Abolito l'obbligo scolastico

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare altri due decreti legislativi in attuazione della legge 53/03 sull’istruzione: quello riguardante il diritto-dovere all'istruzione e il provvedimento sull'alternanza scuola-lavoro. Per quanto riguarda il primo decreto, Letizia Moratti, ministro dell'Istruzione, si è affannata in conferenza stampa a spiegare che l'obbligo scolastico "permane in tutta la sua perentorietà". Non è esattamente così. Il "diritto-dovere", infatti, sostituisce l’obbligo scolastico; un'espressione giuridicamente piuttosto ambigua di cui nel decreto il Governo chiarisce il significato. Si afferma, infatti, che:

"il diritto all’istruzione è un diritto soggettivo, garantito dalla Repubblica per 12 anni;
il dovere è dovere sociale , così come definito dall’art.4 comma 2 della Costituzione".


"Con questi riferimenti legislativi, esplicitati nel decreto, - sostiene Maria Brigida, segretaria nazionale della Flc Cgil, la Federazione dei lavoratori della conoscenza - diventa chiaro e inequivocabile che il morattiano diritto–dovere non ha nessun elemento comune con l’obbligo scolastico, previsto dalla Costituzione, che verrebbe in tal modo sostituito. Ma questa operazione è possibile solo con una modifica costituzionale e non con un provvedimento legislativo di rango inferiore. Inoltre - prosegue Brigida -, mentre l’Europa afferma la necessità di garantire il diritto all’istruzione per tutto l’arco della vita, mentre a parole il Governo dice di condividere questo obiettivo, nel decreto si dice che la Repubblica garantirà questo diritto per soli 12 anni. Ne consegue una grave limitazione al diritto all’istruzione, che in Italia diventa un affare individuale, che eserciterà chi è in grado da solo di farlo".


Cosa prevede il decreto
Il diritto-dovere inizia al primo anno della scuola primaria, con un percorso che si divide in due rami nella secondaria superiore e che termina a 12 anni di istruzione o formazione, a meno di una qualifica professionale ottenuta prima. Il percorso quadriennale di istruzione e formazione, previsto dalla legge 53/03 per il conseguimento di una qualifica, sparisce dal testo del decreto a favore di una “qualifica professionale di durata almeno triennale”. Siamo, quindi, alla riduzione per decreto della stessa durata minima prevista dalla legge. Inoltre i 12 anni del diritto-dovere non coincidono né con la durata quinquennale degli studi liceali né con quella almeno triennale dei percorsi per ottenere una qualifica. Si ferma prima del completamento del liceo e dura un anno in più per gli altri. 

Per i primi otto anni (durata del primo ciclo) l’unica offerta disponibile sarà quella scolastica. Dopo ci si può indifferentemente iscrivere sia al sistema di istruzione che alla formazione professionale regionale. A 13 anni e mezzo o prima, se, come prevede la legge, si comincia a 5 anni e mezzo, si sceglierà, quindi, tra due sistemi, che sono falsamente posti sullo stesso piano, perché la loro finalità, durata, contenuti sono profondamente diversi, gerarchicamente ordinati (il Sapere ai licei, la formazione al lavoro agli altri). Le stesse istituzioni di riferimento cambiano: allo Stato i licei, alle Regioni il resto.

Si prevede poi l’istituzione, presso il Miur, di un’anagrafe nazionale degli studenti. Ma non solo: si conferma che è possibile conseguire una qualifica anche attraverso l’apprendistato, così come delineato dal decreto 276/03 sul mercato del lavoro. Ma in quel decreto sono spariti il vincolo alla formazione esterna degli apprendisti e la quantificazione delle ore da destinare alla formazione. "In sostanza - spiega ancora Brigida - si equipara il valore formativo di percorsi con un numero considerevole di ore dedicate alla formazione con quello del lavoro tout court

La Cgil segnala inoltre che permane il problema di un anno “vuoto”: infatti l’accesso all’apprendistato è previsto dalla stessa legge 30/03 sul mercato del lavoro a 15 anni, mentre la scuola secondaria di primo grado termina a 14. Infine "sulla certificazione dei crediti, evocata dal testo, si continua a non specificare chi, come e cosa si certifica. Sembra chiara un’unica cosa: anche l’azienda diventa soggetto che certifica crediti formativi! Infine, occorre attendere ancora per sapere in cosa consisterà il sistema di istruzione e formazione professionale, in cui dovrebbero realizzare il diritto-dovere quelli che non si iscrivono al liceo. Anche sul versante delle pari opportunità, quindi, questo decreto fa acqua da tutte le parti: una parte sa cosa sceglie, gli altri per ora si dovranno accontentare di fare una scelta al buio. Qualcuno, dopo - conclude la dirigente sindacale - dirà loro cosa avevano “scelto” qualche anno prima". 

 

Un percorso scolastico di serie B

La seconda bozza di decreto legislativo approvato venerdì 21 maggio dal Consiglio dei ministri riguarda l’attuazione dell’art. 4 della legge 53/03, sull’alternanza scuola lavoro. In più occasioni ci siamo occupati di questo specifico tema, perché l’alternanza scuola-lavoro nei percorsi scolastici è nata dalle sperimentazioni realizzate nel corso degli ultimi anni in molti istituti superiori. Ma, come abbiamo sempre sottolineato, quella realizzata da queste scuole è frutto della loro progettazione, si rivolge a tutti gli alunni, costituisce un arricchimento, un ampliamento dell'offerta formativa, non certo un percorso parallelo solo per alcuni.
La valenza pedagogica e didattica di tale percorso risiedeva e risiede nella volontà di superare la storica e sbagliata dicotomia tra studio e lavoro per la quale, questi due momenti, venivano considerati due segmenti separati e inconciliabili. La sfida era proprio di superare questa separatezza, riconoscendo valenza formativa anche al lavoro. Ma i contenuti sia dell’articolo 4 della legge 53/03, sia della bozza di decreto attuativo, non hanno nulla a che vedere con tutto ciò.
In quei testi, infatti, si parla di “intero percorso in alternanza per giovani fra i 15 e i 18 anni di età”. Noi riteniamo pedagogicamente sbagliato e socialmente ingiusto il carattere “duale” del sistema di istruzione delineato dalla legge 53, che separa, precocemente, i ragazzi, tra quelli che riceveranno nei licei un’alta formazione, e quelli che verranno formati al lavoro nell’altro sistema. L’espressione “intera formazione” in alternanza, prefigura addirittura la possibilità di un ulteriore percorso, cui destinare o una classe o un gruppo specifico di alunni, magari quelli più deboli, sia dal punto di vista scolastico che sociale. Risulta davvero difficile credere che un intero percorso possa essere scambiato per una modalità didattica, scelta dai docenti per realizzare il progetto formativo.
Manca, nella bozza approvata, qualsiasi indicazione oraria: le ore destinate alle esperienze di lavoro si aggiungono o si tolgono alle ore del curricolo? Si sostituiscono alle discipline? Se si, a quali? E il personale impegnato in quelle discipline come viene considerato e utilizzato? Chi deciderà: le regioni, le singole scuole, altri? Potranno risultare percorsi molto diversi fra loro, senza un criterio minimamente unitario, che saranno dichiarati uguali solo per convenzione, così come per convenzione si parlerà di sistema nazionale, trasformato in un vestito di arlecchino.
Manca qualunque riferimento al sindacato aziendale, garante, nelle molte esperienze realizzate, dell’uso corretto di tale modalità, esposta diversamente al rischio di essere utilizzata come sostituzione gratuita di manodopera. Si continua a non dire nulla sulle caratteristiche delle imprese ospitanti, per le quali andrebbero invece indicati criteri di qualità, legati ad esempio alla legalità, al rispetto delle norme, dell’ambiente, ai modelli produttivi adottati.
E mentre dichiara di voler estendere la pratica dell’alternanza scuola-lavoro a tutti gli istituti superiori, da due anni il Miur non finanzia più la terza area delle classi quarte e quinte degli istituti professionali di stato, finalizzata proprio all’alternanza scuola lavoro, parte del curricolo obbligatorio di quelle classi. Le stesse risorse finanziarie, previste nella bozza, sono insufficienti a garantire qualsivoglia estensione. Infine, diritto – dovere ed alternanza sono espressioni al momento prive di senso, visto che non è dato sapere in quale sistema secondario andranno a collocarsi. Ad oggi, infatti, non è chiaro cosa si intenda per sistema di istruzione e formazione professionale, delineato dalla legge 53/03, non esistendo niente di analogo nell’attuale sistema secondario superiore. (M.B)

(21 maggio 2004)