Mercato del lavoro / La controriforma dei servizi ispettivi

Un regalo alle imprese scorrette

di Alessandro Genovesi
Dip. Politiche attive del lavoro Cgil

Entro i primi giorni di marzo il Parlamento dovrà esprimere il proprio parere sullo schema di decreto che riformerà i servizi ispettivi nel nostro paese. Infatti, in attuazione dell’art. 8 della legge delega n.30/03 (riforma del mercato del lavoro), il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di riordino complessivo delle istituzioni preposte alla vigilanza in materia di lavoro e ovviamente non mancano le brutte  sorprese. Il provvedimento si compone di 20 articoli ed è diviso in 5 titoli.

Il primo titolo interviene sull’organizzazione di un’apposita Direzione generale presso il ministero del Lavoro (art.1 e art. 2) assegnandole compiti di coordinamento e direzione sugli ispettori in servizio (compresi quelli degli enti previdenziali e assicurativi) al fine di vigilare sui rapporti di lavoro e “sui livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”. Tale Direzione avrà il compito di fornire direttive guida per i livelli inferiori (regionale e provinciale) delle diverse istituzioni preposte al controllo.

L’art. 3 regolamenta la composizione e il funzionamento di una Commissione centrale che affiancherà la Direzione: sarà composta dal ministro del Lavoro o da un suo delegato, dal direttore generale della nuova Direzione, dal direttore dell’Inail, dal comandante della Guardia di Finanza, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dal coordinatore nazionale delle Asl, dal presidente della Commissione sul lavoro nero di Palazzo Chigi e da tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati.

L’art. 4 attribuisce alle Direzioni regionali per il lavoro (Drl) il coordinamento e la direzione delle attività di vigilanza a livello regionale, così come fa anche l’art. 5 che prevede per le  Direzioni provinciali del lavoro (Dpl) identici compiti a livello provinciale.

L’art. 7 (secondo titolo) elenca “in maniera non tassativa” – specifica la relazione di accompagnamento allo schema di decreto – i compiti svolti dal personale ispettivo delle direzioni del lavoro. L’art. 8 introduce poi la possibilità che le stesse Dpl e Drl, attraverso i propri ispettori, possano svolgere attività di consulenza e prevenzione in convenzione con le aziende, enti o associazioni. Lo schema di convenzione sarà definito con decreto del ministro del Lavoro. Tutte le convenzioni saranno a pagamento per le stesse imprese o associazioni. Secondo il comma 4 (sempre dell’art. 8) la Dpl avrà il compito di uniformare l’azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro così come definiti dal dlgs. 276/03 (attuazione della legge 30). Tutte le attività introdotte da questo articolo potranno essere svolte anche dagli enti previdenziali.

L’art. 9 prevede la possibilità per associazioni di categoria, ordini professionali ed enti pubblici di inoltrare agli uffici periferici del ministero quesiti di ordine generale  sull’applicazione delle normative lavoristiche. L’art. 10 istituisce un’apposita banca dati che raccoglierà le informazioni provenienti dai diversi servizi ispettivi, anche al fine di evitare una duplicazione degli interventi verso gli stessi soggetti. Tale banca dati sarà ovviamente riservata e costituirà una parte della Borsa per il lavoro (istituita con il dlgs 276/03). Si prevede inoltre l’adozione – con decreto del ministro del Lavoro – di un modello unificato di verbale per rilevare i diversi illeciti.

L’art. 11 introduce la possibilità di anteporre una specifica fase conciliativa all’ispezione presso le aziende, ma solo nel caso in cui eventuali richieste di intervento presentate riguardino esclusivamente diritti disponibili del lavoratore. La conciliazione (detta monocratica) potrà prevedere eventualmente solo la presenza delle organizzazioni sindacali o di professionisti a cui il lavoratore ha dato specifico mandato. Segue quindi la convocazione delle parti e, solo nell’eventualità di una mancata presentazione o di una mancata conciliazione, prosegue l’attività ispettiva con apposita visita all’azienda. Analoga procedura di conciliazione potrà avere luogo durante la visita ispettiva qualora l’ispettore ritenga che emergano profili di tutela di diritti disponibili (comma 6). In caso, però, di presenza di crediti retributivi è previsto l’obbligo alla diffida (art.12), ovvero a ottemperare agli obblighi di versamento. È prevista comunque la possibilità per il datore di lavoro, entro 15 giorni dalla diffida, di promuovere un proprio tentativo di conciliazione per non dare esecuzione alle prescrizioni impartite.

L’art. 13 rivisita l’istituto della diffida già previsto tra i poteri dell’ispettore, includendo anche alcune materie contabili (libri matricola, ecc.), mentre l’art. 14 disciplina le disposizioni impartite dall’ispettore prevedendo le ipotesi in cui gli ispettori possono agire in maniera discrezionale. Con l’art. 15 si generalizza il ricorso alla prescrizione obbligatoria, oggi già in vigore per gli illeciti penali in materia di igiene e sicurezza (dlgs 758/94). Con gli articoli 16 e 17 (titolo 4) si regolano le procedure per i ricorsi amministrativi prevedendo accanto ai ricorsi presso il giudice, ipotesi di ricorso al Direttore regionale per il lavoro contro le ordinanze-ingiunzioni (art.16).

Nel caso di ricorsi contro gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle Dpl, e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano come oggetto l’esistenza o la natura del rapporto di lavoro, questi andranno fatti presso un apposito Comitato regionale per i rapporti di lavoro (art.17) composto dal direttore della Direzione regionale per il lavoro, della Direzione regionale dell’Inps e della Direzione regionale dell’Inail (che decidono entro 90 giorni anche tramite il meccanismo del silenzio-rigetto).

Gli articoli 18 e 19 prevedono, infine, appositi percorsi formativi per il personale, senza ulteriori oneri per lo Stato, e l’abrogazione implicita di tutte le norme incompatibili con le nuove disposizioni del provvedimento.

(Rassegna sindacale, n. 7, 19-25 febbraio 2004)