Mercato del lavoro / Al
via le agenzie di intermediazione |
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Nasce il gran bazar della
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di Marica Guiducci
Dipartimento politiche attive per il lavoro Cgil |
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Via libera del
ministero del Lavoro allintermediazione privata di manodopera. Esattamente come
disposto lanno scorso dal decreto legislativo 276 il Dlgs di attuazione
della legge 30 sul mercato del lavoro la Gazzetta ufficiale ha pubblicato il
decreto ministeriale (Dm 23 dicembre 2003) che stabilisce le procedure di autorizzazione e
iscrizione allAlbo delle Agenzie per il lavoro. Una volta abrogato loggetto
esclusivo di attività cui erano vincolate le società interinali dalla Legge Treu
(n. 196/1997) , oggi le nuove Agenzie per il lavoro sono libere di spaziare in un
ventaglio di possibilità: somministrare lavoro a termine e a tempo indeterminato (il
cosiddetto staff leasing); intermediare manodopera; ricercare e selezionare
personale; progettare interventi di reinserimento professionale. |
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Aspettando le Regioni
Il Dm è composto da quindici articoli corredati dagli otto moduli necessari a inoltrare
la domanda di iscrizione allAlbo gestito dalla Direzione generale per
lorientamento, la formazione e limpiego del ministero del Lavoro. In realtà
il provvedimento sebbene rumorosamente annunciato dal governo in anticipazioni
stampa non è immediatamente operativo. Le procedure di iscrizione e autorizzazione
scatteranno solo allentrata in vigore di un secondo decreto attualmente al vaglio
della Conferenza Stato-Regioni. È infatti competenza legislativa delle Regioni e delle
Province autonome decidere i parametri della disponibilità di locali e di adeguate
competenze professionali dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze (articolo 5,
comma 1, lettera C, Dlgs 276/03).
Considerati i precedenti la decisione non sarà di quelle facili. Ricordiamo che
lanno scorso lEmilia Romagna ha presentato dichiarazione di illegittimità
contro il decreto 276 per ingerenza nelle competenze costituzionali regionali in
materia di mercato del lavoro.
Tuttavia, a parte i possibili ritardi nellentrata in vigore dei due decreti, le
Agenzie per il lavoro potranno richiedere solo lautorizzazione provvisoria. Mentre
invece le società interinali avranno sessanta giorni per fare direttamente domanda di
iscrizione a tempo indeterminato allAlbo. Con un palese dumping a sfavore
delle Agenzie, che aspetteranno due anni per labilitazione definitiva, le società
interinali fin da subito possono svolgere ciascuna delle cinque attività contemplate
dalla nuova normativa. |
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Tanti (troppi) soggetti
Per comprendere lo stravolgimento in atto nelle regole del mercato del lavoro si deve
risalire al 10 settembre 2003, allorché il Dlgs 276, tra i tanti disastri, introduce
modifiche senza precedenti nel sistema di collocamento e di politiche attive del lavoro
del nostro paese. Il decreto instaura un regime di diretta competizione nellincontro
tra domanda e offerta di lavoro, basato sulla riduzione della responsabilità pubblica dei
servizi per limpiego e lapertura dellattività di intermediazione a un
lungo elenco di soggetti privati (e pubblici): Comuni, Province, camere di commercio,
università, istituti di scuola secondaria, associazioni dei datori di lavoro, e anche
associazioni sindacali e enti bilaterali.
Per quanto possibile, il decreto di dicembre peggiora la situazione descritta ed estende
lautorizzazione a svolgere intermediazione di manodopera a due ulteriori soggetti:
le associazioni territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, che si aggiungono alle
associazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi; i singoli consulenti del
lavoro, che si aggiungono allo stesso Ordine della categoria, i quali a scopo di lucro
potranno farsi spazio nel mercato della intermediazione e in tutte le attività ad
essa collegabili. |
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Cinque diverse tipologie
LAlbo delle Agenzie per il lavoro, introdotto un anno fa dal decreto 276, è
articolato dal Dm in cinque sezioni.
Nella prima si iscrivono le Agenzie di somministrazione che intendono svolgere
ciascuna delle attività previste dalla nuova normativa. Per ovvie ragioni la
registrazione di tali agenzie in tutte le sezioni dellAlbo è automatica.
Nella seconda si registrano le Agenzie di somministrazione di tipo specialista,
ovvero quelle che possono affittare lavoro a tempo indeterminato e per un solo servizio:
dalla consulenza nel settore informatico alla pulizia; dal trasporto merci/persone da o
per lo stabilimento alla manutenzione di biblioteche ecc. (articolo 20, comma 3, Dlgs
276/03).
Nella terza sezione si registrano le Agenzie di intermediazione. Significativa è
la definizione di questa attività. Lambito si estende dalla raccolta dei curricula
alla preselezione e costituzione di banche dati; dalla promozione di domanda e offerta di
lavoro alle comunicazioni sulle assunzioni in vece del datore di lavoro;
dallorientamento professionale alla progettazione ed erogazione di attività
formative finalizzate allinserimento professionale. Il peso che le costituende
Agenzie possono esercitare nella gestione del mercato del lavoro è evidente.
La quarta sezione è quella delle Agenzie di ricerca e selezione del
personale.
La quinta quella delle Agenzie di supporto alla ricollocazione. |
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I
requisiti
I requisiti per liscrizione non sono modificati dal decreto ministeriale. Li
ricordiamo brevemente. Il Dlgs 276 stabilisce due classi di requisiti, giuridici e
finanziari, e demanda lindicazione degli standard di professionalità e
lidoneità degli uffici alle Regioni, sentite le associazioni sindacali e
imprenditoriali più rappresentative. Alla decisione regionale demanda anche gli
accreditamenti: ovvero i provvedimenti mediante cui le singole Regioni riconoscono
alloperatore lidoneità a svolgere servizi per il lavoro sul proprio
territorio.
Le Agenzie per il lavoro possono essere società di capitali, cooperative o consorzi di
cooperative; per le sole attività di ricerca e selezione e ricollocazione del personale
è ammessa la forma di società di persone. È necessaria una sede nel territorio italiano
o in un altro stato dellUnione europea. Gli amministratori, i direttori e i soci non
devono avere a carico condanne penali (fino a tre anni), o reati in relazione a infortuni
sul lavoro e in materia previdenziale.
Nel caso di unagenzia polifunzionale le
diverse attività devono risultare da distinte contabilità analitiche.
Lammontare del capitale versato diminuisce
dalla prima alla quinta sezione: dalle agenzie titolari di rapporti di lavoro a quelle che
si limitano a fornire servizi alle imprese. Si scende dai 600mila euro per la
somministrazione, ai 25mila euro per la ricerca e selezione del personale.
Tra i requisiti indispensabili per ottenere le
autorizzazioni, la Borsa nazionale del lavoro lex Sil derivato dal Dlgs
469/97 è lennesima occasione mancata del ministero di impegnare se stesso e
le amministrazioni regionali a costruire una rete informativa nazionale per
lincontro tra domanda e offerta di lavoro. Infatti lobbligo di connessione
previsto dal 276 delle Agenzie alla Borsa che non cè, è sospeso fino
alla messa a regime del sistema; nel frattempo basta la dichiarazione di buona intenzione
da parte del rappresentante legale dellagenzia a procedere allinterconnessione
appena possibile.
La procedura per lautorizzazione, come
abbiamo visto, è divisa in due fasi successive, la prima provvisoria e la seconda
definitiva. La scelta dei due tempi mostra la fretta di far decollare il nuovo sistema e
però anche lobbligo di concludere prima il confronto in atto con le Regioni. Per
lautorizzazione provvisoria è sufficiente dimostrare lesistenza di
unorganizzazione tecnico-professionale idonea di cui il decreto ministeriale non
indica i livelli di qualità. Entro sessanta giorni il ministero del Lavoro deve fornire
una risposta positiva o negativa che sia, viceversa la domanda sintende
automaticamente accolta. Trascorsi due anni, lagenzia deve richiedere
lautorizzazione definitiva. La qualità dei requisiti per ottenere
questultima non è chiara. Sarà rilasciata a seguito della compilazione di un
formulario che il ministero del Lavoro non ha ancora reso disponibile. Anche qui
vale il meccanismo della silenzio assenso. La risposta del ministero deve pervenire entro
novanta giorni, altrimenti la pratica è da considerarsi approvata. |
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Il mistero di Formatemp
Lautorizzazione può essere sospesa e/o revocata se lAgenzia non è in regola
con la contribuzione ai cosiddetti nuovi Fondi per la formazione e lintegrazione del
reddito che dovrebbero essere autorizzati dal ministero del Lavoro. È, questo, uno dei
passaggi più spinosi dal vecchio al nuovo regime. Il Dlgs 276, infatti, abroga gli
articoli della legge Treu da cui trae fondamento Formatemp, il Fondo per la formazione dei
lavoratori interinali, causandone lindeterminatezza della situazione economica e
patrimoniale.
Stabilisce poi che i soggetti autorizzati alla
somministrazione debbano versare il 4 per cento della retribuzione dei lavoratori in
affitto, che attualmente confluisce a Formatemp, ai nuovi Fondi senza peraltro fissare la
data entro cui essi dovranno iniziare a operare. Quale sarà la sorte di Formatemp e delle
risorse che ha in gestione sono interrogativi lasciati in sospeso dallattuale
normativa.
Le altre situazioni che possono causare la revoca
dellabilitazione sono: non essere in regola con i versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e con gli obblighi derivanti dal Ccnl delle imprese di
somministrazione.
Per le socialità interinali la Direzione del
lavoro verifica lavvenuta regolare contribuzione al Fondo per la formazione attivato
dalla legge 196/97, oltre allapplicazione del Ccnl delle imprese di somministrazione
e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Qualora lagenzia,
informata di eventuali irregolarità, non dia chiarimenti sufficienti può essere
cancellata dallAlbo. Di nuovo, in caso di comportamento illegale, anziché indicare
la certezza della norma, il Dm prevede una valutazione discrezionale da parte della
Direzione generale del lavoro.
Per concludere si stabiliscono alcune disposizioni
di raccordo tra la vecchia e la nuova normativa, con le quali il ministero del Lavoro
porta a segno uno strappo alle norme contrattuali relative ai casi in cui è consentito
affittare un lavoratore anziché assumerlo. Infatti, in aggiunta alle causali stabilite
dai contratti nazionali (articolo 86, comma 3, Dlgs 276/03), la somministrazione a tempo
determinato potrà essere utilizzata per esigenze tecniche, organizzative, produttive,
sostitutive anche per mansioni di ordinaria attività (articolo 11, comma 3, Dm 23
dicembre 2003).
Si viene quindi a creare una situazione di
cancellazione implicita delle causali per il ricorso al lavoro interinale di fonte
contrattuale, che sarebbero evidentemente assorbite dal causalone di fonte
legislativa. |
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(Rassegna sindacale, n.
12, 24-31 marzo 2004) |
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