A cura di Marica Guiducci, Dipartimento politiche attive del lavoro e Wilma Casavecchia e Patrizia Mattioli, Federazione Formazione Ricerca
Il Decreto legislativo 276/2003 varato dal Consiglio dei Ministri in applicazione della legge delega 30/2003 affronta con grande marginalità il tema della formazione. E chiaro che il legislatore nello scrivere gli 87 articoli del testo di legge ha considerato il diritto allapprendimento del lavoratore come un costo per limpresa da limitare e dal quale ricavare il massimo profitto, in termini di agevolazioni contributive/retributive, nonché di mero addestramento del dipendente. In considerazione del fatto che il decreto introduce nel nostro ordinamento diverse e nuove tipologie di lavoro, oltre a modificare le funzioni finora esercitate ed esercitabili dai Servizi pubblici per limpiego, è fondamentale oggi più che mai in passato la ripresa dell'iniziativa negoziale del sindacato in favore del diritto alla formazione della persona. Ovvero di un aspetto che dovrebbe essere considerato costituente di ogni normativa del lavoro. La formazione individuale (congedi formativi, diritto allo studio, monte ore per la formazione ecc.), anche sulla base delle proposte contenute nelle ipotesi di legge della CGIL deve diventare uno dei diritti da consolidare ed estendere, sia all'interno delle piattaforme per il rinnovo dei contratti nazionali, sia nell'ambito della programmazione regionale. E comunque in tutti i contesti di progettazione della formazione attraverso lutilizzo del FSE e dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Le definizioni Allarticolo 2, comma 1 del decreto legislativo emergono i compiti formativi di soggetti il cui ruolo fondamentale dovrebbe essere quello di rafforzare le sinergie tra la domanda e l'offerta di lavoro:
Tuttavia nonostante l'enfasi con cui il decreto descrive l'aspetto formativo delle attività che le nuove Agenzie per il lavoro potranno svolgere, ben poco è lo spazio reale concesso alle persone nel mercato del lavoro per esigere il diritto alla formazione. In realtà la formazione non è assunta come un diritto fondamentale della persona, ma come uno degli strumenti che le agenzie possono utilizzare per espletare i loro compiti ed estendere i propri affari.
Regimi particolari di autorizzazione Lascia sconcertati il fatto che larticolo 6 conceda la possibilità di svolgere lattività di intermediazione anche alle università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie, e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, pubblici e privati. Perché e come queste strutture possano svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e la compatibilità tra questa funzione e i loro compiti istituzionali è un mistero da sciogliere al più presto contrastandone duramente lapplicazione.
Fondi per la formazione Il decreto prevede all'articolo 12, che i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro versino il 4% della retribuzione dei lavoratori assunti a tempo determinato a un Fondo bilaterale appositamente costituito, anche nellente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro, al fine di promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale. Agli stessi fondi, è questa la novità introdotta dal decreto, va versato il 4% della retribuzione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, per garantire lintegrazione al reddito in caso di conclusione del lavoro, per promuovere lemersione del lavoro nero, per reinserire soggetti svantaggiati, ma anche per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale. La costituzione di questi fondi, comporta un insieme di problematiche che dovremo denunciare con fermezza:
Il nuovo apprendistato Nel riscrivere il rapporto di lavoro di apprendistato il Decreto legislativo 276/2003 non abroga la normativa precedente che ad oggi ha costruito il rapporto di lavoro nel nostro paese.. Anzi in attesa che le regioni definiscano i programmi di formazione e che le parti sociali decidano le procedure della sua erogazione, stabilisce che continua ad applicarsi la normativa previgente (comma 1, articolo 47 ). Il modello del nuovo apprendistato è più flessibile e più povero di contenuto formativo del precedente. Si fa strada nel labirinto di passerelle descritto dalla Legge 53/2003 un terzo canale di istruzione, nel quale il soggetto che eroga la formazione è fondamentalmente l'impresa. Il servizio formativo da essa svolto viene parificato a quello ottenuto nel sistema di istruzione o/e di formazione professionale. Infatti la formazione indifferentemente se svolta nell'impresa o al di fuori di essa ha lo stesso valore ai fini della registrazione nel Libretto formativo. Un'altra evidenza della scarsa attenzione per la completezza del percorso scolastico degli adolescenti in apprendistato deriva dal vuoto formativo in cui i giovani tra i 14 e i 15 anni si verranno a trovare a causa dell'effetto della riduzione dell'obbligo scolastico a 14 anni. Giacché correttamente la legge sul lavoro minorile impedisce laccesso al lavoro (e quindi all'apprendistato) prima dei quindici anni Con il decreto legislativo si istituiscono tre tipologie di apprendistato, riferite a tre diversi livelli di qualificazione.
Apprendistato per l'acquisizione del diploma o per percorsi di alta formazione.
Articolo 48. Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione Questa tipologia contrattuale è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale. Dura al massimo tre anni ed è rivolta ai giovani che abbiano compiuto 15 anni. La prima grave omissione riguarda il monte ore di formazione. Si introduce un generico concetto di formazione congrua al conseguimento della qualifica professionale. Ma chi definirà la congruità della formazione? Non le parti sociali, le quali sono chiamate, anche attraverso gli Enti Bilaterali a decidere le modalità di erogazione della contrattazione (comma 3, lettera g). Chi allora? L'azienda forse? Per citare ancora la legge 53/2003 ricordiamo che l'alternanza scuola-lavoro dovrebbe essere realizzata - secondo il testo di legge -attraverso progetti in collaborazione tra la scuola e le imprese. Troviamo poi due innovazioni positive. Il comma 1 stabilisce che la formazione effettuata vada registrata sul libretto formativo. Si riconosce quindi la necessità di ricomporre attraverso la certificazione le diverse competenze acquisite in discontinue esperienze di formazione che le persone accumulano nel corso della vita lavorativa. La seconda innovazione riguarda il riconoscimento della qualifica professionale - conseguita attraverso la formazione interna ed esterna all'impresa - ai fini contrattuali.
Articolo 49. Apprendistato professionalizzante Questa tipologia di apprendistato è finalizzata all'acquisizione di una generica qualificazione composta dall'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali . La prima modifica introdotta rispetto alla Legge Treu è l'elevazione del limite d'età: possono accedere a questo contratto soggetti di un'età compresa tra i 15 e i 29 anni. In contro tendenza rispetto alla durata media europea del contratto di apprendistato - mai superiore ai tre anni - si stabilisce qui una durata del contratto da un minimo di due a un massimo di sei anni. Si conferma la tendenza a ridurre l'importanza ai fini della qualifica della formazione esterna all'impresa: l'articolo stabilisce che le 120 di formazione possono essere effettuate anche in azienda o con modalità a distanza.
Articolo 50. L'Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione Rende possibile ottenere un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore (articolo 69, Legge n. 144/1999). La regolamentazione della disciplina e la durata dell'apprendistato è delegata interamente alle Regioni - senza fornire l'indicazione di criteri minimi di validità nazionale -. Il sindacato è escluso dalla definizione dei percorsi e dei contenuti formativi di questa terza tipologia di apprendistato.
Articolo 53. Incentivi economici e normativi E' previsto che gli attuali incentivi economici per l'apprendistato, cioè la fiscalizzazione dei contributi sociali, vengano erogati solo a condizione di una effettiva verifica della formazione svolta, secondo le modalità definite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con la Conferenza Stato/Regioni. In caso di un inadempimento nella erogazione della formazione - di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro - tale da impedire la realizzazione delle finalità formative dell'apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a versare la quota di contributi agevolati maggiorati del 100%. Per quanto riguarda gli incentivi alle imprese va segnalato che il legislatore alla agevolazione contributiva aggiunge l'incentivo del sottoinquadramento dell'apprendista. Il quale potrà ora esser inquadrato fino a due livelli al di sotto della categoria spettante. Si annuncia anche un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per indicare quali saranno le modalità per la verifica dello svolgimento della formazione Finora, la materia è stata regolata dalla Legge 196 del 1997 - comma 2, articolo 15 - per la quale le agevolazioni contributive trovavano applicazione soltanto a condizione che gli apprendisti partecipassero alla formazione esterna prevista dai CCNL.
Cosa può fare la contrattazione e il confronto negoziale La contrattazione e il confronto negoziale dovranno tendere al recupero di elementi essenziali alla qualificazione del rapporto di apprendistato.
Riprogrammazione delle risorse da parte dei Ministeri.
In particolare i Contratti collettivi nazionali territoriali e aziendali di lavoro dovranno stabilire che:
Riconoscimento della qualifica e dellinquadramento.
Articolo 54. Contratto di inserimento E' facile prevedere che il contratto di inserimento sia destinato a sostituire quello di formazione e lavoro. Per varie ragioni. La prima. Nell'attesa della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione, il decreto legge 276/2003 stabilisce che al contratto di inserimento si applichino i benefici contributivi attualmente previsti per i contratti di formazione e lavoro. I quali per altro non sono abrogati - sopravvivono nella Pubblica Amministrazione - ma sono avviati verso l'esaurimento. La seconda. Il contratto di inserimento somma a favore delle imprese incentivi economici a incentivi normativi. Il lavoratore assunto con questo contratto può esser infatti inquadrato fino a due livelli al di sotto dei suoi colleghi di pari mansioni. Laddove per il vecchio contratto di formazione e lavoro prevedeva un solo livello inferiore. La funzione del nuovo contratto è quella di inserire o reinserire la persona nel mercato del lavoro mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali a un determinato contesto lavorativo. Attraverso un progetto individuale di inserimento. Il contesto del rapporto di lavoro ha dunque come orizzonte esclusivo l'impresa, e le competenze utili al ciclo produttivo nel quale il lavoratore si dovrà inserire. La normativa di riferimento. Non si tratta di una totale novità. Il contratto di inserimento e i relativi incentivi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dalla Legge 223/19911. E infatti il decreto legge sottolinea la possibilità per il datore di lavoro di scegliere gli incentivi che ritiene più favorevoli - comma 5, articolo 54 -: quelli derivati dalla normativa dei Contratti di formazione e lavoro, oppure quelli previsti dall'articolo 20 della Legge 223/ 1991. Il quale tra l'altro indica l'entità della riduzione previdenziale e assistenziale dovuta al datore di lavoro, tuttavia non lo obbliga all'organizzazione di un programma di formazione. Incentivi al contratto di inserimento. Gli incentivi vigenti per i Cfl non si applicano a tutte le classi di lavoratori ammessi al contratto, sono esclusi i giovani con un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per essi il contratto si caratterizza in termini di agevolazioni solo per quel che riguarda il sottoinquadramento e l'eventuale formazione attraverso i Fondi interprofessionali. L'agevolazione contributiva è collegata alla effettiva realizzazione del progetto individuale. In caso di gravi inadempienze nel progetto il datore di lavoro sarà tenuto a versare la quota dei contributi di cui si è agevolato e una maggiorazione degli stessi pari al 100 per cento. Tuttavia il decreto evita di fissare i criteri generali per valutare i contenuti e la qualità del programma di inserimento. Chi può essere assunto con il nuovo contratto? I soggetti identificati dall'articolo 54, comma 1, sono:
persone affette da handicap fisici, mentali, psichici.
Chi può assumere con il nuovo contratto? L'articolo 54, comma 1 del decreto identifica i soggetti che possono stipulare la nuova tipologia contrattuale:
organizzazioni e associazioni di categoria.
Forma del contratto. Per avviare il rapporto di lavoro è necessaria la forma scritta, perché altrimenti il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. La durata deve essere compresa tra i nove e i diciotto mesi. Per le persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto può essere protratto fino a trentasei mesi. I periodi di servizio militare o civile e la maternità determinano lo slittamento del termine di scadenza. Il contratto non è rinnovabile fra le stesse parti. E le eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata dei 18. I lavoratori con contratto di inserimento sono esclusi "salvo specifiche previsioni del contratto collettivo" dal computo dei limiti numerici previsti sia da leggi, sia da norme contrattuali.
Ruolo della contrattazione. Alla contrattazione collettiva è rimandata la regolazione degli aspetti legati alla formazione. Il consumato trucco di moltiplicare i livelli negoziali di regolazione dell'istituto (nazionale, territoriale) e porre sullo stesso piano un qualsivoglia sindacato di comodo e i sindacati confederali firmatari dei contratti nazionali è qui riproposto. Le materie sulle quali dovranno intervenire le parti sociali entro i tempi stabiliti dal decreto - nove mesi, scaduti i quali il Ministero del Lavoro emanerà un proprio decreto, sono:
A ciò si aggiunge che i contratti collettivi potranno stabilire il numero massimo di lavoratori occupati con contratto di inserimento, potranno stabilire la computabilità dei lavoratori in deroga al principio generale per cui essi ne sono esclusi e potranno prevedere che al contratto di inserimento non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 368/2001.
STANDARD, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E CREDITI FORMATIVI NEL
DECRETO 276/2003 - COMMENTO E PRIMI ORIENTAMENTI
Il tema degli standard e della certificazione delle competenze è trattato in diverse norme del decreto 276/2003. La forte frammentazione del mercato del lavoro spezza e disperde la professionalità dei lavoratori. La certificazione, in questo contesto, diviene una priorità per la life long leargning, in grado di ricostruire e valorizzare lidentità professionale, consentendone un migliore governo da parte del lavoratore sia a fini di occupabilità, sia per completare le proprie competenze attraverso il rientro in formazione o ulteriori esperienze di lavoro, contrastando i rischi di espulsione e di esclusione sociale. LUnione Europea si sta attivando con decisione su questi temi per consentire il reciproco riconoscimento di qualifiche e professionalità tra i paesi della Comunità, indispensabile anche per la mobilità nel mercato europeo. Le direttive e gli orientamenti già definiti e in via di formulazione (da Lisbona a Copenhagen fino alle proposte al Parlamento europeo del 1° agosto 2003) sono punti di riferimento importanti e utili anche per linterpretazione e la gestione delle norme. . (N.B. Lordine degli articoli del decreto nel documento che segue è funzionale allinterpretazione del testo)
Art. 51 Crediti formativi
Larticolo prevede che la qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisca credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Entro 12 mesi, il MinLav, di concerto con il MIUR, previa intesa con Regioni e province autonome, definisce le modalità del riconoscimento dei crediti, nel rispetto delle competenze delle Regioni e ..di quanto stabilito nell Accordo in Conferenza Unificata Stato-Regioni-autonomie locali del 18/2/2000 e nel decreto del MiniLav del 31 maggio 2001 . Commento Lacquisizione di crediti formativi attraverso lapprendistato è riconosciuta dalla norma in via generale, a prescindere dalla tipologia contrattuale: questo obiettivo deve essere tenuto fermo, a tutti i livelli, per superare gli ostacoli che si possono frapporre al suo conseguimento. Infatti, il richiamo dellart. 51 - per quanto attiene alle modalità del riconoscimento - ai contenuti dellAccordo del 18/2/2000 e al successivo D.M. del 31/5/2001 è di grande rilievo e potenzialità, ma può aprire problemi interpretativi e attuativi.
In sintesi, tali provvedimenti - approvati in attuazione dellart. 17 della L.196/97 (cd. Legge Treu) al termine della scorsa legislatura dopo un lungo e difficile confronto tra istituzioni nazionali e regionali e parti sociali definiscono le regole e i principi fondamentali per la costruzione di un sistema nazionale di standard, certificazione e crediti formativi, che possano consentire il riconoscimento delle competenze comunque acquisite a livello nazionale e in prospettiva europeo, secondo gli orientamenti assunti dallUE. In particolare:
Lattuazione di tale normativa fu bloccata dallavvento del governo Berlusconi. Il richiamo allintero documento che ne fa lart 51 ne conferma oggi la validità e può essere utilizzato sia per migliorare le scarse garanzie di qualità della formazione in apprendistato, sia in prospettiva - per estenderle allinsieme dei contratti a causa mista o forme di alternanza formazione-lavoro. Tuttavia, va rilevato come la norma apra contraddizioni sia con gli artt. 49 e 50, sia con la legge 53/2003 di riordino dei cicli scolastici. Per quanto riguarda il primo aspetto, lart 49 (apprendistato professionalizzante) e 50 (apprendistato per alta formazione) non prevedono - a differenza dellart 48 (apprendistato per il diritto-dovere di istruzione e formazione) - né standard né certificazione nazionale, elementi questi considerati invece condizione necessaria per il riconoscimento dei crediti formativi nel decreto del maggio 2001. Per quanto riguarda la L. 53/2003 di riordino dei cicli scolastici, lart. 7 sebbene esplicitamente e ripetutamente richiamato negli artt. 48, 49 e 50 non è coordinato con la precedente normativa del 2000 2001.
In sintesi, lart 7, comma 1, afferma che uno o più Regolamenti ex lege 400/1988 (adottati con Decreto del Presidente della Repubblica) provvederanno: A) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici, per la quota nazionale; B) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici; C) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti allesito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici. Tale provvedimento è adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato Regioni.
Il contrasto più evidente emerge in relazione alla titolarità delle funzioni attribuite ai due Ministeri in tema di definizione degli standard, punto cruciale che rischia di portare a veti incrociati e alla sostanziale paralisi dei processi attuativi, come peraltro in passato già avvenuto. In realtà, soltanto una forte e stabile integrazione delle attività dei due Ministeri dintesa con le Regioni - può consentire soluzioni equilibrate e funzionali ad unofferta formativa in grado di rispondere alle esigenze della life long learning e alla domanda del mondo del lavoro. LAccordo tra Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Cgil-Cisl e Uil relativo alla Definizione di un sistema nazionale di standard e di certificazione, concluso il 1° agosto 2002 (e successivamente esteso in sede tecnica alle associazioni delle imprese), cui si rinvia, si muove in tal senso. Infatti individua una sede, da collocare presso la Conferenza unificata Stato-Regioni, quale luogo di concertazione isituzionale tra MIUR, MinLav, Regioni, AA.LL. e di confronto con le parti sociali, definendo al tempo stesso criteri attuativi e in parte integrativi delle nuove norme, in grado di superarne lacune e contraddizioni. La strada da perseguire per la gestione dellapprendistato, su questo tema, è quella di farne unutile sperimentazione quale avvio per la costruzione di un più generale sistema nazionale di standard, di certificazione delle competenze e di crediti formativi, riaprendo il confronto, a livello nazionale, con il governo e con le regioni, sulla base dei contenuti dellAccordo del 2 agosto 2002 e successive modifiche. A tal fine, può costituire un valido supporto la conclusione di analoghi accordi a livello regionale, coerenti con i criteri definiti nellAccordo quadro nazionale.
Art. 2 Definizioni: il libretto formativo
Lart. 2, nellelenco delle definizioni, si sofferma sul libretto formativo, inteso come libretto personale del lavoratore, definito - ai sensi dellAccordo Stato Regioni del 18/2/2000 di concerto tra MIUR e MinLav, previa intesa con le Regioni in Conferenza Unificata e sentite le parti sociali. In esso sono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante larco della vita ed effettuata da soggetti accreditati, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale, secondo gli indirizzi della UE, purchè riconosciute e certificate.
Commento - LAccordo Stato Regioni del 2000 e poi il decreto del maggio 2001, rimasti anche per questo aspetto inattuali, correlano strettamente il libretto formativo alla certificazione delle competenze (a sua volta connessa agli standard minimi di competenze) ed è inteso quale documento di sintesi su cui registrare anche i crediti formativi riconoscibili. Pertanto, il libretto si distingue dal Curriculum Vitae, in quanto deve consentire di leggere - sia da parte del mondo del lavoro, sia da parte del sistema formativo le competenze acquisite, oltrechè i processi/luoghi dellapprendimento. Alcune Regioni hanno avviato da qualche anno interessanti sperimentazioni in tal senso, che è importante ampliare, sulla base anche di quanto previsto nellAccordo del 1° agosto 2002 tra Regioni e Cgil, Cisl e Uil, che, in coerenza con tale impostazione, ribadisce il ruolo e le caratteristiche del libretto formativo, e le sue connessioni con il sistema nazionale di standard e di certificazione. Da tali accordi regionali e territoriali è necessario ripartire, per pervenire ad intese quadro nazionali tra Ministeri, Regioni, AA.LL. e parti sociali per la costruzione di un sistema con valore nazionale e, in prospettiva, europeo e internazionale. . Art. 48 Apprendistato per lespletamento del dirittodovere di istruzione e formazione Art. 49 Apprendistato professionalizzante Art 50 Apprendistato per lacquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Anche per quanto attiene al tema degli standard e della certificazione delle competenze, le tre tipologie di apprendistato sono diversificate per contenuti e regole, Tuttavia, hanno in comune sia il diritto al riconoscimento dei crediti formativi, sia il diritto alla registrazione nel libretto formativo individuale. A partire da tali elementi, ed utilizzando il ripetuto richiamo allAccordo Stato Regioni del 2000 e al decreto del maggio 2001, come sopra precisato, è possibile coniugare il miglioramento della qualità della formazione esterna ed esterna con la sua valenza nazionale, attraverso lestensione del sistema nazionale di standard minimi e di certificazione delle competenze a tutte le tipologie contrattuali dellapprendistato. Questa impostazione può comportare lo sviluppo di ulteriori interventi, in particolare per quanto attiene:
Tali aspetti di sistema, che debbono dar luogo a diritti esigibili, sono richiamati dal decreto 276 soltanto nellart. 48 - in quanto direttamente connessi con la definizione di standard di competenze e il riconoscimento di crediti formativi ed è nostro obiettivo rivendicarne lestensione anche alle altre tipologie contrattuali.
In particolare, lart 48 prevede che la durata del contratto è condizionata, oltre che dal titolo di studio, dai crediti professionali e formativi acquisiti e dal bilancio di competenze, da effettuare nei servizi per limpiego o presso soggetti privati accreditati mediante laccertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della L.53/2003. Inoltre, per quanto riguarda I profili professionali questi sono definiti dalle regioni e province autonome, dintesa con MIUR e MinLav, sentite le parti sociali, nel rispetto di principi e criteri direttivi, tra i quali la definizione della qualifica professionale ai sensi della L.53/03 e la definizione di un monte ore di formazione da correlare agli standard minimi formativi definiti ai sensi della L.53/03 I Contratti collettivi di lavoro, stipulati a livello nazionale, territoriale e aziendale decidono le modalità di erogazione della formazione aziendale. Al fine del riconoscimento dei crediti formativi, sarà decisiva la previsione che la formazione interna e esterna sia erogata da strutture accreditate, le uniche che possano rilasciare una certificazione utile per il riconoscimento dei crediti formativi e per la loro registrazione nel libretto formativo. |