Lavoro a tempo parziale - Circ. Ministero del Lavoro n. 9 del 18/3/2004

di Amos Andreoni

 

1. Si ritiene utile evidenziare nelle presenti note gli aspetti peggiorativi della circolare n. 9 del 18 marzo 2004 rispetto all’art. 46 del d.lgs n. 276/03, o comunque le innovazioni che, per essere state introdotte in circolare, sono evidentemente inammissibili.

Se ne può quindi richiedere la disapplicazione in via giudiziale.

Restano ovviamente ferme le nostre indicazioni sulle necessità di sollevare le questioni di costituzionalità dell’art. 46 cit. per violazione dei criteri di delega e della normativa comunitaria; indicazioni espresse a suo tempo in sede di primo commento al d.lgs. n. 276/03.

 

2. Lavoro supplementare

a). La Circolare del Ministero del lavoro sulla parte del d.lgs 276/2003 relativa al tempo parziale ammette il ricorso al lavoro supplementare «anche nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, tutte le volte che la prestazione….. sia inferiore all’orario normale settimanale».

Viceversa la legge (art. 46 cit.) consente lo svolgimento di prestazioni supplementari solo «nelle ipotesi si lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale» circostanza questa che ha indotto la dottrina a negare la legittimità del ricorso a lavoro supplementare nelle altre ipotesi.

b). La circostanza che l’art. 46 abbia eliminato il riferimento al contratto collettivo effettivamente applicato consentirebbe -per il Ministero del lavoro- al «datore di lavoro che applichi un contratto che non regolamenta il lavoro supplementare» di «mutare la regolamentazione contenuta in un contratto diverso da quello applicato».

L’interpretazione non è conforme alla sistematica dell’art. 46. Detta norma rinvia aspetti non secondari del part-time alla regolamentazione prevista dal contratto collettivo, che resta dunque delegato dalla legge quanto ai contenuti applicativi, dalla legge medesima lasciati in bianco.

Ciò significa che il contratto collettivo ha efficacia generalizzata, prescindendo dalla affiliazione sindacale del datore di lavoro. Non è quindi necessario che il contratto collettivo sia concretamente applicato dall’imprenditore. È sufficiente che sia applicabile, in ragione del comparto produttivo cui detto contratto collettivo si riferisce.

Il che significa affermare l’opposto da quanto espresso dal Ministero: il datore di lavoro non potrà scegliere a suo piacimento il contratto da applicare, bensì dovrà applicare quel contratto collettivo che sia oggettivamente applicabile in relazione all’area produttiva che esso stesso avrà indicato.

Con l’effetto ad es. che, se il contratto collettivo del settore metalmeccanico non prevede il lavoro supplementare, tale possibilità non è surrogata dalla opzione del datore di lavoro per un diverso contratto collettivo. Tra l’altro detta opzione facoltizzerebbe il datore di lavoro ad applicare il contratto collettivo più largheggiante in materia, con effetti paradossali ed inammissibili.

Insomma la volontà dell’art. 46 di demandare al solo contratto collettivo di settore (o di azienda) la valutazione del se, come e quanto lavoro supplementare introdurre, si convertirebbe in una opzione del datore di lavoro.

c). Secondo il Ministero «il venir meno del riferimento all’illecito disciplinare, contemplato dalla normativa previgente, deve essere interpretato nel senso che l’illegittimo rifiuto a rendere la prestazione supplementare può acquisire rilevanza disciplinare». Il che significa subordinare l’esercizio del potere disciplinare ai principi codocistici di correttezza e buona fede: in concreto il potere disciplinare dovrà arrendersi di fronte ad una giustificazione del lavoratore obbiettivamente e socialmente rilevante.

d). «In considerazione della espressa abrogazione della disciplina transitoria introdotta dall’art. 3, comma 15, del d.lgs n. 61 del 2000, decadono tutte le clausole dei contratti collettivi ….. vigenti all’entrata in vigore del d.lgs n. 276 del 2003 incompatibili con la nuova disciplina di legge ».

L’opinione sopra esposta –espressa dalla circolare- non è conforme all’art. 39 Cost. che valorizzando l’autonomia sindacale e l’ordinamento intersindacale facoltizza il contratto collettivo alla stessa stregua della legge. A meno che la legge non limiti il raggio d’azione del contratto collettivo con espresse deroghe; deroghe che, oltre ad essere espresse, devono essere altresì giustificate per esigenze di “ordine pubblico” e temporalmente limitate come ripetutamente sottolineato dalla Corte Costituzionale. Nella specie, viceversa, l’art. 46 cit. facoltizza i contratti collettivi (vecchio e nuovi) a «determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa» part-time senza limiti di sorta; e ciò a differenza delle specifiche figure o livelli professionali le cui «modalità particolari di attuazione delle discipline» part-time in tanto sono legittime in quanto siano «rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto».

 

3. Lavoro straordinario

La circolare ribadisce la possibilità di svolgere lavoro supplementare per il part-time verticale fino al limite dell’orario contrattualmente previsto per il full time; solo oltre tale soglia è consentito il lavoro straordinario nei limiti generalmente valevoli.

L’art. 46, per la verità, facoltizza il solo lavoro straordinario per il part-time verticale (e dunque solo per quello stagionale); non consente invece, come già detto, il lavoro supplementare. Salvo che non sia esplicitamente convenuta una clausola elastica il tal senso (v. infra).

 

4. Clausole flessibili

Anche qui si ripropone la legittimità della opzione, espressa dal datore di lavoro, in favore della applicazione del contratto collettivo ritenuto più opportuno, ove il contratto collettivo di pertinenza del datore di lavoro (ratione materiae) nulla preveda in proposito.

All’opposto va ribadito che, se il contratto collettivo di settore non introduca tali clausole, l’operatività delle stesse, così come di altre analoghe previste da altri contratti collettivi, risulta paralizzata nel settore produttivo in questione.

D’altra parte l’accordo individuale sulle clausole elastiche, raggiunto in assenza di contratto collettivo, appare revocabile –malgrado il silenzio della legge- su richiesta del lavoratore, per difetto sopravvenuto delle cause giustificative che legittimarono la stipula del patto medesimo secondo le regole civilistiche sulla presupposizione.

D’altra parte il rifiuto della variazione, a valle del patto non ancora revocato, non è sanzionabile se sorretto da una valida giustificazione socialmente (e costituzionalmente) meritevole.

 

5. Clausole elastiche, trasformazione del rapporto Criteri di computo-Sanzioni

La circolare non introduce modifiche dell’art. 46