Mercato del lavoro / La riforma dei servizi ispettivi

Le controproposte dei sindacati

di Alessandro Genovesi
Dip. Politiche attive del lavoro Cgil

Continua l’esame, in commissione Lavoro del Senato, dello schema di decreto attuativo dell’articolo 8 della legge 30/2003 (riforma dei servizi ispettivi). Una norma la cui portata è assai significativa, anche in relazione all’impianto più complessivo della stessa normativa sul mercato del lavoro. Nel “libro bianco” prima e nella sua traduzione in legge poi, l’indebolimento delle funzioni pubbliche di controllo e di repressione, la manomissione profonda dell’autonomia degli istituti previdenziali, la subordinazione esclusiva delle funzioni ispettive al ministero del Lavoro sono il corollario, e per molti versi la premessa, per dare centralità agli enti bilaterali addetti alla certificazione.


Prese di posizione assai significative
L’obiettivo politico di fondo della proposta governativa è quello, all’interno del mercato del lavoro, di spostare gli equilibri (e quindi le stesse funzioni regolatrici e repressive) dal pubblico a sedi di “autoprevenzione privatistica” delle irregolarità: ossia a quegli enti bilaterali certificanti i rapporti di lavoro e i programmi negoziali (nonché eventuali transazioni), così come previsto dal decreto 276/2003 (che non a caso parla, all’articolo 79, di effetti della certificazione anche verso i soggetti terzi). Da questo punto di vista, appaiono significative sia le prese di posizione dei Civ (Comitati d’indirizzo e vigilanza) dell’Inps e dell’Inail, sia e soprattutto il fatto che, come Cgil, Cisl e Uil, si è potuti giungere alla definizione di una nota comune di critica e controproposta.

Vediamo nel dettaglio quanto le tre organizzazioni unitariamente hanno osservato (e comunicato al ministero del Lavoro e alla presidenza della commissione Lavoro di Palazzo Madama) in merito al provvedimento. Le confederazioni hanno avanzato, nel documento, le seguenti critiche: “Non condividono l’assenza delle parti sociali nelle commissioni regionali e provinciali di vigilanza (articolo 4)”; “per rendere più efficiente il rapporto di cooperazione tra i servizi ispettivi del ministero del Lavoro e degli enti previdenziali, ritengono che sarebbe opportuno che a tutti i livelli si procedesse “di concerto” (e non soltanto “sentiti”) con i direttori degli enti di previdenza, per evitare una gerarchia impropria e possibili resistenze alla cooperazione degli apparati degli enti stessi, soprattutto al livello locale”; “appare molto critica l’introduzione della procedura  relativa alla conciliazione monocratica: il processo di conciliazione deve essere espletato all’interno delle commissioni di conciliazione già esistenti, che a tale scopo andrebbero rafforzate e agevolate nella loro attività, o all’interno delle commissioni di conciliazione previste dai ccnl (soprattutto è da escludere la possibilità di conciliazione nel corso dell’attività ispettiva: non è infatti ammissibile che il consenso delle parti interessate, soprattutto per quanto riguarda il lavoratore, sia acquisito senza che esso fruisca della opportuna assistenza sindacale)”; “anche in caso di diffida accertativa, se si attiva un tentativo di conciliazione, il lavoratore deve essere assistito da un rappresentante sindacale e la conciliazione svolta nelle opportune sedi già esistenti”.

Critico il giudizio anche sul possibile conflitto di interessi degli ispettori-consulenti: a questo proposito, i tre sindacati hanno scritto chiaramente che, “pur riconoscendo l’importanza di azioni di assistenza, di prevenzione e d’informazione diffusa, va assolutamente evitata la sovrapposizione delle competenze e l’attribuzione di ruoli diversi a un unico soggetto (l’ispettore)”. Per quanto attiene alla possibilità di conciliazione a seguito di segnalazione, Cgil, Cisl e Uil ritengono “opportuno che il legislatore chiarisca (articolo 11) la necessità di acquisire, in caso di richiesta d’intervento (senza escludere eventuali ispezioni in loco), tutti gli elementi probanti per adire a una conciliazione nelle sedi appropriate, come precedentemente indicate”. È inoltre “opportuno che il legislatore chiarisca la titolarità degli ispettori, dipendenti da qualunque istituto, a verbalizzare tutte le irregolarità riscontrate nei luoghi di lavoro e che il potere di diffida (articolo 13) sia esteso anche agli ispettori degli enti previdenziali per le inottemperanze da essi rilevate”. Per quel che riguarda la prescrizione obbligatoria (articolo 15), i sindacati confederali sono dell’avviso che vada “evitato ogni possibile conflitto di competenze con chi ha la piena titolarità della vigilanza della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (che è in capo alle Regioni e alle Province autonome ed è attuata attraverso le Asl territorialmente competenti). Vanno inoltre evitate sovrapposizioni di competenze tra le commissioni di cui all’articolo 3 e 4 proposte nel decreto e i comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo 27 del dlgs 626/94”. Cgil, Cisl e Uil, infine, “ritengono che le parti sociali debbano essere componenti del comitato regionale per i rapporti di lavoro (articolo 17) e che tale comitato sia una sede aggiuntiva (e non esclusiva, ndr) rispetto agli attuali comitati regionali degli enti previdenziali e assicurativi”.


L’ordine del giorno del Civ dell’Inps
Di diverso tenore, ma egualmente critico, l’ordine del giorno approvato dal Civ dell’Inps, che, richiamandosi a una mozione approvata proprio dalla commissione Lavoro del Senato sull’articolo 8 (nella quale s’invitava il governo a predisporre il decreto legislativo “senza compromettere l’autonomia dell’attività degli enti previdenziali”) e preso atto che si prevede che le iniziative di vigilanza dell’istituto siano poste in posizione di dipendenza rispetto alle direttive delle Direzioni del Lavoro, ha formalmente sollecitato il legislatore “a riformulare lo schema di decreto tenendo presente l’esigenza di non compromettere l’autonomia dell’istituto in materia di controllo delle entrate contributive e di vigilanza (come del resto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 9/3/1989, n. 88), di prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali ai coordinamenti regionali e provinciali dell’attività di vigilanza, di ripristinare la competenza dei comitati regionali dell’Inps in materia di ricorsi aventi a oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro (articolo 43, comma 1, lett. e della legge 9/3/1989, n. 88)”.

(Rassegna sindacale, n. 9, 4-10 marzo 2004)