RIFLESSIONI SULL’IPOTESI DI ACCORDO IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO E ORARIO DI LAVORO PER IL CCNL CHIMICI

 

L’accordo è sin dalla premessa discutibile anche perché non tenta   di agire con estrema chiarezza su punti controversi della legge su cui la Cgil aveva chiesto particolare attenzione: primo fra tutti non si ripristina in modo chiaro la gerarchia delle fonti tra i livelli negoziali, anzi si demanda spesso al livello aziendale in relazione ad ulteriori esigenze delle imprese.

Non viene stabilita una percentuale massima di utilizzo delle forme di lavoro differenti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato: ma su questo punto c’è stato un lungo dibattito anche tra di noi. Siamo tra quelli che sostengono sia un errore una percentuale complessiva perché implicitamente si sanciscono rapporti di lavoro da respingere; riteniamo si debba agire sulle percentuali massime-complessive solo sui contratti a termine e somministrazione tempo det. Per apprendistato e inserimento percentuali di consolidamento. Teoricamente dovrebbero rispondere a esigenze diverse   )

PREMESSA

Questa premessa è la base del disastro successivo.

Si accetta di discutere e accompagnare il completamento del quadro normativo e di conseguenza una disponibilità a normare tutte le tipologie di lavoro contenute nella l. 30.

Comunque le imprese al tavolo sono state esplicite: ciò che normato si applica come normato, ciò che sta fuori si applicano i decreti attuativi… questa è la loro interpretazione e forse, purtroppo, anche quella più corretta

Non è mai richiamato quanto stabilito con l’accordo europeo del 1999 in cui si ribadiva “che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro”: Sostenendo altresì che tipologie come quelle trattate nell’accordo e non solo, visto che non si specifica quali, sono considerate addirittura utili al rafforzamento non solo delle imprese ma allo sviluppo del lavoro.

Al 1° paragrafo si condivide l’importanza di “far coesistere una pluralità di strumenti contrattuali e normativi…. per una migliore organizzazione aziendale….” ma non si parla mai con la massima chiarezza dei livelli contrattuali e delle loro specifiche competenze.

Al 3° paragrafo si afferma che “l’applicazione delle nuove forme contrattuali non potrà pregiudicare la necessaria base di occupazione stabile” senza nessun richiamo specifico all’obiettivo della massima stabilizzazione del lavoro.

Si conviene inoltre che per esigenze rappresentate dai livelli aziendali ed alla luce del completamento del quadro normativo le parti (nazionale) si impegnano ad approfondire ai fini di una eventuale disciplina contrattuale.

Su questo impegno ad approfondire possiamo sicuramente sostenere che è pericoloso parlare di “impegno” visto che per la Cgil l’obiettivo è quello della abolizione della legge 30 e non quello di normare altri istituti.

 

PARTE GENERALE

 

INFORMAZIONI A LIVELLO AZIENDALE/TERRITORIALE

Si parla solo del livello di informazione alla RSU sulle diverse tipologie contrattuali

I diritti precedenti erano esclusivamente legati al lavoro interinale perché i contratti a termine non erano normati (non si era trovato l’accordo e rinviati).. L’informativa semestrale insieme all’articolato dell’accordo è assolutamente insufficiente e non assegna alcun ruolo contrattuale alle RSU

PERIODO DI PROVA

I periodi di prova previsti dal ccnl vanno da 1 a 6 mesi secondo le professionalità. Lasciandoli invariati si correva il rischio che la prova fosse uguale o superiore al rapporto di lavoro.. Negativo anche il 40% (su due mesi 25 gg di prova!)

CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO

Se gli accordi non lo esplicitano, gli “atipici”non avranno diritto ai premi aziendali  

MALATTIA ED INFORTUNIO

Si prevedono periodi di assenza diversi a seconda della durata del contratto :

per quanto riguarda il contratto di inserimento quanto ottenuto con l’accordo Enel è migliore: nell’accordo Enel si prevedono 135 giorno a retribuzione intera.

Nell’ipotesi di accordo chimico si prevedono 120 giorni di cui solo 60 a retribuzione netta

si può ritenere che questa è una delle poche parti dell’accordo dignitosa anche se non vengono parificati pienamente i trattamenti con i tempi indet. ( retribuzione netta per i primi 3 mesi e metà per i successivi 5)

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Non si specifica nulla circa la possibilità di rinnovare (per quante volte?) i contratti di lavoro a Tempo determinato.

Si introduce la possibilità di prolungare la durata massima a 36 mesi anziché 24 mesi nelle zone del Mezzogiorno individuate da D.P.R. n. 218/1978

Si prevede inoltre che possano essere prolungate le durate a livello aziendale in relazione a specifiche caratteristiche produttive aziendali o di mercato.

Le ipotesi su cui è possibile utilizzare il Tempo determinato sono generiche ed individuano anche la possibilità di utilizzo in operazioni di manutenzione ordinaria.

La percentuale massima di utilizzo è del 18% e prevede anche in questo caso “un trattamento speciale” per il Mezzogiorno in cui si può addirittura arrivare al 30%.

Non si specifica in nessun punto che tali percentuali sono comprensive anche degli eventuali rapporti a tempo determinato al di sotto dei sette mesi che nel decreto legislativo 368/2001 sono escluse dal computo delle percentuali. Si presuppone quindi che le percentuali previste dall’accordo possano essere utilizzate in aggiunta a quanto già previsto dal decreto del 2001.

Anche rispetto a modifiche sulle percentuali si rimanda ad eventuali accordi aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresa.

Non si parla di diritto di prelazione in caso si debbano effettuare assunzioni a tempo indeterminato ma di informazione ai lavoratori a termine. Poiché il decreto demandava ai CCNL la individuazione delle modalità per l’esercizio del diritto di precedenza dei lavoratori a tempo determinato, aver soltanto previsto l’informazione dei posti vacanti da parte delle imprese è sicuramente al di sotto di quanto era possibile e doveroso pretendere

La formazione prevista (a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro) è di minimo 8 ore anche nei casi di lavoratori al primo contratto. Anche su questo possiamo sostenere che qualora la formazione non sia contrattata dai contratti difficile immaginare che le imprese utilizzino tale strumento per dipendenti che probabilmente non saranno mai assunti. Per questi lavoratori sarà quindi difficile ipotizzare in questi periodi lavorativi una formazione utile per una successiva ricerca di lavoro.

Si assume integralmente la 368. Le percentuali (medie) indicate si riferiscono esclusivamente alle causali definite dall’accordo e si sommano all’infinito previsto dalla legge. Ridicolo è che a ciò si distinguono le aree territoriali.. E’ forse uno dei capitoli peggiori dell’intero accordo..

Bisogna tenere conto che non normando la somministrazione a tempo determinato per ora valgono le norme sugli interinali ma tra qualche settimana anche il “nuovo interinale” farà riferimento alla 368 e l’accordo,quindi, è già pronto. La precedenza non esiste e non c’è alcun ruolo delle RSU 

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Non prevede una soglia minima di ore settimanali (la Cgil sosteneva la necessità di prevedere un numero minimo di ore di lavoro (parlava in via indicativa di un minimo di 16-18 ore)

LAVORO SUPPLEMENTARE

Non si parla di volontarietà della prestazione e quindi non si risolve il problema creato dalla legge Biagi e dalla successiva Circolare n. 9/2004 del Ministero del lavoro in cui si prevedono sanzioni in caso di rifiuto.

La Cgil su tale questione sosteneva che si dovesse tenere presente la sentenza della Corte Costituzionale in cui si argomentò sulla necessità per il singolo lavoratore part-time di disporre del tempo necessario per la ricerca e lo svolgimento di altre attività che gli permettessero di integrare il reddito derivante dal lavoro part-time per raggiungere quanto previsto dalla Costituzione (“un’esistenza libera e dignitosa per sé e per la famiglia”)

Qualora si confermasse l’obbligatorietà del lavoro supplementare il lavoratore non potrebbe essere quindi libero di scegliere e di effettuare altre attività.

Inoltre il lavoro supplementare viene strutturato con riferimenti percentuali altissimi  rispetto al limite annuo.

Non c’è nulla  che rafforzi il diritto alla trasformazione ed al ripensamento del lavoratore.  

Non prevede obbligatorietà del supporto sindacale durante la stipula dell’eventuale contratto full-time trasformato part-time

CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Oltre alla mancanza di percentuali, è grave che si preveda un inquadramento nella categoria inferiore a quella di appartenenza perché per la specificità del contratto si dà la possibilità di assumere apprendisti fino a sette livelli salariali inferiori. (nel chimico l’inquadramento è composto da categorie e posizioni organizzative; cat F, cat E  p.o. 1-2-3-4, cat D p.o. 1-2-3, cat C p.o. 1-2, cat B p.o. 1-2, cat A p.o. 1-2-3)

Es. apprendista assunto per mansione in cat D p.o. 1 verrà retribuito alla categoria E senza p.o. quindi con sette livelli salariali in meno.

Per gli apprendisti la legge non prevede salario aziendale.. vedere contrattazione 2° livello

La formazione può essere fatta tutta internamente all’impresa; cosa in evidente contraddizione con i deliberati della cgil e con lo spirito dell’apprendistato.. Questa è una richiesta storica della confindustria che anche questo governo si è vergognato a esplicitare..

Dopo 24 mesi il lavoratore può chiedere una verifica; questa verifica non avviene con il coinvolgimento della RSU ma con il tutor aziendale. Siamo all’apoteosi dell’aziendalismo

Nell’apprendistato non c’è nessun riferimento ad eventuali percentuali di trasformazione del lavoro; si parla di una norma transotira che regola tale tipologia di contratto in attesa di piena operatività delle norme di legge.

CONTRATTO DI INSERIMENTO

Su inquadramento vale quanto scritto per apprendistato anche se attenuato da categoria di appartenenza ma senza p.o. quindi da 2 a 4 livelli salariali in meno.

Non si capisce perché il minimo non è 9 mesi ma 12. Questa modifica è stata richiesta dalla cisl con la motivazione che il rapporto di lavoro dura di più..

L’unico aspetto migliorativo rispetto alla legge e all’accordo confederale é:

ü      la percentuale di stabilizzazione del posto di lavoro è del 65% (la legge prevede minimo 30%)

ORARIO DI LAVORO

L’impianto dell’accordo destruttura l’intero capitolo dell’orario precedente nell’ordine

-          la legge prevede che le 48 ore medie settimanali non possono essere superate calcolate su un periodo di 4 mesi.

L’accordo prevede che il calcolo si faccia su 12 mesi allargando quindi enormemente la possibilità di effettuare molte settimane consecutive con orari superiori alle 48 ore…

-          in caso di introduzione del lavoro notturno si prevedono 15 gg di confronto.

Il ccnl prevedeva 20gg di contrattazione

-          si prevede la possibilità di demansionamento per chi viene giudicato inidoneo al lavoro notturno

già prima era possibile, magari davanti ad un giudice, ma esplicitandolo sarà più semplice per le imprese (in particolare quelle piccole) estorcere il “consenso” al lavoratore

-          ai “lavoratori esterni” (non si specifica) non verrà calcolato l’orario giornaliero. Con questa norma si chiudono contenziosi interpretativi su informatori medico-scientifici del farmaco e altre categorie di lavoratori ai quali si era risposto con le contrattazioni aziendali. Un regalo ingiustificato chiarito su tutti gli aspetti (pause, straordinari, ecc.)

-          le undici ore di riposo giornaliero vengono derogate:

            in caso di mancato cambio turno (possibile lavorare anche 16 ore consecutive)

            in caso di cambio squadra e quindi di anticipo turno( es. lavoratore smontante turno notturno, può essere comandato al 2° turno)

La legge 66 quindi viene addirittura peggiorata.

 

Davide Franceschin               Direttivo naz FILCEM CGIL

Alessandra Aldini                    Direttivo naz FILCEM CGIL