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IPOTESI DI CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO QUADRIENNIO NORMATIVO 2002/2005 BIENNIO ECONOMICO 2002/2003
TITOLO
I Disposizioni generali
CAPO
I
Art.
1: Campo di applicazione Art.
2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto TITOLO
II Il sistema delle relazioni sindacali
CAPO
I : Le relazioni sindacali
Art.
3: Obiettivi e strumenti Art.
4: Contrattazione collettiva integrativa Art.
5: Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo Art.
6: Sistema di partecipazione
Art.
7: Comitato pari opportunità Art.
8: Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing CAPO
II: I soggetti sindacali
Art.
9: Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa Art.
10: Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali Art.
11: Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
CAPO
III I diritti sindacali
Art.
12: Diritto di assemblea Art.
13: Contributi sindacali
CAPO
IV: Le procedure di raffreddamento dei conflitti
Art.
14: Clausole di raffreddamento
Art.
15: Interpretazione autentica dei contratti
TITOLO
III Ordinamento professionale
CAPO
I
Art.
16: Obiettivi e finalità CAPO
II Art.
17: Classificazione
Art.
18: Criteri per la definizione dei profili professionali
Art
19: Istituzione di nuovi profili Art
20: Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione CAPO III Art
21: Accesso dallesterno CAPO
IV Progressioni Art
22: Progressioni allinterno del sistema classificatorio Art.
23: Passaggi tra le aree Art.
24: Procedure per la progressione allinterno del sistema classificatorio Art.
25: Flessibilità tra profili allinterno dellarea CAPO
V Art.
26: Posizioni organizzative e professionali Art.
27: Conferimento e revoca delle posizioni organizzative e professionali Art.
28: Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato CAPO
VI Relazioni sindacali del sistema classificatorio Art.
29: Relazioni sindacali del sistema classificatorio TITOLO
IV - Il rapporto di lavoro
CAPO
I - La costituzione del rapporto di lavoro
Art.
30: Il contratto individuale di lavoro Art.
31: Periodo di prova Art.
32: Ricostituzione del rapporto di lavoro CAPO
II - Lorario di lavoro
Art.
33: Orario di lavoro Art.
34: Turnazioni Art.
35: Orario plurisettimanale Art.
36: Orario di lavoro flessibile Art.
37: Rilevazione dellorario Art.
38: Ritardi Art.
39: Recupero e riposi compensativi Art.
40: Pausa Art.
41: Reperibilità Art.
42: Orario di lavoro per il personale in servizio allestero Art.
43: Riduzione dellorario CAPO
III Ferie e festività
Art.
44: Ferie Art.
45: Festività CAPO IV Sospensione,
interruzione del rapporto di lavoro Sezione
I Art. 46:
Permessi retribuiti Art. 47: Permessi brevi Art. 48:
Diritto allo studio Sezione
II Art. 49: Assenze per malattia Art. 50: Infortuni sul lavoro e
malattie dovute a causa di servizio Sezione
III Art. 51: Aspettative Art. 52: Altre aspettative previste
da disposizioni di legge Art. 53: Congedi per la formazione Art. 54: Servizio militare Sezione
IV Art. 55: Congedi dei genitori Art. 56: Tutela dei dipendenti in
particolari condizioni psico-fisiche Art. 57: Tutela dei dipendenti
portatori di handicap Art. 58: Mutamento di profilo per
inidoneità psico-fisica CAPO
V Mobilità
Art.
59: Mobilità volontaria allinterno del comparto Art.
60: Assegnazione temporanea presso altra amministrazione Art.
61: Accordi di mobilità Art.
62: Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza CAPO
VI - Formazione
Art. 63: Formazione CAPO VII Disposizioni
particolari Art. 64: Clausole speciali CAPO
VII - Norme disciplinari
Art.
65: Obblighi del dipendente Art.
66: Sanzioni e procedimento disciplinare Art.
67: Codice disciplinare Art.
68: Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale Art.
69: Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare Art.
70: Sospensione cautelare in caso di procedimento penale Art.
71: Norme transitorie per i procedimenti disciplinari
CAPO
VIII Art.
72: Procedure di conciliazione ed arbitrato CAPO
IX Art.
73: Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro CAPO
X - Estinzione del rapporto di lavoro
Art.
74: Termini di preavviso Art.
75: Cause di cessazione del rapporto di lavoro Art.
76: Obblighi delle parti TITOLO
V - Trattamento economico
CAPO I : Struttura della retribuzione Art. 77: Struttura della retribuzione Art. 78: Retribuzione e sue
definizioni Art. 79: Stipendio tabellare Art. 80: Tredicesima mensilità Art. 81: Effetti dei nuovi sipendi CAPO II Sviluppi economici Art. 82:
Sviluppi economici allinterno delle aree Art. 83: Procedure e criteri di
selezione per lo sviluppo economico allinterno dellarea CAPO III Art. 84: Fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività Art. 85: Utilizzo del Fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività CAPO IV - Trattamenti accessori Art.
86: Lavoro straordinario
Art.
87: Indennità di Agenzia CAPO V Disposizione varie sul
trattamento economico Art. 88: Banca delle ore Art. 89: Bilinguismo Art. 90: Trattenute per scioperi
brevi Art. 91: Copertura assicurativa e
patrocinio legale Art. 92: Diritti derivanti da
invenzione industriale Art. 93: Modalità di applicazione di
benefici economici previsti da discipline speciali Art. 94: Trattamento di trasferta Art. 95: Trattamento di trasferimento CAPO VI Art. 96: Trattamento di fine rapporto Art. 97: Previdenza complementare CAPO VII Buoni pasto Art.
98: Condizioni di attribuzione dei buoni pasto Art.
99: Buoni pasto TITOLO
VI: Norme finali
CAPO
I Art.
100: Disposizione transitoria Art.
101: Norma programmatica Art. 102: CAPO II - Disapplicazioni Art. 103: disapplicazioni Ø
Allegato A Ø
Tabella
B
: Ø
Tabella
C :
Ø
Tabella
D ::
Ø
Tabella
E : Ø
Tabella
F : Ø
Tabella
G :
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I Campo di applicazione 1.
Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente del
comparto delle Agenzie Fiscali di cui all'art. 3 del CCNL quadro sulla definizione dei
comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002. 2.
Al personale del comparto soggetto ai processi di mobilità in conseguenza di
provvedimenti di ristrutturazione o trasformazione dellAgenzia di appartenenza, si
applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova
amministrazione o ente. 3.
Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai sensi del
D.P.R. n. 752 del 1976 come modificato dal d.lgs.n. 272 del 2001. 4.
I riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni sono riportati nel testo del presente contratto unicamente come d.lgs. n. 165
del 2001.
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1.
Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte
normativa ed il periodo 1 gennaio 2002 31 dicembre 2003 per la parte economica. 2. Gli effetti
giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. Lavvenuta stipulazione viene portata a
conoscenza delle Agenzie interessate con idonea pubblicità da parte dellARAN. 3.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono
applicati dalle Agenzie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4.
Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non
ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di
ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo. 5.
Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le
piattaforme
sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il
mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte
economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa
indennità, secondo le scadenze previste dallAccordo sul costo del lavoro del 23
luglio 1993. Per lerogazione di detta indennità si applica la procedura di cui agli
artt. 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001. 7. In
sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere,
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra linflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dallAccordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente.
Titolo
II IL SISTEMA DELLE
RELAZIONI SINDACALI CAPO I RELAZIONI SINDACALI Art. 3 Obiettivi e strumenti 1.
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità
delle Agenzie e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di
contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla
crescita professionale con l'esigenza dellAgenzia di incrementare e mantenere
elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività. 2. Il predetto obiettivo comporta la
necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti
modelli relazionali: a)
contrattazione
collettiva la quale, oltre che a livello nazionale, si svolge a livello di Agenzia, con la
contrattazione integrativa, sulle materie e con le modalità indicate dal presente
contratto. Essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti,
salvo quanto previsto dallart. 45 del d. lgs. 165/2001; b)
partecipazione,
che a sua volta si articola negli istituti dellinformazione, concertazione e
consultazione e che può avere come strumento applicativo la costituzione di apposite
Commissioni; c) interpretazione autentica dei contratti
collettivi.
Art. 4 Contrattazione
collettiva integrativa 1. Le parti di cui allart. 11
(composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa) sottoscrivono il
contratto collettivo integrativo con le risorse del fondo previste dallart. 84
(fondo), al fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di
sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa. 2. Il
contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla
base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della
qualità del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione
basate su indici e standard di valutazione ed indica i criteri di ripartizione delle
risorse del fondo unico di Agenzia fra le varie finalità di utilizzo indicate nellart.
85.. 3. In
sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata possono essere, altresì,
regolate le seguenti materie: A)
A livello nazionale di Agenzia:
- le linee di indirizzo generale dei programmi annuali
dell'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale
per adeguarlo ai processi di innovazione; - le ricadute delle innovazioni tecnologiche e
organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla
qualità del lavoro e sulla professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle
esigenze dellutenza; - accordi
di mobilità; - le
linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dellambiente di
lavoro; - le pari
opportunità per le finalità indicate nellart. 7 (comitato pari opportunità) del
presente CCNL, nonché per quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125; - larticolazione
delle tipologie dellorario di lavoro di cui allart. 33 (orario di lavoro). Le materie di contrattazione
collettiva integrativa previste dal punto A) sono integrate da quelle previste nellart.
29 (relazioni sindacali nel sistema classificatorio), comma 1, lett.A) e allart. 43
(riduzione dellorario di lavoro) del presente CCNL. La contrattazione in tema di
mobilità e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative viene attivata al
momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria. Decorsi trenta giorni dallinizio
delle trattative senza che sia stato raggiunto laccordo le parti riassumono la
rispettiva libertà di iniziativa. B)
presso ogni sede centrale dellAgenzia e ufficio periferico, individuati come sede di
contrattazione a seguito dellelezione delle RSU: - applicazione e gestione in sede locale della
disciplina definita dal comma 2; - i
criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative
relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché
alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili, secondo quanto
previsto a livello nazionale di Agenzia; -
modalità attuative dei criteri in materia di mobilità esterna, definiti a livello
nazionale
di
Agenzia; - larticolazione
delle tipologie dellorario di lavoro di cui allart. 33 (Orario di lavoro), nel
rispetto dei principi fissati a livello nazionale di Agenzia 4. Le
componenti salariali da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono comunque
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi. 5. Fermi
restando i principi di comportamento delle parti durante le trattative, indicati nellart.14
(clausole di raffreddamento), sulle materie non direttamente implicanti lerogazione
di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni dallinizio
delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa. 6. I contratti
di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai
contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato
nel comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art. 5 Tempi e procedure per la
stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo 1.
I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e
biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi
a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie
previste dal presente CCNL, che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi
essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e lutilizzo
delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2.
L'Agenzia provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative
di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del
presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.
9 (soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 1 del presente
contratto,
per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. 3.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa
con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal
Collegio dei revisori dei conti , secondo quanto previsto dallart. 2 del d.lgs. n.
286 del 1999. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla
delegazione trattante è inviata entro 5 giorni allorganismo indicato nel citato
art. 2, corredata dell'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15
giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte
pubblica la sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante. In caso
di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque
giorni. 4.
Resta fermo quanto previsto dallart. 39, comma 3/ter della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 e successive modificazioni 5.
I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi,
modalità e
procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti. 5.
LAgenzia è tenuta a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione
definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei
relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Art. 6 Sistema di partecipazione A)
Informazione 1.
Linformazione preventiva costituisce elemento qualificante dellintero sistema delle relazioni sindacali
regolato dal presente contratto. LAgenzia fornisce anche a richiesta
tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro. 2.
L'informazione preventiva è fornita nelle seguenti materie e ai soggetti sottoindicati,
inviando tempestivamente la documentazione necessaria: 1) ai soggetti sindacali di cui allart.9 (soggetti
sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 1: a)
definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro; b)
verifica periodica della produttività degli uffici; c)
definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni; d) criteri generali per lorganizzazione e la disciplina
degli uffici; e)
criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro; f)
implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle Agenzie; g)
elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale, di cui
allart. 100 (flessibilità); h) introduzione di nuove
tecnologie e processi di riorganizzazione dellAgenzia aventi effetti generali
sull'organizzazione del lavoro; i)
concessione in appalto di attività proprie dell'Agenzia nell'ambito della disciplina
fissata dalla legge; l)
iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale. m)
programmi di formazione del personale; n)
misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; 2) ai
soggetti sindacali di cui allart. 9 (soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa), comma 2: a)
definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro; b)
verifica periodica della produttività dellufficio/ente; c)
criteri generali per lorganizzazione e la disciplina dellufficio/ente; d)
criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro dellufficio/ente; e)
introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dellAgenzia aventi
effetti generali sull'organizzazione del lavoro dellufficio/ente. f)
programmi di formazione del personale; g)
misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; 3. L Agenzia, nelle materie aventi per oggetto gli atti di
gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate
alla contrattazione, fornisce uninformazione successiva: 1) ai
soggetti sindacali di cui allart.9 (soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa),comma 1: a)
stato dell'occupazione e politiche degli organici, anche per quanto riguarda i processi di
esternalizzazione; b)
parametri e risultati concernenti la qualità e produttività dei servizi prestati; c)
distribuzione complessiva dei carichi di lavoro; d)
attuazione dei programmi di formazione del personale; e) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi
di lavoro; f) andamento generale della mobilità del personale; g)
qualità del servizio e rapporti con l'utenza; h)
distribuzione complessiva del fondo di Agenzia, ai sensi dellart.85; i)
distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni; 2) ai
soggetti sindacali di cui allart.9 (soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa),comma 2: a)
stato dell'occupazione e politiche dellorganico dellufficio/ente; b)
parametri e risultati concernenti la qualità e produttività del servizio prestato nellufficio/ente; c)
distribuzione complessiva dei carichi di lavoro nellufficio/ente; d)
attuazione dei programmi di formazione del personale dellufficio/ente; e) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo
di lavoro/ente; f)
distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni nellufficio/ente; Per linformazione
di cui al presente comma sono previsti almeno due incontri annuali, in relazione al quale
l'Agenzia fornisce le adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni
sindacali interessate. B) Concertazione
1. La concertazione è attivata, mediante
richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dellinformazione di cui alla
lett. A) del presente articolo, dai soggetti e nelle materie sottoindicate: 1) dai soggetti sindacali di cui allart.9
(soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 1 per: a) la
definizione dei criteri sui carichi di lavoro; b) le
linee aziendali di pianificazione per la stipula delle Convenzioni con il Ministero dellEconomia
e Finanze, con riferimento alle ricadute sullorganizzazione ed i rapporti di lavoro; c) ripartizione
delle dotazioni organiche complessive; d) la
verifica periodica della produttività degli uffici; e) le
implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dellAgenzia. 2) dai
soggetti sindacali di cui allart. 9 (soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa), comma 2: a) la
definizione dei criteri sui carichi di lavoro dellufficio; b) la
verifica periodica della produttività dellufficio. 2.
Sono, altresì, oggetto di concertazione le materie previste nellart. 29 (relazioni
sindacali del sistema classificatorio), comma 1, lett. B). 3. La
concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data
di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. 4.
Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un
confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla
sua attivazione; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le
posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa. C)
CONSULTAZIONE 1. La
consultazione è attivata prima delladozione degli atti interni di organizzazione
aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è facoltativa. Essa si svolge, invece,
obbligatoriamente sulle seguenti materie e con i soggetti di seguito indicati: 1) soggetti sindacali di cui allart.9
(soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 1: a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché consistenza
e variazione delle dotazioni organiche; b)
modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del
collegio arbitrale delle procedure disciplinari sino allentrata in vigore della
disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato di cui allart..... del
presente CCNL. c)
elevazione del contingente massimo dei posti da trasformare da tempo pieno a tempo
parziale di cui allart.100 (flessibilità). 2) i soggetti sindacali di cui allart.
9 (soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 2: a) organizzazione e disciplina dellufficio, nonché la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche. 2. E,
inoltre, prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui allart. 19
del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. D)
FORME DI PARTECIPAZIONE 1.
Presso ciascuna Agenzia, al fine di favorire un ordinato governo dei processi di
rinnovamento e di riorganizzazione delle stesse, sono
costituiti appositi Comitati, tra cui quello
previsto dallart. 7 (Comitato pari opportunità), composti dai rappresentanti dellAgenzia
e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo. 2. In tali Comitati le parti esaminano e verificano i risultati
dellazione dellAgenzia registrano
le convergenze sulle linee di indirizzo per la riorganizzazione e la ristrutturazione dellAgenzia.
Di tali attività, correlate dai dati raccolti sulle predette materie, viene data
comunicazione. Possono essere istituiti appositi Comitati per garantire lapplicazione
della legge 104 del 1992, in particolare per quanto riguarda labbattimento delle
barriere architettoniche. Ai Comitati è inoltre affidato il compito di acquisire elementi
informativi al fine di formulare proposte in materia di formazione e di aggiornamento
professionale per la realizzazione delle finalità di cui al successivo art. 26. Di
tale attività, correlata dai dati raccolti nelle predette materie, viene data
comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica. 3. Presso ogni Agenzia sarà costituita una Conferenza di
rappresentanti dellAgenzia e delle organizzazioni sindacali abilitate alla
contrattazione integrativa, nel corso della quale sono esaminate due volte l'anno le linee
essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell'Agenzia, con
particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di
efficacia e di qualità dei servizi istituzionali. 4. Per l'approfondimento di specifiche
problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente,
l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema della partecipazione è
completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, in relazione alle dimensioni
delle Agenzie e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero
Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che lAgenzia
è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. 5.
La
composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni
negoziali, è paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
Art. 7 Comitato pari
opportunità 1. Il
Comitato per le pari opportunità, istituito presso lAgenzia, nellambito delle
forme di partecipazione previste dallart.... (sistema di partecipazione), lett. D),
svolge i seguenti compiti: a)
raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che lAgenzia è
tenuta a fornire; b)
formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione
integrativa, di cui allart..... (contrattazione collettiva integrativa), comma 3,
lett. A; c)
promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per laffermazione
sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive, ai sensi della legge
n. 125/1991. 2. Il
Comitato, presieduto da un rappresentante dellAgenzia, è costituito da un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del
presente CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dellAgenzia. Il
presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è
previsto un componente supplente. 3. Nellambito
dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate,
sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, sono previste misure per
favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
professionale: - accesso
e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale; - flessibilità
degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del
part-time; - perseguimento
di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio; - processi
di mobilità. 4. LAgenzia
favorisce loperatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo
funzionamento. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nellambito
lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere
una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici allinterno dellAgenzia.
5. Il
Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I
componenti del Comitato possono essere rinnovati nellincarico per un solo mandato. Art.
8 Comitato
paritetico sul fenomeno del mobbing 1.
Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni sta emergendo, sempre con
maggiore frequenza, il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o
psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei
confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o
comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi
connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle
condizioni di lavoro, idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità
del lavoratore stesso nellambito dellufficio
di appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2.
In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento
Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune
iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza
sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la
salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la
qualità e la sicurezza dellambiente di lavoro. 3.
Nellambito delle forme di partecipazione previste dallart. 6, lett. d) è,
pertanto, istituito presso ciascuna Agenzia, entro sessanta giorni dallentrata in
vigore del presente contratto, un Comitato
Paritetico con i seguenti compiti: a) raccolta
dei dati relativi allaspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in
relazione alle materie di propria competenza; b) individuazione
delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dellesistenza
di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare linsorgere
di situazioni persecutorie o di violenza morale; c) formulazione
di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle
situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente
interessato; d) formulare
proposte per la definizione dei codici di condotta. 4.
Le proposte formulate dal Comitato vengono presentate allAgenzia per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in
particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nellambito
delle strutture esistenti, listituzione della figura del consigliere/consigliera di
fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie. 5.
In relazione allattività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, il Comitato
valuterà lopportunità di attuare, nellambito dei piani generali per la
formazione, previsti dallart. 27, idonei interventi formativi e di aggiornamento del
personale, che possono essere finalizzati,
tra laltro, ai seguenti obiettivi: a)
affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della
gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire
la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche
interpersonali allinterno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero
della motivazione e dellaffezione allambiente lavorativo da parte del
personale. 6.
Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie
del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti
dellAgenzia. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dellAgenzia
ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è
previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica del Comitato,
di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità,
appositamente designato da questultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le
attività dei due organismi. 7.
LAgenzia favorisce loperatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti
idonei al suo funzionamento. In particolare valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nellambito
lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere
una relazione annuale sullattività svolta. 8.
Il Comitato di cui al presente articolo rimane in carica per la durata di un quadriennio
e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere
rinnovati nellincarico per un solo mandato.
CAPO II I SOGGETTI SINDACALI Art. 9 Soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa
1. I
soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di Agenzia di cui allart.
...(contrattazione collettiva integrativa), comma 3, lett. A) sono le organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto. 2. I soggetti sindacali
titolari della contrattazione integrativa di cui allart. ...(contrattazione
collettiva integrativa), comma 3. lett. B) sono: - le
R.S.U. - le organizzazioni sindacali di categoria territoriali
firmatarie del CCNL.
Art. 10 Titolarità dei permessi
e delle prerogative sindacali 1.
La titolarità dei permessi sindacali nel luogo di lavoro, così come previsto dallart.10,
comma 1 dellaccordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché
sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità
e nelle quantità previste dallaccordo stesso ai seguenti soggetti: a)
componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dellaccordo
collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il
personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998; b) dirigenti sindacali: -
dei terminali di tipo associativo delle
associazioni sindacali rappresentative che dopo lelezione delle R.S.U. siano rimasti
operativi nei luoghi di lavoro; -
delle organizzazioni sindacali
rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale; -
componenti
degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di
categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti
con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) ed ai due precedenti alinea. 2.
Per le altre prerogative si rinvia a quanto previsto dallaccordo quadro di cui al
comma 1.
Art. 11 Composizione
delle delegazioni della contrattazione integrativa 1. La delegazione trattante per la
contrattazione integrativa è costituita: I - A
LIVELLO NAZIONALE DI AGENZIA a) Per
la parte pubblica: -
dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato; - da
una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla
trattativa. b) per
la parte sindacale è composta dai soggetti sindacali di cui allart.... (soggetti
sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 1; II) NELLE
SEDI CENTRALI DI AGENZIA E NEGLI UFFICI PERIFERICI INDIVIDUATI COME SEDE DI CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA A SEGUITO DI ELEZIONE DI R.S.U.: a) per
la parte pubblica: -
dal titolare del potere di rappresentanza dellAgenzia nell'ambito dell'ufficio o da
un suo delegato; - da
una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e tenuti all'applicazione
del contratto. b) per
la parte sindacale, dai soggetti di cui allart.... (soggetti sindacali titolari
della contrattazione integrativa), comma 2. 2. LAgenzia
può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della attività di
rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (A.RA.N).
CAPO III I DIRITTI SINDACALI Art. 12 Diritto di assemblea
1. I dipendenti del comparto hanno diritto a
partecipare, durante lorario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali
concordati con le Agenzie per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della
retribuzione. 2. Le assemblee che riguardano la generalità
dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su
materie di interesse sindacale e del lavoro: -
singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali
rappresentative nel comparto ai sensi dellart. 1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998
sulle prerogative sindacali. -
dalla R.S.U. nel suo complesso e non
dai singoli componenti , con le modalità dellart. 8, c. 1 dell accordo quadro
sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; -
da una o più organizzazioni sindacali
rappresentative del comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente con la RSU; 3. Per quanto non previsto e modificato dal
presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dallart.
2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi
nonché delle altre prerogative sindacali.
Art. 13 Contributi sindacali 1.
I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dellorganizzazione
sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per
il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa allAgenzia a cura
del dipendente o dellorganizzazione sindacale interessata. 2.
La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. 3.
Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1
inoltrando la relativa comunicazione allAgenzia di appartenenza e allorganizzazione
sindacale interessata. Leffetto della revoca decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della stessa. 4.
Le trattenute devono essere operate dallAgenzia sulle retribuzioni dei dipendenti in
base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali
interessate secondo modalità concordate con lAgenzia. 5.
LAgenzia è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del
personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
CAPO IV PROCEDURE DI
RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI Art. 14 Clausole
di raffreddamento 1. Il sistema delle relazioni
sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e
trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. 2.
Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla
contrattazione integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad
azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere laccordo nelle
materie demandate. 3.
Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione,
le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
Art. 15 Interpretazione autentica
dei contratti 1.
Qualora
insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti
collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per
definire consensualmente il significato della clausola controversa. Leventuale
accordo, stipulato con le procedure di cui allarticolo 47 del d.lgs. n. 165/2001 o
quelle previste dallart. .... (tempi e procedure per la stipulazione) del presente
CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dallinizio della vigenza del
contratto. 2.
La
medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.
TITOLO
III ORDINAMENTO
PROFESSIONALE CAPO
I Art.
16 Obiettivi
e finalita 1. Nellambito della riforma del lavoro
pubblico, nel quale si inquadra listituzione del comparto delle Agenzie Fiscali, al
fine di garantire il progressivo miglioramento della funzionalità degli uffici nonché
promuovere lefficienza, lefficacia e la qualità dellazione
amministrativa e dei servizi, le parti convengono sulla opportunità di proseguire nel
processo di valorizzazione professionale dei lavoratori (peraltro già iniziato nel
comparto di provenienza) che si configura come strumento di supporto alla riforma stessa
anche nellottica della piena armonizzazione con il settore privato. 2. Gli obiettivi di pieno riconoscimento della
professionalità dei dipendenti e della qualità delle prestazioni lavorative individuali
richiedono limpegno delle parti al fine di definire il sistema di classificazione
professionale quale efficace e concreto strumento di riforma. 3. Il nuovo modello di classificazione del
personale si basa sui seguenti principi: -
valorizzazione
delle professionalità interne per garantire alla collettività prestazioni di elevata
qualificazione; -
flessibilità
nella gestione delle risorse umane in correlazione alleffettivo sviluppo
professionale. 4. Coerentemente con tali finalità, un ruolo
primario è attribuito alla formazione continua, che attraverso una serie organica ed
articolata di interventi, costituisce un fondamentale fattore di accrescimento
professionale, di aggiornamento delle competenze, nonché di affermazione di una nuova
cultura gestionale. CAPO
II Art.
17 Classificazione 1. Il sistema di classificazione del personale,
improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli
organizzativi delle Agenzie, è articolato in tre aree: Prima
area: comprendente la ex posizione A1 Seconda
area: comprendente le ex posizioni B1,
B2 e B3 Terza
area: comprendente le ex posizioni C1,
C2 e C3. 2. Le aree sono individuate mediante le
declaratorie che descrivono linsieme dei requisiti indispensabili per linquadramento
nellarea medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze,
conoscenze e capacità necessarie per lespletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto
previsto dallallegato A) del presente CCNL. 3. Nelle aree è previsto un unico accesso dallesterno nella posizione iniziale del
profilo. La collocazione nelle fasce retributive stipendiali di cui alla tabella.........
avviene secondo la professionalità ed i requisiti richiesti nel bando di concorso. 4. I profili, collocati nelle aree secondo il
nuovo allegato A), descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dellarea
di appartenenza. 5. Ai sensi dellart. 52 del d.lgs. n. 165
del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti
allinterno della medesima area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano
richieste specifiche abilitazioni professionali. Ogni dipendente è tenuto, altresì, a
svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico
profilo attribuito. 6. Lindividuazione dei profili di ciascuna
area è definita da ogni singola Agenzia, con lassistenza dellARAN, nellambito
della contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali di cui allart.
......, comma 1,.
Art.
18 Criteri
per la definizione dei profili professionali
a)
superamento
delleccessiva parcellizzazione del precedente sistema, derivante dalla legge
n. 312 del 1980, attraverso la costituzione di profili che comprendano al proprio
interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune, pur
nel rispetto della differenziazione dei contenuti tecnici; b)
semplificazione
dei contenuti mansionistici attraverso lutilizzazione di formulazioni più ampie ed
esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate; c)
attualizzazione
delle mansioni in relazione ai processi di ammodernamento delle Agenzie e alle nuove
tecnologie adottate; d)
indicazione
della confluenza tra vecchio e nuovo sistema, al fine di garantire il rispetto dellinquadramento
già acquisito nel sistema classificatorio nonché di evitare che il personale
appartenente ad una posizione giuridico-economica inferiore venga inquadrato in una
posizione retributiva più elevata, con conseguente aggravio di spesa; e)
garanzia
che, nellutilizzazione della clausola di cui allart. ... comma 3, sarà
rispettato nei casi di accesso, a parità di professionalità richiesta nel profilo, il
mantenimento del medesimo trattamento economico retributivo stipendiale previsto per il
personale in servizio.
Art.
19 Istituzione
di nuovi profili 1. Le
Agenzie, in relazione alle proprie necessità organizzative, potranno prevedere listituzione
di nuovi profili nellambito delle dotazioni organiche individuandone la posizione di
accesso, sulla base dei criteri dellart.___ (criteri per la definizione dei profili
professionali), comma 4. 2. Nel
caso in cui il nuovo profilo definito in contrattazione integrativa tragga origine dallo
sdoppiamento di un profilo di pari livello retributivo precedentemente previsto, in esso
possono essere inquadrati, in prima applicazione, con il consenso degli interessati e
senza incremento di spesa, i dipendenti che, in possesso dei requisiti culturali e
professionali previsti per il nuovo profilo professionale nellarea di appartenenza,
svolgano già le relative mansioni e siano collocati nella medesima area. Il passaggio
avviene con mantenimento della fascia retributiva maturata. In caso di mancato consenso il
dipendente resta assegnato al profilo di appartenenza, ove questo sia confermato, e torna
a svolgerne le relative mansioni. 3. Ai
fini dellassegnazione ai profili di nuova istituzione, prima di procedere alla
selezione dallesterno, trova applicazione il principio della flessibilità
disciplinato secondo le procedure e percentuali indicate nellart
..
(flessibilità tra profili allinterno dellarea).
Art.
20 Nuovo
inquadramento e norme di prima applicazione 1. Il personale in servizio alla data di entrata
in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con
effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento allinterno di
ciascuna area - della posizione già conseguita nellordinamento di provenienza e con
la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella B. 2.
Nel
caso in cui siano tuttora in corso le selezioni previste dal CCNL del Comparto di
provenienza, il primo inquadramento avviene secondo la posizione ricoperta dal dipendente
alla data di entrata in vigore del presente contratto e successivamente, superata la
selezione, si provvederà ad un nuovo inquadramento del dipendente stesso che avverrà con
le medesime modalità enunciate al comma 1. 3. Ferme rimanendo le dotazioni organiche
complessive di ciascuna Agenzia, i contingenti delle originarie posizioni sono portati al
livello di accesso previsto in applicazione dellart..... (classificazione), comma 3.
4. Tutte le procedure selettive previste dal CCNL del
comparto di provenienza sono attivate e portate a compimento, con le modalità di
finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in
contrattazione integrativa. 5. Il nuovo inquadramento di cui ai commi 1 e 2
sarà comunicato ai dipendenti a cura di ciascuna Agenzia al termine delle relative
procedure.
CAPO
III Art.
21
Accesso
dallesterno 1.
Le modalità di reclutamento del personale avvengono attraverso procedure concorsuali
pubbliche ovvero mediante quelle di avviamento al lavoro di cui alla legge n. 56 del 1987
e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dellart. 35 del d. lgs. 165 del
2001, le quali devono garantire adeguate percentuali di accesso dallesterno. 2.
In considerazione di quanto previsto dal comma 1, le Agenzie sono tenute a riservare allaccesso
dallesterno una quota delle vacanze organiche, pari al 50 per cento dei posti
disponibili di ciascun profilo, calcolata sulla base dei posti disponibili per laccesso
ai sensi del comma 3, nel rispetto della programmazione del fabbisogno del personale e dei
suoi eventuali aggiornamenti e tenuto conto dellart....., comma 3 (nuovo
inquadramento). 3.
Laccesso dallesterno alle aree del presente sistema classificatorio avviene
alle posizioni e con i requisiti indicati nellallegato A). 4.
Al personale assunto dallesterno è attribuito il trattamento economico iniziale
previsto per il profilo professionale di assunzione .
CAPO IV
PROGRESSIONI
Art.
22
Progressione
allinterno del sistema classificatorio 1.
In relazione al sistema di classificazione previsto dal presente contratto, i passaggi dei
dipendenti allinterno del nuovo ordinamento professionale si configurano come:
a)
Progressioni verticali tra le aree: i
passaggi tra le aree avvengono dallarea sottostante alla posizione di accesso dellarea
superiore nel rispetto dallart
., comma 2 (accesso dallesterno).
Alla selezione sono ammessi i dipendenti in possesso dei requisiti definiti dallallegato
A), nei limiti della percentuale dei posti vacanti nella dotazione organica destinati allaccesso
dallinterno, ai sensi dellart...... comma 3 (nuovo inquadramento), in
relazione al profilo per il quale si concorre. b)
Sviluppi
economici allinterno
delle aree: si
configurano come progressione economica allinterno delle aree che si realizza
mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale previsto per la posizione
di accesso, di successive fasce retributive secondo la disciplina di cui agli artt.
____(sviluppi economici i allinterno delle aree procedure e criteri di
selezione per lo sviluppo economico allinterno
dellarea)
Art.
23 Passaggi
tra le aree 1.
I passaggi da unarea allaltra immediatamente superiore avvengono nel rispetto dei seguenti principi: a) garanzia
di un adeguato ed equilibrato accesso dallesterno; b) valutazione
ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità
professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni.
Pertanto, con riferimento allesperienza professionale, al titolo di studio, agli
altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione
professionale ed alle prove selettive finali è attribuito un peso equilibrato ai fini
della determinazione del punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale dai
dipendenti che hanno partecipato alla selezione; 2. I passaggi del
comma 1 sono realizzati nei limiti dei posti a tal fine individuati e si attuano previo
superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso
dei requisiti culturali e professionali previsti per laccesso al profilo cui si
riferisce la selezione. 3 La selezione del comma 2 è basata sulla : a) verifica
della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in
apposita prova teorico-pratica e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle
capacità acquisite anche attraverso percorsi formativi; b) graduatoria
ove, comunque, prendere in considerazione, i seguenti titoli valutati in relazione a
criteri oggettivi formulati con le procedure di cui allart... (relazioni sindacali)
ed, in tale sede, ulteriormente integrabili: o titoli di studio,
diplomi di specializzazione o perfezionamento; o corsi
di formazione, anche esterni all'Agenzia, qualificati quanto alla durata, ai contenuti
che devono essere correlati allattività lavorativa affidata - per i quali
sia previsto lesame finale; o esperienza
professionale maturata; o arricchimento
professionale desumibile dalla documentazione presentata dall'interessato e valutata in
relazione: allesercizio di mansioni superiori svolte secondo le vigenti
disposizioni; allo svolgimento di specifici
incarichi professionali nel corso dell'esperienza lavorativa o di ricerche o di studio
affidati dall'amministrazione e da questa attestati; a ulteriori titoli culturali e di
studio, pubblicazioni e titoli vari non
altrimenti valutati; 4. Gli elementi
della selezione indicati al comma 3 sono tra loro diversamente combinati e ponderati in
relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si
riferiscono le selezioni. In ogni caso ai titoli di studio ed allesperienza
professionale deve essere attribuito ai sensi del comma 1, lettera b) un peso equilibrato. 5.
I passaggi di cui al presente articolo sono
finanziati dallAgenzia sulla base della programmazione del fabbisogno in tema di
gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale ai sensi delle vigenti
disposizioni.
Art.
24 Procedure
per la progressione allinterno del sistema classificatorio 1. Le
procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le
aree e lintegrazione dei relativi
criteri di cui allart....... sono preventivamente individuate dalle Agenzie con atti
di organizzazione di natura privatistica improntati a principi di imparzialità,
trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento delle selezioni
interne, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 165 del
2001, previa concertazione con le OO.SS. 2. Nel caso in cui le selezioni interne del presente articolo
abbiano avuto esito negativo i posti già disponibili per dette selezioni possono essere
coperti mediante laccesso dallesterno. 3.
Nel caso di passaggio tra le aree, al
dipendente viene attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il profilo di
assunzione, conseguito attraverso la selezione. Qualora il trattamento economico in
godimento, corrispondente alla fascia retributiva di appartenenza, risulti superiore alliniziale,
il dipendente conserva il trattamento più favorevole, mediante assegno ad personam,
che, solo limitatamente a tale parte, continua a gravare sul fondo ed è riassorbibile con
lacquisizione delle successive fasce retributive nel profilo di nuovo inquadramento.
4.
Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio di cui allart
o
di passaggio tra profili ai sensi dellart...., le Agenzie comunicano per iscritto al
dipendente interessato il nuovo inquadramento conseguito, nonché le eventuali modifiche
del rapporto di lavoro ad esso correlate, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 1997. 5. Limitatamente ai dipendenti assunti prima del 16
maggio 1995, le Agenzie procedono alla sottoscrizione
dei contratti individuali di lavoro con i dipendenti che hanno conseguito la nuova
posizione giuridica, che, ferma rimanendo la costituzione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, definiscono tutti gli eventuali altri aspetti connessi al
rapporto medesimo ai sensi dellart. ..(costituzione del rapporto di lavoro).
Art.
25 Flessibilità
tra profili allinterno dellarea
1.
Allinterno dellarea è consentito
il passaggio tra profili diversi, a parità di livello di accesso ed a condizione che i
richiedenti siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per laccesso
al profilo dallesterno in base alla declaratoria di cui allAllegato A). 2. Il passaggio del dipendente avviene nei limiti
della percentuale di dotazione organica del profilo di destinazione riservata allaccesso
dallinterno e linteressato conserva la fascia retributiva acquisita, che
rimane a carico del fondo. 3.
Il passaggio è effettuato dalle Agenzie, a
domanda degli interessati, previa verifica volta ad accertare il possesso delle capacità
professionali richieste ed, a parità in caso di più domande, con valutazione dei titoli
posseduti in base ai criteri previsti dallart.......(passaggi tra le aree). 4.
Qualora nella dotazione organica dellarea si determinino posti disponibili relativamente ad un profilo, è consentito anche lo sviluppo
professionale dei dipendenti inquadrati nellarea purché in possesso dei requisiti
culturali e professionali richiesti per laccesso allarea e con risorse a
carico del fondo. Tale sviluppo avviene con
le modalità previste dallart....., comma 6. La contrattazione integrativa
individuerà i criteri di svolgimento di una apposita prova teorico pratica per regolare i
casi in cui, in relazione ai posti individuati, vi sia parità di punteggio tra gli
aspiranti nella relativa graduatoria. I posti lasciati liberi dai predetti dipendenti
diventano disponibili nellarea per laccesso dallesterno nella
percentuale prevista.
CAPO
V Art.
26 Posizioni
organizzative e professionali 1.
Nellambito della terza area le Agenzie, sulla base dei loro ordinamenti ed in
relazione alle proprie esigenze, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti,
effettivamente in servizio, incarichi di natura organizzativa o professionale che, pur
rientrando nellambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di
compiti di elevata responsabilità ed alta professionalità. 2.
Tali posizioni
possono riguardare settori che richiedono lesercizio di: -
funzioni
di direzione di unità operativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia
gestionale ed organizzativa; -
attività
con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli
universitari e/o alliscrizione ad albi professionali, ad abilitazioni nonchè alla
maturazione di una adeguata esperienza professionale; -
attività
di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da
elevata autonomia ed esperienza. 3.
Ai fini del comma 2, ogni Agenzia procede alla graduazione delle funzioni connesse con gli
incarichi di cui al comma 1, in base ai criteri adottati con proprio atto, previa
concertazione con i soggetti di cui allart
.( soggetti sindacali). Nella
graduazione delle funzioni le Agenzie tengono conto, a titolo esemplificativo, dei
seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione
organizzativa: a) livello
di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza
di posizioni dirigenziali sovraordinate; b) grado
di specializzazione e di professionalità richiesta
dai compiti affidati; c) complessità
delle competenze attribuite; d) entità
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite; e) valenza
strategica della posizione rispetto agli obiettivi dellAgenzia.
Art.
27 Conferimento
e revoca delle posizioni organizzative e professionali 1.
Gli incarichi di posizione organizzativa e professionale sono conferiti da ciascuna
Agenzia con atto scritto e motivato, per un periodo di un anno, su proposta dei dirigenti
dellunità operativa o servizio interessato e sulla base di appositi criteri
generali definiti dalle Agenzie medesime, previa concertazione con i soggetti di cui allart
..(
soggetti sindacali). 2.
Tali incarichi possono essere rinnovati con le medesime formalità. 3.
Per il conferimento degli incarichi le Agenzie tengono conto rispetto alle funzioni
ed attività prevalenti da svolgere della natura e caratteristiche dei programmi da
realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità
professionali e della esperienza acquisita dal personale inquadrato nella terza area. 4.
In relazione allincarico conferito è corrisposta lindennità di posizione di
cui allart. ____ (indennità di posizione e di risultato) 5.
Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti i predetti
incarichi è soggetto a specifica e periodica
valutazione di cadenza annuale con i criteri di cui allart. 29. La valutazione
positiva dà anche titolo alla corresponsione della maggiorazione di cui allart.
____ (indennità di posizione e di risultato). 6.
In caso di eventuale valutazione negativa le Agenzie, prima della definitiva
formalizzazione, acquisiscono in contraddittorio le considerazione del dipendente anche
assistito da un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia. 7.
Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato, prima della scadenza, a
seguito di: -
inosservanza delle direttive contenute nellatto di conferimento; -
intervenuti mutamenti organizzativi; -
accertamento di risultati negativi. 8. La
revoca dellincarico comporta la perdita dellindennità di cui allart.____
(indennità di posizione e di risultato) e la restituzione del dipendente alle funzioni
del profilo di appartenenza. 9. Nel
periodo di permanenza nellincarico, il dipendente può partecipare alle selezioni
per lo sviluppo economico di cui allart
, qualora sia in possesso dei relativi
requisiti. Art.
28 Retribuzione
di posizione e di risultato 1.
Al dipendente cui sia conferito l'incarico per una delle posizioni organizzative o
professionali di cui agli artt. ______ compete, oltre al trattamento economico in
godimento, comprese le fasce retributive di appartenenza,
un'indennità di posizione onnicomprensiva in misura variabile da un minimo di
2.500 ad un massimo di 9.000 annui lordi per tredici mensilità. Al
finanziamento dellindennità si provvede con il fondo di cui allart.________
(fondo) nella misura minima attualmente prevista. 2.
Il valore dellindennità di posizione è stabilito da ciascuna Agenzia in relazione
alla graduazione delle funzioni ai sensi dellart
. Ove il
valore previsto sia superiore al minimo di cui al comma 1, le Agenzie provvederanno alla
copertura con oneri a proprio carico. 3.
In relazione alla corresponsione dellindennità di posizione non sono più
corrisposti al dipendente i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci
del trattamento economico accessorio a carico
del fondo, esclusa lindennità di agenzia. 4.La
valutazione annuale positiva dellincarico svolto comporta una maggiorazione della
retribuzione di posizione variabile dal 5% al 20% secondo i criteri definiti dalla
contrattazione integrativa. Tale maggiorazione è a carico del Fondo di cui allart
5.
In prima applicazione ed in via sperimentale, il numero delle posizioni organizzative e
professionali individuabili non potrà superare il 2% della dotazione organica complessiva
della Terza area di ciascuna Agenzia.
CAPO
VI RELAZIONI
SINDACALI DEL SISTEMA CLASSIFICATORIO Art.
29 Relazioni
sindacali del sistema classificatorio 1. Nellambito del sistema
classificatorio sono previsti i seguenti livelli di relazioni sindacali nelle materie
sotto indicate. A) CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA INTEGRATIVA: -
determinazione dei
criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui allart.
____ (progressioni economiche); -
individuazione dei
profili di cui agli artt...... B)
INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE: a) individuazione dei contingenti
destinati alle selezioni interne ai sensi dellart. ___ (passaggi tra le aree); b)
determinazione dei criteri generali per la definizione
delle procedure di selezione
interna di cui al medesimo art.
___ (passaggi tra le aree); c) con riferimento
agli artt. ____ (posizioni organizzative): -
criteri generali per il conferimento e la
revoca degli incarichi di posizione organizzativa; -
graduazione delle posizioni organizzative ai fini dellattribuzione della relativa
indennità; -
criteri e procedure di valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti
interessati nonché le necessarie garanzie di contraddittorio. 2. Nella
concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che
deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua
attivazione.
TITOLO IV La costituzione
del rapporto di lavoro Art. 30 Il contratto
individuale di lavoro 1.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali e
dal presente contratto, nel rispetto delle
disposizioni di legge e della normativa comunitaria. 2.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono
comunque indicati: a)
tipologia del rapporto di lavoro; b)
data di inizio del rapporto di lavoro; c)
qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; d)
mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; e)
durata del periodo di prova; f)
sede di destinazione dell'attività lavorativa; g)
termine finale in caso di rapporto a tempo determinato; 3.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina
del contratto collettivo vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni
risolutive del contratto di lavoro. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto,
senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto. 4.
L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In
quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione
dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle
tipologie di cui all'art.33.(orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale), comma 2. 5.
L'Agenzia prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini
dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle
disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso,
assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il
destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dalle
disposizioni sul rapporto di lavoro a tempo parziale richiamato dallart. 100, di non
avere un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra
Amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dallart. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001. In caso
contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione
di opzione per la nuova amministrazione . 6.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'Agenzia comunica di non dar luogo alla
stipulazione del contratto. 7.
Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione del
presente contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In
ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e
28 del DPR 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 31 1. Il dipendente
assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata
è stabilita come segue; - 2 mesi per la
Prima Area; - 4 mesi per la Seconda e la Terza
Area. 2.
In base a criteri predeterminati dallAgenzia, sentite le OO.SS., possono essere
esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima
qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica. 3.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima
Agenzia che siano stati inquadrati in qualifica superiore a seguito di processi di
riqualificazione che ne abbiano verificato lidoneità. 4.
Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio
effettivamente prestato. 5.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi
espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 69 del
d.lgs n. 165 del 2001. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere
risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si
applica l'art....... (infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del presente CCNL. 6.
Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 5, sono soggette allo
stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 7.
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso,
fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 5. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Agenzia deve essere motivato. 8.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il
dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal
giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 9.
In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al
dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 10.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Art. 32
Ricostituzione del
rapporto di lavoro 1.
Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per
risoluzione per motivi di salute può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni
stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. LAgenzia si pronuncia
motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è
ricollocato nellarea, nella posizione economica e nel profilo rivestiti allatto
delle dimissioni corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato allAgenzia
medesima al momento del rientro. 2. La stessa
facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi
previsti dalle disposizioni di legge relative allaccesso al lavoro presso le
pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della
cittadinanza italiana o di uno dei paesi dellUnione Europea. 3.
Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene
nel rispetto delle procedure di cui allart. 39 della legge 449/97 e successive
modificazioni e integrazioni ed è subordinata alla disponibilità del corrispondente
posto nella dotazione organica dellAgenzia ed al mantenimento del possesso dei
requisiti generali per lassunzione da parte del richiedente nonché del positivo
accertamento dellidoneità fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a
motivi di salute.
CAPO
II Art. 33 1. Lorario
ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. Ai sensi di quanto disposto dallart.
22 della legge 23 dicembre 1994, n.724 e dallart. 6 del D.L. 28/03/1997 convertito
dalla L. 140/97, lorario di lavoro, previa contrattazione con le organizzazioni
sindacali ai sensi dellart.___ (contrattazione
collettiva integrativa),
comma 3 lett. B, è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da
erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per
tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con
le strutture di altri uffici pubblici. 2.
Lorario di lavoro è funzionale allorario di servizio e di apertura al
pubblico; le rispettive articolazioni, ai
sensi dellart. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono determinate, previa
contrattazione con le organizzazioni sindacali ai sensi dellart.___ (contrattazione
collettiva integrativa),
comma 3 lett. B) dai dirigenti responsabili. A tal fine, lorario di lavoro
viene determinato sulla base dei seguenti criteri : -
ottimizzazione dellimpiego delle risorse umane; -
miglioramento della qualità delle prestazioni; -
ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dellutenza; -
miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni. 3.
Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, per la realizzazione dei suddetti
criteri possono pertanto essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di
orario: -
orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione
lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e
collocazione diversificata fino al completamento dellorario dobbligo. -
orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane
ai sensi del D.L. n. 79 del 1997; -
orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono
consentiti linizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera; -
turnazioni; -
orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro
plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali
nel rispetto del monte ore. 4.
Per il personale dellAgenzia delle Dogane possono essere previste specifiche
articolazioni dellorario di lavoro in relazione alla necessità di garantire i
servizi istituzionali. 5.
Dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque
non può essere inferiore ai 30 minuti. 6. Le assenze per lintera giornata non possono
essere calcolate in ore, quale che sia la durata dellorario di lavoro della giornata
di assenza.(Allegato A, punto 4, lett. c) del CCNL 22/10/1997).
Art. 34 Turnazioni 1.
La turnazione serve a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e
dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di
funzioni ed uffici. A tale tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario
ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. 2.
I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i
seguenti: a)
si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati a livello
decentrato attraverso contrattazione integrativa con le OO.SS., in modo da coprire a
rotazione l'intera durata del servizio; b)
la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle
professionalità necessarie in ciascun turno; c)
l'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale
subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio
delle consegne; d)
il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non
può essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da
ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. e)
all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno
12 ore consecutive; f) l'orario notturno va dalle ore 22
alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno -festivo si intende quello che cade
nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno
festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo. 3.
Le indennità di turno sono determinate a livello di contrattazione integrativa di
Agenzia, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo____ (fondo)
secondo
le seguenti fattispecie: a) indennità di importo eguale per ciascun segmento
delle 24 ore; b) indennità che retribuiscono esclusivamente il
turno reso in segmenti di orario pomeridiano e/o notturno. Al
fine di offrire un punto di riferimento comune tra le indennità di turno erogate dalle
diverse Agenzie gli importi minimi sono fissati come segue: - 12,91 lordi per ciascun turno
festivo; - 12,91 lordi per ciascun turno
notturno, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b ); - 25,82 lordi per ciascun turno
notturno - festivo. Per
lAgenzia delle Dogane il sistema delle turnazioni e gli importi sono quelli
attualmente in vigore, sulla base delle norme vigenti. 4.
Il personale di cui al comma 2 del successivo art.___ (orario
di lavoro flessibile)
può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Sono comunque
escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino
ad un anno di vita del bambino.
Art. 35 Orario plurisettimanale 1.
La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario prevista dall' art. (orario
di lavoro),
comma 3 del presente CCNL, viene effettuata in relazione a prevedibili esigenze di
servizio di determinati uffici e servizi. Tale programmazione va definita, di norma, una
volta all'anno a seguito di concertazione,
con le OO. SS., secondo le forme previste dal CCNL. 2.
Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i
seguenti criteri: -il
limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale è di 44 ore; -al
fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di
minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in
anno e, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane; -
in relazione a ragioni obiettive, tecniche o inerenti lorganizzazione del lavoro
tale limite può essere elevato, rispettivamente, a 26 settimane. 3.
Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante
riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del
numero delle giornate lavorative.
Art. 36 Orario di lavoro
flessibile 1.
Una volta stabilito lorario di servizio e la tipologia di orario di lavoro
giornaliero e settimanale, è possibile adottare lorario flessibile di lavoro
giornaliero, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in
uscita. Nella definizione di tale tipologia di orario, da operarsi in sede di
contrattazione integrativa a livello locale, occorre tener conto sia delle esigenze di
servizio sia delle esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro
urbano ove è ubicata la sede di servizio. Va altresì individuato l'arco temporale entro
il quale si deve assicurare la presenza di tutti gli addetti all'unità organica, esclusi
i turnisti, in relazione alle esigenze di servizio e di apertura al pubblico. 2.
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari
(D. Lgs. 151/2001, L. 104/92, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili
nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.
266/91) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile,
compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non
venga adottato dall'ufficio di appartenenza.
Art. 37 Rilevazione dell'orario 1.
Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato, di norma, mediante forme di controlli
obiettivi e di tipo automatizzato. 2.
Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare
l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e ritorno per
recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli
effetti orario di lavoro.
Art. 38 Ritardi 1.
Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro lultimo
giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo, salva diversa
autorizzazione in caso di eventuale oggettivo impedimento. 2.
In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e
dellindennità di Agenzia di cui allart
(indennità di agenzia).
Art. 39 Recupero e riposi
compensativi 1.
Qualora, per verificate esigenze di servizio, il dipendente presti attività oltre
l'orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero
di tali ore, anche in forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo. 2.
Le giornate di riposo a tale titolo maturate non potranno essere cumulate oltre i quattro
mesi e dovranno essere concesse entro 30 giorni dalla data della richiesta.
Art. 40 Pausa 1.
Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale,
purché non turnista, imbarcato o discontinuo, ha diritto a beneficiare di un intervallo
di almeno 30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della
eventuale consumazione del pasto. 2.
La durata e la collocazione vanno definite in funzione della tipologia di orario di lavoro
nella quale la pausa è inserita ed in funzione della disponibilità di eventuali servizi
di ristoro, della dislocazione delle sedi delle Agenzie in relazione alla città, tenendo
conto delle differenze tra grandi e piccole città. 3.
La prestazione lavorativa, quando esercitata nellambito di un orario di lavoro
giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di
attività obbligatorie per legge (es. operazioni di sdoganamento). 4.
Una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun
ufficio, potrà essere prevista per il personale di cui all'articolo___ (orario di lavoro
flessibile), comma 2.
Art. 41 Reperibilità 1.
All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario
di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di
servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di
articolazione dell'orario, riferite alle figure professionali addette ad impianti a ciclo
continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti all'esercizio delle
funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa esterna, di relazioni
internazionali, di diretta collaborazione con l'opera dei Ministri. La durata massima del
periodo di reperibilità è di 12 ore. 2.
In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di
lavoro non può essere superiore a 6 ore. 3.
Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei
volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese. 4.
Nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo___ (fondo)
per il turno di 12 ore è corrisposta unindennità di misura non inferiore ad
17,35. Per turni di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta
proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10 per cento. 5.
In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro
straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.
Art. 42 Orario di lavoro per il
personale in servizio all'estero 1.
In sede di contrattazione integrativa possono definirsi, nel rispetto dei principi
generali di cui al presente CCNL, particolari tipologie dell'orario di lavoro per il
personale che presta servizio all'estero. Art. 43 1. Al personale adibito a regimi dorario
articolati su più turni o coinvolto in sistemi dorario comportanti significative
oscillazioni degli orari individuali finalizzati allampliamento dei servizi allutenza
e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del relativo contratto integrativo di Agenzia, una riduzione dorario sino
a raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che,
in armonia con le premesse, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili
modifiche degli assetti organizzativi che portano allautofinanziamento.
CAPO III FERIE E FESTIVITA Art. 44 Ferie 1.
Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per
prestazioni di lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di
lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2.
La durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. 3.
I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto, ovvero che alla data di
stipulazione del presente contratto non hanno maturato 3 anni di anzianità di servizio,
hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal
comma 2. 4.
Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie
previsti nel comma 2. 5.
In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, i giorni di
ferie spettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono, rispettivamente, 32 e 30, comprensivi
delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23
dicembre 1977, n. 937. 6.
A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno
solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. 7.
Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata
in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a
quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 8.
Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art.
..(permessi
retribuiti) conserva il diritto alle ferie. 9. Le
ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso
di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio,
tenuto conto delle richieste del dipendente. 10.
Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, lAgenzia assicura comunque
al dipendente il frazionamento delle ferie in più periodi. La
fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti
garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di
ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. 11.
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il
dipendente ha diritto al rimborso delle spese
documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di
svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo
viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il
periodo di ferie non goduto. 12.
In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento
delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre
dell'anno successivo. 14.
Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato
luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Agenzia deve
essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione. 15
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali
assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie
deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio. 16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto
della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano
state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo
delle stesse.
Art. 45 Festività 1. Sono
considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo
Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono della località
in cui il dipendente presta la sua opera. 2. La
festività del Santo Patrono, ove non goduta per esigenze di servizio, viene recuperata
secondo le modalità previste dalla legge n. 937/77 per le festività soppresse, previa
concertazione di cui allart
.(Sistema di partecipazione), 3. Il
riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle
ventiquattro ore. Per i dipendenti turnisti il riposo può essere fissato in altro giorno
della settimana. 4. Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica è riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità dellorganizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22 novembre 1988, n. 516 e dell8 marzo 1989, n.101. Le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario o maggiorazioni, anche in modo frazionato in misura non inferiore alle due ore giornaliere .
CAPO IV SOSPENSIONE ED
INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SEZIONE I Art. 46 Permessi retribuiti 1. A
domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da
documentare debitamente: -
partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove:
giorni otto all'anno; - lutti per coniuge, o convivente stabile, parenti entro
il secondo grado ed affini di primo grado: giorni tre per evento; 2. A domanda del dipendente per
particolari motivi familiari o personali debitamente documentati possono essere
inoltre concessi, nellanno, tre giorni di permesso retribuito. Il dipendente, in
alternativa, può fruire di n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato. Le due modalità di fruizione
dei permessi non sono cumulabili. Tra le motivazioni per cui possono essere concessi i
permessi di cui al presente comma, rientrano leffettuazione di visite specialistiche
o esami clinici, di testimonianze per fatti non di ufficio, nonché lassenza
motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il
raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di
emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità. 3. Il dipendente ha, altresì, diritto
ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio che
può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi allevento. 4. I
permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli
stessi permessi non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di
servizio. 5.
Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi
per il lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e
quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 6. I permessi di cui all'art. 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento
del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie e possono essere fruiti
anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili. 7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. Tra
queste ultime assumono particolare rilievo lart. 1 della legge 13 luglio 1967, n.
584 come sostituito dallart. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e lart. 5,
comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, che prevedono, i permessi per i donatori di
sangue ed i donatori di midollo osseo, nonché i permessi ed i congedi per eventi e cause
particolari previsti dallart. 4, comma 1, dalla legge n. 53 del 2000.
Art. 47 Permessi brevi 1.
Previa valutazione del dirigente o funzionario responsabile dellunità
organizzativa, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di
assentarsi per brevi periodi durante lorario di lavoro. I permessi concessi a tale
titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dellorario
di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dellanno. 2.
La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente
di adottare le misure organizzative necessarie. 3.
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo
le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non
venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata. Art. 48 Diritto allo studio 1. Ai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta
alle attività formative programmate dallAgenzia speciali permessi
retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite
massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Agenzia allinizio di ogni anno, con arrotondamento
allunità superiore. Le agenzie articolate
territorialmente provvedono, con atti organizzativi interni, a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in sede di contrattazione
integrativa nazionale di Agenzia. 2. I permessi di
cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di
titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dallordinamento pubblico e per sostenere i relativi
esami. Nellambito della contrattazione integrativa potranno essere previsti
ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di particolari
attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dallUnione europea, anche finalizzati allacquisizione di
specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione
dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al
comma 4. 3. Il
personale interessato ai corsi ha diritto allassegnazione a turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere
obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di
riposo settimanale. 4.
Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma
1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità: a)
dipendenti che frequentino lultimo anno del corso di studi e, se studenti
universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi
relativi agli anni precedenti ; b)
dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti lultimo e
successivamente quelli che, nellordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli
anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
post-universitari, la condizione di cui alla lettera b); c)
dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle
condizioni di cui alle lettere a), e b). 5. Nellambito
di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nellordine, ai dipendenti che frequentino
corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o
post-universitari. 6.
Qualora a seguito dellapplicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista
ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai
usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di
ulteriore parità, secondo lordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che
diano titolo a precedenza sono definite nellambito delle procedure di cui allart
.(Contrattazione
collettiva integrativa).
7. Lapplicazione
dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva
ai soggetti sindacali di cui allart. 9 (Soggetti sindacali titolari della C.I.) 8. Per la
concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono
presentare, prima dellinizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine
degli stessi, lattestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione
preventivamente concordata con lAgenzia, lattestato degli esami sostenuti,
anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già
utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. 9.
Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda lesercizio di un tirocinio, lAgenzia
potrà valutare con il dipendente , nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze
di servizio, modalità di articolazione della
prestazione lavorativa che facilitino il
conseguimento del titolo stesso. 10. Per
sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa
ai permessi previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della
prova, anche i permessi per esami previsti dallart. 46.(permessi retribuiti) 11. Le
condizioni di estensione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato dei
permessi di cui al presente articolo, sono individuate in unapposita sessione
negoziale da tenersi entro il 30 giugno 2004.
SEZIONE II Art. 49 Assenze per malattia 1.
Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le
assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. 2.
Superato il periodo previsto dal comma 1, al
lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore
periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. 3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui
al comma 2, su richiesta del dipendente l'Agenzia procede all'accertamento delle sue
condizioni di salute per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi
delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di
assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 4.
Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso
che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Agenzia può
procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al
dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 5.
I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente
articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 6.
Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da T.B.C. 7.
Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il
seguente: a)
intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque
denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nellambito di tale periodo per le
malattie pari o superiori a quindici giorni o in caso di ricovero ospedaliero o in
day-hospital, e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente
compete per intero lindennità di cui allart.
( indennità). In tale
periodo sono computati la giornata del sabato anche nei casi in cui lorario di
lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni nonché i giorni festivi che ricadono
allinterno dello stesso. In caso di malattia di durata inferiore ai quindici giorni lindennità di Agenzia è decurtata in
misura proporzionale ai giorni di assenza per malattia dividendo limporto della
stessa per 30 e moltiplicando il risultato per i giorni prescritti dal certificato medico. b)
90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di
assenza; c)
50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del
periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d)
i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 8. In caso di
patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le
indicazioni dellUfficio medico legale dellAzienda sanitaria competente per
territorio, come ad esempio lemodialisi, la chemioterapia, il trattamento per linfezione
da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di
Karnossky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza
per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di
assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda
sanitaria Locale o Struttura Convenzionata.
In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso allintera retribuzione
prevista dal comma 7, lettera a). 9. La disciplina
di cui al comma 8 si applica ai mutilati o
invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla
I alla V della Tabella A, di cui al d.lgs. n.
834/81, per i giorni di eventuali cure
termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, sia
debitamente documentata. 10. Per agevolare
il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di
cui al comma 8, le agenzie favoriscono unidonea articolazione dellorario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati. 11. Nel caso
di malattia insorta nellarco della
giornata lavorativa durante lorario di servizio, qualora il dipendente abbia
lasciato la sede di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per malattia se la
relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale
prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il dipendente, ai fini del completamento dellorario,
recupererà le ore non lavorate concordandone
i tempi e le modalità con il dirigente, anche ai sensi dellart.
.(permessi
brevi ). Nel caso in cui il certificato medico
coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà
considerata assenza per malattia e il dipendente potrà invece utilizzare le ore lavorate
come riposo compensativo di pari entità. 12.
Ai fini del computo dellassenza per malattia, in presenza di due certificati di
malattia consecutivi con il primo che termina il sabato ed il secondo che inizia con il
lunedì, la domenica intercorrente deve essere considerata assenza per malattia; lo stesso
criterio è valido in coincidenza di giornate pre-festive e post-festive.(Allegato A,
punto 5, lett. b) del CCNL 22/10/1997) 13. L'assenza per malattia deve essere comunicata
all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro
del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dellassenza,
salvo comprovato impedimento. 14.
Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni
successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora
tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo. 15.
L'Agenzia è abilitata a disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza, sulla base
delle proprie esigenze funzionali ed organizzative, attraverso la competente Azienda
sanitaria locale. I controlli di cui al presente comma non sono estensibili alla
fattispecie della assenza della madre o del padre per malattia del bambino di cui allart
.(Congedi
dei genitori).(Allegato A, punto 5, lett. c) ed f) del CCNL 22/10/1997) 16.
Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da
quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può
essere reperito. 17.
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico
curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'Agenzia, in
ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17
alle ore 19. 18.
La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra
definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di
legge. 19.
Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,
dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri
giustificati motivi,
che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione
all'Agenzia, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 20.
Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da
responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all Agenzia,
la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa
corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere "a",
"b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. Art. 50 Infortuni sul lavoro e
malattie dovute a causa di servizio 1.
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente
spetta l'intera retribuzione di cui all'art.
.(assenza per malattia), comma 7, lett.
a), comprensiva dellindennità di Agenzia di
cui allart
. ( indennità) 2.
Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art
(assenze
per malattia) , comma 7, lett. a), comprensiva dellindennità di Agenzia di cui allart
..
( indennità), per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art.
(assenze per malattia), commi 1 e 2. 3.
Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni
per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la
corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di
inabilità permanente nonché per i rimborsi delle spese. In particolare le seguenti leggi
e le loro successive modificazioni ed integrazioni vengono
automaticamente recepite nella disciplina pattizia: D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; legge 27
luglio 1962, n. 1116 e successivo D.P.C.M. del 5 luglio
1965; D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, art. 22 commi
da 27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 122 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
SEZIONE III Art. 51 Aspettative 1. Al dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta,
possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio,
periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza
decorrenza dellanzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio
non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per
motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b) se non siano
intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo. 3. Al fine del calcolo del triennio, di
cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 4.
L aspettativa di cui al comma 1, fruibile
anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli
artt.
..( assenze per malattia) e ( infortuni sul lavoro e malattie di servizio). 5. Qualora laspettativa per
motivi di famiglia venga richiesta per leducazione e lassistenza dei figli
fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione
e dellanzianità, sono utili ai fini
degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dellart. 1,
comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni
e nei limiti ivi previsti. 6. LAgenzia, qualora durante il
periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione,
invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente
per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria
iniziativa. 7. Nei confronti del dipendente che,
salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla
scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro
è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure
dellart.
.(codice disciplinare). 8. Laspettativa, senza
retribuzione e senza decorrenza dellanzianità, è, altresì, concessa al dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: a)
per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa Agenzia o ente del
medesimo comparto ovvero ente o
amministrazione di comparto diverso con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a
seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova. b) per la durata di due anni e per
una sola volta nellarco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di
famiglia, individuati - ai sensi dellart. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio
2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale
aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e
può essere cumulata con l aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo. 9. Laspettativa, senza
retribuzione e senza decorrenza dellanzianità, può, altresì, essere concessa al
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto
di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra Agenzia del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di
diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico
a tempo determinato.
Art. 52
Altre aspettative
previste da disposizioni di legge 1. Le
aspettative per cariche pubbliche elettive, per
la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti
disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono regolate dagli contratti collettivi quadro
sottoscritti in data 7 agosto 1998, 9 agosto 2000 e 18 dicembre 2002. 2. I
dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai
sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla
legge 30 novembre 1989, n. 398 sono
collocati, a domanda, fatta salva lapplicazione dellart. 52, comma 57, della
legge n. 448 del 2001, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il
periodo di durata del corso o della borsa. 3. Il
dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti
servizio allestero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, qualora lAgenzia
non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si
trova il coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un
suo trasferimento nella località in questione anche in amministrazione di altro comparto. 4. Laspettativa
concessa ai sensi del comma 3 può avere una
durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che lha
originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali
ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva
permanenza allestero del dipendente in aspettativa. 5. Il dipendente non può usufruire
continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la
cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3 per poter usufruire delle quali occorre un periodo
di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre
aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze di cui al d. lgs.
151/2001. Art. 53 Congedi per la formazione 1.
I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dallart. 5 della legge
n.53/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovate
esigenze di servizio. 2.
Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso le agenzie del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi per la
formazione nella misura percentuale complessiva
del 10% del personale delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base
della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione
integrativa nazionale di Agenzia definisce i
criteri per la distribuzione e utilizzazione della percentuale tra la sede nazionale e le
sedi decentrate. 3.
Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso
della prescritta anzianità, devono presentare allAgenzia di appartenenza una
specifica domanda, contenente lindicazione dellattività formativa che
intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale
domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dellinizio delle attività
formative. 4.
La contrattazione integrativa a livello nazionale di Agenzia di cui allart. Contrattazione
collettiva integrativa)
individua
i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla
percentuale di cui al comma 2. 5.
Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con linteresse
formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave
pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso
di cui al comma 3, lAgenzia può differire la fruizione del congedo stesso fino ad
un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio
per consentire la utile partecipazione al corso. 6.
Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica lart. 5, comma 3, della legge
n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3,
relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle
modalità di comunicazione allAgenzia ed
ai controlli si applicano le disposizioni contenute negli artt. (Assenze per Malattia, Infortuni sul lavoro). 7.
Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6
può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
Art. 54 Servizio militare 1. La
chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva, larruolamento volontario allo
scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, il servizio civile sostitutivo
sospendono il rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo
alla conservazione del posto senza diritto alla retribuzione fino ad un mese dopo la
cessazione del servizio. 2.
Entro trenta giorni dal congedo o dallinvio in licenza illimitata in attesa di
congedo, il dipendente deve presentarsi allAgenzia per riprendere il lavoro.
Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento. 3.
Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti
dalle vigenti disposizioni di legge, compresa la determinazione dellanzianità lavorativa ai fini del
trattamento di fine rapporto. 4.
I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il
periodo di richiamo, che viene computato ai fini dellanzianità di servizio. Al
predetto personale lAgenzia corrisponderà leventuale differenza fra lo
stipendio in godimento e quello erogato dallamministrazione militare. Alla
fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dellAgenzia per riprendere
la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non
superiore a un mese, di otto giorni se ha
avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto
durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e leffettiva
ripresa del servizio non è retribuito.
SEZIONE IV
Art. 55
Congedi dei genitori 1.
Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della
maternità contenute nel d. lgs. 151/2001. 2.
Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di cui al comma 1, ai fini del trattamento
economico le parti concordano quanto segue: a)
Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del d.
lgs. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nellipotesi di cui allart.
28 del citato decreto legislativo, spetta lintera retribuzione fissa mensile nonché
lindennità di Agenzia di cui allart.
..( indennità di Agenzia) e
lindennità di posizione organizzativa di cui allart.
(posizioni
organizzative),
ove
spettante, e le quote di incentivo eventualmente previste dalla contrattazione
integrativa. b)
In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione
obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera
pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa la presentazione di un certificato medico
attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo
obbligatorio post-parto ed del periodo anti-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa
del bambino. c)
Nellambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dallart.
32, comma 1, del d. lgs. 151/2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di
assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini
dellanzianità di servizio. Per tale assenza spetta lintera retribuzione fissa
mensile, comprese le quote di salario fisse e ricorrenti, con esclusione dei compensi per
lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per
la salute. d)
Successivamente al periodo di astensione di cui alla lettera a) e sino al compimento del
terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dallart. 47 del d. lgs. 151/2001,
alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per
ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità
indicate nella stessa lettera c). e)
I periodi di assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di fruizione continuativa,
comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano allinterno degli stessi.
Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i
diversi periodi di assenza non siano
intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. f)
Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui
allart. 32, comma 1, del d.lgs. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre
presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, allufficio di
appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di
astensione. La domanda può essere inviata anche
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il
rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche
nel caso di proroga delloriginario periodo di astensione. g)
In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il
rispetto della disciplina di cui alla lettera f), la domanda può essere presentata entro
le quarantotto ore precedenti linizio del periodo di astensione dal lavoro. h)
In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui allart. 39 del d. lgs. 151/2001
sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso
art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre. 3.
Ferma restando lapplicazione dellart. 7 del d. lgs. 151/2001, qualora durante
il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che lespletamento dellattività lavorativa
comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della
lavoratrice madre, lAgenzia provvede al temporaneo impiego della medesima e con il
suo consenso in altre attività -nellambito di quelle disponibili - che comportino minor aggravio psicofisico.
Art. 56 Tutela dei dipendenti in
particolari condizioni psicofisiche 1.
Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo
indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria
pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti,
lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un
progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le
seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto: a)
il diritto alla conservazione del posto per lintera durata del progetto di recupero,
con corresponsione del trattamento economico previsto all'art.
..( assenze per
malattia), comma 7, i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti; b)
concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la
durata del progetto; c)
riduzione dellorario di lavoro, con lapplicazione degli istituti normativi e
retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata
del progetto di recupero; d) assegnazione del lavoratore a
compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che
gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto. 2. I dipendenti, i
cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i
conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a
dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dellaspettativa di cui allart
..
(aspettative), comma 8, lett. c), nei limiti massimi ivi previsti. 3. Qualora
risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono
per loro volontà alle previste terapie, lAgenzia dispone, con le modalità previste
dalle disposizioni vigenti, laccertamento dellidoneità allo svolgimento della
prestazione lavorativa. 4. Il
dipendente deve riprendere servizio presso lAgenzia nei 15 giorni successivi alla
data di completamento del progetto di recupero.
Art. 57
Tutela dei dipendenti
portatori di handicap 1.
Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo
indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria
pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti,
la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico
di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure
di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto: a)
il diritto alla conservazione del posto per lintera durata del progetto di recupero,
con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art.
.(assenza per
malattia), comma 7, i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti; b)
concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la
durata del progetto; c)
riduzione dellorario di lavoro, con lapplicazione degli istituti normativi e
retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata
del progetto di recupero; d) assegnazione del lavoratore a
compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che
gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto. 2. I dipendenti, i
cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i
conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a
dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dellaspettativa di cui allart.
..(aspettative), comma 8, lett. c), nei limiti massimi ivi previsti. 3. Qualora
risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono
per loro volontà alle previste terapie, lAgenzia dispone, con le modalità previste
dalle disposizioni vigenti, laccertamento dellidoneità allo svolgimento della
prestazione lavorativa. 4.
Il dipendente deve riprendere servizio presso lAgenzia nei 15 giorni successivi alla
data di completamento del progetto di recupero. 5. Durante
la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla legge 104/1992 in tema
di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
Art. 58 Mutamento di profilo
per inidoneità psico-fisica
1. Fatte
salve le eventuali normative più favorevoli
esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo
svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, lAgenzia non potrà procedere alla
risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver
esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo nelle strutture
organizzative del settore in mansioni anche diverse o di altro profilo a parità di
livello economico iniziale di accesso dellarea di inquadramento ove vi sia la
disponibilità organica, purché compatibili con lo stato di salute ed i titoli posseduti,
assicurando un adeguato percorso di riqualificazione. 2.
In caso di mancanza di posti ovvero nellimpossibilità di rinvenire mansioni
compatibili con i motivi che hanno determinato linidoneità, previo consenso dellinteressato a seguito di
comunicazione dei posti disponibili, il dipendente può essere impiegato in un profilo con
trattamento economico iniziale inferiore della medesima area oppure in un profilo
immediatamente inferiore dellarea sottostante. In caso di mancanza di posti in organico in detto profilo, la ricollocazione può
avvenire in uno qualsiasi dei profili dellarea sottostante. 3.
Linquadramento nella posizione economica inferiore può essere anche temporaneo ove
sia legato alla mancanza di posti e non alla
inidoneità fisica allo svolgimento delle relative mansioni. In tale caso il dipendente al
verificarsi della vacanza ha titolo alla ricollocazione nel profilo per il quale era stato
giudicato idoneo. 4. La
domanda di reinquadramento di cui ai commi precedenti è presentata dal dipendente, entro trenta giorni dalla data di notifica del
giudizio di inidoneità. 5. Leventuale
ricollocazione del dipendente in altro profilo professionale ai sensi dei commi 1 e 2, è
regolata da appositi criteri stabiliti dallAgenzia dintesa con le
organizzazioni sindacali. 6.
Nel caso in cui il dipendente venga collocato nella posizione economica inferiore si applica lart. 4, comma 4 della
legge 68/1999. 7.
Al dipendente che non possa essere
ricollocato nellambito dellAgenzia di appartenenza con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto
compatibile, la disciplina di cui allart. 62..(Passaggio diretto ad altre agenzie
del personale in eccedenza.
CAPO V MOBILITA Art. 59 Mobilità volontaria
allinterno del comparto 1.
Le agenzie nellambito dello stesso comparto possono coprire i posti vacanti in
organico destinati allaccesso dallesterno, mediante passaggio diretto, a
domanda, di dipendenti in servizio presso
altra amministrazione del comparto che rivestano la posizione corrispondente nel sistema
classificatorio. 2.
Il dipendente è trasferito, previo consenso dellAgenzia di appartenenza, entro quindici
giorni dallaccoglimento della domanda.
Art. 60 Assegnazione temporanea
presso altra amministrazione 1. Il dipendente,
a domanda, può essere assegnato temporaneamente ad altra amministrazione anche di diverso
comparto, ovvero istituzioni ed organismi internazionali, che ne faccia richiesta per
utilizzarne le prestazioni (posizione di comando). 2.
Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 vengono
disposte, con il consenso dellinteressato e con le procedure previste attualmente
dai rispettivi ordinamenti, previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui allart
9 (I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 1. 3. Il personale assegnato
temporaneamente in posizione di comando presso altra amministrazione, continua a coprire
un posto nelle dotazioni organiche dellAgenzia di appartenenza, che non può essere
coperto per concorso o per qualsiasi altra
forma di mobilità. 4. La
posizione di comando cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi
rinnovabili una sola volta. 5. Alla
scadenza del termine massimo di cui al comma 4, il dipendente può chiedere, in relazione
alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto allamministrazione di
destinazione, secondo le procedure di cui allart. 55 ( Mobilità volontaria allinterno
del comparto - e nel rispetto di quanto previsto dallart. 20, comma 1, lett. c),
penultimo periodo della legge 488/99, che rende prioritarie le procedure di mobilità. In caso contrario il dipendente rientra allAgenzia
di appartenenza. 6. Il comando può
cessare, prima del termine previsto dal comma 4, qualora non prorogato ovvero per effetto
del ritiro dellassenso da parte dellinteressato o per il venir meno dellinteresse
dellamministrazione che lo ha richiesto. 7. La
posizione di comando può essere disposta, senza i limiti
temporali del comma 4, nei seguenti
casi: 1) qualora norme di legge e di
regolamento prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea,
comunque denominata, presso altra amministrazione; 2) per gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari; 3) per gli enti di nuova istituzione
sino allistituzione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di
inquadramento. 8. Il
dipendente in assegnazione temporanea può partecipare alle procedure selettive
predisposte dallAgenzia di appartenenza ai fini delle progressioni all interno
del sistema classificatorio di cui allart. 22 ( Passaggi interni nel sistema
classificatorio) e, qualora consegua la posizione
economica superiore cessa contestualmente dallassegnazione temporanea. Le iniziative
di formazione, aggiornamento e qualificazione restano disciplinate dallart. 63
(formazione). 9.
L assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la posizione
del dipendente agli effetti della maturazione dellanzianità lavorativa, dei
trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale. 11. I limiti
temporali del comma 4 non si applicano nei
confronti di coloro che già si trovano in assegnazione temporanea alla data di entrata in
vigore del presente contratto. Per tale personale le agenzie assumono tutte le iniziative
per favorire il passaggio diretto di cui al comma 5. Nel caso di impossibilità sarà
confermata la posizione di comando sino alla revoca dello stesso. 12.
La spesa per il personale di cui ai commi precedenti è a carico dellamministrazione
di destinazione. 13. Nulla è innovato per la disciplina
delle assegnazioni temporanee disposte in
relazione a specifiche esigenze dellAgenzia di appartenenza nei casi previsti da
disposizioni di legge o di regolamento qualora sia necessario assicurare particolari e non
fungibili competenze attinenti agli interessi dellAgenzia che dispone la temporanea
diversa assegnazione e che non rientrano nei compiti istituzionali della medesima
(posizione di fuori ruolo). Dellassegnazione
temporanea di cui al presente comma viene data informazione ai soggetti sindacali di cui
allart
.(i soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa), comma 1.
Art. 61 Accordi di mobilità 1
Tra le agenzie del comparto e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati
accordi per disciplinare la mobilità dei dipendenti tra le stesse Agenzie. 2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, sono stipulati: - in occasione di processi di ristrutturazione e di
riordino delle Agenzie; - per prevenire la dichiarazione di eccedenza,
favorendo la mobilità volontaria; -
dopo la dichiarazione di eccedenza,
per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità. 3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di
una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati,
i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi
per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque
possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di
mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell' Agenzia, ai sensi delle vigenti disposizioni. 4.
Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al
comma 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di
rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni
che vi aderiscono, o loro delegati,
nonché da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione
di parte sindacale di ciascuna Agenzia è composta dalle organizzazioni sindacali
individuate dallart
.(I soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa). 5.
Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime: a) le amministrazioni
riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime; b) le amministrazioni cedenti e le posizioni e profili
professionali di personale eventualmente interessato alla mobilità in previsione della
dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero; c) i requisiti culturali e professionali nonché le
abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al
personale per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi. d) il termine di scadenza del bando di mobilità; e)
le necessarie attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti; f)
le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo. In ogni caso, copia
dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti. 6.
Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di
ciascuna Agenzia interessata, o loro delegati,
e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4
e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi, ai sensi dell'art. 48,
comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001. 7.
La mobilità è disposta nei confronti dei
dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni
dalla data
di pubblicazione del bando di mobilità all'Agenzia di appartenenza ed a quella di
destinazione, unitamente al proprio curriculum. 8.
Il dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purché in possesso
dei requisiti richiesti. In caso di più domande, per i dipendenti inquadrati nella Prima
e Seconda Area, la scelta avviene mediante compilazione di graduatorie sulla base dellanzianità
di servizio complessiva nella posizione di appartenenza nonché della situazione personale
e familiare e della residenza anagrafica. Per i dipendenti della Terza Area,
l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una
valutazione comparata dei curriculum professionali e dell anzianità di servizio di
ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire. 9.
Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con lamministrazione di
destinazione e al dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e
previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni. 10.
Ove si tratti di profili professionali dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti
disposizioni, la mobilità del dipendente può riguardare anche posti di profilo
professionale diverso da quello di appartenenza - ma dello stesso livello retributivo - di
cui il dipendente possieda i requisiti previsti per laccesso mediante concorso
ovvero posti di posizione funzionale inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento il
dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione senza riassorbimento del
trattamento economico in godimento, ove superiore. 11.
Le Agenzie che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività
di rappresentanza ed assistenza dell' A.RA.N., ai sensi dell'art. 46, comma 2 del d.lgs.
n. 165/2001. 12.
Gli accordi di mobilità di cui al presente articolo possono riguardare Amministrazioni di
comparti diversi. In tal caso per il personale del comparto Agenzie fiscali si applicano
le norme di cui ai precedenti commi.
Art. 62
Passaggio diretto ad
altre amministrazioni del personale in eccedenza 1.
Fermi restando gli accordi di mobilità di cui allart
..(
Accordi di mobilità), che possono riguardare anche amministrazioni di comparti diversi,
in relazione a quanto previsto dallart. 33, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001,
conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di
facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altre
Amministrazioni del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale
che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, lamministrazione
interessata comunica a tutte le amministrazioni del comparto, comprese quelle che hanno
articolazioni territoriali, lelenco del personale in eccedenza distinto per area e
profilo professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o
in parte, di tale personale. Analoga
richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui allart. 1,
comma 2 del d.lgs 165/2001 presenti sempre a livello provinciale, regionale e nazionale,
al fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti. 2.
Le agenzie del comparto comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui
al comma 1, lentità dei posti vacanti nella dotazione organica di ciascun
profilo e posizione economica nellambito
delle aree, per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste lassenso
al passaggio diretto del personale in eccedenza. Le amministrazioni di altri comparti,
qualora interessate, seguono le medesime procedure. 3. I posti
disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative
preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni;
con la specificazione di eventuali priorità; lAgenzia dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta. 4. Qualora
si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, lAgenzia di
provenienza forma una graduatoria sulla base
dei seguenti criteri: -
dipendenti portatori di handicap; -
situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se
il lavoratore sia unico titolare di reddito; - maggiore anzianità lavorativa
presso la pubblica amministrazione; - particolari
condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile
convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente
contratto, è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal
dipendente; - presenza in
famiglia di soggetti portatori di handicap. La
ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede di contrattazione
integrativa nazionale di Agenzia. 5.
Nei casi in cui non sia possibile momentaneamente procedere al passaggio diretto tra
amministrazioni, può farsi ricorso, con il consenso del dipendente, allistituto del
comando di cui allart
..( assegnazione temporanea) con particolare
riguardo al comma 4 del medesimo articolo. 6.
Per la mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione integrativa nazionale di
amministrazione può prevedere specifiche iniziative di formazione e di riqualificazione ,
al fine di favorire la ricollocazione e lintegrazione dei lavoratori trasferiti nel
nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente.
CAPO VI FORMAZIONE Art. 63 Formazione 1.
Nellambito dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione,
la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale
dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento. 2.
Le attività di formazione sono rivolte a: a)
valorizzare il patrimonio professionale dellAgenzia; b)assicurare
la continuità operativa dei servizi migliorandone la qualità e lefficienza; c)
sostenere i processi di cambiamento organizzativo. 3.
LAgenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi
e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale per
migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne
le capacità potenziali in funzione dellaffidamento di incarichi diversi, anche ai
fini dello sviluppo di professionalità polivalenti e della progressione di carriera. 4. Lattività
formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento e
qualificazione, secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di
indirizzo concordate nellambito della contrattazione integrativa di cui allart.
(Contrattazione collettiva integrativa), anche
al fine della riqualificazione del personale nellambito dei processi di mobilità. 5.
La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici
di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti
dallAgenzia ai sensi del comma precedente. 6.
Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutto il personale a tempo
indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale comandato o fuori
ruolo effettua la propria formazione nelle amministrazioni di appartenenza salvo per i
corsi della lettera b). I dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti
di nuova istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in attesa del
relativo inquadramento presso le
amministrazioni di nuova destinazione, partecipano ai programmi di formazione di queste
ultime. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali
facoltativo ed in particolare stabiliscono: a) i
percorsi di formazione e di aggiornamento
professionale con esame finale collegati con lo sviluppo economico dei dipendenti allinterno
delle aree; b)
corsi di aggiornamento finalizzati allobiettivo di far conseguire agli operatori il
più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione e
che devono tener conto in particolare della normativa vigente da applicare, delle
caratteristiche tecnologiche ed organizzative dellambiente di lavoro; delle
innovazioni introdotte nellutilizzo delle risorse umane, organizzative e
tecnologiche. Le attività di formazione di cui al
presente comma possono concludersi con laccertamento dellavvenuto
accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso lattribuzione
di un apposito titolo, da parte dei soggetti che lhanno attuata. 7.
Nellattuazione dei programmi delle suddette attività formative, le agenzie si
avvalgono della collaborazione della Scuola Superiore della P.A., degli Istituti e Scuole
di formazione esistenti presso le Agenzie stesse, delle Università e di altri soggetti
pubblici e società private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di
sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dellart.
7, lett.e) del d.lgs. n. 39 del 1994. 8.
Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, le agenzie utilizzano le
risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n.
14/95 relativa alla formazione, nonchè tutte
le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, quali ad es. d.lgs. 39/1993,
ovvero da particolari disposizioni comunitarie. 9.
Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dallAgenzia è
considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dellAgenzia.
I corsi sono tenuti, di norma, durante lorario di lavoro. Qualora i corsi si
svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il
rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I corsi si svolgono, di
regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le esigenze organizzative, anche allo
scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti e nel rispetto dei principi di cui al
comma 10. 10.
LAgenzia individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla
base di criteri generali definiti ai sensi dellart. ....(Contrattazione collettiva
integrativa)
e
verificati ai sensi dellart. .....(Sistema di partecipazione - Informazione),
in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e
produttive dei vari uffici, nonchè di riqualificazione professionale del personale in
mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e
garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dallart. 57, 1° comma, lett. c) del
d.lgs. 165/2001. 11. Per figure professionali elevate
e/o particolari ed in caso di materie attinenti la specifica mansione svolta, è prevista
la possibilità , per i dipendenti, di
frequentare corsi specifici, anche non previsti dai programmi dellAgenzia, su
richiesta motivata dello stesso dipendente, con permessi non retribuiti.
CAPO VII DISPOSIZIONI PARTICOLARI Art. 64 Clausole speciali 1.
Per ciascun dipendente lufficio del personale dellAgenzia di appartenenza
conserva in apposito fascicolo personale tutti gli atti e documenti prodotti dallAgenzia
o dallo stesso dipendente ed attinenti allattività da lui svolta e ai fatti più
significativi che lo riguardano. 2.
Relativamente agli atti e documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la
riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia 3.
Nei casi previsti da disposizioni emanate dagli organi competenti, il personale è tenuto
alluso dell uniforme di servizio, con oneri a carico dellAgenzia. 4.
Nei casi in cui lalloggio di servizio, per speciali esigenze connesse al particolare
tipo di mansioni svolte, costituisca elemento necessario allespletamento del
servizio stesso, lAgenzia ne disciplina
luso, con oneri a proprio carico. 5.
Il dipendente a tempo indeterminato, il cui coniuge convivente sia destinatario della
legge n. 10 marzo 1987, n. 100, in caso di trasferimento di sede del coniuge stesso, ha
diritto al trasferimento , anche in soprannumero, presso gli uffici della propria Agenzia
situati nella medesima sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina. 6.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni
settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione
lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con lamministrazione,
senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali
applicabili. 7.
Al personale in distacco ed in aspettativa ai sensi del CCNQ del 7 agosto 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni competono quote di incentivo secondo le
previsioni concordate nella contrattazione integrativa.
CAPO VII NORME DISCIPLINARI Art. 65 Obblighi del dipendente 1.
Il dipendente conforma la sua condotta al
dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di
rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa,
anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri
ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti
il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta allegato. 2.
Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia
e collaborazione tra l'Agenzia e i cittadini. 3.
In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità
del servizio, il dipendente deve in particolare: a)
collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per
l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Agenzia, anche in relazione alle
norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b)
rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli
ordinamenti ai sensi dell'art. 24, L. 7 agosto 1990 , n. 241; c)
non utilizzare a fini privati le
informazioni di cui disponga per ragioni
d'ufficio; d)
nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel
rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività
amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della
stessa vigenti nell'Agenzia nonché attuare le disposizioni del d.lgs. n. 443 del 28
dicembre 2000 e del D.P.R del 28 dicembre 2000 n. 445, in tema di autocertificazione; e)
rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle
presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del
servizio; f)
durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti
condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della
dignità della persona; g)
non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività, che ritardino il
recupero psico fisico , in periodo di malattia od infortunio; h)
eseguire gli ordini inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli
siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il
dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se
l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non
deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o
costituisca illecito amministrativo; i)
avere cura dei locali, mobili, oggetti,
macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; l)
non valersi di quanto è di proprietà dell'Agenzia per ragioni che non siano di servizio; m)
non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in
connessione con la prestazione lavorativa; n)
osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Agenzia
da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate,
persone estranee all'Agenzia stessa in locali non aperti al pubblico; o)
comunicare all'Agenzia la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea,
nonché ogni successivo mutamento delle stesse; p)
in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato
impedimento; q)
astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri o di suoi
parenti entro il quarto grado o conviventi. 4.
Resta, comunque, fermo quanto previsto dal
D.P.R. 18 del 16 gennaio 2002.
Art. 66 Sanzioni e procedimento
disciplinare 1.
Le violazioni, da parte dei lavoratori,
degli
obblighi disciplinati nell'articolo.......(Obblighi del dipendente)
del
presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione
delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: a)
rimprovero verbale;
b)
rimprovero scritto (censura); c)
multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d)
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino a dieci giorni; e)
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; f)
licenziamento con preavviso; g)
licenziamento senza preavviso. 2.
L'Agenzia, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione
scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da
quando l'ufficio istruttore secondo lordinamento dellAgenzia, è venuto a
conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con leventuale
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dellassociazione sindacale
cui egli aderisce o conferisce mandato. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale
deve essere comminata dal dirigente dellufficio entro il termine di venti giorni da
quando è venuto a conoscenza del fatto. 3.
La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque
giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi
inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene
applicata nei successivi 15 giorni. 4.
Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell'articolo
55, comma 4 del d. lgs. 165/2001, il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora, ai sensi di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio
competente, a norma del citato art. 55, comma 4, i fatti da contestare al dipendente per
l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In caso
di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso allaccertamento della
responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione. 5.
Qualora anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di
spettanza del responsabile della struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli
atti allufficio competente, dandone contestuale comunicazione allinteressato.
Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso questultimo ufficio e
senza ripetere la contestazione scritta delladdebito. 6.
Al dipendente o, su sua espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti
gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. 7.
Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della
contestazione delladdebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data,
il procedimento si estingue. 8.
L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti
effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile
tra quelle indicate nellart....
(Codice disciplinare)
nel
rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 1 dello stesso art. ..... (Codice
disciplinare). Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione
all'interessato. 9.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla
loro applicazione. 10.
I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. 11.
Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e
quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti
saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che
consentano la certezza delle situazioni giuridiche. 12.
Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art.
55
del d.lgs. 165/2001.
Art. 67 Codice disciplinare 1.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione
alla gravità della mancanza e in conformità di quanto previsto dallart. 55 del
d.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti
criteri generali: a)
il tipo e lentità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione: -
alla
intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o
disposizioni; -
al
grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza imprudenza o imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dellevento; -
alleventuale
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; -
alle
responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente; -
al
concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro; -
al
comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti
disciplinari, nellambito del biennio previsto dalla legge; -
al
comportamento verso gli utenti; b)
al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio
di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una
sanzione di maggiore entità prevista nellambito del medesimo comma; c)
al dipendente responsabile di più mancanze compiute in ununica azione od omissione
o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento,
è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni
sono punite con sanzioni di diversa gravità. 2.
La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della
multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per: a) inosservanza
delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dellorario
di lavoro e degli obblighi connessi alla rilevazione delle presenze: timbratura del
cartellino orologio, utilizzo del badge magnetico ed ogni altra forma di rilevazione dellorario; b) condotta
non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del
pubblico; c) negligenza
nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in
relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza; d) inosservanza
delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso
in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dellAgenzia o
di terzi; e) rifiuto
di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dellAgenzia,
nel rispetto di quanto previsto dallart. 6 della L.300 del 1970; f) insufficiente
rendimento; Limporto
delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dellAgenzia e destinato ad
attività sociali. 3.
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di 10 giorni si applica per: a) recidiva
nelle mancanze che abbiano comportato lapplicazione del massimo della multa oppure
quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità; b) assenza
ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali
ipotesi lentità della sanzione è determinata in relazione alla durata dellassenza
o dellabbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della
violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati allAgenzia, agli utenti o ai terzi; c) ingiustificato
ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dallAgenzia; d) svolgimento
di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio; e) rifiuto
di testimonianza oppure testimonianza falsa o
reticente in procedimenti disciplinari; f) minacce,
ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con
vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; g) manifestazioni
ingiuriose nei confronti dellAgenzia, tenuto conto del rispetto della libertà di
pensiero e di espressione ai sensi dellart.1 L.300 del 1970; h) qualsiasi
comportamento da cui sia derivato danno grave
allAgenzia o a terzi; i) atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità
della persona j) sistematici
e reiterati atti o comportamenti aggressivi,
ostili e denigratori che assumano forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente. 4.
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per: a) recidiva nel
biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la
sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri
di particolare gravità; b) assenza
ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni; c) occultamento
di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni
di spettanza o di pertinenza dellAgenzia o ad essa affidati, quando, in relazione
alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo; d) insufficiente
persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente; e) esercizio,
attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori,
di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro
dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di
escluderlo dal contesto lavorativo; f) atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano
lesivi della dignità della persona. Nella
sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della
retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dallundicesimo, viene
corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata allart.......
(Retribuzioni e sue definizioni Retribuzione base mensile), nonchè gli assegni del
nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso,
computabile ai fini dellanzianità di servizio.
5. La
sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: a) recidiva
plurima, almeno tre volte nellanno, in una delle mancanze previste ai commi 3 e 4,
anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato
lapplicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a); b) recidiva
nelle infrazioni di cui al comma 4, lettere c); c) ingiustificato
rifiuto del trasferimento disposto dallAgenzia per
riconosciute e motivate esigenze di
servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità
attivata; d) mancata
ripresa del servizio nel termine prefissato dallAgenzia quando lassenza
arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni.
Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 4; e) continuità,
nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente
scarso rendimento dovuta a comportamento
negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio; f) recidiva
nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e
di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al
fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto
lavorativo; g) recidiva
nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano
lesivi della dignità della persona; h) condanna
passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio ma non
attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravità. 6. La sanzione
disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: a) terza
recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico
o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; b) condanna
passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non
attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente
la prosecuzione per la sua specifica gravità; c) accertamento
che limpiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque,
con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia
avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi; d) commissione
in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti, anche dolosi, che, pur
costituendo o meno illeciti di rilevanza
penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del
rapporto di lavoro. e) condanna
passata in giudicato: 1. per i delitti
indicati nell art. 15, commi 1 e 4 septies, lettere a), b) limitatamente allart.
316 del codice penale, c), ed e) della legge
n. 55 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni; 2. quando alla
condanna consegua comunque linterdizione perpetua dai pubblici uffici; 3. per i delitti previsti dallart. 3, comma 1 della legge n. 97 del 2001. 7.
Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo
i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti
sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui allart...... (Obblighi del dipendente) quanto al tipo e alla
misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
8.
Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i
dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
Art.
68 Rapporto
tra procedimento disciplinare e procedimento penale 1.
Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'Agenzia
inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento
disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è
disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del
procedimento disciplinare già avviato. 2.
Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'Agenzia venga a conoscenza
dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti
oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3.
Fatto salvo il disposto dellart. 5, comma 2, della legge 97 del 2001, in linea generale il procedimento disciplinare
sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'Agenzia
ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4.
Per i casi previsti allart. 5, comma 4, della legge 97 del 2001 il procedimento
disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'Agenzia ha
avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi
entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5.
Lapplicazione della sanzione prevista dallart.67 (Codice disciplinare ), come
conseguenza delle condanne penali citate nei commi 5, lett. h) e 6, lett. b) ed e), non ha
carattere automatico essendo correlata allesperimento
del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dallart. 5, comma 2 della legge
n. 97 del 2001. 6.
In caso di assoluzione si applica quanto previsto dallart. 653 c.p.p.. Ove nel
procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio
penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il
procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 7.
In caso di proscioglimento, avvenuto per le stesse causali del comma 6, si procede
analogamente a quanto previsto dal medesimo comma. Nel caso il proscioglimento sia dovuto
ad altri motivi, fatto salvo il caso di morte del dipendente, il procedimento disciplinare
riprende su tutti i fatti originariamente contestati. 8.
In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione lart. 1 della legge
97 del 2001. 9.
Il dipendente licenziato ai sensi dellart.67 (Codice
disciplinare), comma 5 lettera h) e comma 6,
lett. b) ed e), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto,
dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella
medesima sede o in altra su sua richiesta,
anche in soprannumero, nella medesima qualifica e
con decorrenza dellanzianità posseduta allatto del licenziamento. 10.
Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è
reinquadrato, nellarea e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica
posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione
del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli
hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo
di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in
servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Art. 69 Sospensione cautelare in
corso di procedimento disciplinare 1.
L'Agenzia, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati
al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento
disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta
giorni, con conservazione della retribuzione. 2.
Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento
cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 3.
Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come
sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 70 Sospensione cautelare in
caso di procedimento penale 1.
Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso
d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2.
L'Agenzia, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà
personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime
condizioni del comma 3. 3.
Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel
caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della
libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti
al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati,
l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dellart......
(Codice
disciplinare - art. 13 CCNL 12 giugno 2003)
commi 5 e 6. 4.
Resta fermo lobbligo di sospensione per i casi previsti dallart. 1, commi 1 e
4 septies, lett. a), b) limitatamente allart. 316 del codice penale, c) ed e) della
legge 16 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni. 5.
Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti allart. 3, comma 1, della legge
97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere
applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delitti, qualora
intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione
condizionale della pena, si applica lart. 4 comma 1 della citata legge 97 del 2001. 6.
Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dallart. ....
(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), in tema di rapporti tra
procedimento disciplinare e procedimento penale. 7.
Al dipendente sospeso ai sensi dei
commi
da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata allart......
(Retribuzione e sue definizioni retribuzione base mensile), nonché gli assegni del
nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8.
Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dallart.
(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di
sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al
lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le
indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.
Ove il giudizio disciplinare riprenda, per
altre infrazioni, ai sensi del medesimo dallart...... (Rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale), comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener
conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9.
In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di
condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al
dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in
servizio, escluse le indennità o compensi
per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonchè i
periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio
disciplinare riattivato. 10.
Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la
stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore
a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il
dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso
sino all'esito del procedimento penale. Art. 71 Norme transitorie per i procedimenti
disciplinari 1.
I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto
vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio. 2.
Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni
previste dallart. 25 del CCNL del
comparto Ministeri del 16 maggio 1995, qualora più favorevoli, in luogo di quelle
previste dal art (Codice disciplinare)del presente CCNL .
CAPO VIII Art. 72 Procedure di conciliazione ed arbitrato
1.Per tutte le
controversie individuali è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione. 2. A tal fine il
dipendente può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui allart. 66 del d.
lgs. 165/2001, in tema di tutela dei lavoratori nelle controversie individuali sul
rapporto di lavoro ovvero di quelle indicate nellart. 4 del CCNQ del 23 gennaio 2001
e successive modificazioni e proroghe. 3. Ove la conciliazione
non riesca, il dipendente può adire lautorità giudiziaria ordinaria. In
alternativa, le parti in causa possono concordare di deferire la controversia ad un
arbitro unico a prescindere dalla tipologia delle conciliazione prescelta tra quelle
indicate nel comma 2, In tal caso si esperiscono le procedure indicate nellart. 4 e
seguenti del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni e proroghe. 4. Le sanzioni
disciplinari, ai sensi dellart. 6 del CCNQ di cui al comma 1 sono impugnabili con le
procedure previste dallaccordo stesso ovvero dinanzi allorganismo di cui allart.
55, commi 8 e 9 del D. Lgs. 165/2001, richiamati dallart...... (Sistema di
partecipazione consultazione ), lett. C) del presente CCNL.
CAPO IX Art. 73 Codice di condotta relativo alle molestie
sessuali nei luoghi di lavoro 1. Le
Agenzie, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al presente CCNL, adottano con
proprio atto, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta
contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione
della Commissione del 27.11.1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee
guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice tipo.
CAPO X ESTINZIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORO Art. 74 Termini di preavviso 1.
In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi
termini sono fissati come segue: -
2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5
anni; -
3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; -
4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni. 2.
In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. 3.
I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza losservanza dei termini di cui ai
commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere allaltra parte unindennità pari allimporto
della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. LAgenzia ha
diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza
pregiudizio per lesercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 5.
E in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di
lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia allinizio, sia durante il periodo di
preavviso, con il consenso dellaltra parte. In tal caso non si applica il comma 4. 6.
Lassegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso.
Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse 7.
Il periodo di preavviso è computato nellanzianità a tutti gli effetti. 8.
In caso di decesso del dipendente, l'Agenzia corrisponde agli aventi diritto l'indennità
sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall' art. 2122 del c.c. nonché una
somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 9.
L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e
le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15
giorni secondo quanto previsto dallart...... (Assenze per malattia).
Art. 75 Cause di cessazione del
rapporto di lavoro 1.
La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di
risoluzione già disciplinati negli artt. 49, 50 e 66 ( Malattia, Infortuni, Sanzioni e
procedure disciplinari), ha luogo: a)
al compimento del limite di età, ai sensi delle norme di legge in vigore; b)
per dimissioni del dipendente; a) per decesso del dipendente. b) per perdita della cittadinanza, nel rispetto della
normativa Comunitaria in materia.
Art. 76 Obblighi delle parti 1.
Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 75 (cause di cessazione del rapporto di
lavoro ),
la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della
condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento
dell'età prevista. LAgenzia comunica comunque per iscritto lintervenuta
risoluzione del rapporto. 2.
Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione scritta allAgenzia
rispettando i termini di preavviso. 3.
Nellipotesi di cui alla lettera. d) dellart.75. (cause di cessazione del
rapporto di lavoro )
la
risoluzione del rapporto di lavoro avviene senza preavviso.
TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO CAPO I STRUTTURA DELLA
RETRIBUZIONE Art. 77 Struttura della
retribuzione 1. La struttura della retribuzione
del personale appartenente al comparto delle Agenzie Fiscali si compone delle seguenti
voci: a)
stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale sino al suo conglobamento; b)
retribuzione individuale di anzianità, comprensiva della maggiorazione per esperienza
professionale c)
fasce retributive di cui allart.82; d)
indennità di Agenzia di cui allart. 87; e)
compensi di cui allart. 85 (Utilizzo del Fondo), ove
spettanti; f)
compensi per lavoro straordinario, ove spettanti; g)
altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge. 2.
Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi
della legge 13 maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni. Art. 78 Retribuzione e sue
definizioni 1. La
retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico
accessorio per le quali la contrattazione integrativa nazionale di Agenzia prevede diverse
modalità temporali di erogazione. 2. Sono definite le seguenti nozioni
di retribuzione: ·
Retribuzione
base mensile: è costituita dal valore economico mensile delle fasce retributive di ciascuna area, di cui allart.
(sviluppo economico allinterno delle aree) - e dall'indennità integrativa speciale,
fino alla data del suo conglobamento; ·
Retribuzione
individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione
individuale di anzianità, dalla indennità di posizione organizzativa e professionale di cui allart. (posizione organizzativa),
ove spettanti, nonché dagli altri eventuali assegni personali a
carattere fisso e continuativo comunque denominati in godimento; ·
Retribuzione
globale di fatto, annuale: è costituita dallimporto della retribuzione individuale
mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le
voci che sono corrisposte anche a tale titolo nonché limporto annuo della
retribuzione variabile e delle indennità contrattuali, comunque denominate, percepite
nellanno di riferimento non ricomprese nel secondo alinea; sono escluse le somme
corrisposte a titolo di rimborso spese per il trattamento di trasferta fuori sede o come
equo indennizzo. 3. La retribuzione giornaliera si
ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili
di cui al comma 2, primo e secondo alinea, per
30. 4. La retribuzione
oraria si ottiene dividendo per 156 le voci ricomprese nella retribuzione base mensile,
costituite dal valore economico mensile di ciascuna delle fasce retributive previste allinterno
delle aree - di cui allart. (sviluppi economici allinterno delle aree) e
dall'indennità integrativa speciale fino alla data del suo conglobamento, secondo quanto
stabilito dal comma 2, primo alinea. Per il personale
che fruisce della riduzione di orario di cui allart.
..(riduzione
orario di lavoro) il valore del
divisore è fissato in 151.
Art.
79 Stipendio
tabellare
Art. 80 Tredicesima
mensilità 1. Le
Agenzie corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato una tredicesima mensilità nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel
giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è
effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. Limporto
della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui allart.78
(retribuzione e sue definizioni), comma 2, secondo alinea, spettante al lavoratore nel
mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. 3. La
tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal
primo gennaio dello stesso anno. 4. Nel
caso di servizio prestato per un periodo inferiore allanno o in caso di cessazione
del rapporto nel corso dellanno, la tredicesima è dovuta in ragione di un
dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un
trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese ed è calcolata con
riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al
lavoratore nel mese contiguo a servizio interno. 5. I
ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi
personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione
del trattamento economico. 6. Per
i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della
tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione
della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste
da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. Nel
caso dei passaggi di cui allart. 22 trova applicazione la medesima disciplina nel
comma 2. 8. Per
quanto non previsto dal presente articolo la tredicesima mensilità rimane disciplinata
dal d.lgs. C.P.S. n. 263 del 1946 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle
norme regolamentari e dalle circolari vigenti.
Art. 81 Effetti
dei nuovi stipendi
CAPO
II SVILUPPI
ECONOMICI Art.
82 Sviluppi
economici allinterno delle aree 1. Le parti si danno atto che alla maggiore
flessibilità del sistema classificatorio del personale, disciplinata nel capo...........,
artt. ............., deve corrispondere, allinterno delle singole aree, un
articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità
professionale progressivamente acquisito dei dipendenti nello svolgimento delle funzioni
proprie dellarea e del profilo di appartenenza. 2.
Pertanto, ai sensi del comma 1, nel periodo di permanenza del dipendente nella posizione
di accesso dellarea lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione, dopo
il trattamento economico iniziale, di successive fasce retributive i cui numeri e valori
economici annui sono stabiliti nella allegata Tabella E. 3. Lo sviluppo economico si attua con la stipulazione
del contratto integrativo di Agenzia, nel limite delle risorse finanziarie esistenti e
disponibili nel fondo di cui allart.____ (fondo) e nel rispetto di quanto ivi
stabilito al comma ____ (certezza e stabilità delle risorse), nonché dei criteri
generali previsti dal presente CCNL allart
.( procedure e criteri di
selezione per lo sviluppo economico
). Art.
83 Procedure
e criteri di selezione per lo sviluppo economico allinterno dellareA 1.
Lo sviluppo economico di cui allart.
(sviluppi
economici allinterno delle aree) è effettuato secondo i criteri e le procedure di
cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione di Agenzia, sulla base di
appositi indicatori ponderati in relazione al diverso livello di professionalità
richiesto per i singoli profili in ciascuna area. 2.
I passaggi da una fascia retributiva a quella
immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno, per
tutti i lavoratori, ivi compresi quelli che rivestono la posizione organizzativa o
professionale, selezionati in base ai criteri del presente articolo. 3.
A tal fine le Agenzie pianificano i citati
passaggi tenendo conto delle risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data del 31
dicembre di ciascun anno precedente. 4.
Il numero dei dipendenti che acquisisce la
fascia retributiva è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili. 5.
La permanenza nella fascia attribuita è
definita in contrattazione integrativa. 6. I passaggi alle fasce retributive successive a
quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione: a) esperienza
professionale maturata; b) titoli di studio e culturali, pubblicazioni e titoli vari non
altrimenti valutati; c) percorsi formativi
con esame finale qualificati quanto
alla durata ed ai contenuti che devono essere
correlati allattività lavorativa affidata, se garantiti dalle Agenzie per la
totalità dei dipendenti interessati alla selezione. Ove le Agenzie non attuino i predetti
corsi il presente criterio non può essere utilizzato. 7.
I criteri selettivi di cui al comma 6 - integrabili nella contrattazione integrativa -
saranno equamente valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e
saranno tra loro combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza delluno sullaltro. 8.
La contrattazione integrativa individuerà, altresì, i criteri di svolgimento di una
apposita prova teorico pratica per regolare i
casi in cui vi sia parità di punteggio tra gli aspiranti nella relativa graduatoria per lattribuzione
delle fasce.
CAPO III Art. 84 Fondo
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 1.
Il Fondo Unico di Amministrazione di cui allart. 31 del CCNL del comparto
Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, è sostituito dal Fondo per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività nel quale confluiscono le seguenti
risorse: -
gli importi di cui agli stanziamenti dellart. 31, comma 1, alinea primo, nono e
decimo del CCNL del Comparto Ministeri, sottoscritto il 16/2/1999, come integrato dall
art. 6, comma 1, ultimo alinea del CCNL del 21/2/2001, ivi comprese le quote già
stanziate dei compensi per lavoro straordinario previste dallart. 30 del CCNL del
16/2/1999 e dagli artt. 5 e 6, comma 2, del CCNL del 21/2/2001; 2.
Il Fondo è altresì alimentato dal 1° gennaio 2002 da: - i
risparmi di gestione riferiti alle spese del personale, fatte salve le quote che
disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo; - le
risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi allincentivazione
del personale, quali ad esempio le economie conseguenti
alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi
dellart. 1, commi da 57 e segg. della legge 662/1996 e successive modificazioni ed
integrazioni;; - le
somme derivanti dallattuazione dellart. 43 della legge 449/1997; -
i
trattamenti economici che recano incrementi al personale sulla base di disposizioni, di
leggi, regolamenti o atti amministrativi generali; - risorse pari allimporto dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio. Per lanno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dallanno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno; - i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in
applicazione dellart. 20, comma 1, lett. G), punto 20/ter della legge 488/99; 3. Con decorrenza dall1.1.2003 il fondo è
alimentato di 12,45 pro-capite mensili
per tredici mesi. 4.
Confluiscono altresì nel fondo gli importi relativi allindennità di Agenzia del
personale cessato dal servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni nonché
le risorse
del Fondo già utilizzate per finanziare gli sviluppi economici allinterno di
ciascuna area ai sensi dellart. (sviluppo economico), riassegnate dai capitoli degli stipendi dell Agenzia al
Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne ha usufruito; 5. Con
decorrenza 1.1.2003 il Fondo è ulteriormente incrementato, dalle risorse di cui allart.
59, comma 4, lettera c), del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi della gestione.
Art. 85 Utilizzo
del fondo
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
1.
Il fondo, è finalizzato a promuovere reali e
significativi miglioramenti dellefficacia ed efficienza
dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione
integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato. 2.
Per tali finalità le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate per: -
finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e compensi per lavoro
straordinario qualora le risorse per lo straordinario stanziate sullapposito
capitolo siano state esaurite; -
compensare lesercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità rischi,
disagi, gravose articolazioni dellorario di lavoro, reperibilità collegata a
servizi che richiedono interventi di urgenza; -
incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie delle singole Agenzie; -
erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento
di servizi; -
erogare lindennità prevista per gli incarichi relativi alle posizioni
organizzative; -
finanziare i passaggi economici nellambito di ciascuna area professionale,
destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità; - corrispondere compensi correlati al merito
ed impegno individuale, in modo selettivo. 3. Lerogazione degli incentivi da
attribuire a livello di contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e
programmi di incremento della produttività
è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti
disposizioni. 4.
La contrattazione collettiva integrativa individua nellambito del Fondo di cui allart
(Fondo
per le politiche di sviluppo
..) le risorse da destinare al finanziamento dello
sviluppo economico allinterno di ciascuna area ai sensi dellart.___ (sviluppi
economici), e
delle posizioni organizzative di cui agli artt.___( sviluppi economici allinterno
delle aree e posizioni organizzative ). Dalla data di utilizzo delle risorse per le
finalità citate, il Fondo viene ridotto delle somme corrispondenti, le quali sono
riassegnate al Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di
passaggio di area dei dipendenti che ne hanno usufruito. 5.
Tutte le risorse di cui allart. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 già confluite
nel Fondo di cui allart
(Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane
)
e destinate a retribuire particolari condizioni di lavoro, continuano ad essere erogate
secondo le modalità in atto vigenti ed attribuite attraverso la contrattazione
integrativa. 6. A
decorrere dal 1.1.2003 il Fondo è stabilmente ridotto delle risorse occorrenti al
finanziamento della quota pro-capite dellindennità di Agenzia indicata allart
(Indennità
di Agenzia), comma 2, lettera c) del presente CCNL, ivi incluse le risorse corrispondenti
agli oneri riflessi occorrenti per il versamento dei contributi assistenziali e
previdenziali.
Art. 86 Lavoro straordinario 1.
Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro
eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di
programmazione del tempo di lavoro e di copertura dellorario di lavoro. 2. La
prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente sulla base
delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo
esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati
motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il
lavoro straordinario. 3. La misura
oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la retribuzione
oraria di cui allart
. (Retribuzione e sue definizioni), a cui viene aggiunto il rateo della
tredicesima mensilità. 4.
Le maggiorazioni di cui al comma precedente sono pari: · al
15% per il lavoro straordinario
diurno; · al
30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle
ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); · al
50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo. 5.
La quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal dipendente può essere
operata in relazione al periodo, anche plurisettimanale, preso come base di riferimento
per il calcolo delle prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata dallagenzia
ai sensi dellart
. (orario di lavoro) e dallart
.
(orario plurisettimanale). 6.
Su richiesta del dipendente, le prestazioni
di lavoro straordinario di cui al comma 2, debitamente
autorizzate, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le
esigenze organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di
cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle
ore di cui allart
. (banca ore).
Art. 87 Indennità
di Agenzia
1. Allo
scopo di incentivare, riconoscere e valorizzare le prestazioni individuali e collettive
del personale delle Agenzie fiscali, a decorrere dal 1.1.2003, è istituita una Indennità
di Agenzia, corrisposta per dodici mensilità, con carattere di generalità e continuità.
2. Lindennità
di cui al comma 1 è costituita dalle componenti retributive di seguito indicate: a) dal valore pro-capite dellindennità di
amministrazione di cui allart. 33 del CCNL del 16 febbraio 1999, come integrato dallart.
4 del CCNL del 21 febbraio 2001, ivi incluso lincremento mensile stabilito con
decorrenza 1.1.2002 nellallegata Tabella F, colonna 1. Contestualmente allistituzione
dellIndennità di Agenzia, lindennità di Amministrazione cessa di essere
corrisposta; b)
dallaumento mensile pro-capite nella misura ed alla decorrenza indicata nella
allegata tabella F colonna 2; c)
dalla quota pro-capite mensile, nelle misure e con la decorrenza indicate nella tabella G,
derivante dalla stabilizzazione delle componenti della quota incentivante destinata a
ciascuna Agenzia ai sensi dellart. 59, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 300/1999
nonché, fino a concorrenza delle risorse occorrenti, dalla stabilizzazione della quota
parte del Fondo di cui allart
del presente CCNL, che presenti carattere di
certezza e stabilità. 3. Lindennità
di Agenzia è considerata utile agli effetti di cui allart. (effetti nuovi stipendi), comma 2,
secondo periodo. 4. Nel
caso in cui la contrattazione integrativa per lanno 2003 abbia previsto lerogazione
di benefici economici a titolo di indennità professionale o compensi analoghi
utilizzando, anche parzialmente, le risorse da dedicare al finanziamento dellindennità
di cui al presente articolo, tali benefici sono riassorbiti dallindennità di
Agenzia. CAPO V DISPOSIZIONI VARIE SUL TRATTAMENTO
ECONOMICO Art. 88 Banca delle ore
1. Al fine di
mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o
supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca
delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. 2.
Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro
straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro lanno
successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve
avvenire entro il mese di dicembre. 3.
Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come
permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui allart. (lavoro
straordinario) comma 4, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese
successivo alla prestazione lavorativa. 4. Lagenzia, a domanda del
dipendente, rende possibile lutilizzo
delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e
di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori
contemporaneamente ammessi alla fruizione. 5.
A livello di Agenzia sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio
dellandamento della banca delle ore ed allassunzione di iniziative tese a
favorirne lutilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere
eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per lutilizzo
dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
1. Al personale in
servizio negli uffici delle Agenzie della
provincia autonoma di Bolzano e a quello operante presso gli uffici delle Agenzie della
provincia di Trento aventi competenza regionale è
attribuita una apposita indennità, collegata alla professionalità, secondo quanto
previsto dallart. 13 dellAccordo successivo sottoscritto in data 25.11.99 per
il personale della Provincia di Bolzano ai
sensi dellart. 27 del d.lgs.n. 354/97. 2.
Per il personale delle Agenzie della Regione Valle dAosta lindennità di
bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1. Per
quanto attiene alle modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese
continua ad essere applicato quanto previsto dal DPCM del 30 maggio 1988, n. 287 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 90
Trattenute per scioperi
brevi Art. 91 Copertura Assicurativa
e patrocinio legale 1. Le
agenzie stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a
servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di
servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario
per lesecuzione delle prestazioni di servizio. 2. La
polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nellassicurazione
obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai
beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di
cui sia stato autorizzato il trasporto. 3.
Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dellagenzia
sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai
commi 1 e 2 dei rischi di lesioni o decesso
del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto. 4.
I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni
dalla legge sullassicurazione obbligatoria. 5. Dagli
importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi
responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente
spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. 6.
Compatibilmente con il reperimento delle risorse, le Agenzie, nel rispetto delle voci
stanziate nei capitoli di spese obbligatorie dei relativi bilanci e destinate a tali
finalità, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della
responsabilità civile dei dipendenti, previamente individuati, i quali, anche ai sensi
dellart.___ (posizioni organizzative) operino in condizioni di piena autonomia, con
assunzione diretta di responsabilità verso lesterno, ove non sussistano conflitti
di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. 7.
In applicazione dellart. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, lAgenzia, nella tutela dei propri
diritti ed interessi, ove si verifichi lapertura di un procedimento di
responsabilità civile, penale o amministrativa contabile nei confronti del
dipendente, per fatti o atti compiuti nellespletamento del servizio e nelladempimento
dei compiti dufficio eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di
congruità dallavvocatura Generale dello Stato, il rimborso e, tenuto conto della
sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione
che non sussista conflitto di interesse. 8.
In caso di condanna con sentenza passata o di beneficio dellapplicazione della pena
su richiesta ai sensi dellart. 444 e seguenti del cod. proc. pen., lAgenzia
richiede al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di
difesa.
Art. 92 Diritti derivanti da
invenzione industriale 1.
In materia di invenzione industriale fatta dal dipendente
nello svolgimento del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dellart.
2590 Cod. Civ. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione nellambito
dellimpresa.
Art. 93 Modalità di applicazione
di benefici economici previsti da discipline speciali 1.
In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale , invalido o mutilato per
causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente
del 2.50 e dell1.25 del trattamento tabellare in godimento dalla data del
riconoscimento formale dellinfermità a
seconda che linvalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione
ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto, per
una sola volta nella misura massima, a titolo di salario individuale di anzianità. 2. In
relazione ai benefici previsti per gli ex combattenti e simili continua a farsi
riferimento alla legge n. 336 del 1970, art. 1 e art. 2 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 94 Trattamento
di trasferta
1.
Al personale inviato in missione oltre alla normale retribuzione, compete: a) una
indennità di trasferta pari a: ·
20,658 per ogni periodo di 24 ore di trasferta; ·
un
importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di
durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di
durata superiore alle 24 ore; b) il
rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed
altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in
aereo la classe di rimborso è individuata in relazione alla durata del viaggio; c) unindennità
supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e
nave; d) il
rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dallamministrazione; e) il
compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che
lattività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore
al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, solo il
tempo effettivamente lavorato; f) nel
caso degli autisti si considera attività
lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza
e custodia del mezzo. Tale clausola è applicabile anche ai dipendenti incaricati dellattività
di sorveglianza e custodia dei beni dellamministrazione in caso di loro trasferimento anche temporaneo ad altra sede; g) il
tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa anche per altre categorie di
lavoratori per i quali in relazione alle
modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative è necessario il ricorso allistituto
della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo le agenzie - previa consultazione con i soggetti sindacali di
cui allart. (soggetti sindacali titolari ) , comma 1 - sulla base della propria
organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di
bilancio destinati a tale finalità, definiscono, in un quadro di razionalizzazione delle
risorse, le prestazioni lavorative di riferimento 2. Per le
trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di 22,25 Per le
trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa
sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel
limite attuale di complessive 44,26, per i due pasti giornalieri. Le spese vanno
debitamente documentate. 3.
Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a
trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza
turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per lalbergo,
purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria
consentita nella medesima località. 4. Al
personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per collaborare con
componenti di delegazione ufficiale dellagenzia spettano i rimborsi e le
agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione. 5. Le
attività che - svolgendosi in particolarissime situazioni operative - non consentono di
fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e
servizi di ristorazione, sono così individuate, a titolo esemplificativo: attività di
controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva in materia
fiscale, valutaria, finanziaria, giudiziaria, sanitaria, di tutela dellambiente, del
territorio e del patrimonio culturale, di tutela della salute, di repressione frodi e
similari. 6. I
dipendenti che svolgono le attività indicate dal comma 5 hanno titolo alla corresponsione
della somma forfettaria di 25,82 lorde giornaliere in luogo dei rimborsi di cui al
comma 2. 7. Nel
caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 2, spetta lindennità di cui al comma 1,
lettera a) primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso lopzione per
lindennità di trasferta in misura intera. 8. Il
dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una
anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante
per la trasferta. 9. Ai soli
fini del comma 1, lettera a) nel computo delle ore di trasferta si considera anche il
tempo occorrente per il viaggio. 10. LAgenzia
stabilisce le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e
degli strumenti occorrenti al personale per lespletamento dellincarico
affidato. 11. Il
trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore
alle 4 ore o svolte come normale servizio distituto del personale di vigilanza o di
custodia, nellambito territoriale di competenza dell amministrazione. 12. Il
trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi 240 giorni di trasferta
continuativa nella medesima località. 13. Per
quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello
relativo alle missioni allestero, rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del
18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed
integrazioni, dalla L. n. 17 del 17/2/1985 nonché dalle norme regolamentari vigenti. In
particolare per le missioni allestero continuano ad essere applicati i R.D.
3/6/1926, n. 941, la L. 6/3/1958 n. 176, la L. 28/12/1989 n. 425 e successive
modificazioni ed integrazioni nonché i relativi regolamenti. 14. Agli oneri derivanti
dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nel bilancio
dellAgenzia per tale specifica finalità.
Art. 95 Trattamento
di trasferimento
1. Al
dipendente trasferito ad altra sede della stessa Agenzia per motivi organizzativi o di
servizio, quando il trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve essere
corrisposto il seguente trattamento economico : 1. Indennità
di trasferta per sé ed i familiari; 2. Rimborso
spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie; 3. Rimborso
forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.; 4. Indennità
chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i
familiari; 5. Indennità
di prima sistemazione. 2. Il
dipendente che versa nelle condizioni di cui
al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata
risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato. 3. Agli
oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse previste nei
bilanci delle singole Agenzie per tale specifica finalità, incrementati dalle risorse
previste anche a tale scopo dallart. 1
comma 59 della legge 662/1996. 4. Per
quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417
del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle
norme regolamentari vigenti.
CAPI VI Art. 96 Trattamento di fine
rapporto 1.
La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine
rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci: a) Trattamento
economico tabellare, comprensivo delle fasce retributive acquisite; b) Retribuzione
individuale di anzianità comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale -
ex art. 9 D.P.R. 44/1990 ed ex art. 47 D.P.R. 266/1987; c) Indennità
integrativa speciale; d) Indennità
di Agenzia di cui allart. ( indennità di agenzia); e) Indennità
di posizione, di cui allart. ( posizioni organizzative); f) Tredicesima
mensilità; g) Assegni
ad personam ove spettanti - sia non riassorbibili che riassorbili limitatamente
alla misura ancora in godimento allatto della cessazione dal servizio.
Art. 97 Previdenza complementare 1.
Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione
complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della legge
n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni. 2.
Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare lincidenza
delle spese di gestione, le parti competenti potranno definire listituzione di un
Fondo pensione unico per i lavoratori appartenenti al comparto Agenzie fiscali, al
comparto dei Ministeri e degli Enti pubblici non economici e Presidenza del Consiglio dei
Ministri a condizione di reciprocità. 3.
La misura percentuale della quota di contribuzione a carico della Agenzia e di quella
dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote
stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dellAccordo quadro
Governo-Confederazioni e dellemanazione dellapposito DPCM. 4.
Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di trasformazione
della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché
la quota di TFR da destinare a previdenza complementare. 5.
Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo
stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 6.
Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni:
pervenire alla sottoscrizione dellaccordo istitutivo del Fondo pensione
complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il
Fondo pensione ; procedere alle elezioni
dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno
previste in sede di accordo istitutivo. 7.
Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a questi
fini che una prima verifica circa lo stato dellattività normativa e il contenuto di
eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 31 dicembre 2004 8. Per la completa attuazione del presente
articolo, le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore
di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza complementare
sia determinata nella misura non inferiore
all1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dellAccordo
istitutivo del Fondo stesso. 9. A tal fine, fermo restando quanto previsto
dal presente articolo, sarà costituito, con apposito Accordo, il Fondo di previdenza
complementare, definendone tutti gli elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione
del lavoratore, allavvio ed al funzionamento, nonché allutilizzo delle
risorse ad esso destinate ed alle misure straordinarie per incentivare ladesione al
Fondo stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate.
CAPO
VII
BUONI PASTO Art. 98 Condizioni di
attribuzione dei buoni pasto 1. Hanno
titolo all attribuzione del buono pasto i dipendenti del comparto delle Agenzie
fiscali, aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su
turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che non possano fruire a titolo
gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro. 2. Il
buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente
effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa
prevista dallart. 33 (orario di lavoro), comma 4, allinterno della quale va
consumato il pasto. 3. Il
buono pasto viene attribuito anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendente
effettua, immediatamente dopo lorario ordinario, almeno tre ore di lavoro
straordinario, nel rispetto della pausa prevista dallart. 33 (orario di lavoro),
comma 4, allinterno della quale va consumato il pasto. 4. Nelle
unità lavorative aventi servizio mensa parzialmente o totalmente a carico dei dipendenti,
il buono pasto coprirà la quota a loro carico fino allammontare di cui al
successivo art. 99 (buoni pasto), e comunque non oltre il corrispettivo di un pasto tipo. 5. Nellipotesi
di servizi mensa destinati sia a personale civile che a personale di altre categorie, i
dipendenti mantengono il diritto ad utilizzare il servizio mensa alle condizioni già in
vigore. 6. I
competenti organi di ciascuna Agenzia controlleranno con apposite procedure il rigoroso
rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Art. 99 Buoni pasto 1.
Il
valore del buono pasto, è fissato in 4,65. Eventuali incrementi possono essere
disposti in contrattazione integrativa. 2.
La
consegna dei buoni pasto è effettuata dai competenti uffici dellAgenzia, secondo le
modalità stabilite dallAgenzia stessa, ai singoli dipendenti che si trovano nelle
condizioni di cui al precedente art. 98 (condizioni di attribuzione dei buoni pasto). 3.
I
dipendenti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, che si trovano nelle
condizioni di cui al precedente art.
98 (condizioni di attribuzione dei buoni pasto),
anche se appartenenti ad amministrazioni pubbliche esterne al comparto, ricevono i buoni
pasto dallAgenzia ove prestano servizio. I dipendenti del comparto che prestano
servizio presso amministrazioni pubbliche esterne al comparto non possono fruire dei buoni
pasto disciplinati dal presente accordo. 4.
Lattribuzione
del buono pasto non può in alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita dalla
corresponsione dell equivalente in denaro.
TITOLO VI NORME
FINALI
CAPO I Art. 100 Disposizioni transitorie 1.
Per
quanto riguarda la disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, per il personale
delle Agenzie continua a farsi riferimento alle
corrispondenti norme contenute nel CCNL del comparto Ministeri. 2.
In
via eccezionale ed in prima applicazione del presente contratto al fine di favorire i
processi di riorganizzazione delle Agenzie, la contrattazione integrativa potrà
promuovere iniziative di riqualificazione professionale intese ad agevolare i passaggi del personale in servizio
allentrata in vigore del presente contratto dalla Prima alla Seconda Area. Allonere
derivante da detti passaggi si farà fronte con risorse aventi carattere di certezza,
stabilità e continuità del Fondo di cui allart.84.
Art. 102 Norma finale e
transitoria
CAPO II Art.
Disapplicazioni 1.
Fatto salvo quanto previsto dallart
.. (flessibilità), con lentrata in
vigore del presente contratto sono disapplicati i seguenti CCNL: a) Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Ministeri 1994/1997, sottoscritto il 16 maggio
1995 G.U. 30.5.1995 n. 63; b) Accordo
riguardante le Tipologie degli orari di lavoro ai sensi dellart. 19,
comma 5 del CCNL 1994/1997, sottoscritto in data 12 gennaio 1996 G.U. 5 febbraio
1996 n. 29; c) Accordo
per la concessione dei buoni pasto al personale civile dipendente dalle amministrazioni
del comparto Ministeri, sottoscritto in data 30 aprile 1996 G.U. 15 maggio 1996 n.
112; d) Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Ministeri 1996/1997, sottoscritto 26.7.1996
2^ biennio economico - G.U. 12.8.1996 n. 136; e) Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo al CCNL 1994/1997,
sottoscritto in data 22 ottobre 1997 G.U.
13 novembre 1997 n. 229; f) Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Ministeri 1998/2001, sottoscritto in data 16
febbraio 1999 G.U. 25 febbraio 1999 n. 41; g) Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Ministeri 2000/2001, sottoscritto in data 21
febbraio 2001 2^ biennio - G.U. 28
febbraio 2001 n. 49; h) Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo al CCNL 1998/2001, sottoscritto in data 16
maggio 2001 G.U. 21 giugno 2001 n. 158.
ALLEGATO
A PRIMA
AREA FUNZIONALE Appartengono
a questa area funzionale i lavoratori che svolgono attività ausiliarie, ovvero lavoratori
che svolgono operazioni o lavori richiedenti, secondo il settore di attività, capacità e
conoscenze semplici. Specifiche
professionali: -
conoscenze
generali di base; -
capacità
manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici; -
limitata
complessità dei problemi da affrontare; -
autonomia
e responsabilità riferite al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Contenuti
professionali di base : -
Lavoratore che è di supporto alle varie attività anche
con lausilio di mezzi in dotazione o provvede al ricevimento dei visitatori, secondo
lesperienza maturata sulla base delle specifiche professionali di area e del profilo
di appartenenza, le cui caratteristiche
analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa attraverso la descrizione
dei singoli profili. Accesso
allarea: Dallesterno:
attraverso le procedure di cui alla legge 56/87 e successive modificazioni. Requisiti:
Assolvimento dellobbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo
grado.
SECONDA AREA FUNZIONALE Appartengono
a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso
di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono attività operative che richiedono specifiche
conoscenze dei processi operativi e gestionali ovvero svolgono funzioni specialistiche nei
vari campi di applicazione. Specifiche
professionali: -
conoscenze tecniche inerenti allo svolgimento dei compiti assegnati; -
capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione. -
discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire; -
autonomia esecutiva e responsabilità nellambito delle prescrizioni di
massima e/o secondo metodologie definite -
capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di
responsabilità dei risultati Contenuti professionali di base: -
Lavoratore che, nel proprio ambito professionale, esegue tutte le attività lavorative
connesse al proprio settore di competenza, intervenendo
nelle diverse fasi dei processi lavorativi e nella gestione di relazioni dirette con il
pubblico, secondo lesperienza maturata sulla base delle specifiche professionali di
area e del profilo di appartenenza le cui caratteristiche analitiche saranno individuate
nella contrattazione integrativa. Nello svolgimento della propria attività lavorativa è
tenuto, ove previsto, anche ad utilizzare i
mezzi, le apparecchiature e le attrezzature in dotazione, provvedendo
alla relativa manutenzione. - Accesso
allarea nel rispetto dellart. ..... ,comma 3: Dallesterno:
-
mediante le procedure previste dalla legge 56/87 e successive modificazioni per i profili
per i quali la contrattazione integrativa ha previsto come requisito culturale il diploma
di istruzione secondaria di primo grado; -
mediante pubblico concorso per tutti gli altri profili. Dallinterno: - dalla
prima area funzionale alla seconda area, con le modalità previste dallart
.
del presente CCNL Requisiti:
Per laccesso
dallesterno: -
a)per
i profili del settore tecnico-operativo: diploma di scuola secondaria di primo grado, con
attestati di qualifica ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla
legge per lo svolgimento dei compiti assegnati. -
b)
per gli altri profili: diploma di scuola secondaria di secondo grado, ed eventuali titoli
professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti
assegnati. Per
laccesso dallinterno: -
Per
il personale in possesso dei requisiti previsti per laccesso dallesterno
non è richiesta esperienza professionale nellarea di provenienza. -
In
mancanza del titolo di studio previsto per laccesso dallesterno, nel caso in
cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dellattività
professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, al personale,
in possesso del diploma di scuola media secondaria di primo grado, è richiesta una esperienza
professionale complessiva di almeno 5 anni nellarea di provenienza.
TERZA
AREA FUNZIONALE Appartengono
a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la
conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non
dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di
attività rilevanti, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il
loro elevato contenuto specialistico. Specifiche
professionali: - approfondite conoscenze teorico pratiche dei
processi gestionali ed elevato grado di esperienza acquisita; - organizzazione di attività; -
coordinamento, direzione ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di
gruppi di lavoro e di studio; - autonomia e responsabilità nellambito di
direttive generali; Contenuti
professionali di base: Lavoratore
che, nellambito della specifica professionalità posseduta, svolge tutte le
attività attinenti alla sua competenza professionale nel settore assegnato, secondo lesperienza
maturata sulla base delle specifiche professionali di area e del profilo di appartenenza
le cui caratteristiche analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa. In
particolare, a titolo esemplificativo, può dirigere o coordinare unità organiche anche
di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo lattuazione
dellattività di competenza; può svolgere attività ispettive, di valutazione, di
verifica, di controllo, di programmazione e di revisione;
può essere adibito a relazioni esterne dirette con il pubblico di tipo complesso,
relazioni organizzative interne di tipo complesso; può effettuare studi e ricerche; può
collaborare ad attività specialistiche, in considerazione dellelevato livello
professionale posseduto. Può assumere temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza
del dirigente titolare. Accesso allarea nel rispetto dellart. _____,
comma 3: -
dallesterno: mediante
pubblico concorso. -
dallinterno: dalla Seconda area
al livello iniziale della Terza area con le modalità previste dallart
.
del presente CCNL Requisiti:
Per
laccesso dallesterno:
diploma
di laurea o diploma di laurea specialistica secondo le caratteristiche del profilo ed
eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei
compiti assegnati. Per
laccesso dallinterno: Per
il personale in possesso dei requisiti previsti per laccesso dallesterno, non
è richiesta esperienza professionale nellarea di provenienza. In
mancanza dei requisiti per laccesso dallesterno, e nel caso in cui il titolo
di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dellattività
professionale, al personale, purché in possesso del diploma di scuola media secondaria
superiore, viene richiesta, per i profili per i quali è previsto laccesso dallesterno
con il solo diploma di laurea, una
esperienza professionale complessiva di 7 anni nellarea di provenienza.
NORME
FINALI
Tabella B TABELLA
DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE (**) (Art. 20)
(*) Nella Terza
area è compreso anche il personale dei ruoli ad esaurimento che conserva il proprio
trattamento economico (**) La
trasposizione avviene ad invarianza di spesa
NOTA A VERBALE ARAN Con riferimento allultimo periodo dellart._____, comma 3 (stipendio tabellare), si precisa che al personale in servizio allestero destinatario del presente contratto, cui non spetta lIIS, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dellindennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che per il suddetto personale il conglobamento dellindennità integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini dellindennità di buonuscita.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N.1 Con riferimento
allart. 89 (bilinguismo) le parti si impegnano ad esaminare nel prossimo biennio lopportunità
di continuare a prendere a riferimento, per individuare limporto dellindennità
di bilinguismo, il contratto della provincia Autonoma di Bolzano oppure quello della
Regione Trentino alto Adige. DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 2 In relazione alla decurtazione dellindennità
di agenzia nei periodi di assenza per malattia inferiori ai 15 giorni, le parti si
impegnano a rivisitare tale istituto in occasione del rinnovo contrattuale del biennio
2004-05. DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 3 Al fine di
garantire luniformità dei comportamenti delle amministrazioni pubbliche nella
gestione dei processi di mobilità, le parti concordano sullopportunità che venga
attuata una verifica delle situazioni determinatesi in relazione agli inquadramenti
giuridici ed economici dei dipendenti trasferiti alle Agenzie Fiscali per effetto del
D.P.C.M. n. 325 del 1988, con particolare riguardo al personale proveniente dallEnte
Ferrovie.
ALLEGATO
N._____ SCHEMA
DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA
LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI Art.
1
(Definizione) 1. Per
molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a
connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo
subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei
suoi confronti; Art.
2 (Principi) 1. Il
codice è ispirato ai seguenti principi: a)
è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella
definizione sopra riportata; b)
è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e
ad essere tutelati nella propria libertà personale; c)
è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali
intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti
molesti; d) è
istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto
dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi
Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni
componente del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere
o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni
circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale
ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni; e)
viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i
soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo,
l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da
designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le
Amministrazioni individuano al proprio
interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso
formativo; f)
è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti
coinvolti;
g)
nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano
le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto
Legislativo n. 165 del 2001, nelle quali venga inserita, precisandone in modo oggettivo i
profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di
persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia
sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi
delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti; h)
l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri
dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle
procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura
improntata al pieno rispetto della dignità della persona. 2.
Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo di valutazione
con le conseguenze previste dai CCNL in vigore. Art.
3 (Procedure
da adottare in caso di molestie sessuali) 1. Qualora
si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro
la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o
per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso. 2.
L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente
brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato. 3.
La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche
competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire
consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di
contribuire alla soluzione del caso. Art.
4 (Procedura
informale intervento della consigliera/del consigliere) 1. La
Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali
lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di
disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che
il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce
con lo svolgimento del lavoro. 4.
L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza
che il caso richiede.
Art.
5 (Denuncia
formale) 1. Ove la
dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso
all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza
della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio
di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei
procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela
giurisdizionale della quale potrà avvalersi. 2.
Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente
dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla
direzione generale. 3.
Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti. 4.Nel
rispetto dei principi che informano la legge 10 aprile 1991 n. 125, qualora
l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati,
adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il
Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione
immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro
in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona. 5.
Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991 e nel caso in cui
l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la
denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di
lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio. 6.
Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991, qualora
l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti,
potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di
trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento
disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data
la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente
con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le
persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio. Art.
6 (Attività
di sensibilizzazione) 1. Nei
programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere
informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie
sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo. 2.
L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia
di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il
verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione
dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno
promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle
molestie sessuali sul posto di lavoro. 3.
Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la
diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee
interne.
4.
Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai
dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali. 5.
Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare
l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie
sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a
trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato
Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice. 6.
L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del
presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli
esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a
procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
ALLEGATO
N.____ CODICE
DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Art.
1 (Disposizioni
di carattere generale) 1.
I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative
degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto
adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale
militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i
componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli
all'atto dell'assunzione in servizio. 2.
I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di
responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di
responsabilità dei pubblici dipendenti. 3.
Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano
applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente
disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le
previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici
adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Art.
2 (Principi) 1.
Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente
la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e
imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente
assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le
proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è
affidato. 2.
Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere
decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo
apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con
il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e
comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione. 3.
Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di
energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più
semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse
ai propri compiti. 4.
Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non
utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. 4. Il
comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e
collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli
dimostra la massima
disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi
alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce
tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione
e i comportamenti dei dipendenti. 6.
Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli
indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività
amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle
attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore. 7.
Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle
funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce
l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente
competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati. Art.
3 (Regali
e altre utilità) 1.
Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di
festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che
abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti
all'ufficio. 2.
Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un
subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o
altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi,
salvo quelli d'uso di modico valore. Art.
4 (Partecipazione
ad associazioni e altre organizzazioni) 1.
Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica
al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a
carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività
dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati. 2.
Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni,
né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera. Art.
5 Trasparenza
negli interessi finanziari. 1.
Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di
collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio,
precisando: a)
se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti
finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b)
se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in
attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 2.
Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto
di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto
grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche,
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli
dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti
all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali
e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e
tributaria. Art.
6 (Obbligo
di astensione) 1. Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero:
di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui
egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o
agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di
cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro
caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente
dell'ufficio. Art.
7 (Attività
collaterali) 1.
Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre
utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti
d'ufficio. 2.
Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o
attività inerenti all'ufficio. 3.
Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati. Art.
8 (Imparzialità) 1.
Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di
trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende.
A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente
accordate o rifiutate ad altri. 2.
Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa
di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché
esercitata dai suoi superiori.
Art.
9 (Comportamento
nella vita sociale) 1.
Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere
utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria
iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. Art.
10 (Comportamento
in servizio) 1.
Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 2.
Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di
lavoro a quelle strettamente necessarie. 3.
Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per
ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche
dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto
dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi
trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione. 4.
Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale,
utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni
di ufficio. Art.
11 (Rapporti
con il pubblico) 1.
Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande
di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento
proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta
l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente
con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli
rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami. 2.
Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti
sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano
a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il
dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa. 3.
Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o
altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia
nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità. 4.
Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta
un linguaggio chiaro e comprensibile. 5.
Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce
servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di
quantità fissati dall'amministrazione nelle
apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio,
di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni
sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. Art.
12 (Contratti) 1.
Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre
a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a
titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto. 2.
Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel
biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle
attività relative all'esecuzione del contratto. 3.
Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso,
nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio. 4.
Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per
iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale. Art.
13 (Obblighi
connessi alla valutazione dei risultati) 5.
Il
dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le
informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio
presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle
seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei
servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti;
agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità
delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure;
sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni. |