Mercato del lavoro / Al via le agenzie di intermediazione

Nasce il gran bazar della destra

di Marica Guiducci
Dipartimento politiche attive per il lavoro Cgil

Via libera del ministero del Lavoro all’intermediazione privata di manodopera. Esattamente come disposto l’anno scorso dal decreto legislativo 276 – il Dlgs di attuazione della legge 30 sul mercato del lavoro –  la Gazzetta ufficiale ha pubblicato il decreto ministeriale (Dm 23 dicembre 2003) che stabilisce le procedure di autorizzazione e iscrizione all’Albo delle Agenzie per il lavoro. Una volta abrogato l’oggetto esclusivo di attività – cui erano vincolate le società interinali dalla Legge Treu (n. 196/1997) –, oggi le nuove Agenzie per il lavoro sono libere di spaziare in un ventaglio di possibilità: somministrare lavoro a termine e a tempo indeterminato (il cosiddetto staff leasing); intermediare manodopera; ricercare e selezionare personale; progettare interventi di reinserimento professionale.

Aspettando le Regioni
Il Dm è composto da quindici articoli corredati dagli otto moduli necessari a inoltrare la domanda di iscrizione all’Albo gestito dalla Direzione generale per l’orientamento, la formazione e l’impiego del ministero del Lavoro. In realtà il provvedimento – sebbene rumorosamente annunciato dal governo in anticipazioni stampa – non è immediatamente operativo. Le procedure di iscrizione e autorizzazione scatteranno solo all’entrata in vigore di un secondo decreto attualmente al vaglio della Conferenza Stato-Regioni. È infatti competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome decidere i parametri della disponibilità di locali e di adeguate competenze professionali dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze (articolo 5, comma 1, lettera C, Dlgs 276/03).

Considerati i precedenti la decisione non sarà di quelle facili. Ricordiamo che l’anno scorso l’Emilia Romagna ha presentato dichiarazione di illegittimità contro il decreto 276 per ingerenza “nelle competenze costituzionali regionali in materia di mercato del lavoro”.

Tuttavia, a parte i possibili ritardi nell’entrata in vigore dei due decreti, le Agenzie per il lavoro potranno richiedere solo l’autorizzazione provvisoria. Mentre invece le società interinali avranno sessanta giorni per fare direttamente domanda di iscrizione a tempo indeterminato all’Albo. Con un palese dumping a sfavore delle Agenzie, che aspetteranno due anni per l’abilitazione definitiva, le società interinali fin da subito possono svolgere ciascuna delle cinque attività contemplate dalla nuova normativa.

 

Tanti (troppi) soggetti
Per comprendere lo stravolgimento in atto nelle regole del mercato del lavoro si deve risalire al 10 settembre 2003, allorché il Dlgs 276, tra i tanti disastri, introduce modifiche senza precedenti nel sistema di collocamento e di politiche attive del lavoro del nostro paese. Il decreto instaura un regime di diretta competizione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, basato sulla riduzione della responsabilità pubblica dei servizi per l’impiego e l’apertura dell’attività di intermediazione a un lungo elenco di soggetti privati (e pubblici): Comuni, Province, camere di commercio, università, istituti di scuola secondaria, associazioni dei datori di lavoro, e anche associazioni sindacali e enti bilaterali.

Per quanto possibile, il decreto di dicembre peggiora la situazione descritta ed estende l’autorizzazione a svolgere intermediazione di manodopera a due ulteriori soggetti: le associazioni territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, che si aggiungono alle associazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi; i singoli consulenti del lavoro, che si aggiungono allo stesso Ordine della categoria, i quali a scopo di lucro potranno farsi spazio nel mercato della intermediazione e in “tutte le attività ad essa collegabili”.

 

Cinque diverse tipologie
L’Albo delle Agenzie per il lavoro, introdotto un anno fa dal decreto 276, è articolato dal Dm in cinque sezioni. 

Nella prima si iscrivono le Agenzie di somministrazione che intendono svolgere ciascuna delle attività previste dalla nuova normativa. Per ovvie ragioni la registrazione di tali agenzie in tutte le sezioni dell’Albo è automatica. 

Nella seconda si registrano le Agenzie di somministrazione di tipo specialista, ovvero quelle che possono affittare lavoro a tempo indeterminato e per un solo servizio: dalla consulenza nel settore informatico alla pulizia; dal trasporto merci/persone da o per lo stabilimento alla manutenzione di biblioteche ecc. (articolo 20, comma 3, Dlgs 276/03). 

Nella terza sezione si registrano le Agenzie di intermediazione. Significativa è la definizione di questa attività. L’ambito si estende dalla raccolta dei curricula alla preselezione e costituzione di banche dati; dalla promozione di domanda e offerta di lavoro alle comunicazioni sulle assunzioni in vece del datore di lavoro; dall’orientamento professionale alla progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento professionale. Il peso che le costituende Agenzie possono esercitare nella gestione del mercato del lavoro è evidente.

La quarta sezione è quella delle Agenzie di ricerca e selezione del personale. 

La quinta quella delle Agenzie di supporto alla ricollocazione.

 

I requisiti
I requisiti per l’iscrizione non sono modificati dal decreto ministeriale. Li ricordiamo brevemente. Il Dlgs 276 stabilisce due classi di requisiti, giuridici e finanziari, e demanda l’indicazione degli standard di professionalità e l’idoneità degli uffici alle Regioni, sentite le associazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative. Alla decisione regionale demanda anche gli accreditamenti: ovvero i provvedimenti mediante cui le singole Regioni riconoscono all’operatore l’idoneità a svolgere servizi per il lavoro sul proprio territorio.

Le Agenzie per il lavoro possono essere società di capitali, cooperative o consorzi di cooperative; per le sole attività di ricerca e selezione e ricollocazione del personale è ammessa la forma di società di persone. È necessaria una sede nel territorio italiano o in un altro stato dell’Unione europea. Gli amministratori, i direttori e i soci non devono avere a carico condanne penali (fino a tre anni), o reati in relazione a infortuni sul lavoro e in materia previdenziale.

Nel caso di un’agenzia polifunzionale le diverse attività devono risultare da distinte contabilità analitiche.

L’ammontare del capitale versato diminuisce dalla prima alla quinta sezione: dalle agenzie titolari di rapporti di lavoro a quelle che si limitano a fornire servizi alle imprese. Si scende dai 600mila euro per la somministrazione, ai 25mila euro per la ricerca e selezione del personale.

Tra i requisiti indispensabili per ottenere le autorizzazioni, la Borsa nazionale del lavoro – l’ex Sil derivato dal Dlgs 469/97 – è l’ennesima occasione mancata del ministero di impegnare se stesso e le amministrazioni regionali a costruire una rete informativa nazionale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Infatti l’obbligo di connessione – previsto dal 276 – delle Agenzie alla Borsa che non c’è, è sospeso fino alla messa a regime del sistema; nel frattempo basta la dichiarazione di buona intenzione da parte del rappresentante legale dell’agenzia a procedere all’interconnessione appena possibile.

La procedura per l’autorizzazione, come abbiamo visto, è divisa in due fasi successive, la prima provvisoria e la seconda definitiva. La scelta dei due tempi mostra la fretta di far decollare il nuovo sistema e però anche l’obbligo di concludere prima il confronto in atto con le Regioni. Per l’autorizzazione provvisoria è sufficiente dimostrare l’esistenza di un’organizzazione tecnico-professionale idonea di cui il decreto ministeriale non indica i livelli di qualità. Entro sessanta giorni il ministero del Lavoro deve fornire una risposta positiva o negativa che sia, viceversa la domanda s’intende automaticamente accolta. Trascorsi due anni, l’agenzia deve richiedere l’autorizzazione  definitiva. La qualità dei requisiti per ottenere quest’ultima non è chiara. Sarà rilasciata a seguito della compilazione di un formulario che il ministero del Lavoro non ha ancora reso disponibile.  Anche qui vale il meccanismo della silenzio assenso. La risposta del ministero deve pervenire entro novanta giorni, altrimenti la pratica è da considerarsi approvata.

 

Il mistero di Formatemp
L’autorizzazione può essere sospesa e/o revocata se l’Agenzia non è in regola con la contribuzione ai cosiddetti nuovi Fondi per la formazione e l’integrazione del reddito che dovrebbero essere autorizzati dal ministero del Lavoro. È, questo, uno dei passaggi più spinosi dal vecchio al nuovo regime. Il Dlgs 276, infatti, abroga gli articoli della legge Treu da cui trae fondamento Formatemp, il Fondo per la formazione dei lavoratori interinali, causandone l’indeterminatezza della situazione economica e patrimoniale.

Stabilisce poi che i soggetti autorizzati alla somministrazione debbano versare il 4 per cento della retribuzione dei lavoratori in affitto, che attualmente confluisce a Formatemp, ai nuovi Fondi senza peraltro fissare la data entro cui essi dovranno iniziare a operare. Quale sarà la sorte di Formatemp e delle risorse che ha in gestione sono interrogativi lasciati in sospeso dall’attuale normativa.

Le altre situazioni che possono causare la revoca dell’abilitazione sono: non essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e con gli obblighi derivanti dal Ccnl delle imprese di somministrazione.

Per le socialità interinali la Direzione del lavoro verifica l’avvenuta regolare contribuzione al Fondo per la formazione attivato dalla legge 196/97, oltre all’applicazione del Ccnl delle imprese di somministrazione e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Qualora l’agenzia, informata di eventuali irregolarità, non dia chiarimenti sufficienti può essere cancellata dall’Albo. Di nuovo, in caso di comportamento illegale, anziché indicare la certezza della norma, il Dm prevede una valutazione discrezionale da parte della Direzione generale del lavoro.

Per concludere si stabiliscono alcune disposizioni di raccordo tra la vecchia e la nuova normativa, con le quali il ministero del Lavoro porta a segno uno strappo alle norme contrattuali relative ai casi in cui è consentito affittare un lavoratore anziché assumerlo. Infatti, in aggiunta alle causali stabilite dai contratti nazionali (articolo 86, comma 3, Dlgs 276/03), la somministrazione a tempo determinato potrà essere utilizzata per esigenze tecniche, organizzative, produttive, sostitutive anche per mansioni di ordinaria attività (articolo 11, comma 3, Dm 23 dicembre 2003).

Si viene quindi a creare una situazione di cancellazione implicita delle causali per il ricorso al lavoro interinale di fonte contrattuale, che sarebbero evidentemente assorbite dal “causalone” di fonte legislativa.

(Rassegna sindacale, n. 12, 24-31 marzo 2004)