| Dichiarazione congiunta La soluzione individuata per lorario di lavoro prevede una
deroga alla Legge 66/2003 che consentirà tanto alle aziende chimiche quanto a quelle
della gomma plastica di ottenere dai propri dipendenti una prestazione di lavoro che nelle
24 ore potrà protrarsi fino a 16 ore, vale a dire con una interruzione fra un turno e laltro
di sole 8 ore. Non serve particolare intuito per capire che quello concordato
è un grave peggioramento delle condizioni di lavoro: ne esce ulteriormente accentuata la
flessibilità del lavoro e si introducono tempi e modalità della prestazione gravose che
rischiano di incentivare gli infortuni sul lavoro. La presunta eccezionalità del
ricorso alla deroga non fa che scaricare la responsabilità di un eventuale diniego sulla
RSU, esponendola a ritorsioni. Non esistono peraltro nuove ragioni organizzative / tecnologiche
che rendano necessaria una evoluzione della normativa sullorario come quelle
pattuite nei contratti nazionali in questione. Non sono credibili appelli alla promozione di campagne contro il
precariato lanciati immediatamente dopo aver inserito un nuovo tassello nel castello della
precarietà. Le stesse conclusioni in materia di apprendistato e part
time, benché migliorative degli analoghi titoli presenti nella Legge 30, si collocano
sulla scia di quella impostazione: rimane il prolungamento del tempo di apprendistato,
rimangono le clausole elastiche che regolano lutilizzo del part time. Né ciò basta perché sin dora laccordo prevede listituzione
di una commissione paritetica incaricata di normare il ricorso ad altri rapporti di lavoro
precari come lo staff leasing. Resta da chiedersi, alla fine di questo percorso, con quale
autorevolezza possa la Cgil ribadire la propria richiesta di abrogare norme che sino ad
oggi ha definito vessatorie e lesive di fondamentali diritti dei lavoratori. Dino Greco segretario generale Camera del Lavoro di Brescia Dario Filippini segretario generale Filcea Cgil Brescia lì 3 giugno 2004 |