CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso

della Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore Vasco Errani, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 2472 (doc. 1), rappresentata e difesa come da procura rogata dal Notaio Federico Stame del Collegio di Bologna n. 47789 di rep. del 2 dicembre 2003, dagli avvocati prof. Giandomenico Falcon e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. Manzi, Via Confalonieri, n.5

contro

il Presidente del Consiglio dei ministri

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

de l d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003, suppl. ord. n. 159, con riferimento alle seguenti disposizioni: art. 2, comma 1, lettera e); art. 3, comma 2, lett. a) e c); art. 4, commi da 1 a 6, e art. 6, co. 6, in parte qua; art. 6, co. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8; art. 12, co. 1, 2, 3, 4 e 5; art. 13, co. 1 e 6; art. 14, co. 1, 2; art. 22, co. 6; art. 48, co. 4; art. 49, co. 5; art. 50, co. 3; art. 51, co. 2; art. 55, co. 2 e 3; art. 60,

per violazione degli artt. 3, 4, 76, 97, 117, 118 Cost. e del principio di leale collaborazione,

nei modi e per i profili di seguito illustrati.

FATTO

Il d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, oggetto della presente impugnazione, costituisce esercizio della delega conferita al Governo dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Nonostante il legislatore delegante richiamasse il Governo al rispetto delle competenze regionali, alcuni principi e criteri direttivi contenuti in quelle disposizioni ledevano le compentenze costituzionali delle Regioni, e per questo questa Regione ha proposto il ricorso n. 43/2003, pendente avanti a codesta Corte. La presente impugnazione costituisce dunque lo sviluppo del contenzioso già instaurato avverso la legge di delega.

***

Come esposto già nel ricorso avverso la legge di delega, nello stesso vigore del vecchio Titolo V era stato riconosciuto alle Regioni un ruolo importante nella materia del mercato del lavoro. Infatti, il d. lgs. n. 469/97 aveva conferito alle Regioni e agli enti locali, in attuazione della l. n. 59/97, “funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro”. In particolare, mentre allo Stato venivano mantenute solo le funzioni di “vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, nonché procedimenti di autorizzazione per attività lavorativa all'estero”, di “conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime”, di “risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale”, di “conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro” e di “raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea” (art. 1, co. 3), venivano conferite alle Regioni tutte le funzioni relative al collocamento (art. 2, co. 1: fra queste, la “preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro” e le “iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile”) e alla politica attiva del lavoro, fra le quali, “in particolare: a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile; b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti; c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223; d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate; e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro; f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia; g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica”.

Come riconosciuto anche dalla giursprudenza costituzionale (nelle sentt. n. 74/2001 e 125/2003), la ratio ispiratrice della delega di cui alla legge Bassanini risiedeva “nell'esigenza di superare la dissociazione tra le funzioni relative al collocamento e alle politiche attive del lavoro - di spettanza statale - e le funzioni in materia di formazione del lavoro -di competenza regionale” (sent. n. 125/03, punto 2 del Diritto). Dunque, in un contesto costituzionale in cui le Regioni avevano competenza solo in materia di formazione professionale, si era comunque arrivati a concentrare nelle Regioni quasi tutte le funzioni amministrative in materia di mercato del lavoro.

Si noti, inoltre, che in base all’art. 4 d. lgs. n. 469/97, “l'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto” dovevano essere disciplinate, “anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale”, però in base a criteri direttivi posti dallo stesso art. 4, alcuni dei quali sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale (con la sent. n. 74/01), in quanto lesivi dell’autonomia organizzativa regionale.

La posizione costituzionale delle Regioni nella materia è poi stata riconosciuta e rafforzata, come è ben noto, dalla l. cost. n. 3/2001, che ha attribuito ad esse competenza concorrente in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”, ed ha rafforzato la competenza regionale in materia di formazione professionale, attribuendole carattere pieno.

E' in tale situazione che è intervenuta la legge 14 febbraio 2003, n. 30, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad operare una complessiva riorganizzazione degli strumenti di intervento in materia di mercato del lavoro, quali stabiliti dalla precedente legislazione.

Come sopra accennato, essa è stata impugnata dalla ricorrente Regione nelle disposizioni che incidono sulle competenze regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di istruzione e formazione professionale, ed in particolare nell’art. 1 (relativo ai servizi per l’impiego e all’intermediazione nella somministrazione di lavoro) e nell’art. 2 (relativo al riordino dei contratti a contenuto formativo).

La l. n. 30/2003 è ora attuata dal d. lgs. n. 276/2003, che costituisce un ampio intervento nella materia del mercato del lavoro, composto di ben ottantasei articoli. Tuttavia, tale decreto non dà attuazione a tutti i criteri di cui agli artt. 1 e 2 l. n. 30/2003 (che, peraltro, prevedevano “uno o più decreti legislativi”) ma, d’altro canto, contiene norme non riconducibili ad alcuna norma di delega.

In particolare, il d. lgs. n. 276/2003, dopo un primo titolo recante Disposizioni generali, contiene un secondo titolo sull’Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro, un terzo titolo su Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco, un quarto titolo recante Disposizioni in materia di gruppi di impresa e trasferimento d’azienda, un quinto titolo sulle Tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile, un sesto titolo su Apprendistato e contratto di inserimento, un settimo titolo su Tipologie contrattuali a progetto e occasionali, un titolo ottavo sulle Procedure di certificazione ed un titolo nono, recante Disposizioni transitorie e finali.

Alcune di queste discipline attengono all’ordinamento civile e, dunque, non incidono su competenze regionali. Altre, invece, toccano direttamente le materie sopra indicate, spettanti alla competenza concorrente (tutela e sicurezza del lavoro) o piena (formazione professionale) delle Regioni. Diverse norme in esse contenute, tuttavia, non rispettano le competenze regionali: perchè hanno carattere dettagliato in materie di competenza concorrente, perchè attribuiscono funzioni amministrative allo Stato in assenza di esigenze unitarie (o, comunque, senza coinvolgimento delle Regioni), perchè prevedono poteri statali sostanzialmente regolamentari in materie di competenza regionale, perchè limitano e condizionano lo svolgimento delle competenze regionali, perché affidano alle parti sociali funzioni che dovrebbero spettare alle Regioni, perchè eccedono la delega attribuita o per gli altri motivi che si illustreranno.

Tali norme, perciò, risultano lesive per le Regioni e costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, lett. a) e c), per violazione dell’art. 76 e dell’art. 117, co. 3, Cost.

L’art. 3 è la prima disposizione del titolo Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro. Il comma 2 di tale disposizione statuisce, nella sua parte iniziale, che restano “ferme... le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale”: ma in realtà, la successiva disciplina delle autorizzazioni (artt. 4, 5 e 6) rende evidente che la clausola di salvaguardia di cui all’art. 3, co. 2, ha carattere di mera formula di stile.

Del resto, lo stesso comma in cui la presunta norma di salvaguardia è contenuta provvede poi a smentirla, disponendo subito dopo che, “per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1: a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attivita' di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;… c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro”.

Queste norme rivelano che scopo del legislatore delegato non è dettare principi fondamentali (in materia di tutela del lavoro), in vista della successiva attuazione regionale, ma dettare una disciplina completa, che “identifichi” il regime di autorizzazione e, addirittura, le forme di coordinamento di cui sopra: ciò che rappresenta ad avviso della ricorrente Regione una violazione dell’art. 117, co. 3, Cost.

La lett. c), inoltre, viola l’art. 76 (e di nuovo, indirettamente, l’art. 117, co. 3), in quanto l’art. 1, co. 2, lett. f) della l. n. 30/2003 prevedeva non l’”identificazione” ma l’”incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pubblici… nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province”.

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera e), dell'art. 4, commi da 1 a 6, per violazione dell’art. 76, dell’art. 117, co. 3, 4 e 6, e dell’art. 118, co. 1 e 2, Cost. e del principio di leale collaborazione. Illegittimità costituzionale dell’art. 6, co. 6, nella parte in cui limita il potere autorizzatorio regionale alle attività svolte “con esclusivo riferimento al proprio territorio”.

L’art. 2 reca definizioni dei vari istituti che vengono in rilievo ai fini del decreto legislativo. La lett. e) definisce “autorizzazione” come il “provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati “agenzie per il lavoro”, allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere da a) a d)”.

L’art. 4 disciplina le autorizzazioni delle agenzie per il lavoro. I commi 1, 2, 3, 4 e 6 contengono norme di dettaglio in materia di tutela del lavoro e di formazione (dato che le attività autorizzate comprendono anche la formazione: v. l’art. 2 d. lgs. n. 276/03), e perciò violano l’art. 117, co. 3 e 4, Cost.

Il comma 5, secondo cui “Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attivita' svolta cui e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro”, prevede un potere statale sostanzialmente regolamentare, in violazione dell’art. 117, co. 6, Cost. Che per determinare il carattere normativo di un atto debba usarsi un criterio “sostanziale” sembra evidente – pena la vanificazione o il facile aggiramento della norma costituzionale – ed è comunque confermato dalla sent. di codesta Corte costituzionale n. 88/2003, punto 3 del Diritto, che lo ha espressamente utilizzato. Comunque, la disposizione viola anche l’art. 117, co. 3, perché rimette al Ministro di dettare una disciplina sicuramente di dettaglio, di competenza regionale.

Inoltre, la previsione di poteri regolamentari ministeriali viola l’art. 76, perchè essi non sono specificamente previsti dalla delega. Il Parlamento ha delegato un potere legislativo al Governo e questo non può a sua volta delegare un potere normativo attuativo ad un Ministro (delegata potestas non potest delegari). In questo modo, fra l’altro, si elude il principio per cui il potere regolamentare dei ministri richiede una specifica base legislativa e si consente l’elusione del termine fissato per la delega. Il vizio si traduce in lesione delle prerogative delle Regioni, che sono costrette ad esercitare le proprie competenze in un quadro incostituzionale.

Infine, l’art. 4, co. 1 e 2, dando seguito all’art. 2, co. 1, lett. e), attribuisce al Ministero del lavoro funzioni amministrative (di tenuta dell’albo delle agenzie per il lavoro e di rilascio dell’autorizzazione). Nelle materie di cui all’art. 117, co. 3, lo Stato, come noto, dovrebbe limitarsi a dettare i principi fondamentali, lasciando alle regioni la disciplina di dettaglio e l’allocazione delle funzioni amministrative, salvo che le esigenze unitarie impongano di trattenere al livello centrale alcune funzioni (nel qual caso la Corte ha ammesso anche norme di dettaglio cedevoli): con la precisazione che la deroga alla competenza legislativa regionale può giustificarsi “solo se la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata”, e che “l’esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà” (sent. n. 303/2003, punto 2.2 del Diritto).

Pare evidente che non esistono esigenze unitarie che impongano una gestione centralizzata delle funzioni amministrative in questione, dato che la verifica dell’esistenza dei requisiti delle agenzie (che, tra l'altro, costituisce attività di puro riscontro dei parametri di legge) e la tenuta dell’albo possono essere svolte adeguatamente dalle Regioni (o, eventualmente, dagli enti locali individuati dalle Regioni), nel rispetto dei principi fondamentali statali e delle proprie norme di dettaglio. Al contrario, la necessità di rivolgersi al centro per ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 4 costituisce una inutile complicazione per le agenzie.

Né può essere obbiettato che la competenza statale all'autorizzazione sia resa necessaria dal fatto che essa debba valere per l'intero territorio nazionale, dato che è anzi caratteristico dei sistemi decentrati che i provvedimenti assunti da ciascuno degli enti territoriali competenti sia riconosciuto dagli altri come se fosse proprio: e, del resto, proprio a ciò serve l'opera unificatrice delle regole che lo Stato compie dettando i principi fondamentali.

Tra i principi fondamentali di un sistema decentrato vi è, in primo luogo, quello della validità nazionale delle autorizzazioni concesse. Si tratta d'altronde di un principio che non ha nulla di speciale, ed opera già nell'ordinamento in una pluralità di situazioni, sia nel sistema regionale (si pensi ai titoli di formazione professionale) sia al di fuori di esso: nessuno ha mai supposto, ad esempio, che la patente di guida rilasciata da una autorità locale non valga perciò al di fuori della circoscrizione di questa.

Dunque, le norme in questione violano sia la competenza legislativa regionale ad allocare le funzioni amministrative (art. 118, co. 2), sia il principio di sussidiarietà (art. 118, co. 1).

Comunque, se anche si ritenesse esistente un’esigenza unitaria, i commi 1 e 2 dell’art. 4 sarebbero comunque illegittimi, in base ai principi di cui alla sent. n. 303/2003, perchè le Regioni non sono chiamate a dare l’intesa nel momento dell’esercizio della funzione amministrativa.

Si noti fra l’altro che, se è vero che nel precedente assetto costituzionale l’art. 10 d. lgs. n. 469/97 prevedeva la competenza ministeriale all’autorizzazione (e all’accreditamento), tuttavia era contemplato un parere regionale (co. 5): l’art. 4 d. lgs. n. 276/03, invece, paradossalmente vorrebbe estromettere le Regioni proprio quando esse hanno una riconosciuta ed espressa competenza costituzionale in una materia.

Si noti che la lesione della competenza regionale non viene certo meno per il fatto che – tranne per quanto riguarda l’attività di somministrazione - l’art. 6, co. 6, prevede che “l'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), puo' essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b)”, cioè del requisito che “l’attività interessi un ambito distribuito sull’intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni”.

Infatti, l’art. 6, co. 6, attribuisce alle Regioni una competenza autorizzatoria non solo limitata nell'oggetto (riferendosi alle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale), ma soprattutto limitata in relazione ai soggetti autorizzabili, che sono i soggetti che operino esclusivamente sul territorio regionale.

Inoltre, la norma è del tutto irragionevole in quanto le Regioni non potrebbero autorizzare anche agenzie che, in ipotesi, ricerchino in loco personale per un’impresa avente sede in altra regione: ma non si vede quale sia l’esigenza unitaria che rende necessaria la competenza statale per autorizzare agenzie che, come è naturale per il tipo di attività svolta, collaborino con soggetti situati anche in altre rergioni. Essa è irragionevole anche perchè, tenuto conto dell’art. 5, co. 4, lett. b), sembra esserci un “vuoto” nella disciplina statale, nel senso che, se una agenzia volesse operare in due regioni, non vi potrebbe essere autorizzazione statale nè regionale.

Tale previsione è comunque il complemento dell'altra, qui contestata, che riserva allo Stato le autorizzazioni “generali”. Ed anzi, il limitato riconoscimento della competenza regionale mostra più concretamente l'illegittimità e l'irrazionalità della maggiore competenza statale.

Ne risulta evidente, infatti, che ai fini della autorizzazione locale le regioni procedono alla verifica degli stessi requisiti: sicché l'esistenza di più apparati amministrativi dello Stato e delle Regioni risulta completamente duplicativa e smentisce qualunque profilo “unitario” dell'attività statale.

La distinzione tra le autorizzazioni “nazionali” di competenza statale e qulle “locali” di competenza regionale è costituzionalmente illegittima, ma sia consentito di osservare anche che essa traduce una concezione arcaica dell'organizzazione pubblica, superata nella Costituzione sia dal principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 che dal principio di articolazione della Repubblica di cui all'art. 114 della Costituzione.

Nelle materie concorrenti e residuali l'amministrazione regionale non è l'amministrazione di ciò che interessa solo alla Regione, ma è l'amministrazione della Repubblica in tale materia. L'attrazione al centro di tale amministrazione non è ammessa se non per attività che debbano essere svolte unitariamente, alle condizioni e con le cautele di cui alla sentenza di codesta Corte costituzionale n. 303 del 2003. Ma è evidente che in questo caso, al centro, non si farebbe che verificare domande proposte da enti che hanno una sede locale, in relazione all'esistenza di requisiti oggettivi verificabili esattamente allo stesso modo da un ufficio statale e da un ufficio regionale.

Ne risulta che anche l’art. 6, co. 6, è affetto da illegittimità costituzionale nella parte in cui limita il potere autorizzatorio regionale alle attività svolte “con esclusivo riferimento al proprio territorio”.

Per completezza si osserva che tutte le norme sopra indicate violano anche l’art. 76, dato che la l. n. 30/2003 aveva delegato il Governo a dettare “principi fondamentali” (art. 1, co. 1) nel “rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” (co. 2, lett. b), n. 1).

3) Illegittimità costituzionale dell'art. 6, co. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 per violazione degli artt. 3, 97, 117 e 118 Cost.

L’art. 6 disciplina Regimi particolari di autorizzazione.

Il comma 1 dispone che “sono autorizzate allo svolgimento della attivita' di intermediazione le universita' pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonche' l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17”. Similmente, il comma 3 prevede che “sono altresi' autorizzate allo svolgimento della attivita' di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attivita' imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita', e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1”.

Tali norme sembrano autorizzare direttamente allo svolgimento dell’attività di intermediazione i soggetti da esse indicati. Questa interpretazione è suggerita anche dal fatto che, in base al co. 2, “sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di intermediazione, secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma 6 del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui all'articolo 5, comma 1”. Il comma 2, dunque, a differenza dei commi 1 e 3, richiama espressamente le norme sulle procedure autorizzatorie, per cui esso di certo non dispone un’autorizzazione ope legis.

Un regime ancora diverso pare delineato dal comma 4, secondo il quale “l'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalita' giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attivita' di intermediazione”. La disposizione afferma altresì che “l'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1”. Ma la norma, che prevede la domanda di iscrizione all’albo, non parla espressamente di un’autorizzazione.

I commi 1 e 3, qualora intesi nel senso di disporre un’autorizzazione ope legis, sono illegittimi, in primo luogo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in quanto: non è chiara la ragione per cui i soggetti ivi indicati siano autorizzati direttamente a svolgere attività diverse da quelle che svolgono abitualmente (nel caso delle università, questo è evidente; ma anche i sindacati si occupano istituzionalmente di rapporti di lavoro già costituiti e non dell’intermediazione); agli stessi soggetti viene irragionevolmente data un’autorizzazione generale, apparentemente non limitata ai settori in cui essi operano o alla loro circoscrizione territoriale di competenza o, nel caso delle università, agli utenti di esse; né sono previsti controlli dei requisiti richiesti. Non essendovi strumenti amministrativi di autorizzazione, eventuali abusi o irregolarità resterebbero privi di sanzione.

Il vizio si traduce in lesione delle prerogative delle Regioni, che sono costrette ad esercitare le proprie competenze legislative ed amministrative in un quadro incostituzionale.

Inoltre le disposizioni in questione hanno contenuto dettagliato, anzi si configurano come disposizioni-provvedimento (benchè i destinatari non siano specificamente indicati), con violazione dell’art. 117, co. 3 e 4 (dato che l’intermediazione comprende attività formative). Infine, esse violano l’art. 118, in quanto funzioni sostanzialmente amministrative vengono svolte al centro in assenza di esigenze unitarie.

L’art. 6, co. 2, che riguarda i comuni, le camere di commercio e le scuole, anche paritarie, è illegittimo innanzi tutto perché richiama le procedure di cui all’art. 4 ed all’art. 6, co. 6, già censurati per i motivi sopra illustrati. La norma viola anche gli artt. 3 (principio di ragionevolezza) e 97 Cost. perché prevede un’autorizzazione generale, apparentemente non limitata ai settori in cui i soggetti operano o alla loro circoscrizione territoriale di competenza o, nel caso delle scuole, agli utenti di esse, e perchè non richiede il possesso del requisito di cui all’art. 5, co. 1, lett. d).

Il vizio si traduce in lesione delle prerogative delle Regioni, che sono costrette ad esercitare le proprie competenze legislative ed amministrative in un quadro incostituzionale.

L’art. 6, co. 4 e 5, sono illegittimi in quanto richiamano la procedura di cui all’art. 4 ed in quanto hanno carattere dettagliato.

L’art. 6, co. 7, è illegittimo in quanto disciplina in modo puntuale la procedura del rilascio dell’autorizzazione da parte della Regione, in violazione dell’art. 117, co. 3 e 4.

L’art. 6, co. 8, viola l’art. 117, co. 6, Cost. perchè prevede un potere ministeriale sostanzialmente regolamentare (seppur da esercitare su intesa della Conferenza unificata) in materia di competenza regionale, al fine di definire “le modalita' di costituzione della apposita sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e delle procedure ad essa connesse”. Inoltre, la previsione di poteri regolamentari ministeriali viola l’art. 76, perchè essi non sono specificamente previsti dalla delega: su ciò si può rinviare alle considerazioni svolte in relazione all’art. 4, co. 5.

4) Illegittimità costituzionale dell'art. 12, co. 1, 2, 3, 4 e 5, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

L’art. 12 pone l’obbligo, a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, di “versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attivita' di somministrazione”. Le risorse sono destinate a favore dei lavoratori stessi, in particolare per “promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuita' di occasioni di impiego e… prevedere specifiche misure di carattere previdenziale” (co. 1). Inoltre, i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a “versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato”, al fine di “garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori”, di “verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti”, di favorire “l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni”, di promuovere “percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale” (co. 2).

Come si vede, in pratica tutte le iniziative contemplate da queste disposizioni attengono alle materie della tutela del lavoro e della formazione professionale (a parte le “misure di carattere previdenziale” di cui al comma 1). I commi 1 e 2 dispongono direttamente la destinazione del contributo ai fondi di cui al comma 4. Tale diretta destinazione risulta illegittima per violazione della potestà legislativa regionale: in relazione alla quale lo Stato si sarebbe dovuto limitare a sancire l’obbligo del contributo, la sua misura e la sua destinazione di massima, spettando alle Regioni la disciplina di dettaglio in materia. Identica considerazione varrebbe anche se si volesse fare riferimento alla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

In base al comma 3, “gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel predetto ambito”. Il comma 4 aggiunge che “i contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro: a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile; b) come soggetto dotato di personalita' giuridica...”.

L’attribuzione di funzioni alle parti sociali, da parte dello Stato, in materia di tutela del lavoro e formazione professionale è illegittima. Si è già ricordato che, nelle materie di cui all’art. 117, co. 3, lo Stato dovrebbe limitarsi a dettare i principi fondamentali, lasciando alle regioni la disciplina di dettaglio e l’allocazione delle funzioni amministrative, salvo che le esigenze unitarie impongano di trattenere al livello centrale alcune funzioni (v. sent. n. 303/03). Ora, a parte il fatto che la sent. n. 303/2003 fa riferimento alle materie di cui all’art. 117, co. 3, (sicché quanto da essa riconosciuto allo Stato non può intendersi come valevole anche per le materie di cui al comma 4), risulta chiaro che i criteri di cui alla sent. n. 303 non possono giustificare la sottrazione alle Regioni del compito di allocare funzioni che vengono assegnate non allo Stato ma alle parti sociali, anche a livello locale come nel caso degli “enti bilaterali” di cui all’art. 12, co. 4.

Nè varrebbe invocare il principio di sussidiarietà “orizzonatale” di cui all’art. 118, co. 4, perchè tale principio non giustifica uno spostamento di competenza, ma deve semplicemente ispirare l’azione del soggetto competente in base a Costituzione.

Inoltre, l’affidamento delle funzioni di cui all’art. 12, co. 1 e 2, ai soggetti privati di cui al comma 4 implica che i contributi siano destinati agli utenti scelti dai fondi, con conseguente pregiudizio per l’esigenza di equità nella gestione dei contributi.

I commi 3 e 4 violano, dunque, l’art. 118 Cost. Ugualmente, è illegittima la previsione della competenza (sussidiaria) del Ministero (co. 3), non sussistendo esigenze unitarie e mancando comunque qualsiasi coinvolgimento delle Regioni: il che, fra l’altro, implica l’impossibilità di un raccordo con la programmazione regionale delle attività formative.

Il comma 5 dell’art. 12 prevede che “i fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruita', rispetto alle finalita' istituzionali previste ai commi l e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema”, e attribuisce al Ministero del lavoro anche il potere di “vigilanza sulla gestione dei fondi”.

Anche tale disposizione viola l’art. 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione, mancando esigenze unitarie a fondamento dei poteri statali e, comunque, mancando qualsiasi coinvolgimento delle Regioni.

5) Illegittimità costituzionale dell'art. 13, co. 1 e 6, per violazione degli artt. 3, 76, 117 e 118 Cost.

L’art. 13 si intitola Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato, in questo modo richiamando l’art. 1, co. 2, lett. f) della legge delega. In realtà, tuttavia, il contenuto della disposizione attiene all’inserimento dei lavoratori “svantaggiati” nel mercato del lavoro, cioè alle materie della tutela del lavoro (art. 117, co. 3), della formazione professionale e delle politiche sociali (art. 117, co. 4).

L’art. 13, co. 1, stabilisce che, “al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro e' consentito: a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalita', e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi” (l’art. 23 prevede che “i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte” (co. 1), e che tuttavia questa disposizione “non trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13”).

Dunque, l’art. 13 dà la possibilità di attribuire ai lavoratori “svantaggiati” un trattamento economico e normativo deteriore, a parità di mansioni e di livello, rispetto ai lavoratori dipendenti dall’utilizzatore, qualora ci siano i presupposti di cui al comma 1.

Il comma 2, poi, prevede la decadenza dai trattamenti di mobilità e disoccupazione a carico del lavoratore, “destinatario delle attivita' di cui al comma 1”, che rifiuti “di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento” o “non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza”, purchè “le attivita' lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza” (co. 3). Ancora, i commi 4 e 5 disciplinano la procedura di decadenza dai trattamenti previdenziali (comprendente la possibilità di un ricorso alle direzioni provinciali del lavoro).

Il comma 6 dà atto della competenza regionale in materia, stabilendo che, “fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una convenzione tra una o piu' agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse”.

Dunque, dallo stesso art. 13 risulta confermata la competenza regionale nella materia dell’inserimento lavorativo dei disabili. Si tratta di una competenza in parte piena (formazione professionale e politiche sociali) ed in parte concorrente (tutela del lavoro). Il comma 1, anziché limitarsi alla determinazione di un principio, detta norme operative di dettaglio in materie di competenza regionale. Ora, come si è visto, codesta Corte ha ammesso una transitoria normativa statale di dettaglio solo in caso di attrazione al centro di funzioni amministrative ex art. 118 Cost.: situazione che non viene qui certo in considerazione. Nè la competenza regionale è tutelata, in attesa delle norme regionali, da quanto previsto dal comma 6, visto che le convenzioni possono essere concluse anche con comuni e province. Dunque, i commi 1 e 6 violano l’art. 117, co. 3 e 4, Cost.

Inoltre, l’art. 13, co. 1 e 6, viola l’art. 76, perchè non trova supporto nella delega (l’art. 1, co. 2, lett. m, n. 5, non fa eccezione per i disabili), e l’art. 3 (co. 1 e 2), in quanto prevede un trattamento deteriore dei lavoratori svantaggiati a fronte di “piani di inserimento”, “interventi formativi “ e “tutori”: e la realtà ha ampiamente insegnato che una situazione di questo tipo si tradurrebbe in un lavoro sottopagato a parità di livello e di mansioni. In pratica, i lavoratori che dovrebbero ricevere maggiore tutela vengono costretti ad accettare un trattamento deteriore rispetto agli altri lavoratori dietro l’alibi dei “piani di inserimento”. Del tutto diversa era la logica della l. n. 68/1999, che tutelava il diritto al lavoro dei disabili attraverso agevolazioni ai datori di lavoro.

Questi vizi si traducono in lesione delle competenze regionali perchè costringono la Regione ad esercitare le proprie competenze legislative ed amministrative in un quadro incostituzionale.

6) Illegittimità costituzionale dell'art. 14, co. 1 e 2, per violazione degli artt. 76, 117 e 118 Cost.

Anche l’art. 14 riguarda l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati. Esso prevede che, “al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68,... stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381,... convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni,... aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti” (co. 1). I servizi di cui all’art. 6 l. n. 68/99 sono “gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469”. Il comma 2 indica gli aspetti che devono essere disciplinati dalla “convenzione quadro”.

Dunque, i commi 1 e 2 intervengono nelle materie della tutela del lavoro e delle politiche sociali, dettando norme di dettaglio e rinviando, per il completamento della disciplina, alle convenzioni quadro. Alle Regioni non resta alcuno spazio per l’esercizio della potestà legislativa in materia, potendo esse solo concorrere alla formazione delle convenzioni. Ciò implica violazione dell’art. 117, co. 3 e 4.

Inoltre, la disciplina in questione eccede la delega attribuita al Governo, in violazione dell’art. 76 Cost.

7) Illegittimità costituzionale dell'art. 22, co. 6, per violazione degli artt. 3, 4, 76, 117 e 118 Cost.

L’art. 22 riguarda la disciplina del rapporto di lavoro in caso di somministrazione. In particolare, il comma 6 stabilisce che “la disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si applicano in caso di somministrazione”.

Dunque, i lavoratori somministrati non vengono computati ai fini dell’obbligo di assunzione di una percentuale di disabili sul totale dei dipendenti: ciò costituisce una grave ed irragionevole deroga ad un principio fondamentale statale in materia di competenza regionale (tutela del lavoro e politiche sociali).

L’art. 22, co. 6, diminuisce la tutela offerta alla categoria dei disabili, e la gravità di questa menomazione risulta chiara se si pensa al carattere di stabilità che connota la somministrazione a tempo indeterminato. Manca, inoltre, un fondamento nella legge di delega. Questa norma, dunque, viola gli artt. 3, co. 1 e 2, 4 e 76 Cost., il che si ripercuote in violazione dell’art. 117, co. 3 e 4, Cost., in quanto l’irragionevole deroga al principio condiziona inevitabilmente ed illegittimamente la legislazione regionale.

8) Illegittimità costituzionale degli artt. 48, co. 4, 49, co. 5, e 50, co. 3, per violazione dell’art. 117 Cost.

Il Titolo VI del d. lgs. n. 276/03 disciplina l’Apprendistato e contratto di inserimento. L’art. 47 prevede tre tipologie di apprendistato, così descritte: “a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione”.

L’art. 48 disciplina il primo tipo di apprendistato. Il comma 4 stabilisce che “la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi… c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti”.

La disposizione interviene in materia di formazione professionale, espressamente eccettuata dalla competenza concorrente in materia di istruzione, e devoluta alle Regioni ai sensi dell’art. 117, co. 4, Cost. Essa risulta perciò illegittima, sia in quanto detta principi vincolanti per le Regioni in materia di piena competenza regionale (non ravvisandosi titoli costituzionali specifici che giustifichino l’intervento statale) sia perché vincola l’esercizio della potestà legislativa regionale all’intesa con i ministeri. Quest’ultima norma sarebbe poi illegittima anche se si riconducesse la materia all’art. 117, co. 3. Infatti, il vincolare la legge ad intese con soggetti terzi stravolge i principi sull'esercizio della funzione legislativa, che appartiene agli organi rappresentativi e non può essere condizionata ad assensi esterni se non vi è una espressa disposizione costituzionale.

Inoltre, è in particolare illegittimo il criterio di cui alla lett. c), sopra citata, che vorrebbe limitare la potestà legislativa regionale al compito di dettare standard. Al contrario, spetta semmai alla legge regionale di definire lo spazio che in ipotesi essa intenda affidare alle parti sociali, in applicazione di un principio di sussidiarietà orizzontale.

L’art. 49 è dedicato all’apprendistato professionalizzante. In base al co. 5, “la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi… b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione e della articolazione della formazione”.

Dunque, si tratta di una disciplina simile a quella di cui all’art. 48: cambiano i soggetti chiamati all’intesa con le Regioni ma restano i profili di illegittimità sopra illustrati (anzi, il rinvio ai contratti collettivi non implica più il rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni), ai quali si può rinviare.

L’art. 50 disciplina l’apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Il co. 3, secondo il quale, “ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le universita' e le altre istituzioni formative”, detta una disciplina simile a quelle appena esposte (pur nella corretta – in questo caso – fissazione di vincoli di contenuto) in quanto subordina la potestà legislativa regionale alla volontà di altri enti che non vi hanno titolo costituzionale: per cui si può rinviare, sotto questo profilo, alle argomentazioni relative all’art. 48, co. 4.

9) Illegittimità costituzionale dell’art. 51, co. 2., per violazione dell’art. 117, co. 6, Cost.

L’art. 51 disciplina i Crediti formativi. Il co. 2 stabilisce che, “entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome definisce le modalita' di riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001”.

Dunque, si tratta della previsione di un potere sostanzialmente regolamentare, seppur da esercitare di intesa con le Regioni. La sua previsione perciò viola l’art. 117, co. 6, come già illustrato in relazione ad altre previsioni del genere (v., in particolare, il motivo n. 2), sia che si riconduca la materia all’art. 117, comma 3 (istruzione), sia che la si riconduca al co. 4 (formazione professionale). Essa, inoltre, viola l’art. 76, non trovando supporto nella delega (v. sempre il motivo n. 2).

Può essere opportuno precisare che la presenza dell’intesa delle Regioni non elimina l’illegittimità, dato che i principi definiti dalla sent. n. 303/03 valgono per l’esercizio delle funzioni amministrative. Invece, le esigenze unitarie che riguardano la funzione normativa sono già “codificate” dalla Costituzione e vengono soddisfatte attraverso i principi fondamentali di cui al co. 3 e attraverso le competenze statali di cui al co. 2 dell’art. 117.

11) Illegittimità costituzionale dell’art. 55, co. 2 e 3, per violazione dell’art. 117 Cost.

L’art. 54 disciplina un ulteriore contratto a contenuto formativo, cioè il “contratto di inserimento”, che sostituisce il vecchio contratto di “formazione e lavoro”.

L’art. 55 disciplina il Progetto individuale di inserimento. In particolare, il co. 2, rinvia ai contratti collettivi la determinazione delle “modalita' di definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, in funzione dell'adeguamento delle capacita' professionali del lavoratore”, nonche' delle “modalita' di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1”. In mancanza di determinazione da parte del contratto collettivo, “il Ministro del lavoro… individua in via provvisoria e con proprio decreto… le modalita' di definizione dei piani individuali di inserimento di cui al comma 2”.

Tali norme rientrano nella materia della formazione professionale, attribuendo poteri sostanzialmente normativi alle parti sociali o, in subordine, al Ministro del lavoro, con totale estromissione delle Regioni, titolari di competenza costituzionale piena in materia. L’art. 55, commi 2 e 3, dunque, viola l’art. 117, co. 4 e co. 6, né l’illegittimità verrebbe meno qualora le norme fossero ricondotte ad una materia di competenza concorrente, dato che, comunque, una disciplina di dettaglio viene sottratta in toto alle Regioni e viene inoltre previsto un potere ministeriale privo di fondamento costituzionale. Inoltre è violato l’art. 76, dato che l’art. 2, co. 1, lett. h) prevedeva che le linee-guida fossero concordate dalle parti sociali e, in mancanza, determinate dalle Regioni, d’intesa con il Ministro.

12) Illegittimità costituzionale dell’art. 60 per violazione dell’art. 117, co. 4, Cost.

L’art. 60 disciplina i Tirocini estivi di orientamento. La disposizione interviene nel dettaglio in una materia di competenza regionale piena (formazione professionale), con conseguente violazione dell’art. 117, co. 4, Cost.

***

Per queste ragioni, la Regione Emilia-Romagna, come sopra rappresentata e difesa

chiede

voglia codesta Ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso, dichiarando l’illegittimità del d. lgs. n. 276 del 2003, con riferimento alle seguenti disposizioni: art. 2, comma 1, lettera e); art. 3, comma 2, lett. a) e c); art. 4, commi da 1 a 6, e art. 6, co. 6, in parte qua; art. 6, co. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8; art. 12, co. 1, 2, 3, 4 e 5; art. 13, co. 1 e 6; art. 14, co. 1, 2; art. 22, co. 6; art. 48, co. 4; art. 49, co. 5; art. 50, co. 3; art. 51, co. 2; art. 55, co. 2 e 3; art. 60, nei termini e per i motivi sopra esposti.

Prof. avv. Giandomenico Falcon

Avv. Luigi Manzi

Padova-Roma, 5 dicembre 2003

ALLEGATI

1) Deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2003, n. 2472.

2) Procura speciale n. 47789 di rep. del 2 dicembre 2003.

 

Relazione di notificazione.

A richiesta della Regione Emilia-Romagna - come sopra rappresentata e difesa - io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla sede presso la Corte d'appello di Roma ho notificato copia conforme del suesteso ricorso a

1) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi, Roma, ivi consegnandone copia a mani di

 

 

 

 

 

 

 

2) Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso l'Avvocatura generale dello Stato, via Portoghesi, 12, Roma, ivi consegnandone copia a mani di