Part-time e diritti sindacali . Alcune precisazioni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.276/03

di F. Ferretti e A. Piccinini, Avv.ti in Bologna

 

Come è noto l’art. 6 del D.lgs.61/00 prevede al primo comma, che “In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si rende necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso  del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno (…)”,  e tale testo è rimasto invariato anche a seguito del D.Lgs. 276/03.

La lettera p) dell’art.46 del D.Lgs.276/03 ha, invece, soppresso il comma 2 dell’articolo in esame, che così recitava: “ai soli fini della applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970 n.300 e successive modificazioni, i lavoratori si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa”.

Da ciò alcune grandi aziende che occupano molti dipendenti part-time – supportate dalle proprie associazioni datoriali – hanno ritenuto di dover ridurre il numero dei rappresentanti di RSU eleggibili previsti dall’Accordo Interconfederale del 20/12/1993, il quale, facendo salve le clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, prevede un numero di componenti proporzionato, per “fasce” al numero dei dipendenti, a prescindere dalla natura (part-time o full-time) dei rapporti di lavoro.

Riteniamo di poter contrastare tali opinioni con le argomentazioni che seguono.

Innanzi tutto è necessario precisare che la corretta applicazione della disciplina in materia di part-time - con particolare riguardo alla computabilità dei lavoratori a tempo parziale per la determinazione del numero di RSU eleggibili - non può prescindere dalla considerazione attenta ed unitaria del D.Lgs.61/00, e delle intervenute modifiche.

Non sfuggirà che, nella parte dedicata alla enunciazione dei principi generali sottesi al rapporto di lavoro a tempo parziale, l’art. 4, rubricato “Principio di non discriminazione”, stabilisce già al comma 2 che “L’applicazione del principio di non discriminazione comporta che: a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l’accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l’accesso ai servizi aziendali; i criteri di calcolo delle competenze dirette e differite previste dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali , ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 300 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni…..

Non vi è chi non veda come il disposto del comma 2 dell’art. 6 sopra citato, ponendosi in rapporto di species (attività sindacali) a genus (diritti sindacali), si risolvesse in una mera specificazione tautologica di quanto già espressamente previsto dal principio generale di cui all’art.4: l’intervenuta soppressione di tale comma 2, ad opera dell’art. 46 comma 1, lett. p) del D.Lgs.276/03, ha quindi semplicemente eliminato dal sistema giuridico una norma superflua.

Non a caso, ci sembra, tale principio è stato recepito nei primi manuali successivi al D.Lgs.276/03. Si veda, ad esempio, il Memento Pratico IPSOA – Francis LEFEBVRE, edizione  2004, secondo cui “Ai soli fini delle disposizioni che disciplinano l’esercizio dell’attività sindacale (artt. 19-27 lg. 300/1970) i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, qualunque sia la durata della loro prestazione lavorativa” (paragrafo 6504, pag.847).

Diversamente, infatti, la disciplina normativa del part-time verrebbe inficiata da un vizio di contraddittorietà interna – ponendosi l’art. 6 in palese contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art.4, comma 2 – e sarebbe censurabile per la manifesta violazione del principio di uguaglianza, sancito inderogabilmente dall’art. 3 della nostra Costituzione e di cui il divieto di discriminazione costituisce una specificazione.

Una contraria interpretazione, del resto, contraddirebbe non solo una lettura delle norme di legge conforme ai principi della nostra Costituzione, ma anche i principi di ragionevolezza e buona fede, ignorando che il criterio di proporzionalità in riferimento all’orario svolto non può essere riferito a diritti indivisibili della persona, quali certamente devono ritenersi i diritti sindacali.

Non a caso, il legislatore del 2000 ha espressamente sancito l’impossibilità di procedere ad una frammentazione dei diritti del lavoratori part-time, in tutta quella serie di ipotesi puntualmente indicate dall’art. 4, comma 2 del D.Lgs.61/00, e sopra richiamate: non è infatti pensabile che il periodo di assunzione in prova possa essere differenziato a seconda del monte ore svolto dal lavoratore; altrettanto non può frazionarsi la formazione professionale o la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, o l’istituto delle ferie, come non vi è dubbio, inoltre, che il lavoratore ammalato abbia diritto ad assentarsi dal lavoro per l’intera giornata lavorativa, non essendo dimezzabile la sua salute.

Né, infine, potrebbe sostenersi che la soppressione del secondo comma dell’art. 6 del D.Lgs.61/2000 starebbe ad indicare la riserva mentale del legislatore delegato di far computare i lavoratori a tempo parziale nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno: non va infatti dimenticato che l’unico criterio ermeneutico attribuito all’interprete, in rapporto alle leggi, è quello di cui all’art.12 Preleggi, secondo cui “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” (e, quindi, ponendo in connessione l’art. 6 con l’art. 4), piuttosto che quello dell’interpretazione della volontà delle parti, come avviene a proposito dei contratti, ai sensi degli artt.1362 e ss. c.c. 

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Nella denegata ipotesi che non si volesse accogliere quest’interpretazione – la sola conforme ai principi del nostro ordinamento - ci sembra, comunque, opportuno ricordare che il numero dei rappresentanti di RSU, fino ad oggi riconosciuto, trova puntuale riscontro nell’Accordo Interconfederale del 20/12/1993. Se quindi, ad esempio presso una data unità produttiva fossero occupati oltre 600 dipendenti (seppure part-time) il numero dei rappresentanti resterebbe nove in quanto il citato Accordo, facendo salve le clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, all’art. 3 lettera b), stabilisce siano eletti: “tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3 mila dipendenti”.

Tale Accordo Interconfederale è stato espressamente recepito da  tutti i CCNL: a esempio  il CCNL delle Telecomunicazioni prevede, all’art. 8, 3°co., la costituzione delle RSU in conformità di quanto previsto dall’accordo del 20.12.93.

La pretesa di ridurre il numero dei rappresentanti sindacali nelle prossime elezioni si porrebbe in ulteriore violazione dei principi del nostro ordinamento relativi alle fonti di regolamentazione del rapporto di lavoro.

In primo luogo perché consideriamo opinabile che una legge possa invadere il campo dell’autonomia collettiva, ovviamente  in materie di disponibilità della stessa (e quindi in tutti i casi in cui non ci si trovi di fronte a condotte vietate dalla legge), fino al punto di stravolgere la volontà delle parti espressasi nell’individuazione del  punto di equilibrio dei reciproci interessi.

In secondo luogo in quanto dovrebbero tuttavia ritenersi salve le disposizioni contrattuali di diverso tenore, tanto più se di maggior garanzia, in ossequio alla autonomia collettiva ed al principio del favor del lavoratore che, per quanto ci risulta, ancora sopravvive nel nostro ordinamento.

Diversamente, la volontà delle parti, – che a mente dell’art. 1372 c.c. ha forza di legge tra loro e fa nascere un vincolo che solo il mutuo consenso può sciogliere – verrebbe travolta, anche retroattivamente, dalla norma di recente introduzione, disattendendo la libera e anteriore determinazione  dei soggetti obbligatisi.

Ciò, prima di tutto in ossequio al principio di irretroattività della legge, di cui all’art. 11 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, che è interpretato dalla giurisprudenza nel senso che esso non consente l’applicabilità della nuova disciplina ai rapporti giuridici sorti anteriormente, pur se ancora in vita al momento della sua entrata in vigore.

In particolare, si afferma che il divieto di irretroattività verrebbe infranto ove la nuova norma venisse applicata agli effetti non esauriti del rapporto giuridico sorto anteriormente, a meno che la regolamentazione di tali effetti sia indipendente dal fatto o dall’atto giuridico che li ha generati (così Cass., 3.4.1987, n.3231, Cass., 28.5.79, n.3111 ed altre). 

Le intese sottoscritte precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs.276/03 continuerebbero, quindi, ad avere valore ed efficacia, fin tanto che non intervenisse una modifica o una disdetta dalle parti contraenti.

In tal senso dovrebbe, eventualmente, interpretarsi la versione attuale dell’art. 6 D.Lgs.61/00, secondo cui  in tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno, così come definito ai sensi dell’art. 1…”. 

Le ipotesi di fonte contrattuale, di previsione della consistenza numerica dell’organico aziendale, non potrebbero pertanto che essere -  ammesso e non concesso che tutte le considerazioni sopra svolte non avessero rilievo  - a tutto concedere solo quelle successive all’entrata in vigore del D.Lgs.276/03, dovendo invece individuarsi, per ogni categoria, il rapporto numerico tra i lavoratori (sia full-time o part-time) e rappresentanti sindacali individuato dall’Accordo Interconfederale e recepite dal contratto collettivo.

Senza considerare che nella nuova situazione, determinata dall’applicazione del nuovo criterio di computo dei dipendenti anche con riguardo all’esercizio dei diritti sindacali, verrebbe a determinarsi un vuoto normativo riguardo al raggiungimento del quorum, ai fini della validità delle elezioni degli organi di rappresentanza, che è, allo stato attuale, fissato nel contratto collettivo – secondo quanto previsto dall’Accordo Interconfederale – sulla base del computo dei dipendenti per unità intere.

Visto quanto fin qui precisato, eventuali condotte aziendali  finalizzate a ridurre i componenti della RSU nelle prossime elezioni – in palese violazione del rapporto numerico individuato dal combinato disposto del CCNL e dell’Accordo Interconfederale e del D.Lgs.61/00 – non potrà che essere valutata, anche giudizialmente, sotto i profili della antisindacalità e della illegittimità.