| ACCORDO INTERCONFEDERALE Addì 03 marzo 2004, in Roma tra CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, e UIL
- premesso che le parti ravvisano la
necessità di aprire una nuova stagione di confronto tesa a rilanciare le relazioni
sindacali nellartigianato, costruendo un modello di relazioni sindacali e di
contrattazione che aiuti lo sviluppo, contribuisca a risolvere le difficoltà di aree e
settori specifici, migliori le condizioni dei lavoratori allinterno ed allesterno
dei luoghi di lavoro, aumenti la competitività delle imprese artigiane e delle piccole
imprese, favorisca linnovazione ed una formazione di qualità nellarco dellintera
vita lavorativa; - visto laccordo interconfederale
del 20 maggio 2002, il quale prevedeva di sviluppare il confronto interconfederale per la
verifica e laggiornamento del modello contrattuale, stabilendo la definizione del
suddetto negoziato entro il 31/12/2002; - considerato che le esigenze di riforma
del modello contrattuale sono oggi urgenti ed indifferibili visti anche gli impegni
assunti nel citato accordo del 20 maggio 2002 ed i ritardi determinatisi rispetto alle
scadenze dei CCNL intervenute nei diversi settori negli ultimi tre anni; - vista quindi la necessità di individuare un percorso e linee guida certe per la definizione del nuovo sistema di assetti contrattuali; tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto
segue: A) CCNL SCADUTI 1. A partire dalla data di sottoscrizione del presente
accordo, le categorie interessate avvieranno i negoziati per il rinnovo dei CCNL scaduti e
sospesi al 31/3/2002 o 30/6/2002 relativamente alla sola parte economica, completando la
copertura contrattuale fino al 31/12/2004, confermando la vigenza delle normative previste
dagli attuali CCNL. 2. I rinnovi di cui al punto 1 verranno effettuati entro
il 31/3/2004 con le seguenti modalità: -
per quanto riguarda lanno
2002 il rinnovo terrà conto dellinflazione effettivamente misurata da parte dellISTAT
(2,5%); -
per lanno 2003 si
utilizzerà un dato di inflazione pari al 2,5%; -
per
lanno 2004 si utilizzerà un dato di inflazione pari al 2,3%; -
gli aumenti retributivi saranno
calcolati sugli importi di paga base, ex contingenza ed EDR attualmente in vigore; -
dalla data di erogazione dei primi
aumenti economici terminerà di essere corrisposta
lindennità di vacanza contrattuale; -
per i CCNL scaduti nel
corso del 2003, al fine di procedere ad una unificazione delle scadenze contrattuali,
propedeutica alla razionalizzazione dei contratti in essere, le categorie interessate
potranno provvedere a stabilire la copertura economica dei contratti medesimi fino al
31/12/2004, sulla base dei parametri sopra individuati.
B) CONTRATTAZIONE DECENTRATA 1)
A partire dall1/4/2004 è avviata in tutte le
regioni, relativamente ai CCRIL scaduti a tale data, o che scadranno entro il 31/12/2004,
la contrattazione decentrata, che si svolgerà sulla base delle seguenti modalità: -
per quanto concerne la parte
economica, la contrattazione decentrata avrà il compito di redistribuire la produttività
del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati fra le parti a livello
regionale; -
per quanto riguarda le materie
contrattuali che potranno essere discusse a livello regionale sono definiti, in sede
nazionale, i seguenti titoli non disponibili per la trattativa a livello regionale: - Regole
(luoghi tempi modalità delle trattative) - Diritti
individuali e sindacali (permessi sindacali, assemblea, diritto allo studio, congedi
parentali) - Inquadramento - Salario
nazionale - Disciplina
generale orario di lavoro Tutte le altre materie potranno essere oggetto di
trattazione al secondo livello negoziale. C) RIFORMA DEL MODELLO CONTRATTUALE Linee guida
1. Con la sottoscrizione del
presente accordo si avvia una fase sperimentale basata sulla riconferma di due livelli di
contrattazione precisando che la titolarità della contrattazione appartiene, per le
rispettive competenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a
loro volta, a livello nazionale e regionale. 2. I due
livelli di contrattazione hanno pari cogenza. 3. Per quanto
concerne la parte economica, la tutela e la valorizzazione delle retribuzioni avviene nellambito
dei due livelli contrattuali. La tutela verrà
attuata mediante ladeguamento delle retribuzioni nazionali allinflazione
stabilita attraverso la concertazione triangolare, in sede di politica dei redditi, in
assenza della quale si farà riferimento ad un tasso concordato fra le Parti sociali sulla
base degli indicatori disponibili. La contrattazione di
II livello avrà il compito di redistribuire la produttività del lavoro sulla base di
parametri congiuntamente concordati tra le Parti sociali a livello regionale, nonché di
integrare la tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, in caso di scostamento tra
linflazione presa a riferimento e linflazione reale allepoca degli
accordi regionali. 4. Le parti
stabiliscono sin dora che, entro la fine della vigenza contrattuale, verrà
garantita, dalle parti nazionali, la tutela del potere di acquisto alle Regioni che, in
assenza di accordi decentrati, non abbiano provveduto alleventuale riallineamento,
con modalità che saranno definite entro il 31.12.2004, anche in rapporto alla durata dei
CCNL. 5. A partire dalla data di sottoscrizione del presente
accordo, il negoziato proseguirà al fine di: -
Stabilire le nuove
aggregazioni contrattuali allo scopo di razionalizzare il sistema e di dare copertura
contrattuale ai settori scoperti; -
stabilire un nuovo ed
adeguato sistema di inquadramento dei lavoratori, anche alla luce delle risultanze della
ricerca sui fabbisogni formativi; -
stabilire materie, tempi
e procedure della contrattazione nazionale. e di quella di II livello; 6. Le parti concordano sulla
costituzione di un Osservatorio nazionale della contrattazione decentrata. 7. A conclusione del negoziato, entro e non
oltre il 31/12/2004, le parti verificheranno altresì landamento del percorso
stabilito con il presente accordo al fine di dare completezza e sistematicità al nuovo
modello contrattuale. 8. A partire dal 1/1/2005 i CCNL
e i CCRIL verranno stipulati sulla base delle regole del nuovo modello individuate ai
sensi del presente accordo. D) BILATERALITA Le Confederazioni imprenditoriali dellartigianato
CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL
valutano positivamente lesperienza dellartigianato maturata a partire dallAccordo
Interconfederale del 21 luglio 1988 che ha portato alla costituzione di una forte rete di
organismi bilaterali finalizzati a gestire le tematiche più importanti per lo sviluppo
del comparto e garantire idonei sostegni alle imprese
e lavoratori. Sono pertanto mature le condizioni per lavvio
di una verifica ed aggiornamento dellaccordo interconfederale 21/7/1988 che rilanci,
attraverso un significativo intervento, lesperienza della bilateralità adeguandone
la missione, le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti ed alle
prospettive socio-economiche in cui il comparto opera rafforzando il sistema ed
implementandone gli obiettivi. In tale contesto le parti sociali
considerano di reciproco interesse sviluppare iniziative per allargare la
rappresentatività e, attraverso essa, permettere
la generalizzata applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e
regionali, nonché la valorizzazione della bilateralità. Il nuovo sistema bilaterale è chiamato
a rispondere ad imprese e lavoratori dellartigianato attraverso iniziative condivise
sulle seguenti aree tematiche: -
Sistemi di rappresentanza -
Tutela in materia di salute e sicurezza -
Sostegno al reddito dei lavoratori e delle
imprese -
Formazione -
Previdenza -
Welfare integrativo -
Attività di indagine e ricerca -
Sviluppo delle pari opportunità -
Mercato del lavoro Le parti concordano pertanto che venga
avviato un tavolo di confronto con il compito di determinare, entro il 31 dicembre 2004, i
cardini del nuovo sistema bilaterale. E) AMMORTIZZATORI SOCIALI
Le Confederazioni imprenditoriali dellartigianato
CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL,
nel riconfermare i principi base per la riforma degli Ammortizzatori Sociali così come
sottoscritti in data 20 maggio 2002, concordano su una azione congiunta da attivare nei
confronti di Governo e Parlamento al fine di realizzare, nellambito di una riforma
complessiva, un nuovo istituto al quale concorrano contestualmente, risorse pubbliche e
private per il sostegno al reddito dei lavoratori dellartigianato a fronte di
sospensioni o riduzioni dellattività lavorativa per periodi di breve o media
durata. Il modello già oggi in vigore nellartigianato
è fondato: -
sulla corresponsione della indennità di
disoccupazione anche in caso di sospensione o riduzione dellattività lavorativa; -
sullintegrazione di tale
indennità pubblica con risorse contrattuali, ad opera del sistema degli enti bilaterali. Al fine di garantire un funzionamento
rapido e trasparente del sistema è necessario adeguare i requisiti della disoccupazione
ordinaria, così come regolamentata dal Dlgs 297/02, alle esigenze delle imprese e dei
lavoratori del comparto artigiano in modo da permettere laccesso al trattamento
sulla base dei seguenti principi: -
erogazione a tutti i lavoratori, anche
in assenza dei requisiti previsti dal Dlgs 297, in costanza di rapporto di lavoro; -
in caso di sospensione, erogazione della
prestazione da parte dellINPS solo a seguito di riconoscimento della quota erogata
dagli Enti Bilaterali; -
garanzia della copertura previdenziale
per i periodi di sospensione o riduzione dellattività lavorativa; -
mantenimento dellintera
prestazione a seguito di interruzione del rapporto di lavoro; -
erogazione del trattamento di
disoccupazione senza periodi di carenza in costanza di rapporto di lavoro; -
erogazione del trattamento di
disoccupazione anche in presenza di superamento di eventuali limiti di reddito. Le parti concordano sullavvio
immediato di un confronto per definire una proposta organica da presentare e sostenere nei
confronti di Governo e Parlamento. F) PREVIDENZA COMPLEMENTARE La Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato
CONFARTIGIANATO IMPRESE, Confederazione generale italiana dell'artigianato; CNA,
Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa; CASARTIGIANI,
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani; CLAAI, Confederazione delle Libere
Associazioni Artigiane Italiane e le Confederazioni sindacali CGIL, Confederazione
Generale Italiana del Lavoro; CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; UIL,
Unione Italiana del Lavoro, riconfermano lesigenza di assicurare la previdenza
complementare a tutti i lavoratori del settore artigiano, su tutto il territorio
nazionale. Per superare le difficoltà riscontrate
nell'organizzazione delle attività promozionali del fondo pensione negoziale
interconfederale - intercategoriale ARTIFOND, le scriventi Confederazioni (denominate di
seguito Parti) si impegnano ad utilizzare, in
modo più incisivo, il sistema della bilateralità del settore (EBNA e EE.BB.RR.
dell'artigianato), sia nella fase di raccolta delle adesioni, sia per promuovere una
maggiore informazione fra le imprese ed i lavoratori del settore sulla previdenza
complementare. La bilateralità può consentire
l'utilizzo di disponibilità e convenienze altrimenti destinate a rimanere inutilizzate,
sia sfruttando le strutture e le risorse messe a disposizione dal sistema degli Enti
Bilaterali (nazionale e regionali), sia promuovendo, sul piano regionale, interventi
specifici di sostegno. Lelevata diffusione delle imprese sul territorio
e la frammentazione del dato rappresentativo del settore hanno, infatti, eroso nel tempo
la spinta propulsiva delle parti istitutive per l'attuazione di Artifond. Per ripristinare l'impegno delle parti sociali ed un
patto di mutualità tra tutti i soggetti rappresentativi del settore è, però, necessario
partire dalla modifica dell'intesa dell'8 settembre 1998 poiché, questa, decreta una
scala di gerarchie tra i soggetti che ne rende difficile, obiettivamente, il processo di
aggregazione e la certezza di riconoscimento. Sulla base delle precedenti considerazioni le
Confederazioni imprenditoriali nazionali dellartigianato, CONFARTIGIANATO, CNA,
CASARTIGIANI e CLAAI e le Confederazioni sindacali nazionali CGIL, CISL e UIL stabiliscono di: a)
abbassare il limite delle 10.000 unità, fissato
nell'accordo nazionale istitutivo di Artifond, adeguandolo alla realtà del dato
associativo raggiunto alla data della presente intesa, onde consentire lavvio dell'operatività di ARTIFOND, attraverso lindizione delle
elezioni dell'assemblea dei delegati per la costituzione del nuovo Consiglio di
Amministrazione, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, da
parte della COVIP; b) fermo
restando lavvio del fondo nazionale rivedere i termini e le modalità applicative
dell'intesa 8/09/1998, per la costituzione di fondi pensione regionali al fine di
consentire, entro e non oltre i prossimi tre mesi, l'eventuale conclusione di accordi
regionali istitutivi di forme di previdenza complementare a carattere regionale, laddove
sussistano potenzialità adeguate di adesioni, firmati da tutte le rappresentanze
regionali delle parti istitutive di Artifond; c)
rendere più agevoli le adesioni ai fondi di previdenza
complementare (ARTIFOND ed eventuali fondi
regionali) sulla base di un accordo tra le parti che definirà la modalità di adesione
attraverso il meccanismo del silenzio-assenso salvaguardando comunque lespressione
della volontarietà del singolo aderente, senza che ciò comporti un aggravio di costi per
le imprese artigiane rispetto a quelli sostenuti dalle imprese di altri comparti e nel
rispetto delle normative di legge in materia. Le parti si attiveranno da subito per predisporre e
organizzare le strutture e i processi operativi idonei per dare attuazione ai contenuti
del presente accordo. VERBALE
DI ACCORDO
Le Confederazioni imprenditoriali dellartigianato
CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL,
con riferimento alla lettera F) dellaccordo interconfederale sottoscritto in data 3
marzo 2004 si danno reciprocamente atto che, allo stato, nella Regione Veneto sussistono
le condizioni per avviare il percorso di costituzione di un fondo di previdenza
complementare regionale, sulla base di quanto previsto dalla lettera b) del citato accordo, ed invitano le parti regionali ad avviare
ogni conseguente iniziativa.
Dichiarazione a verbale Per quanto riguarda la CGIL il presente verbale rientra in
quanto già previsto al punto b) della lettera F) PREVIDENZA COMPLEMENTARE. |