamente.

Ipotesi questa non sempre ricorrente dato il non infrequente ricorso a contratti separati.

In queste ultime ipotesi configurare la delega sindacale come diritto octroyeé significa disconoscere il valore della iscrizione sindacale ad una organizzazione non firmataria del contratto collettivo applicato in azienda e, per converso, significa indurre i sindacati a sottoscrivere contratti collettivi “al ribasso”.

Con quali conseguenze per le relazioni sindacali e per la libertà sindacale è facile immaginare.

E’ forse questo lo scopo occulto perseguito dalla Cassazione?