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La rinuncia ad ulteriori pretese per trattamento di fine rapporto è
inefficace perché generica Essa non preclude la successiva richiesta
di ricalcolo del t.f.r. mediante inclusione di una determinata componente retributiva
(Cassazione Sezione Lavoro n. 10172 del 26 maggio 2004, Pres. Mercurio, Rel. Coletti ).
Sarina
G., dopo aver lavorato per circa trenta anni alle dipendenze dellEnel, ha
sottoscritto, in occasione della cessazione del rapporto, una dichiarazione con la quale
ha dato atto di avere ricevuto il trattamento di fine rapporto calcolato secondo i
dettami della legge n. 297/82 e al ccnl per i dipendenti Enel e comprendente tre
importi: uno quale indennità di anzianità maturata a tutto il 31/5/82; un
altro quale indennità di fine rapporto e
il terzo quale importo delle mensilità aggiuntive di cui allart. 43 ccnl;
nella dichiarazione si precisava che la somma complessiva ricevuta costituiva trattamento
globale di fine lavoro, anche di miglior favore, con particolare riguardo alle voci
componenti il t.f.r..
Successivamente
la lavoratrice ha chiesto al Tribunale di Bari di condannare lEnel al pagamento di
differenze derivanti dalla mancata inclusione, nel calcolo del trattamento di fine
rapporto, dei compensi per lavoro straordinario prestato nel periodo 1980-1982. LEnel
si è difeso sostenendo, tra laltro, che la quietanza sottoscritta dalla lavoratrice
allatto delle cessazione del rapporto comportava la rinuncia a pretendere qualsiasi
ulteriore somma a titolo di t.f.r. e che essa doveva ritenersi valida, in quanto la
lavoratrice non aveva rispettato il termine semestrale di decadenza previsto dallart.
2113 c.c. per limpugnazione. Il Tribunale ha accolto la domanda, in quanto ha
ritenuto che la lavoratrice non avesse specificamente rinunciato al diritto poi fatto
valere e che al lavoro straordinario svolto periodicamente tra il 1980 e il 1982 ed
obbligatorio per contratto doveva riconoscersi carattere di continuità, atteso che nella
realtà aziendale dellEnel le esigenze organizzative richiedenti lo straordinario
erano per certo prevedibili e programmabili a causa del tipo di attività svolta dallente
e del prodotto fruito dallutenza.
LEnel
ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di Appello di Bari
per avere escluso lesistenza di una valida rinuncia e per non avere adeguatamente
motivato laccertamento della continuità della prestazione di lavoro straordinario.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 10172 del 26 maggio 2004, Pres. Mercurio, Rel. Coletti) ha rigettato la censura
relativa alla portata della quietanza sottoscritta dalla lavoratrice, mentre ha accolto
quella concernente la motivazione in ordine alla continuità dello straordinario. Essa ha
richiamato la sua costante giurisprudenza secondo cui la quietanza a saldo sottoscritta
dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme, riferita, in
termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione
alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può
assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha lonere dimpugnare
nel termine di cui allart. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla
base dellinterpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche
circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza
di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di
abdicarvi o di transigere sui medesimi; infatti, enunciazioni di tal genere sono
assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare leffettiva
sussistenza di una volontà dispositiva dellinteressato.
Nella
specie è pacifico ha osservato la Corte che latto di quietanza in
questione non contenesse alcun riferimento al compenso per lavoro straordinario
computabile ai fini dellindennità di anzianità dovuta al lavoratore, ma recasse
solo un generico riferimento allindennità di anzianità maturata al 31 maggio 1982,
del tutto inidoneo a radicare nel lavoratore la consapevolezza di dimettere la pretesa
(poi azionata) al computo suddetto; né alla quietanza medesima poteva riconoscersi
specificità per il fatto che essa elencasse, oltre allindennità di anzianità,
anche le somme imputate rispettivamente a trattamento di fine rapporto ed a mensilità
aggiuntive di cui allart. 43 ccnl, trattandosi nullaltro che di voci
aggiuntive e distinte da quella in contestazione e non già di specificazione di questultima.
Parimenti ha aggiunto la Corte non rileva la circostanza che nella quietanza
il lavoratore abbia dato atto che il trattamento globale di fine lavoro era di
miglior favore con particolare riguardo alle varie componenti del t.f.r., trattandosi allevidenza
di una mera dichiarazione di scienza in ordine al (ritenuto) carattere satisfattivo del
computo effettuato dalla società e non già di un
atto abdicativo. Pertanto ha affermato la Cassazione correttamente la Corte
di Appello, pur considerando sotto altro profilo il tema del possibile trattamento di
miglior favore in ragione del riconoscimento delle mensilità aggiuntive, non
lha valutato sotto il profilo della sua (insussistente) idoneità ad incidere sulla
qualificazione dellatto di quietanza del lavoratore.
Accogliendo
il ricorso dellEnel relativo al computo del t.f.r. la Suprema Corte ha rilevato che
laffermazione, da parte del giudice di appello, della continuità del lavoro
straordinario reso per un certo tempo, anche se con taluni intervalli più o meno lunghi
di lavoro normale, ma al di fuori di esigenze aziendali imprevedibili o fortuite, può
definirsi apodittica, atteso che una valutazione in tal senso postula un motivato
confronto fra molteplici dati relativi allorganizzazione dellazienda,
alle caratteristiche dellattività svolta dai singoli lavoratori, alla qualità e
funzione delle prestazioni qualificate come straordinari che evidenzi lesistenza
di un rapporto tra richieste di intervento oltre lorario normale e prevedibilità
degli eventi che le determinano. In altri termini ha osservato la Corte il
carattere continuativo delle prestazioni straordinarie non può essere affermato
come invece fa la sentenza impugnata, che nulla riferisce in merito alle risultanze
probatorie, alle ore di straordinario risultanti nei singoli mesi, ai picchi in alto e in
basso, alle quantità stabilmente rapportabili ad un denominatore minimo comune
sulla sola base di una reiterazione di quelle prestazioni, non indagata minimamente nelle
concrete modalità, e sulla ritenuta irrilevanza degli intervalli di lavoro normale (che
invece potrebbero occupare spazi di tempo tali da evidenziarne leccezionalità o
saltuarietà più totale), occorrendo, per contro, dimostrare, con il supporto di elementi
probatori significativi, che il ricorso allo straordinario è da porre in relazione con
normali esigenze dellazienda, programmate e ricorrenti nel tempo.
La causa
è stata rinviata, per un nuovo esame in ordine alla computabilità del compenso
straordinario nel t.f.r., alla Corte di Appello di Lecce
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