| La delega per i contributi sindacali: la Cassazione e il diritto octroyeé; una svolta verso il regresso?
1. Con la sentenza
n. 10616 del 3 giugno 2004, la Suprema Corte ha criticato lorientamento
espresso da un proprio precedente (sentenza 26 febbraio 2004, n. 3917),
di segno opposto. Al di
là della critica sorprende il fatto che la Corte, nella seconda occasione, abbia respinto
la richiesta del Pubblico Ministero di rimessione della causa alle Sezioni Unite. E
del tutto evidente infatti che, in una situazione di questo genere, si rendeva necessaria
detta rimessione allo scopo di giungere, con la massima autorevolezza possibile, a uninterpretazione
definitiva che consentisse di superare lincertezza non solo con riferimento allart.
26 della legge n. 300, ma anche - traendo le necessarie conseguenze dallimpianto
logico della sentenza del 3 giugno 2004, n. 10616 - in ordine alla portata dellart.
2160 cod. civ. e dellart. 75 Cost. (e, in definitiva, in termini generali in ordine
ai limiti e agli effetti dei referendum abrogativi). Muovendo
dal fatto che laccoglimento della tesi dellapplicabilità dellistituto
della cessione di credito alla materia dei contributi sindacali le imprese dovrebbero
sopportare degli oneri aggiuntivi
e pregiudizi maggiori
e non giustificabili anche in relazione al quadro normativo risultante dallesito
referendario, la Corte è infatti giunta (con la sentenza depositata da ultimo)
alla conclusione che tali oneri non è dato addossare senza una specifica
previsione di legge al debitore. Svolte
queste considerazioni la Corte ha poi affermato lesigenza di rispettare rigidamente
la volontà popolare espressa nel referendum per evitare di contraddire
quella funzione di raccordo tra diritto e contesto socio-economico di cui la volontà del
corpo elettorale è la più significativa espressione funzione che va invece salvaguardata
per il rispetto del principio di buona fede. Il
percorso logico seguito dalla sentenza sopra citata ci sembra che possa essere
sintetizzato nel modo seguente: -
ritenere lecita lapplicabilità al caso di specie dellistituto della cessione
di credito porrebbe a carico del datore di lavoro oneri ingiusti e non previsti da alcuna
norma di legge; - la
portata della volontà popolare espressasi nel referendum abrogativo sarebbe tale da
travolgere qualsiasi norma che (anche con strumenti diversi da quelli previsti dal testo
originario dellart. 26 dello statuto dei lavoratori) possa condurre nella sostanza
al risultato di ottenere il versamento diretto da parte del datore di lavoro dei
contributi sindacali in assenza di un suo consenso esplicito. 2. Labrogazione per via
referendaria del 2° e 3° comma dellart. 26 dello Statuto ha eliminato lobbligo
per il datore di lavoro (ovviamente del tutto indipendente dal suo consenso), di
collaborare, nelle forme indicate da tale articolo alla raccolta delle quote
sindacali. Le prime
domande che inevitabilmente si pongono con riferimento alle conseguenze dellintervenuta
abrogazione sono quindi: a)
è lecito
indagare sulla reale volontà dei proponenti il referendum e, conseguentemente, sulla
reale volontà espressasi, per valutare, a posteriori, se oggetto del referendum fosse labrogazione
anche implicita, di norme diverse da quelle specificamente oggetto del referendum? b)
qualora si desse
risposta affermativa a tale prima domanda, gli art. 1260 e ss. del codice civile
dovrebbero essere interpretati nel senso che la cessione di credito risulta lecita quando
ha per oggetto crediti di qualsiasi natura (anche, pacificamente, quelli retributivi) con
la sola esclusione di quelli destinati alle organizzazioni sindacali? Per
comprendere meglio la pregnanza di tali quesiti, deve essere sottolineato che sin dal
primo grado di giudizio il sindacato si era offerto di provare che presso la società convenuta, così come presso tutte
le società facenti capo al gruppo industriale FIAT S.P.A, è diffusa la prassi della
cessione di credito, da parte dei lavoratori dipendenti, di quote della propria
retribuzione in favore di società finanziarie e commerciali. A sua
volta la giurisprudenza di merito aveva affrontato in termini rigorosi il problema,
espressamente riconoscendo che con lutilizzo dello strumento previsto dagli artt.
1260 e ss. cod. civ. il lavoratore e lorganizzazione sindacale perseguivano, con
strumenti diversi uno scopo assai simile a quello originariamente disciplinato dallart.
26 dello statuto dei lavoratori, e cioè quello di rendere estraneo il datore di lavoro a
qualsiasi eccezione di opportunità circa il pagamento in una forma, piuttosto che in unaltra,
dei contributi sindacali. Sulla
legittimità di tale fine, anche dopo il referendum, non riteniamo che possa sussistere
nessun ragionevole dubbio. In
effetti con riferimento alla permanenza nei contratti collettivi di lavoro (dei
metalmeccanici) dellobbligo per il datore di lavoro di procedere (sostanzialmente
come nel passato) alle trattenute in favore delle organizzazioni sindacali, la norma contrattuale suddetta è pur essa contraria
alla volontà referendaria, ma nessuno dubita della sua validità proprio perché leffetto
del referendum è stato solo quello di eliminare una norma attributiva di un diritto, ma
non di vietare la condotta in cui tale diritto si esplicava. Ulteriore
conseguenza è che la cessione di credito posta in essere dai lavoratori in favore del
sindacato non integra la fattispecie di nullità del contratto per illiceità della causa
di cui allart. 1344 c.c.: non può infatti dirsi che il contratto sia il mezzo per
eludere lapplicazione di una norma imperativa poiché, come sopra visto, una norma
imperativa che vieti al sindacato di ottenere il pagamento delle quote associative
mediante trattenute sulla retribuzione ad opera del datore di lavoro non esiste, né è
sorta come effetto del referendum. Deve
quindi concludersi che la manovra di aggiramento degli esiti referendari posta
in essere dallappellante è, dal punto di vista dellordinamento giuridico
italiano, consentita. 3. A nostro avviso è del tutto
evidente che a soluzioni diverse si potrebbe giungere solo qualora si ritenessero
implicitamente abrogate, per via referendaria, e solo per la specifica materia e per i
contributi sindacali, le previsioni contenute negli artt. 1260 e seguenti (ma con effetti
di collisione con lart. 3, co. 1, Cost. data la irragionevole discriminazione tra
cittadino, beneficiario dellart. 1260, e lavoratore, dalla medesima norma escluso). Solo
così facendo, infatti, sarebbe delineabile un sistema in cui, pur operando listituto
della cessione di credito per tutte le materie diverse dai contributi sindacali, e pur
permanendo in favore delle sole organizzazioni sindacali firmatarie del contratto lobbligo
per il datore di lavoro di procedere al versamento dei contributi, mancherebbe
qualsiasi norma in grado di autorizzare il lavoratore e lorganizzazione sindacale
non firmataria del contratto cui lo stesso aderisce (o intende aderire) ad effettuare un
pagamento differito senza il consenso del datore di lavoro. Riassumendo:
in assenza di una norma che dichiari lilliceità della cessione di crediti
retributivi futuri senza il consenso del datore di lavoro, ovvero che dichiari la
illiceità del versamento di contributi sindacali a mezzo di trattenute sulle retribuzioni
future, non vi è motivo di escludere lapplicabilità al caso di specie degli artt.
1260 e ss. cod. civ., salvo ritenerli implicitamente abrogati a seguito dellesito
del referendum. Da
questo punto di vista, nessun rilievo possono assumere le valutazioni circa gli eventuali
oneri conseguenti allutilizzo dello strumento della cessione del credito. Tali oneri
esistono sempre, ed è stato lo stesso codice civile (art. 1196) a prevederne lattribuzione
al debitore. Al
riguardo, semmai, non si può che concordare con la sentenza n. 3917/04 laddove sottolinea
che comunque tali oneri sono assai modesti,
posto che già esiste certamente una procedura per laccredito delle quote
associative ai sindacati firmatari del CNNL. 4. Ciò chiarito, non resta che
tentare di trovare le risposte alle domande formulate in apertura. Premesso
che in termini generali - non è possibile successivamente alla celebrazione del
referendum procedere a unindagine circa le intenzioni dei proponenti in ordine alla
portata degli effetti abrogativi, deve essere in ogni caso evidenziato che sono stati
proprio i proponenti a prospettare in sede di giudizio di ammissibilità del referendum la
permanenza, anche in caso di abrogazione dellart. 26 st. lav., di strumenti diversi
per raggiungere lo scopo del finanziamento delle organizzazioni sindacali a mezzo di
contributi volontari (espressamente indicando, si badi bene, tra tali strumenti proprio la cessione di
credito). La Corte
Costituzionale con la nota sentenza n. 13 del 1995, nel dichiarare lammissibilità
della richiesta di referendum, ha così testualmente riassunto la volontà popolare
(e cioè le intenzioni espresse dai promotori nei propri atti): L'intento
dei promotori è quello di restituire la materia all'autonomia privata, facendo venir meno
l'obbligo legale di cooperazione gravante sul datore di lavoro. Tale obbligo giuridico,
scaturito dalle abrogande disposizioni, avrebbe in concreto determinato un vincolo
contributivo a tempo indeterminato a carico del lavoratore anche indipendentemente dalla
permanenza del vincolo associativo. Ben altra sarebbe l'ipotesi in cui l'assunzione
dell'obbligo datoriale derivasse da una "genuina espressione di autonomia
negoziale". Allora l'operare di altri istituti civilistici quali la cessione di
credito o la delegazione di pagamento, al medesimo fine utilizzabili, si
collocherebbe su un piano contrattuale e non sarebbe attuativo di una prescrizione
legislativa. Tanto verrebbe a dimostrare la effettiva portata modificativa del referendum:
infatti il meccanismo che si intende abrogare non ha natura ricognitiva della ordinaria
normativa civilistica ma rappresenta una figura specifica e ben definita, la cui
eventuale abrogazione referendaria avrebbe l'effetto di incidere in senso modificativo
sulla materia nel suo complesso. (le sottolineature sono di chi scrive) Alla
stregua di tali testuali specificazioni, non è quindi ragionevole porre in dubbio che i
proponenti del referendum non intendessero in alcun modo intervenire sugli artt. 1260 e
ss. del codice civile, e che anzi essi stessi ritenessero tale normativa del tutto vigente
ed applicabile alla materia allesito del referendum richiesto. Appare
pertanto quantomeno arbitrario ipotizzare che la volontà popolare possa
successivamente essersi indirizzata in direzioni difformi da quelle espresse dagli stessi
promotori dei referendum. Ma vi è
di più. Come è
noto, ai sensi dellart. 75 Cost., è compito affidato alla Corte Costituzionale
quello di indagare, al fine di valutarne lammissibilità, circa i potenziali effetti
delle abrogazioni richieste. Di qui lobbligo
per i proponenti di esplicitare gli obiettivi che intendono conseguire con i referendum e
il rilievo degli stessi ai fini della valutazione di ammissibilità. Ora,
tale valutazione, a parere di chi scrive, non può essere, neppure in sede
giurisdizionale, oggetto di riconsiderazioni in grado di determinare, successivamente alla
celebrazione del referendum, ampliamenti o restrizioni delle materie già sottoposte alla
valutazione dei cittadini. In altri
termini, la volontà popolare si forma esprimendo un parere esclusivamente
sui quesiti proposti e, altrettanto esclusivamente, negli eventuali limiti
individuati dalla Corte Costituzionale. Ipotizzare
limmanenza di una volontà popolare (intesa in termini politici e non
giuridici) che dovrebbe concorrere a orientare la materia latu sensu oggetto del referendum anche nel
periodo successivo alla sua celebrazione, risulta quindi del tutto estraneo al nostro
sistema che prevede il referendum esclusivamente in funzioni abrogative (così come
costantemente confermato dalla Corte Costituzionale). Se (al
contrario di quanto hanno fatto in concreto) i proponenti avessero prospettato lipotesi
che con la proposta di referendum essi intendevano introdurre nel nostro sistema lobbligo
del consenso del datore di lavoro per il pagamento dei contributi sindacali, con ciò
mirando ad ottenere labrogazione di tutte le norme incompatibili con tale obiettivo,
con ogni verosimiglianza il referendum sarebbe stato dichiarato inammissibile in quanto
finalizzato ad introdurre una disciplina legislativa completamente nuova (e, in ogni caso,
tale questione sarebbe stata oggetto di valutazione in sede di ammissibilità del
referendum). 5. La verità è dunque quella
prospettata dalla Cassazione nella sua precedente sentenza n. 3917/04: lart. 26 St.
lav. è stato abrogato nel presupposto che fosse un istituto strutturalmente diverso dalla
cessione di credito. Va
tenuto presente, infatti, che la giurisprudenza di allora interpretando lart. 26 ha
fatto una affermazione cruciale: quanto viene versato dal datore di lavoro al sindacato
costituirebbe ladempimento di un debito proprio dello stesso datore, che
contemporaneamente si rifà sui lavoratori attraverso le trattenute, e non già il
versamento di quote retributive che i lavoratori vogliono trasmettere in pagamento dellimporto
del contributo alla loro organizzazione sindacale. Insomma,
per così dire, il datore di lavoro darebbe al sindacato del denaro suo, e non denaro dei
lavoratori, ancorché poi evidentemente si rifaccia su di essi. Con leffetto
che, trattandosi di un debito proprio del datore di lavoro e non della cessione al
sindacato di parte della retribuzione dei lavoratori, se accade che limprenditore
fallisce, avendo egli riscosso le trattenute senza averle ancora versate al sindacato, il
credito del sindacato a tal titolo non sarebbe privilegiato (v. per tutti Cass. 7 febbraio
1989 n. 761). Postulando
un obbligo legale (nascente direttamente dalla legge) a carico del datore di lavoro di
diventare lui autonomamente debitore del sindacato, seppur su disposizione dei lavoratori,
si è ipotizzata una sorta di norma speciale che i promotori del referendum hanno
presentato come un privilegio o unescrescenza normativa da recidere, senza effetti
di abrogazione implicita e consequenziale, in ordine alla persistenza della figura
civilistica della cessione di credito, in quanto semplice applicazione dellobbligo
generale che incombe su ogni debitore. Daltra
parte la Corte Costituzionale non avrebbe potuto ritenere ammissibile un referendum che
intendesse privare il creditore-lavoratore del diritto o libertà civile di cedere quota
parte della sua retribuzione al sindacato, posto che come cittadino può sempre cedere
altra quota ad altro soggetto. Insomma il principio di non contraddizione è un precetto
che vale prioritariamente su tutto. 6. Sotto altro profilo può
affermarsi che lart. 26 St. lav. era norma speciale, diversa e non comunicante con
la cessione di credito. Il
secondo e il terzo comma dellart. 26 dello Statuto dei lavoratori scavalcavano
infatti le questioni direttamente civilistiche e ponevano in essere un sistema che
riguardava il ruolo della contrattazione collettiva e il diritto del lavoratore di
mantenere il segreto sullorganizzazione alla quale il suo contributo era destinato. La
garanzia di segretezza prevista dallo Statuto era ritenuta garanzia di libertà per il
lavoratore, come era ritenuta garanzia di libertà per il sindacato poter ricevere le
quote liberamente sottoscritte dagli associati, senza dover negoziare con la controparte
le modalità operative di un aspetto assai rilevante della sua vita interna. Ora
questa garanzia di segretezza è stata eliminata. Non altrettanto può dirsi per la
cessione di credito, in quanto figura civilistica.
Ipotesi
questa non sempre ricorrente dato il non infrequente ricorso a contratti separati. In
queste ultime ipotesi configurare la delega sindacale come diritto octroyeé significa disconoscere il valore della
iscrizione sindacale ad una organizzazione non firmataria del contratto collettivo
applicato in azienda e, per converso, significa indurre i sindacati a sottoscrivere
contratti collettivi al ribasso. Con
quali conseguenze per le relazioni sindacali e per la libertà sindacale è facile
immaginare. E
forse questo lo scopo occulto perseguito dalla Cassazione? |