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decreto di attuazione della legge n.30/2003: un approccio critico di Franco Scarpelli 4. Nuove prospettive partecipative per il
sindacato? I sostenitori della riforma obietteranno certamente
che, per altri aspetti, il ruolo delle organizzazioni sindacali viene fortemente
valorizzato, in particolare attribuendo loro nuove opportunità di partecipazione a
funzioni para-istituzionali, di gestione del mercato del lavoro, dei processi formativi e
delle procedure di certificazione, ecc., soprattutto mediante l'insistita valorizzazione
degli enti bilaterali. Il tema è complesso e apre un dibattito estraneo a
questa sede, deputata agli approfondimenti tecnico-giuridici più che a quelli
politico-sindacali. L'esperienza degli enti bilaterali, nel sistema italiano di relazioni
industriali, ha storicamente prodotto in alcuni settori risultati di grande interesse,
soprattutto per la capacità di sviluppare strumenti di governo del mercato, di sostegno
alle imprese e di tutela dei lavoratori in grado di rispondere alle caratteristiche
tipiche del settore produttivo (si pensi soprattutto all'edilizia e all'artigianato). Si
è sempre trattato, tuttavia, di esperienze di autoregolazione sociale e della gestione di
funzioni e interessi e tipicamente collettivi (e dunque privati), mentre oggi siamo di
fronte alla novità dell'affidamento alle parti sociali di delicate funzioni pubbliche o
parapubbliche, talvolta addirittura da svolgersi in oggettiva competizione di mercato con
altri soggetti (si pensi alla disciplina degli intermediari nel mercato del lavoro). Sono
evidenti i rischi insiti in simili sviluppi e nell'intreccio tra funzione di
rappresentanza e regolativa, svolte tradizionalmente dalle organizzazioni sindacali, e
nuove funzioni inevitabilmente sconfinanti nella gestione (sia pure in via di assistenza)
di posizioni individuali: rischi che dovranno essere attentamente valutati - soprattutto
nella regolamentazione interna e statutaria degli enti bilaterali - da parte di quei
soggetti sindacali che decideranno di percorrere la strada indicata dal legislatore. D'altro canto, lo svolgimento da parte delle
organizzazioni sindacali di funzioni di diretta gestione delle posizioni individuali apre
inevitabilmente la strada a valutazioni di responsabilità di chi opera in tale ruolo: di
fronte ad eventuali abusi, comportamenti discriminatori o di non leale rappresentanza, la
tutela dei diritti individuali potrà eventualmente passare attraverso l'elaborazione di
una giurisprudenza sulla responsabilità sindacale che sinora - a differenza di quanto
avvenuto nell'esperienza di altri paesi - non ha avuto in Italia significativi sviluppi
(proprio perché la funzione sindacale si è mantenuta sul piano della regolazione
generale e astratta, o al più della regolazione e procedimentalizzazione dei poteri e
atti imprenditoriali di gestione del rapporto di lavoro). Una considerazione a sé merita, da questo punto di
vista, il nuovo istituto della certificazione dei rapporti di lavoro, certamente tra le
parti più originali e nel medesimo tempo più discusse del provvedimento. Il già
richiamato e doveroso atteggiamento non pregiudiziale dovrebbe indurre il giurista a
guardare con qualche interesse all'istituto, che s'inscrive in una generale tendenza del
diritto contemporaneo a elaborare innovative tecniche di tutela del contraente debole, tra
le quali appunto le tecniche dell'autonomia individuale assistita. La disciplina adottata da questo legislatore,
tuttavia, induce a dare dell'istituto una valutazione critica: più che dall'intento di
creare condizioni di cosciente e paritario esercizio dell'autonomia individuale delle
parti, la legge pare condizionata dall'obiettivo della deflazione del contenzioso (una
"cattiva" deflazione, secondo molte opinioni), a sua volta figlio di
un'eccessiva sopravvalutazione delle dimensioni del contenzioso stesso e di una visione
(pregiudizialmente) negativa dell'accesso alla giurisdizione (sulla quale si tornerà tra
breve). Così, appare discutibile (per vari motivi, per i quali si rinvia allo specifico
commento) la scelta dei soggetti incaricati della certificazione, non sempre idonea a
fornire garanzie sull'assoluta serietà e indipendenza del procedimento: garanzie
particolarmente importanti in una sede nella quale il lavoratore, nella gran parte dei
casi, è oggettivamente condizionato dalla necessità di ottenere o mantenere
l'occupazione. La scarna (e in qualche punto ambigua) disciplina
della certificazione lascia poi aperti interrogativi consistenti, come quello relativo
alla possibilità (da negare, a nostra opinione) di provvedervi in corso di rapporto.
Rispetto al contenuto della legge delega, lo sviluppo del decreto legislativo risolve
(doverosamente) in senso negativo gli interrogativi sull'effetto fortemente condizionante
della certificazione rispetto alla possibilità di agire in giudizio per la corretta
qualificazione del contratto, e agli effetti di tale azione: da questo punto di vista può
dirsi che tecnicamente non cambia molto, rispetto alla situazione attuale, potendo le
parti (cioè, il lavoratore) ottenere una sentenza che, ad esempio, dichiari la natura
subordinata del rapporto certificato come autonomo, fin dall'origine o dal momento in cui
lo stesso ne ha assunto effettivamente le caratteristiche. Non vi è chi non veda,
tuttavia, come la nuova disciplina crei un forte condizionamento sia in capo al lavoratore
- che vede più ardua e rischiosa l'azione giudiziaria - sia in capo alla magistratura,
con il rischio che la ricercata deflazione vada a scapito del tasso di effettività delle
discipline inderogabili di tutela. Inoltre (ed è forse l'aspetto concretamente più
rilevante) il nuovo istituto impedirà agli enti previdenziali di provvedere direttamente
all'ingiunzione di pagamento dei (maggiori) contributi dovuti in forza di una diversa
qualificazione del contratto di lavoro, costringendoli all'ordinaria azione giudiziaria:
in questo caso l'effetto deflattivo è assai probabile, ma anche il danno sociale prodotto
dalla più agevole elusione degli obblighi previdenziali. Certamente improprio, infine, è il coinvolgimento
della contrattazione collettiva e delle organizzazioni sindacali nel procedimento di
elaborazione dei "codici di buone pratiche" che verranno adottati dal Ministero
del Lavoro con riguardo a materie quali l'individuazione delle clausole indisponibili in
sede di certificazione dei rapporti di lavoro e degli indici presuntivi in materia di
interposizione illecita e appalto genuino. Ciò, non per un astratto pregiudizio verso il
c.d. soft law (tecniche di regolazione non
cogente), ma per l'evidente confusione di piani e compiti sui terreni ora ricordati, che
attengono alla tutela ed effettività di diritti derivanti da norme inderogabili, ovvero
alla fissazione del confine tra lecito e illecito: funzioni queste nelle quali non può
essere riconosciuta alcuna competenza né alle parti sociali né agli organi
ammnistrativi, poiché non si tratta né di regolazione di interessi privati né di
governo del mercato del lavoro, ma nelle quali la parola spetta solo alla giurisdizione,
con le sue regole, le sue procedure di controllo e di formazione nel tempo degli
orientamenti interpretativi. |