Entro i primi giorni di marzo il
Parlamento dovrà esprimere il proprio parere sullo schema di decreto che riformerà i
servizi ispettivi nel nostro paese. Infatti, in attuazione dellart. 8 della legge
delega n.30/03 (riforma del mercato del lavoro), il Consiglio dei ministri ha approvato
uno schema di riordino complessivo delle istituzioni preposte alla vigilanza in materia di
lavoro e ovviamente non mancano le brutte sorprese. Il provvedimento si compone di
20 articoli ed è diviso in 5 titoli.
Il primo titolo interviene sullorganizzazione di unapposita
Direzione generale presso il ministero del Lavoro (art.1 e art. 2) assegnandole compiti di
coordinamento e direzione sugli ispettori in servizio (compresi quelli degli enti
previdenziali e assicurativi) al fine di vigilare sui rapporti di lavoro e sui
livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Tale Direzione avrà il compito di fornire direttive guida per i livelli inferiori
(regionale e provinciale) delle diverse istituzioni preposte al controllo.
Lart. 3 regolamenta la composizione e il funzionamento di una
Commissione centrale che affiancherà la Direzione: sarà composta dal ministro del Lavoro
o da un suo delegato, dal direttore generale della nuova Direzione, dal direttore dellInail,
dal comandante della Guardia di Finanza, dal direttore dellAgenzia delle entrate,
dal coordinatore nazionale delle Asl, dal presidente della Commissione sul lavoro nero di
Palazzo Chigi e da tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati.
Lart. 4 attribuisce alle Direzioni regionali per il lavoro (Drl)
il coordinamento e la direzione delle attività di vigilanza a livello regionale, così
come fa anche lart. 5 che prevede per le Direzioni provinciali del lavoro
(Dpl) identici compiti a livello provinciale.
Lart. 7 (secondo titolo) elenca in maniera non tassativa
specifica la relazione di accompagnamento allo schema di decreto i compiti
svolti dal personale ispettivo delle direzioni del lavoro. Lart. 8 introduce poi la
possibilità che le stesse Dpl e Drl, attraverso i propri ispettori, possano svolgere
attività di consulenza e prevenzione in convenzione con le aziende, enti o associazioni.
Lo schema di convenzione sarà definito con decreto del ministro del Lavoro. Tutte le
convenzioni saranno a pagamento per le stesse imprese o associazioni. Secondo il comma 4
(sempre dellart. 8) la Dpl avrà il compito di uniformare lazione dei vari
soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro così come definiti dal
dlgs. 276/03 (attuazione della legge 30). Tutte le attività introdotte da questo articolo
potranno essere svolte anche dagli enti previdenziali.
Lart. 9 prevede la possibilità per associazioni di categoria,
ordini professionali ed enti pubblici di inoltrare agli uffici periferici del ministero
quesiti di ordine generale sullapplicazione delle normative lavoristiche. Lart.
10 istituisce unapposita banca dati che raccoglierà le informazioni provenienti dai
diversi servizi ispettivi, anche al fine di evitare una duplicazione degli interventi
verso gli stessi soggetti. Tale banca dati sarà ovviamente riservata e costituirà una
parte della Borsa per il lavoro (istituita con il dlgs 276/03). Si prevede inoltre ladozione
con decreto del ministro del Lavoro di un modello unificato di verbale per
rilevare i diversi illeciti.
Lart. 11 introduce la possibilità di anteporre una specifica
fase conciliativa allispezione presso le aziende, ma solo nel caso in cui eventuali
richieste di intervento presentate riguardino esclusivamente diritti disponibili del
lavoratore. La conciliazione (detta monocratica) potrà prevedere eventualmente solo la
presenza delle organizzazioni sindacali o di professionisti a cui il lavoratore ha dato
specifico mandato. Segue quindi la convocazione delle parti e, solo nelleventualità
di una mancata presentazione o di una mancata conciliazione, prosegue lattività
ispettiva con apposita visita allazienda. Analoga procedura di conciliazione potrà
avere luogo durante la visita ispettiva qualora lispettore ritenga che emergano
profili di tutela di diritti disponibili (comma 6). In caso, però, di presenza di crediti
retributivi è previsto lobbligo alla diffida (art.12), ovvero a ottemperare agli
obblighi di versamento. È prevista comunque la possibilità per il datore di lavoro,
entro 15 giorni dalla diffida, di promuovere un proprio tentativo di conciliazione per non
dare esecuzione alle prescrizioni impartite.
Lart. 13 rivisita listituto della diffida già previsto
tra i poteri dellispettore, includendo anche alcune materie contabili (libri
matricola, ecc.), mentre lart. 14 disciplina le disposizioni impartite dallispettore
prevedendo le ipotesi in cui gli ispettori possono agire in maniera discrezionale. Con lart.
15 si generalizza il ricorso alla prescrizione obbligatoria, oggi già in vigore per gli
illeciti penali in materia di igiene e sicurezza (dlgs 758/94). Con gli articoli 16 e 17
(titolo 4) si regolano le procedure per i ricorsi amministrativi prevedendo accanto ai
ricorsi presso il giudice, ipotesi di ricorso al Direttore regionale per il lavoro contro
le ordinanze-ingiunzioni (art.16).
Nel caso di ricorsi contro gli atti di accertamento e le
ordinanze-ingiunzioni delle Dpl, e avverso i verbali di accertamento degli istituti
previdenziali e assicurativi che abbiano come oggetto lesistenza o la natura del
rapporto di lavoro, questi andranno fatti presso un apposito Comitato regionale per i
rapporti di lavoro (art.17) composto dal direttore della Direzione regionale per il
lavoro, della Direzione regionale dellInps e della Direzione regionale dellInail
(che decidono entro 90 giorni anche tramite il meccanismo del silenzio-rigetto).
Gli articoli 18 e 19 prevedono, infine, appositi percorsi formativi
per il personale, senza ulteriori oneri per lo Stato, e labrogazione implicita di
tutte le norme incompatibili con le nuove disposizioni del provvedimento. |