| Lavoro a tempo parziale - Circ. Ministero del
Lavoro n. 9 del 18/3/2004
di Amos Andreoni
1. Si ritiene utile
evidenziare nelle presenti note gli aspetti peggiorativi della circolare n. 9 del 18 marzo
2004 rispetto allart. 46 del d.lgs n. 276/03, o comunque le
innovazioni che, per essere state introdotte in circolare, sono evidentemente
inammissibili.
Se ne può quindi
richiedere la disapplicazione in via giudiziale.
Restano
ovviamente ferme le nostre indicazioni sulle necessità di sollevare le questioni di
costituzionalità dellart. 46 cit. per violazione dei criteri di delega e della
normativa comunitaria; indicazioni espresse a suo tempo in sede di primo commento al
d.lgs. n. 276/03.
2. Lavoro supplementare
a). La Circolare del Ministero del lavoro
sulla parte del d.lgs 276/2003 relativa al tempo parziale ammette il ricorso al lavoro
supplementare «anche nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, tutte le
volte che la prestazione
.. sia inferiore allorario normale settimanale».
Viceversa la legge (art. 46 cit.) consente lo
svolgimento di prestazioni supplementari solo «nelle ipotesi si lavoro a tempo parziale
di tipo orizzontale» circostanza questa che ha indotto la dottrina a negare la
legittimità del ricorso a lavoro supplementare nelle altre ipotesi.
b). La circostanza
che lart. 46 abbia eliminato il riferimento al contratto collettivo effettivamente
applicato consentirebbe -per il Ministero del lavoro- al «datore di lavoro che applichi
un contratto che non regolamenta il lavoro supplementare» di «mutare la regolamentazione
contenuta in un contratto diverso da quello applicato».
Linterpretazione non
è conforme alla sistematica dellart. 46. Detta norma rinvia aspetti non secondari
del part-time alla regolamentazione prevista dal contratto collettivo, che resta dunque
delegato dalla legge quanto ai contenuti applicativi, dalla legge medesima lasciati in
bianco.
Ciò significa che il contratto collettivo ha
efficacia generalizzata, prescindendo dalla affiliazione sindacale del datore di lavoro.
Non è quindi necessario che il contratto collettivo sia concretamente applicato
dallimprenditore. È sufficiente che sia applicabile, in ragione del comparto
produttivo cui detto contratto collettivo si riferisce.
Il che significa affermare lopposto da quanto
espresso dal Ministero: il datore di lavoro non potrà scegliere a suo piacimento il
contratto da applicare, bensì dovrà applicare quel contratto collettivo che sia oggettivamente
applicabile in relazione allarea produttiva che esso stesso avrà indicato.
Con leffetto ad es.
che, se il contratto collettivo del settore metalmeccanico non prevede il lavoro
supplementare, tale possibilità non è surrogata dalla opzione del datore di lavoro per
un diverso contratto collettivo. Tra laltro detta opzione facoltizzerebbe il datore
di lavoro ad applicare il contratto collettivo più largheggiante in materia, con effetti
paradossali ed inammissibili.
Insomma la volontà dellart. 46 di demandare
al solo contratto collettivo di settore (o di azienda) la valutazione del se, come e
quanto lavoro supplementare introdurre, si convertirebbe in una opzione del datore di
lavoro.
c). Secondo il
Ministero «il venir meno del riferimento allillecito disciplinare, contemplato
dalla normativa previgente, deve essere interpretato nel senso che lillegittimo
rifiuto a rendere la prestazione supplementare può acquisire rilevanza
disciplinare». Il che significa subordinare lesercizio del potere disciplinare ai
principi codocistici di correttezza e buona fede: in concreto il potere disciplinare
dovrà arrendersi di fronte ad una giustificazione del lavoratore obbiettivamente e
socialmente rilevante.
d). «In
considerazione della espressa abrogazione della disciplina transitoria introdotta
dallart. 3, comma 15, del d.lgs n. 61 del 2000, decadono tutte le clausole dei
contratti collettivi
.. vigenti allentrata in vigore del d.lgs n. 276 del 2003
incompatibili con la nuova disciplina di legge ».
Lopinione sopra
esposta espressa dalla circolare- non è conforme allart. 39 Cost. che
valorizzando lautonomia sindacale e lordinamento intersindacale facoltizza il
contratto collettivo alla stessa stregua della legge. A meno che la legge non limiti il
raggio dazione del contratto collettivo con espresse deroghe; deroghe che,
oltre ad essere espresse, devono essere altresì giustificate per esigenze di ordine
pubblico e temporalmente limitate come ripetutamente sottolineato dalla Corte
Costituzionale. Nella specie, viceversa, lart. 46 cit. facoltizza i contratti
collettivi (vecchio e nuovi) a «determinare condizioni e modalità della prestazione
lavorativa» part-time senza limiti di sorta; e ciò a differenza delle specifiche figure
o livelli professionali le cui «modalità particolari di attuazione delle discipline»
part-time in tanto sono legittime in quanto siano «rimesse alla contrattazione collettiva
ai sensi del presente decreto».
3. Lavoro straordinario
La circolare ribadisce la
possibilità di svolgere lavoro supplementare per il part-time verticale fino al limite
dellorario contrattualmente previsto per il full time; solo oltre tale soglia è
consentito il lavoro straordinario nei limiti generalmente valevoli.
Lart. 46, per la
verità, facoltizza il solo lavoro straordinario per il part-time verticale (e dunque solo
per quello stagionale); non consente invece, come già detto, il lavoro supplementare.
Salvo che non sia esplicitamente convenuta una clausola elastica il tal senso (v. infra).
4. Clausole flessibili
Anche qui si ripropone la
legittimità della opzione, espressa dal datore di lavoro, in favore della applicazione
del contratto collettivo ritenuto più opportuno, ove il contratto collettivo di
pertinenza del datore di lavoro (ratione materiae) nulla preveda in proposito.
Allopposto va
ribadito che, se il contratto collettivo di settore non introduca tali clausole,
loperatività delle stesse, così come di altre analoghe previste da altri contratti
collettivi, risulta paralizzata nel settore produttivo in questione.
Daltra parte
laccordo individuale sulle clausole elastiche, raggiunto in assenza di contratto
collettivo, appare revocabile malgrado il silenzio della legge- su richiesta del
lavoratore, per difetto sopravvenuto delle cause giustificative che legittimarono la
stipula del patto medesimo secondo le regole civilistiche sulla presupposizione.
Daltra parte il rifiuto della variazione, a
valle del patto non ancora revocato, non è sanzionabile se sorretto da una valida
giustificazione socialmente (e costituzionalmente) meritevole.
5.
Clausole elastiche, trasformazione del rapporto Criteri di computo-Sanzioni
La circolare non introduce
modifiche dellart. 46
|