In diverse
circostanze è stato evidenziato che dal decreto legislativo 66/03, norme
concernenti lorganizzazione dellorario di lavoro, deriva una questione
riguardante gli spazi riconosciuti allautonomia collettiva. È stato sottolineato,
cioè, che pur essendo presenti numerosi rinvii alla contrattazione tra le parti, non
viene predeterminato il livello contrattuale di competenza. Lattuale assetto del
quadro normativo contrattuale, al contrario, è basato su di un principio di correlazione
non sempre gerarchica tra i diversi livelli. Per questa ragione, i più
recenti rinnovi hanno richiesto un impegno particolare del sindacato affinché fosse
salvaguardata lintelaiatura complessiva di rapporti tra i diversi livelli
contrattuali. In questo quadro è stato affrontato il tema della durata dellorario
di lavoro.
Industria alimentare
Con il contratto nazionale di lavoro per gli addetti dellindustria alimentare
(luglio 2003), in particolare, è stato confermato il limite di durata normale settimanale
di 40 ore, così come la possibilità che esso venga calcolato come media plurisettimanale
nellarco di un anno. In questo caso, è stato fissato un tetto massimo di 72 ore di
flessibilità da ripartire (attraverso un esame preventivo tra Rsu e azienda) durante
quelle settimane nelle quali il limite di 40 ore venga superato fino a un massimo di 48
ore. Ciò nellambito della media plurisettimanale che dovrà prevedere settimane con
orario inferiore alle 40 ore. Larticolo 3 del decreto legislativo 66/03 ha trovato
applicazione, quindi, nellambito del contratto nazionale, prevedendo limiti validi
per la contrattazione aziendale e nel contempo salvaguardando le intese preesistenti
relative a questultimo livello.
Ancora, nellambito del contratto nazionale è
stato attuato quanto richiesto dallarticolo 4 del medesimo decreto: indicare il
periodo di riferimento entro il quale collocare il calcolo di media settimanale di durata
dellorario di lavoro, pari a 48 ore, comprensive di prestazioni straordinarie per
ogni sette giorni. È stato fissato un periodo di riferimento di quattro mesi e,
soprattutto, è stato precisato che il limite di 48 ore è di durata massima. Anche in
questo caso, è molto importante che il limite sia indicato dal contratto nazionale:
simpediscono, così, scelte di organizzazione del lavoro improntate alla
frammentazione dellinsieme delle tutele per le lavoratrici e i lavoratori del
comparto. Sono state fatte, inoltre, alcune precisazioni concernenti lorario di
lavoro notturno: la fascia dorario di riferimento, i soggetti per i quali vigono i
divieti o gli esoneri dallobbligo ad accettare turni notturni e il vincolo, per le
aziende, di consultare le Rsu nel caso dintroduzione dei suddetti turni. È stato
quindi dichiarato, dalle parti firmatarie, di avere adempiuto a tutto quanto rinviato alla
contrattazione collettiva dal decreto legislativo 66/03 in materia dorario di
lavoro, mentre sono state confermate tutte le altre norme già regolate contrattualmente:
dai criteri di computo alle pause e riposi, dallorario di lavoro straordinario al
lavoro a turni.
Metalmeccanici
In occasione del rinnovo del contratto nazionale per gli addetti dellindustria
metalmeccanica (maggio 2003), nel testo dellaccordo sottoscritto tra Federmeccanica,
Fim e Uilm (con esclusione, quindi, della Fiom) era stato assunto limpegno a un
intervento modificativo delle norme contrattuali, in vigore, per armonizzarle alle
disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 66/03. Contrariamente, la Fiom,
attraverso la propria strategia di precontratti aziendali, ha perseguito
lobiettivo di confermare tutte le norme contrattuali in materia dorario di
lavoro. Successivamente, con la stesura del testo contrattuale nazionale (gennaio 2004),
anche le parti firmatarie (Federmeccanica, Fim e Uilm) hanno scelto di consolidare le
norme preesistenti. In particolare, è stato confermato il limite di 40 ore
dellorario normale di lavoro (articolo 5 del contratto collettivo nazionale), che
può essere computato come media nellarco di dodici mesi, mentre nel caso di
impianti che richiedano un lavoro ininterrotto di sette giorni alla settimana, la durata
normale risulterà da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore. Nel caso di
calcolo medio della durata dellorario normale di lavoro (orario plurisettimanale),
sono confermate le norme che fissano in 64 il tetto massimo di ore di flessibilità, per
una durata massima settimanale di 48 ore e una minima di 32 ore, o formule compensative
equivalenti.
Lapplicazione degli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo n. 66/03, anche nel caso del contratto dei metalmeccanici, è stata
regolata dal contratto nazionale, riconsegnando a esso la piena titolarità in materia
dorario di lavoro. Ciò senza negare prerogative alla contrattazione aziendale. In
questo quadro, non sono state apportate modifiche alle altre norme: riposi, lavoro
notturno e festivo, pause e criteri di computo ai fini del raggiungimento dei limiti di
durata, orario di lavoro straordinario e lavoro a turni. Un particolare rilievo nel
contratto ha la conferma delle norme inerenti alla banca delle ore: a
decorrere dal 1° gennaio del 2000, è stata istituita per tutte le lavoratrici e i
lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 80 annue nelle imprese
fino a 200 dipendenti e oltre le 32 ore annue in tutte le altre. Le ore accantonate
vengono trasformate in riposi compensativi, con erogazione del 50 per cento del valore
delle maggiorazioni retributive previste nei casi dorario di lavoro straordinario
con rinuncia al conto ore. Nella stessa occasione di stesura del testo del
contratto nazionale, le parti hanno convenuto dincontrarsi di nuovo dopo
lemanazione dellapposito decreto ministeriale (articolo 16 del decreto
legislativo 66/03) che dovrà identificare le attività dellorario settimanale:
lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia, lavori preparatori e complementari
ecc. |