Commento al D.M. 23 Dicembre 2003 sulle procedure di autorizzazione delle Agenzie per il Lavoro

 

 

La Gazzetta Ufficiale (n. 52 del 3 marzo) ha pubblicato il decreto ministeriale che fissa le procedure per ottenere l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro.

Il provvedimento di 15 articoli tuttavia non è immediatamente operativo. Le procedure da esso stabilite scatteranno al momento dell'entrata in vigore di un secondo decreto ministeriale attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni. Il quale dovrà indicare i criteri per valutare la disponibilità di locali e di adeguate competenze professionali (delle agenzie) dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze (art. 5, comma 1, lettera C del 276/03).

 

Vi segnaliamo di seguito le modifiche peggiorative apportate dal presente decreto al Dlgs 276/03, oltre a un vero e proprio colpo di mano operato dal Ministero del Lavoro in favore delle agenzie di lavoro interinale in esercizio (articolo 2, L. 196/97).

A partire dalla data in cui i due DM saranno vigenti, le agenzie interinali avranno 60 giorni per chiedere l'autorizzazione. Però fin da ora - in attesa dell'autorizzazione - sono abilitate a esercitare ciascuna delle attività previste dall'articolo 20 del decreto 276/03, compresa la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Si tratta di un'evidente azione di dumping nei confronti delle nuove agenzie per il lavoro, le quali per ottenere l'autorizzazione definitiva dovranno attendere due anni, dimostrare requisiti finanziari ed economici, dichiarare l'ambito di attività in cui intendono operare, mentre le agenzie interinali già in essere, senza alcun vincolo possono fin da ora spaziare dallo staff leasing alla selezione e ricollocazione del personale.

A ciò si aggiunge lo strappo alle norme contrattuali in materia di causali dei contratti di lavoro interinale. Infatti il DM stabilisce che, in aggiunta alle causali della contrattazione collettiva, si potrà utilizzare la somministrazione a tempo determinato per esigenze tecniche, organizzative, produttive, sostitutive anche per mansioni di ordinaria attività. Il Ministero del Lavoro nega per questa via la norma transitoria (articolo 86, comma 3, Dlgs 276/03), secondo la quale le causali previste dalla contrattazione collettiva mantengono la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti di lavoro. Si viene quindi a creare potenzialmente una situazione di cancellazione implicita delle causali per il ricorso al lavoro interinale di fonte contrattuale, che sarebbero evidentemente "assorbite" dal "causalone" di fonte legislativa. Di qui la necessità, per ogni rinnovo contrattuale in corso di confermare causali e percentuali nel ricorso alla somministrazione a tempo determinato ( sullo staff leasing è nota l'opposizione di principio della Cgil)

 

Tra gli elementi peggiorativi del Dlgs 276/03 vi segnaliamo anche l'abilitazione di due ulteriori soggetti a svolgere l'intermediazione di manodopera.

I singoli consulenti del lavoro, ai quali l'attività era esplicitamente vietata dall'articolo 6, comma 5, del suddetto decreto. A tal proposito vi alleghiamo il comunicato di Cgil, Cisl e Uil nel quale denunciamo l'ingerenza della categoria dei consulenti nella gestione del mercato del lavoro.

Le associazioni territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro (articolo 12, comma 3 del DM) - che si aggiungono alle associazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi e in relazione all'eventuale attività delle quali abbiamo già espresso ripetutamente la nostra totale contrarietà .

 

Per quanto riguarda l'Albo delle agenzie per il lavoro, il decreto ne affida la gestione alla Direzione generale per l'orientamento, la formazione e l'impiego del Ministero del Lavoro.

  1. L'Albo è articolato in cinque sezioni :
  2. Agenzie generaliste, ovvero abilitate a tutte le attività: somministrazione di lavoro a tempo determinato, a tempo indeterminato, intermediazione, supporto alla ricollocazione, ricerca e selezione.
  3. Agenzie di somministrazione a tempo indeterminato, abilitate allo svolgimento di una delle attività previste dall'articolo 20, comma 3, del Dlgs 276/03.
  4. Agenzie di intermediazione.
  5. Agenzie di selezione del personale.

Agenzie di ricollocazione.

 

E' prevista una speciale sub-sezione regionale alla quale devono iscriversi le agenzie che operano nei limiti di un territorio regionale. Il decreto si preoccupa di specificare che le associazioni territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro (articolo 12, comma 3) che intendano svolgere attività di intermediazione dovranno iscriversi nella sezione regionale.

 

La procedura di autorizzazione è divisa in due fasi successive. Il rappresentate legale dell'agenzia chiede l'iscrizione all'Albo e contemporaneamente l'autorizzazione provvisoria. Per ottenere quest'ultima è sufficiente un generico documento analitico che dimostri l'esistenza di un'organizzazione tecnico-professionale idonea, della quale vergognosamente il DM non indica i livelli di qualità. Entro sessanta giorni deve arrivare la risposta positiva o negativa che sia, altrimenti in base a un meccanismo automatico la domanda si intende accettata.

Trascorsi due anni l'agenzia può richiedere l'abilitazione a tempo indeterminato. In questo caso la qualità dei requisiti richiesti è tutta da essere chiarita. L'autorizzazione infatti sarà rilasciata a seguito della compilazione di un formulario che il Ministero del Lavoro non ha ancora reso disponibile.

I requisiti giuridici e finanziari - capitale versato, deposito cauzionale, assenza di condanne penali, contabilità analitica- stabiliti dal 276/03 non sono stati modificati dal decreto.

 

Un aspetto positivo introdotto è rappresentato dall'obbligo per le agenzie - pena la sospensione e revoca dell'autorizzazione - di essere in regola con la contribuzione ai Fondi per l'integrazione e il reddito (articolo 12, Dlgs 276/03), nonché con i contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti e con gli obblighi derivati dal CCNL delle imprese di somministrazione. Per le agenzie interinali già in esercizio la Direzione del lavoro dovrà verificare l'avvenuta regolare contribuzione al Fondo per la formazione attivato dalla legge 196/97, la corretta applicazione del CCNL delle imprese di somministrazione e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

Infine la Borsa Lavoro. Il DM rappresenta l'ennesima occasione mancata da parte del Ministero del Lavoro di impegnare se stesso e le amministrazioni regionali nella costruzione della rete informativa nazionale. L'obbligo di connessione per le agenzie alla Borsa Lavoro - articolo 5, comma 1, lettera f, Decreto 276/03 - è sospeso fino alla messa a regime del sistema; nel frattempo deve bastare la dichiarazione di buona intenzione da parte del rappresentante legale dell'agenzia a procedere alla interconnessione appena possibile.

 

 

 

 

Roma, 9 marzo 2004