Orari di lavoro / I rinnovi nei settori alimentare e meccanico

I contratti alla prova del decreto 66

di Elisa Castellano
Coordinatrice dipartimento Reti,  terziario, cooperazione Cgil

In diverse circostanze è stato evidenziato che dal decreto legislativo 66/03, “norme concernenti l’organizzazione dell’orario di lavoro”, deriva una questione riguardante gli spazi riconosciuti all’autonomia collettiva. È stato sottolineato, cioè, che pur essendo presenti numerosi rinvii alla contrattazione tra le parti, non viene predeterminato il livello contrattuale di competenza. L’attuale assetto del quadro normativo contrattuale, al contrario, è basato su di un principio di correlazione – non sempre gerarchica – tra i diversi livelli. Per questa ragione, i più recenti rinnovi hanno richiesto un impegno particolare del sindacato affinché fosse salvaguardata l’intelaiatura complessiva di rapporti tra i diversi livelli contrattuali. In questo quadro è stato affrontato il tema della durata dell’orario di lavoro.


Industria alimentare
 
Con il contratto nazionale di lavoro per gli addetti dell’industria alimentare (luglio 2003), in particolare, è stato confermato il limite di durata normale settimanale di 40 ore, così come la possibilità che esso venga calcolato come media plurisettimanale nell’arco di un anno. In questo caso, è stato fissato un tetto massimo di 72 ore di flessibilità da ripartire (attraverso un esame preventivo tra Rsu e azienda) durante quelle settimane nelle quali il limite di 40 ore venga superato fino a un massimo di 48 ore. Ciò nell’ambito della media plurisettimanale che dovrà prevedere settimane con orario inferiore alle 40 ore. L’articolo 3 del decreto legislativo 66/03 ha trovato applicazione, quindi, nell’ambito del contratto nazionale, prevedendo limiti validi per la contrattazione aziendale e nel contempo salvaguardando le intese preesistenti relative a quest’ultimo livello.

Ancora, nell’ambito del contratto nazionale è stato attuato quanto richiesto dall’articolo 4 del medesimo decreto: indicare il periodo di riferimento entro il quale collocare il calcolo di media settimanale di durata dell’orario di lavoro, pari a 48 ore, comprensive di prestazioni straordinarie per ogni sette giorni. È stato fissato un periodo di riferimento di quattro mesi e, soprattutto, è stato precisato che il limite di 48 ore è di durata massima. Anche in questo caso, è molto importante che il limite sia indicato dal contratto nazionale: s’impediscono, così, scelte di organizzazione del lavoro improntate alla frammentazione dell’insieme delle tutele per le lavoratrici e i lavoratori del comparto. Sono state fatte, inoltre, alcune precisazioni concernenti l’orario di lavoro notturno: la fascia d’orario di riferimento, i soggetti per i quali vigono i divieti o gli esoneri dall’obbligo ad accettare turni notturni e il vincolo, per le aziende, di consultare le Rsu nel caso d’introduzione dei suddetti turni. È stato quindi dichiarato, dalle parti firmatarie, di avere adempiuto a tutto quanto rinviato alla contrattazione collettiva dal decreto legislativo 66/03 in materia d’orario di lavoro, mentre sono state confermate tutte le altre norme già regolate contrattualmente: dai criteri di computo alle pause e riposi, dall’orario di lavoro straordinario al lavoro a turni.


Metalmeccanici 
In occasione del rinnovo del contratto nazionale per gli addetti dell’industria metalmeccanica (maggio 2003), nel testo dell’accordo sottoscritto tra Federmeccanica, Fim e Uilm (con esclusione, quindi, della Fiom) era stato assunto l’impegno a un intervento modificativo delle norme contrattuali, in vigore, per armonizzarle alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 66/03. Contrariamente, la Fiom, attraverso la propria strategia di “precontratti aziendali”, ha perseguito l’obiettivo di confermare tutte le norme contrattuali in materia d’orario di lavoro. Successivamente, con la stesura del testo contrattuale nazionale (gennaio 2004), anche le parti firmatarie (Federmeccanica, Fim e Uilm) hanno scelto di consolidare le norme preesistenti. In particolare, è stato confermato il limite di 40 ore dell’orario normale di lavoro (articolo 5 del contratto collettivo nazionale), che può essere computato come media nell’arco di dodici mesi, mentre nel caso di impianti che richiedano un lavoro ininterrotto di sette giorni alla settimana, la durata normale risulterà da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore. Nel caso di calcolo medio della durata dell’orario normale di lavoro (orario plurisettimanale), sono confermate le norme che fissano in 64 il tetto massimo di ore di flessibilità, per una durata massima settimanale di 48 ore e una minima di 32 ore, o formule compensative equivalenti.

L’applicazione degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 66/03, anche nel caso del contratto dei metalmeccanici, è stata regolata dal contratto nazionale, riconsegnando a esso la piena titolarità in materia d’orario di lavoro. Ciò senza negare prerogative alla contrattazione aziendale. In questo quadro, non sono state apportate modifiche alle altre norme: riposi, lavoro notturno e festivo, pause e criteri di computo ai fini del raggiungimento dei limiti di durata, orario di lavoro straordinario e lavoro a turni. Un particolare rilievo nel contratto ha la conferma delle norme inerenti alla “banca delle ore”: a decorrere dal 1° gennaio del 2000, è stata istituita per tutte le lavoratrici e i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 80 annue nelle imprese fino a 200 dipendenti e  oltre le 32 ore annue in tutte le altre. Le ore accantonate vengono trasformate in riposi compensativi, con erogazione del 50 per cento del valore delle maggiorazioni retributive previste nei casi d’orario di lavoro straordinario con rinuncia al “conto ore”. Nella stessa occasione di stesura del testo del contratto nazionale, le parti hanno convenuto d’incontrarsi di nuovo dopo l’emanazione dell’apposito decreto ministeriale (articolo 16 del decreto legislativo 66/03) che dovrà identificare le attività dell’orario settimanale: lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia, lavori preparatori e complementari ecc.

(Rassegna sindacale, n.12, 24-31 marzo 2004)