PREMESSA
Il decreto legislativo 8.4.2003, n.
66, pubblicato in Supplemento Ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14.4.2003
ed entrato in vigore il 29.4.2003, dà attuazione alle direttive n. 93/104/Ce e 2000/34/Ce
e regola i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi allorganizzazione
dellorario di lavoro, al fine di realizzare un adeguato livello di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori.
RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLORARIO DI LAVORO
Ambito di applicazione
Le norme del D.Lgs. n. 66/2003
trovano applicazione, in base allart. 2, co. 1, a tutti i settori pubblici e
privati, ad eccezione del lavoro della gente di mare, del personale di volo
dellaviazione civile e dei lavoratori mobili (con riferimento ai profili di cui alla
direttiva 2002/15/Ce)(1). Il co. 4 dellart. 2 dispone inoltre che la nuova
disciplina si applica anche agli apprendisti maggiorenni, per i quali, in precedenza,
lart. 11, co. 1, della legge n. 25/1955 conteneva specifiche disposizioni. Per
effetto di tale previsione si ha la piena equiparazione di tali soggetti, nella materia
trattata dal decreto in oggetto, alla generalità dei lavoratori.
Definizione di orario di lavoro
In base allart. 2, co. 1, lett. a)
del D.Lgs. n. 66/2003, costituisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore
sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nellesercizio della sua
attività o delle sue funzioni.
Orario normale di lavoro
Lart. 3 dispone che lorario
normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali e che i contratti collettivi possono
stabilire una durata minore e riferire lorario normale alla durata media delle
prestazioni di lavoro in un periodo non superiore allanno.Viene quindi confermato il
meccanismo di determinazione dellorario normale di lavoro previsto dallart. 13
della legge n. 196/1997. La norma non contiene più, tuttavia, la previsione secondo la
quale la possibilità di definizione dellorario su base plurimensile é attribuita
ai soli contratti collettivi nazionali, cosicché devono ritenersi abilitate in tal senso
le fonti collettive di qualsiasi livello.
Durata massima
dellorario di lavoro
Il D.Lgs. n. 66/2003 non stabilisce un
limite legale giornaliero di durata dellorario di lavoro, definendo, per converso,
soltanto il diritto al riposo giornaliero del lavoratore, che non può essere inferiore,
ai sensi dellart. 7, co. 1, alle undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro
ore.
Lart. 4, co. 1, introduce
inoltre un limite di durata massima settimanale dellorario di lavoro. Tale limite
legale viene individuato con riferimento ad un periodo di sette giorni ed include le ore
di lavoro straordinario. Pertanto la durata massima dellorario di lavoro stabilita
dai contratti collettivi ai sensi del co. 1 dellart. 4 non può comunque
superare, ai sensi del successivo co. 2, le 48 ore per ogni periodo di sette giorni,
comprese le ore di lavoro straordinario.
Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ha precisato con lettera circolare n. 5/27373/70 dell 11.9.2003 (relativa
alladempimento degli obblighi di comunicazione connessi al superamento delle 48 ore
settimanali attraverso prestazioni di lavoro straordinario) che non può darsi della
settimana lavorativa una definizione rigida. Si può quindi considerare tale ogni periodo
di sette giorni, con la conseguente possibilità per i datori di lavoro di far decorrere
la settimana di riferimento a partire da qualsiasi giorno, ovvero in alternativa di
ritenere quale settimana quella prevista dal calendario (dal lunedì alla domenica).
Ai fini
dellapplicazione in materia di durata massima settimanale dellorario di
lavoro, il co. 3 dellart. 4 precisa che la durata media dellorario di lavoro
deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi.
Con circolare n.
27 del 30.7.2003 lo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha identificato
quale termine iniziale per la decorrenza del criterio legale di computo della media
settimanale il 30.4.2003.
Ciò anche con riferimento ai casi di
cui al successivo co. 4, in base al quale i contratti collettivi possono elevare il limite
di cui al co. 3 fino a 6 ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o
inerenti allorganizzazione del lavoro, che siano specificate negli stessi contratti
collettivi. Il periodo di riferimento ai fini del calcolo della durata massima media
dellorario settimanale può essere individuato, oltre che secondo il criterio fisso
indicato dalla legge (cioè a partire dal 30.4.2003) anche diversamente, essendo
necessaria ai fini della verifica del rispetto della media settimanale soltanto la
predeterminazione, e quindi la certezza, dei termini iniziale e finale del periodo stesso
nonché della collocazione dei sette giorni di riferimento. Il superamento dei limiti
settimanali può essere individuato solo a consuntivo, cioè al termine del periodo di
riferimento legale di 4 mesi a decorrere dal 30 aprile 2003 ovvero di quello indicato
dalla contrattazione collettiva. Ai fini della verifica del rispetto o meno dei
termini di riferimento faranno fede, in caso di determinazione contrattuale del periodo di
riferimento, le indicazioni contenute nella comunicazione alla Direzione provinciale del
lavoro.
Dal computo della
media settimanale di cui allart. 4 devono essere esclusi, per espressa disposizione
dellart. 6 del D.Lgs. n. 66/2003, i periodi di ferie annue e i periodi di assenza
per malattia.
Le stesse ore di
straordinario prestate non si computano ai fini della media settimanale nellipotesi
in cui il lavoratore fruisca di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alla
maggiorazione retributiva dovuta per lavoro straordinario, in base a quanto precisato dal
co. 2 dello stesso articolo.
Il lavoro
straordinario
Lart. 1,
co.2, lett. c) del D.Lgs. n. 66/2003 definisce quale lavoro straordinario quello prestato
oltre il normale orario di lavoro, così come definito dallart. 3, quindi quello
prestato oltre la quarantesima ora, ovvero oltre la minore durata stabilita dai contratti
collettivi ai sensi dellart. 3, co. 2.
Premessa lenunciazione di
principio che il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto, lart. 5 del
D.Lgs. n. 66/2003 dispone che i contratti collettivi regolamentano le modalità di
esecuzione del lavoro straordinario nel rispetto dei limiti di durata massima
dellorario di lavoro.
Lart. 4, co. 2, del D.Lgs. n.
66/2003, nel disporre che la durata media dellorario di lavoro non può superare le
48 ore per un periodo di 7 giorni, comprese le ore di lavoro straordinario definisce
nuovi limiti di ricorso al lavoro straordinario.
In difetto di una disciplina
collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso solo previo accordo
tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore
annuali. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il ricorso al lavoro
straordinario è inoltre ammesso in relazione alle particolari fattispecie indicate al co.
4 dellart. 5 del D.Lgs. n. 66/2003(3). Gli stessi contratti collettivi possono
consentire che, in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva prevista
dallart. 5, co. 5, i lavoratori fruiscano di riposi compensativi.
In tal caso le ore di lavoro
straordinario prestate non si computano, come sopra indicato, ai fini della media
settimanale di cui allart. 4.
CONTRIBUTO
AGGIUNTIVO SUL LAVORO STRAORDINARIO
Le disposizioni del D.Lgs. n. 66/2003
regolano, per espressa indicazione dellart. 1, i profili di disciplina del rapporto
di lavoro connessi allorganizzazione dellorario di lavoro e non determinano
alcuna modifica in materia di disciplina del contributo aggiuntivo sul lavoro
straordinario.
La legge n. 549/1995, quale apposita
fonte normativa di disciplina di tale contribuzione, ha dettato al co. 18 dellart. 2
una definizione di lavoro straordinario ai soli fini dellapplicazione della
contribuzione da essa prevista, a conferma della autonomia delle disposizioni in materia
contributiva rispetto a quelle in materia organizzativa dellorario di lavoro,
nozione e disciplina che rimangono integralmente in vigore, e per lapplicazione
delle quali si rimanda alle circolari emanate nel tempo (4).
Superamento del limite settimanale
Lintroduzione del limite massimo
delle 48 ore su sette giorni non incide sulla previsione del versamento di una
contribuzione pari al 15% sul lavoro straordinario prestato oltre la 48esima
ora per le aziende industriali ovvero pari al 5% per le imprese diverse da quelle
industriali.
Come sopra è stato precisato, le
disposizioni del D.Lgs. n. 66/2003 non modificano la materia del versamento della
contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario, quale disciplinata dallart.2
della legge n. 549/1995. Non è inoltre sanzionata la violazione del limite settimanale di
svolgimento del lavoro straordinario. Ne consegue che detto contributo rimane in vigore ed
è dovuto ogni qualvolta si verifichi a consuntivo del periodo individuato ai fini del
calcolo della media settimanale il superamento del limite massimo delle 48 ore di lavoro,
fermo restando il versamento della contribuzione pari al 5% per le ore di straordinario
svolte dalla quarantesima ora fino alla quarantottesima, elevato al 10% per le imprese
industriali con più di 15 dipendenti per le ore successive alla quarantaquattresima.
Esclusioni
Tenuto conto della definizione orario
di lavoro contenuta nellart. 2, co. 1, lett. a), quale qualsiasi periodo in
cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nellesercizio
della sua attività e delle sue funzioni, si osserva che lart. 16, co. 1,
lettere da a) a p) del decreto n. 66/2003 elenca una serie di attività che sono escluse
dallambito di applicazione della disciplina della sola durata settimanale
dellorario dettata dallart. 3 dello stesso (che individua quale orario normale
di lavoro quello delle 40 ore settimanali) e non anche dallapplicazione
dellart. 4, che individua la durata massima dellorario di lavoro, fissata in
48 ore per un periodo di 7 giorni (come sopra illustrato); ne consegue che anche le
attività indicate nelle lettere da a) a p) del co. 1 dellart. 16 sono soggette ai
limiti di durata massima settimanale dellorario di lavoro indicati del decreto n.
66/2003 (5).
Pertanto anche in
tali settori leventuale superamento del limite delle 48 ore settimanali, in caso di
superamento dei limiti multiperiodali, comporta il versamento del contributo aggiuntivo
sul lavoro straordinario, a decorrere dalla verifica a consuntivo del superamento del
limite. Sono inoltre fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti
collettivi nazionali.
Per quanto
attiene, invece il lavoro straordinario prestato tra la quarantesima e la quarantottesima
ora in questi stessi settori (che rimangono esclusi dal limite di durata settimanale di
cui allart. 3 del D.Lgs. n. 66/2003), sono stati richiesti chiarimenti al Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali circa la perdurante applicabilità delle istruzioni
di cui alla circolare n. 100 del 1996, attesa la provvisorietà delle stesse nonché la
rinnovata nozione di orario di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003. Nelle more delle
indicazioni ministeriali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla
circolare dellIstituto n. 174 del
1996 per le attività indicate nelle lettere da a) a n) dellart. 16, co.
1, del D.Lgs. n. 66 del 2003 . Per le attività indicate alle lettere o) e p) di
questultima norma, invece, il versamento del contributo aggiuntivo sul lavoro
straordinario è comunque dovuto anche per le ore dalla quarantesima alla quarantottesima,
in quanto non contemplate nellelenco contenuto nella circolare n. 100 del 1996 del
Ministero del lavoro.
Deroghe
Lart. 17 del
D.Lgs. n. 66/2003 prevede alcune deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero,
pause, lavoro notturno e durata massima settimanale dellorario di lavoro. Riveste
interesse ai fini della presente circolare quanto disposto dal comma 5 della norma che
stabilisce, tra laltro, che le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 dello
stesso decreto legislativo non si applicano ai lavoratori la cui durata dellorario
di lavoro, a causa delle caratteristiche dellattività esercitata, non è misurata o
predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e in particolare, quando si
tratta di: dirigenti, personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere
di decisione autonomo, manodopera familiare, lavoratori nel settore liturgico delle chiese
e delle comunità religiose, prestazioni rese nellambito di rapporti di lavoro
a domicilio e di telelavoro. A causa della particolare natura dei rapporti di lavoro e le
particolari modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, per il personale
dirigenziale e con funzioni direttive e per i lavoratori a domicilio non è dovuto, come
noto, il versamento del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario. Per quanto
attiene, invece, alle prestazioni rese nellambito dei rapporti di telelavoro, lo
stesso contributo aggiuntivo deve essere versato in assenza di esplicite previsioni
normative di esonero.
Apprendisti
maggiorenni
La piena equiparazione degli apprendisti
maggiorenni agli altri lavoratori disposta dallart. 2, co. 4, del D.Lgs. n. 66/2003
comporta lassoggettamento al contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario delle
ore prestate in eccedenza fino alla soglia massima delle 44 ore settimanali pari al 5%.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
TOMASSINI
NOTE
1) Il co. 2 dellarticolo 2
rimanda, per le particolari categorie di personale in esso elencate, allemanazione
di un decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, e della salute, economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da
adottare entro 120 giorni dallentrata in vigore del decreto.
2) Cfr. circolare INPS n. 15 del
24.01.1998.
3) Il testo dellart. 5,
co. 4 è il seguente: Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso
a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a :
a) casi di eccezionali esigenze
tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso lassunzione di
altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi
in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo ad un
pericolo grave ed immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come
mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento
di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli
uffici competenti ai sensi dellarticolo 19 della legge 7.8.1990, n. 241, come
sostituito dallart. 2, comma 10, della legge 24.12.1993, n. 537, e in tempo utile
alle rappresentanze sindacali aziendali.
4) Cfr. Circolari n. 40 del
20.2.1996, n. 174
28.8.1996, n. 246
del 10.12.1996, n. 264
del 30.12.1996, n. 13 del
23.1.1997, n. 247
del 29.11.1997.
5) Le deroghe alle nuove
disposizioni sono indicate agli articoli 16 (relativo alle deroghe alla disciplina della
durata settimanale dellorario) e 17 (relativo alle deroghe in materia di riposo
giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale) del D.Lgs. n. 66/2003.
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