| UN ALTRO REGALO DAL GOVERNO
il 27 maggio è entrato in vigore il
decreto legislativo 21 aprile 2004 n.124 che riforma i servizi di vigilanza in materia di
lavoro dando attuazione all'articolo 8 della legge 30.
In allegato
una scheda sinottica con le novità nella vigilanza sul lavoro
Il varo della nuova norma non ha suscitato scalpore - se non tra gli
addetti ai lavori più attenti - benché rappresenti un ulteriore e grave tassello di quel
mosaico illustrato quasi due anni e mezzo fa in quel famigerato libro bianco con cui si
era presentato il ministro Maroni.
Il nuovo assetto dei servizi di vigilanza del Ministero del Lavoro e degli istituti
previdenziali e assicurativi si caratterizza in primo luogo per una volontà di dirigismo,
rappresentata dalla costituzione di una specifica Direzione Generale e dalla
determinazione di una piramide di comando che, dal vertice alla base, imporrà priorità,
orientamenti e scelte.
A detta struttura verticale si accompagna la limitazione dell'autonomia del personale di
vigilanza.
Se fino ad oggi l'ispettore del lavoro era titolare di un ruolo e di un'autonomia
discrezionali che lo portavano a rispondere - dinanzi all'amministrazione dei propri
doveri di pubblico dipendente - ma solo dinanzi al giudice degli atti, delle scelte e
delle determinazioni assunte sulla base del proprio convincimento maturato durante
l'attività di vigilanza, ora viene
ridotto a mero comunicatore degli orientamenti ufficiali del vertice e a verificatore
della loro attuazione.
Ma se da una parte con questa "riforma" si pone il guinzaglio al collo del
personale ispettivo, dall'altra il decreto modifica radicalmente senso e scopo della
vigilanza in materia di lavoro. La norma, infatti, assesta un'altra sostanziale e fattiva
ferita al diritto del lavoro e alla legislazione sociale, proseguendo sulla strada della
deregolamentazione e liberalizzazione del contratto di lavoro, che si vuole ridotto a mero
negozio giuridico tra privati.
L'introduzione della "Conciliazione Monocratica", che si antepone e si
sovrordina all'accertamento ispettivo in ogni sua fase (preliminarmente all'avvio degli
accertamenti, durante gli accertamenti se ne esistono le condizioni e, addirittura, dopo
la conclusione degli accertamenti per quanto riguarda i crediti patrimoniali accertati),
mina alle fondamenta un
principio fondante l'intero diritto di lavoro e la legislazione sociale:
l'indisponibilità
dei diritti da parte del lavoratore.
La legislazione sociale ha sempre voluto che nella contrattazione
con il datore di lavoro, il lavoratore, parte debole e ricattabile nella negoziazione, non
potesse disporre dei diritti che la
legge comunque gli riconosceva (il diritto all'assunzione, all'assicurazione, ai
contributi previdenziali, alle ferie, alla tredicesima, ecc.), ovvero non potesse, più o
meno volontariamente, e in realtà perché costretto dalla propria condizione di bisogno,
rinunciare alle condizioni minime di un salario e di un lavoro dignitosi.
Con la Conciliazione Monocratica questi diritti, non solo non sono più indisponibili, ma
di fatto e sostanzialmente vengono subordinati e sottoposti alla volontà delle parti.
Cioè si realizza proprio la condizione che l'intero diritto del lavoro e la legislazione
sociale hanno per lunghi decenni contrastato. All'atto della conciliazione, i diritti,
tutti i diritti in capo al lavora-tore, saranno quantificati sulla base dei termini della
conciliazione, salvaguardando
esclusivamente i minimali di legge, ed il datore di lavoro sarà, con questo, sollevato da
ogni accertamento.
Se nella sostanza un qualcosa di simile già si verificava di fatto nelle forme di
conciliazione esistenti, il fatto che questa procedura sia imposta come prassi
all'attività di vigilanza e ai servizi ispettivi preposti proprio a verificare il
rispetto delle norme e, tra queste, quelle inerenti i diritti indisponibili in capo ai
lavoratori, è di una gravità inaudita.
Aggiungendo a questo l'introduzione degli istituti obbligatori della diffida e della
prescrizione a regolarizzare le violazioni accertate (di natura rispettivamente
amministrative e penali), nonché il proliferare delle possibilità plurime di ricorso
contro gli atti degli organi di vigilanza, il
disegno appare ancora più chiaro, unendo alla subordinazione delle leggi alla volontà
delle parti, l'affievolimento del ruolo dissuasivo delle penalità previste per le
violazioni in materia di lavoro.
L'introduzione della Diffida Accertativa, peraltro anch'essa conciliabile, con cui il
governo per la prima volta mette, con qualche dubbio di incostituzionalità, le mani nel
piatto della contrattazione, ne è un ulteriore indicatore, spostando la collimazione
nella vigilanza, dalla verifica del rispetto delle leggi al sostegno di una contrattazione
che si auspica e si
vuole sempre più parcellizzata.
Nella sostanza questo governo ci trascina a lunghi passi verso la giungla in cui la legge
del più forte e il bisogno del più debole consentono di ottimizzare il costo della merce
lavoro.
Severo Lutrario
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