Abolito l'obbligo scolastico |
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Il Consiglio dei ministri ha
approvato in via preliminare altri due decreti legislativi in attuazione della legge
53/03 sullistruzione: quello riguardante il diritto-dovere all'istruzione e il
provvedimento sull'alternanza scuola-lavoro. Per quanto riguarda il primo decreto, Letizia
Moratti, ministro dell'Istruzione, si è affannata in conferenza stampa a spiegare che
l'obbligo scolastico "permane in tutta la sua perentorietà". Non è esattamente
così. Il "diritto-dovere", infatti, sostituisce lobbligo scolastico;
un'espressione giuridicamente piuttosto ambigua di cui nel decreto il Governo chiarisce il
significato. Si afferma, infatti, che:
"il diritto allistruzione è un diritto soggettivo, garantito dalla
Repubblica per 12 anni;
il dovere è dovere sociale , così come definito dallart.4 comma 2 della
Costituzione".
"Con questi riferimenti legislativi, esplicitati nel decreto, - sostiene Maria
Brigida, segretaria nazionale della Flc Cgil, la Federazione dei lavoratori della
conoscenza - diventa chiaro e inequivocabile che il morattiano dirittodovere non ha
nessun elemento comune con lobbligo scolastico, previsto dalla Costituzione, che
verrebbe in tal modo sostituito. Ma questa operazione è possibile solo con una modifica
costituzionale e non con un provvedimento legislativo di rango inferiore. Inoltre -
prosegue Brigida -, mentre lEuropa afferma la necessità di garantire il diritto
allistruzione per tutto larco della vita, mentre a parole il Governo dice di
condividere questo obiettivo, nel decreto si dice che la Repubblica garantirà questo
diritto per soli 12 anni. Ne consegue una grave limitazione al diritto
allistruzione, che in Italia diventa un affare individuale, che eserciterà chi è
in grado da solo di farlo".
Cosa prevede il decreto
Il diritto-dovere inizia al primo anno della scuola primaria, con un percorso che si
divide in due rami nella secondaria superiore e che termina a 12 anni di istruzione o
formazione, a meno di una qualifica professionale ottenuta prima. Il percorso quadriennale
di istruzione e formazione, previsto dalla legge 53/03 per il conseguimento di una
qualifica, sparisce dal testo del decreto a favore di una qualifica professionale di
durata almeno triennale. Siamo, quindi, alla riduzione per decreto della stessa
durata minima prevista dalla legge. Inoltre i 12 anni del diritto-dovere non coincidono
né con la durata quinquennale degli studi liceali né con quella almeno triennale dei
percorsi per ottenere una qualifica. Si ferma prima del completamento del liceo e dura un
anno in più per gli altri.
Per i primi otto anni (durata del primo ciclo) lunica offerta disponibile sarà
quella scolastica. Dopo ci si può indifferentemente iscrivere sia al sistema di
istruzione che alla formazione professionale regionale. A 13 anni e mezzo o prima, se,
come prevede la legge, si comincia a 5 anni e mezzo, si sceglierà, quindi, tra due
sistemi, che sono falsamente posti sullo stesso piano, perché la loro finalità, durata,
contenuti sono profondamente diversi, gerarchicamente ordinati (il Sapere ai licei, la
formazione al lavoro agli altri). Le stesse istituzioni di riferimento cambiano: allo
Stato i licei, alle Regioni il resto.
Si prevede poi listituzione, presso il Miur, di unanagrafe nazionale degli
studenti. Ma non solo: si conferma che è possibile conseguire una qualifica anche
attraverso lapprendistato, così come delineato dal decreto 276/03 sul mercato del
lavoro. Ma in quel decreto sono spariti il vincolo alla formazione esterna degli
apprendisti e la quantificazione delle ore da destinare alla formazione. "In sostanza
- spiega ancora Brigida - si equipara il valore formativo di percorsi con un numero
considerevole di ore dedicate alla formazione con quello del lavoro tout court.
La Cgil segnala inoltre che permane il problema di un anno vuoto: infatti
laccesso allapprendistato è previsto dalla stessa legge 30/03 sul mercato del
lavoro a 15 anni, mentre la scuola secondaria di primo grado termina a 14. Infine
"sulla certificazione dei crediti, evocata dal testo, si continua a non specificare
chi, come e cosa si certifica. Sembra chiara ununica cosa: anche lazienda
diventa soggetto che certifica crediti formativi! Infine, occorre attendere ancora per
sapere in cosa consisterà il sistema di istruzione e formazione professionale, in cui
dovrebbero realizzare il diritto-dovere quelli che non si iscrivono al liceo. Anche sul
versante delle pari opportunità, quindi, questo decreto fa acqua da tutte le parti: una
parte sa cosa sceglie, gli altri per ora si dovranno accontentare di fare una scelta al
buio. Qualcuno, dopo - conclude la dirigente sindacale - dirà loro cosa avevano
scelto qualche anno prima". |
Un percorso scolastico di serie B |
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La seconda bozza di decreto
legislativo approvato venerdì 21 maggio dal Consiglio dei ministri riguarda
lattuazione dellart. 4 della legge 53/03, sullalternanza scuola lavoro.
In più occasioni ci siamo occupati di questo specifico tema, perché lalternanza
scuola-lavoro nei percorsi scolastici è nata dalle sperimentazioni realizzate nel corso
degli ultimi anni in molti istituti superiori. Ma, come abbiamo sempre sottolineato,
quella realizzata da queste scuole è frutto della loro progettazione, si rivolge a tutti
gli alunni, costituisce un arricchimento, un ampliamento dell'offerta formativa, non certo
un percorso parallelo solo per alcuni.
La valenza pedagogica e didattica di tale percorso risiedeva e risiede nella volontà di
superare la storica e sbagliata dicotomia tra studio e lavoro per la quale, questi due
momenti, venivano considerati due segmenti separati e inconciliabili. La sfida era proprio
di superare questa separatezza, riconoscendo valenza formativa anche al lavoro. Ma i
contenuti sia dellarticolo 4 della legge 53/03, sia della bozza di decreto
attuativo, non hanno nulla a che vedere con tutto ciò.
In quei testi, infatti, si parla di intero percorso in alternanza per giovani fra i
15 e i 18 anni di età. Noi riteniamo pedagogicamente sbagliato e socialmente
ingiusto il carattere duale del sistema di istruzione delineato dalla legge
53, che separa, precocemente, i ragazzi, tra quelli che riceveranno nei licei unalta
formazione, e quelli che verranno formati al lavoro nellaltro sistema.
Lespressione intera formazione in alternanza, prefigura addirittura la
possibilità di un ulteriore percorso, cui destinare o una classe o un gruppo specifico di
alunni, magari quelli più deboli, sia dal punto di vista scolastico che sociale. Risulta
davvero difficile credere che un intero percorso possa essere scambiato per una modalità
didattica, scelta dai docenti per realizzare il progetto formativo.
Manca, nella bozza approvata, qualsiasi indicazione oraria: le ore destinate alle
esperienze di lavoro si aggiungono o si tolgono alle ore del curricolo? Si sostituiscono
alle discipline? Se si, a quali? E il personale impegnato in quelle discipline come viene
considerato e utilizzato? Chi deciderà: le regioni, le singole scuole, altri? Potranno
risultare percorsi molto diversi fra loro, senza un criterio minimamente unitario, che
saranno dichiarati uguali solo per convenzione, così come per convenzione si parlerà di
sistema nazionale, trasformato in un vestito di arlecchino.
Manca qualunque riferimento al sindacato aziendale, garante, nelle molte esperienze
realizzate, delluso corretto di tale modalità, esposta diversamente al rischio di
essere utilizzata come sostituzione gratuita di manodopera. Si continua a non dire nulla
sulle caratteristiche delle imprese ospitanti, per le quali andrebbero invece indicati
criteri di qualità, legati ad esempio alla legalità, al rispetto delle norme,
dellambiente, ai modelli produttivi adottati.
E mentre dichiara di voler estendere la pratica dellalternanza scuola-lavoro a tutti
gli istituti superiori, da due anni il Miur non finanzia più la terza area delle classi
quarte e quinte degli istituti professionali di stato, finalizzata proprio
allalternanza scuola lavoro, parte del curricolo obbligatorio di quelle classi. Le
stesse risorse finanziarie, previste nella bozza, sono insufficienti a garantire
qualsivoglia estensione. Infine, diritto dovere ed alternanza sono espressioni al
momento prive di senso, visto che non è dato sapere in quale sistema secondario andranno
a collocarsi. Ad oggi, infatti, non è chiaro cosa si intenda per sistema di istruzione e
formazione professionale, delineato dalla legge 53/03, non esistendo niente di analogo
nellattuale sistema secondario superiore. (M.B)
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(21 maggio 2004) |
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