| ACCORDO INTERCONFEDERALE Addì
.. tra CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI,
CLAAI e CGIL, CISL, e UIL - premesso che le parti ravvisano la
necessità di aprire una nuova stagione di confronto tesa a rilanciare le relazioni
sindacali nellartigianato, costruendo un modello di relazioni sindacali e di
contrattazione che aiuti lo sviluppo, contribuisca a risolvere le difficoltà di aree e
settori specifici, migliori le condizioni dei lavoratori allinterno ed allesterno
dei luoghi di lavoro, aumenti la competitività delle imprese artigiane e delle piccole
imprese, favorisca linnovazione ed una formazione di qualità nellarco dellintera
vita lavorativa; - visto laccordo
interconfederale del 20 maggio 2002, il quale prevedeva di sviluppare il confronto
interconfederale per la verifica e laggiornamento del modello contrattuale,
stabilendo la definizione del suddetto negoziato entro il 31/12/2002; - considerato che le esigenze di
riforma del modello contrattuale sono oggi urgenti ed indifferibili visti anche gli
impegni assunti nel citato accordo del 20 maggio 2002 ed i ritardi determinatisi rispetto
alle scadenze dei CCNL intervenute nei diversi settori negli ultimi tre anni; - vista
quindi la necessità di individuare un percorso e linee guida certe per la definizione del
nuovo sistema di assetti contrattuali; tutto ciò
premesso e considerato, si conviene quanto segue: A) CCNL
SCADUTI 1. A partire dalla data di
sottoscrizione del presente accordo, le categorie interessate avvieranno i negoziati per
il rinnovo dei CCNL scaduti e sospesi al 31/3/2002 o 30/6/2002 relativamente alla sola
parte economica, completando la copertura contrattuale fino al 31/12/2004, confermando la
vigenza delle normative previste dagli attuali CCNL. 2. I
rinnovi di cui al punto 1 verranno effettuati entro il 31/1/2004 con le seguenti
modalità: -
per quanto riguarda lanno
2002 il rinnovo terrà conto dellinflazione effettivamente misurata da parte dellISTAT
(2,5%); -
per lanno 2003 si
utilizzerà un dato di inflazione pari al 2,5%; -
per
lanno 2004 si utilizzerà un dato di inflazione pari al 2%; -
gli aumenti retributivi saranno
calcolati sugli importi di paga base, ex contingenza ed EDR attualmente in vigore; -
dalla data di erogazione dei primi
aumenti economici terminerà di essere corrisposta
lindennità di vacanza contrattuale; -
per
i CCNL scaduti nel corso del 2003, al fine di procedere ad una unificazione delle scadenze
contrattuali, propedeutica alla razionalizzazione dei contratti in essere, le categorie
interessate potranno provvedere a stabilire la copertura economica dei contratti medesimi
fino al 31/12/2004, sulla base dei parametri sopra individuati. B) CONTRATTAZIONE DECENTRATA 1) A
partire dall1/1/2004 è avviata in tutte le regioni, relativamente ai CCRIL scaduti
a tale data, o che scadranno entro il 31/12/2004, la contrattazione decentrata, che si
svolgerà sulla base delle seguenti modalità: -
per quanto concerne la parte
economica, la contrattazione decentrata avrà il compito di ridistribuire la produttività
del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati fra le parti a livello
regionale e di tutelare il potere di acquisto dei salari in caso di eventuale scostamento
tra linflazione come individuata alla
lettera A), punto 2, del presente accordo, e linflazione reale indicata dallISTAT.
Le parti si incontreranno entro il 31.01.2005 al fine di stabilire tempi e modalità di
effettuazione delleventuale riallineamento per i territori che, in assenza di
trattative regionali, non vi abbiano provveduto; -
per quanto riguarda le materie
contrattuali che potranno essere discusse a livello regionale sono definiti, in sede
nazionale, i seguenti titoli non disponibili per la trattativa a livello regionale: v Regole (luoghi tempi
modalità delle trattative) v Diritti individuali e sindacali
(permessi sindacali, assemblea, diritto allo studio, congedi parentali) v Inquadramento v Salario nazionale Tutte le altre materie potranno
essere oggetto di trattazione al secondo livello negoziale con particolare riferimento ai
temi oggetto di interventi legislativi. C)
RIFORMA DEL MODELLO CONTRATTUALE
1. Con la sottoscrizione del
presente accordo si avvia una fase sperimentale basata sulla riconferma di due livelli di
contrattazione precisando che la titolarità della contrattazione appartiene,
rispettivamente, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro
volta, a livello nazionale e regionale. 2. I due livelli di
contrattazione, anche alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, hanno pari
cogenza. 3. Il potere di acquisto dei salari è tutelato nellambito dei due livelli attraverso ladeguamento dei salari nazionali allinflazione programmata come definita nel DPEF e provvedendo a livello regionale alleventuale riallineamento fra linflazione programmata e quella reale misurata dallISTAT. 4.
A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il negoziato proseguirà al
fine di: -
stabilire
le nuove aggregazioni contrattuali allo scopo di razionalizzare il sistema e di dare
copertura contrattuale ai settori scoperti; -
stabilire
un nuovo ed adeguato sistema di inquadramento dei lavoratori, anche alla luce delle
risultanze della ricerca sui fabbisogni formativi; -
stabilire
materie, tempi e procedure della contrattazione nazionale. e di quella di II livello; -
stabilire
tempi e modalità di copertura relativamente ai territori che, in assenza di trattative
regionali, non abbiano provveduto alleventuale riallineamento. 5. Le parti concordano sulla
costituzione di un Osservatorio nazionale della contrattazione decentrata. 6. A conclusione del negoziato,
entro e non oltre il 31/12/2004, le parti verificheranno altresì landamento del
percorso stabilito con il presente accordo al fine di dare completezza e sistematicità al
nuovo modello contrattuale. 7. A partire dal 1/1/2005 i CCNL
e i CCRIL verranno stipulati sulla base delle regole del nuovo modello individuate ai
sensi del presente accordo. Dichiarazione a verbale Ai fini della programmazione dellinflazione
le parti confermano il valore della politica dei redditi così come definita nel
Protocollo del 23 luglio 1993. D) BILATERALITA Le
Confederazioni Artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni
Sindacali CGIL, CISL e UIL valutano positivamente lesperienza dellartigianato
maturata a partire dallAccordo Interconfederale del 21 luglio 1988 che ha portato
alla costituzione di una forte rete di organismi bilaterali finalizzati a gestire le
tematiche più importanti per lo sviluppo del comparto e garantire idonei sostegni alle imprese e lavoratori. Sono pertanto mature le condizioni
per lavvio di una verifica ed aggiornamento dellaccordo interconfederale
21/7/1988 che rilanci, attraverso un significativo intervento, lesperienza della
bilateralità adeguandone la missione, le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi
compiti ed alle prospettive socio-economiche in cui il comparto opera rafforzando il
sistema ed implementandone gli obiettivi. In tale contesto le parti sociali
considerano di reciproco interesse sviluppare iniziative per allargare la
rappresentatività e, attraverso essa, permettere
la generalizzata applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e
regionali, nonché la valorizzazione della bilateralità. Il nuovo sistema bilaterale è
chiamato a rispondere ad imprese e lavoratori dellartigianato attraverso iniziative
condivise sulle seguenti aree tematiche: § Sistemi di rappresentanza § Interventi a favore della salute e
sicurezza § Sostegno al reddito dei lavoratori e
delle imprese § Formazione § Previdenza § Welfare integrativo § Attività di indagine e ricerca § Sviluppo delle pari opportunità § Mercato del lavoro Le parti concordano pertanto che, a
partire dall1/1/2004, venga avviato un tavolo di confronto con il compito di
determinare i cardini del nuovo sistema bilaterale. E)
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Le Confederazioni Artigiane
CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL,
nel riconfermare i principi base per la riforma degli Ammortizzatori Sociali così come
sottoscritti in data 20 maggio 2002, concordano su una azione congiunta da attivare nei
confronti di Governo e Parlamento al fine di realizzare, nellambito di una riforma
complessiva, un nuovo istituto al quale concorrano contestualmente, risorse pubbliche e
private per il sostegno al reddito dei lavoratori dellartigianato a fronte di
sospensioni o riduzioni dellattività lavorativa per periodi di breve o media
durata. Il modello già oggi in vigore nellartigianato
è fondato: § sulla corresponsione della indennità
di disoccupazione anche in caso di sospensione o riduzione dellattività lavorativa; § sullintegrazione di tale
indennità pubblica con risorse contrattuali, ad opera del sistema degli enti bilaterali. Al fine di garantire un funzionamento
rapido e trasparente del sistema è necessario adeguare i requisiti della disoccupazione
ordinaria, così come regolamentata dal Dlgs 297/02, alle esigenze delle imprese e dei
lavoratori del comparto artigiano in modo da permettere laccesso al trattamento
sulla base dei seguenti principi: § erogazione a tutti i lavoratori, anche
in assenza dei requisiti previsti dal Dlgs 297, in costanza di rapporto di lavoro; § erogazione della prestazione da parte
dellINPS solo a seguito di riconoscimento della quota erogata dagli Enti Bilaterali; § garanzia della copertura previdenziale
per i periodi di sospensione o riduzione dellattività lavorativa; § mantenimento dellintera
prestazione a seguito di interruzione del rapporto di lavoro; § erogazione del trattamento di
disoccupazione senza periodi di carenza in costanza di rapporto di lavoro; § erogazione del trattamento di
disoccupazione anche in presenza di superamento di eventuali limiti di reddito. Le parti concordano sullavvio
di un confronto, a partire dall1/1/2004, per definire una proposta organica da
presentare e sostenere nei confronti di Governo e Parlamento. F) PREVIDENZA COMPLEMENTARE La associazioni datoriali
dell'artigianato Confartigianato, Confederazione generale italiana dell'artigianato; CNA,
Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa; CASA,
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani; CLAAI, Confederazione delle libere
associazioni artigiane italiane e le organizzazioni sindacali CGIL, Confederazione
Generale Italiana del Lavoro; CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; UIL,
Unione Italiana del Lavoro, riconfermano lesigenza di assicurare la previdenza
complementare a tutti i lavoratori del settore artigiano, su tutto il territorio
nazionale. Per superare le
difficoltà riscontrate nell'organizzazione delle attività promozionali del fondo
pensione negoziale interconfederale - intercategoriale ARTIFOND, le scriventi (denominate
di seguito Parti) si impegnano ad utilizzare,
in modo più incisivo, il sistema della bilateralità del settore (EBNA e EE.BB.RR.
dell'artigianato), sia nella fase di raccolta delle adesioni, sia per promuovere una
maggiore informazione fra le imprese ed i lavoratori del settore sulla previdenza
complementare. La bilateralità può
consentire l'utilizzo di disponibilità e convenienze altrimenti destinate a rimanere
inutilizzate, sia sfruttando le strutture e le risorse messe a disposizione dal sistema
degli Enti Bilaterali (nazionale e regionali), sia promuovendo, sul piano regionale,
interventi specifici di sostegno. Lelevata diffusione
delle imprese sul territorio e la frammentazione del dato rappresentativo del settore
hanno, infatti, eroso nel tempo la spinta propulsiva delle parti istitutive per
l'attuazione di Artifond. Per ripristinare
l'impegno delle parti sociali ed un patto di mutualità tra tutti i soggetti
rappresentativi del settore è, però, necessario partire dalla modifica dell'intesa
dell'8 settembre 1998 poiché, questa, decreta una scala di gerarchie tra i soggetti che
ne rende difficile, obiettivamente, il processo di aggregazione e la certezza di
riconoscimento. Sulla base delle
precedenti considerazioni le associazioni nazionali datoriali dellartigianato,
Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e le confederazioni sindacali nazionali CGIL, CISL e UIL stabiliscono di: a) abbassare
il limite delle 10.000 unità, fissato nell'accordo nazionale istitutivo di Artifond,
adeguandolo alla realtà del dato associativo attuale, onde consentire lavvio dell'operatività di ARTIFOND, attraverso lindizione delle
elezioni dell'assemblea dei delegati per la costituzione del nuovo Consiglio di
Amministrazione, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, da
parte della COVIP; b) fermo restando lavvio
del fondo nazionale rivedere i termini e le modalità applicative dell'intesa 8/09/1998,
per la costituzione di fondi pensione regionali al fine di consentire, entro e non oltre
il 31 marzo 2004, l'eventuale conclusione di accordi regionali istitutivi di forme di
previdenza complementare a carattere regionale, laddove sussistano potenzialità adeguate
di adesioni, firmati da tutte le rappresentanze regionali delle parti istitutive di
Artifond; c) rendere
più agevole le adesioni ai fondi di previdenza complementare (ARTIFOND ed eventuali fondi regionali) sulla base di un accordo tra le
parti che definirà la modalità di adesione attraverso il meccanismo del silenzio-assenso
salvaguardando comunque lespressione della volontarietà del singolo aderente, senza
che ciò comporti un aggravio di costi per le imprese artigiane rispetto a quelli
sostenuti dalle imprese di altri comparti e nel rispetto delle normative di legge in
materia. Le parti si attiveranno
da subito per predisporre e organizzare le strutture e i processi operativi idonei per
dare attuazione ai contenuti del presente accordo.
VERBALE DI ACCORDO Le Confederazioni Artigiane
CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL,
con riferimento alla lettera F) dellaccordo interconfederale sottoscritto in data
.. si danno reciprocamente atto che, allo stato,
nella Regione Veneto sussistono le condizioni per avviare il percorso di costituzione di
un fondo di previdenza complementare regionale, sulla base di quanto previsto dalla
lettera b) del citato accordo, ed invitano le
parti regionali ad avviare ogni conseguente iniziativa. |