Continua lesame, in commissione
Lavoro del Senato, dello schema di decreto attuativo dellarticolo 8 della legge
30/2003 (riforma dei servizi ispettivi). Una norma la cui portata è assai significativa,
anche in relazione allimpianto più complessivo della stessa normativa sul mercato
del lavoro. Nel libro bianco prima e nella sua traduzione in legge poi, lindebolimento
delle funzioni pubbliche di controllo e di repressione, la manomissione profonda dellautonomia
degli istituti previdenziali, la subordinazione esclusiva delle funzioni ispettive al
ministero del Lavoro sono il corollario, e per molti versi la premessa, per dare
centralità agli enti bilaterali addetti alla certificazione.
Prese di posizione assai significative
Lobiettivo politico di fondo della proposta governativa è quello, allinterno
del mercato del lavoro, di spostare gli equilibri (e quindi le stesse funzioni regolatrici
e repressive) dal pubblico a sedi di autoprevenzione privatistica delle
irregolarità: ossia a quegli enti bilaterali certificanti i rapporti di lavoro e i
programmi negoziali (nonché eventuali transazioni), così come previsto dal decreto
276/2003 (che non a caso parla, allarticolo 79, di effetti della certificazione
anche verso i soggetti terzi). Da questo punto di vista, appaiono significative sia le
prese di posizione dei Civ (Comitati dindirizzo e vigilanza) dellInps e dellInail,
sia e soprattutto il fatto che, come Cgil, Cisl e Uil, si è potuti giungere alla
definizione di una nota comune di critica e controproposta.
Vediamo nel dettaglio quanto le tre organizzazioni unitariamente hanno
osservato (e comunicato al ministero del Lavoro e alla presidenza della commissione Lavoro
di Palazzo Madama) in merito al provvedimento. Le confederazioni hanno avanzato, nel
documento, le seguenti critiche: Non condividono lassenza delle parti sociali
nelle commissioni regionali e provinciali di vigilanza (articolo 4); per
rendere più efficiente il rapporto di cooperazione tra i servizi ispettivi del ministero
del Lavoro e degli enti previdenziali, ritengono che sarebbe opportuno che a tutti i
livelli si procedesse di concerto (e non soltanto sentiti) con i
direttori degli enti di previdenza, per evitare una gerarchia impropria e possibili
resistenze alla cooperazione degli apparati degli enti stessi, soprattutto al livello
locale; appare molto critica lintroduzione della procedura
relativa alla conciliazione monocratica: il processo di conciliazione deve essere
espletato allinterno delle commissioni di conciliazione già esistenti, che a tale
scopo andrebbero rafforzate e agevolate nella loro attività, o allinterno delle
commissioni di conciliazione previste dai ccnl (soprattutto è da escludere la
possibilità di conciliazione nel corso dellattività ispettiva: non è infatti
ammissibile che il consenso delle parti interessate, soprattutto per quanto riguarda il
lavoratore, sia acquisito senza che esso fruisca della opportuna assistenza sindacale);
anche in caso di diffida accertativa, se si attiva un tentativo di conciliazione, il
lavoratore deve essere assistito da un rappresentante sindacale e la conciliazione svolta
nelle opportune sedi già esistenti.
Critico il giudizio anche sul possibile conflitto di interessi degli
ispettori-consulenti: a questo proposito, i tre sindacati hanno scritto chiaramente che,
pur riconoscendo limportanza di azioni di assistenza, di prevenzione e dinformazione
diffusa, va assolutamente evitata la sovrapposizione delle competenze e lattribuzione
di ruoli diversi a un unico soggetto (lispettore). Per quanto attiene alla
possibilità di conciliazione a seguito di segnalazione, Cgil, Cisl e Uil ritengono opportuno
che il legislatore chiarisca (articolo 11) la necessità di acquisire, in caso di
richiesta dintervento (senza escludere eventuali ispezioni in loco), tutti gli
elementi probanti per adire a una conciliazione nelle sedi appropriate, come
precedentemente indicate. È inoltre opportuno che il legislatore chiarisca la
titolarità degli ispettori, dipendenti da qualunque istituto, a verbalizzare tutte le
irregolarità riscontrate nei luoghi di lavoro e che il potere di diffida (articolo 13)
sia esteso anche agli ispettori degli enti previdenziali per le inottemperanze da essi
rilevate. Per quel che riguarda la prescrizione obbligatoria (articolo 15), i
sindacati confederali sono dellavviso che vada evitato ogni possibile
conflitto di competenze con chi ha la piena titolarità della vigilanza della normativa in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (che è in capo alle Regioni e alle
Province autonome ed è attuata attraverso le Asl territorialmente competenti). Vanno
inoltre evitate sovrapposizioni di competenze tra le commissioni di cui allarticolo
3 e 4 proposte nel decreto e i comitati regionali di coordinamento di cui allarticolo
27 del dlgs 626/94. Cgil, Cisl e Uil, infine, ritengono che le parti sociali
debbano essere componenti del comitato regionale per i rapporti di lavoro (articolo 17) e
che tale comitato sia una sede aggiuntiva (e non esclusiva, ndr) rispetto agli attuali
comitati regionali degli enti previdenziali e assicurativi.
Lordine del giorno del Civ dellInps
Di diverso tenore, ma egualmente critico, lordine del giorno approvato dal Civ
dellInps, che, richiamandosi a una mozione approvata proprio dalla commissione
Lavoro del Senato sullarticolo 8 (nella quale sinvitava il governo a
predisporre il decreto legislativo senza compromettere lautonomia dellattività
degli enti previdenziali) e preso atto che si prevede che le iniziative di vigilanza
dellistituto siano poste in posizione di dipendenza rispetto alle direttive delle
Direzioni del Lavoro, ha formalmente sollecitato il legislatore a riformulare lo
schema di decreto tenendo presente lesigenza di non compromettere lautonomia
dellistituto in materia di controllo delle entrate contributive e di vigilanza (come
del resto previsto dallarticolo 1, comma 2, della legge 9/3/1989, n. 88), di
prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali ai coordinamenti
regionali e provinciali dellattività di vigilanza, di ripristinare la competenza
dei comitati regionali dellInps in materia di ricorsi aventi a oggetto la
sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro (articolo 43, comma 1, lett. e
della legge 9/3/1989, n. 88). |