DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N.276 - DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 2003, N. 30 IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO
Coordinamento Giuridico Legale Cgil Lombardia

Tempi di entrata in vigore e modalità di attuazione

Il Decreto entra in vigore il 24 ottobre 2003 ma per alcuni istituti l’attuazione è legata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro, a rinvii alla contrattazione collettiva o a leggi regionali.
Di seguito riepiloghiamo per alcuni istituti i tempi dell’entrata in vigore e delle modalità di attuazione.

Agenzie per il lavoro (artt.4-5), Altri soggetti autorizzati (art.6)
Deve prima essere istituito l’Albo delle Agenzie, attraverso l’emanazione di uno specifico decreto da parte del Ministero del lavoro, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dlgs 276/03, cioè il 23 novembre 2003.  

Accreditamento degli operatori in ambito regionale (art.7)
E’ applicabile con l’emanazione delle relative leggi regionali

Cooperative sociali e inserimento lavoratori svantaggiati e disabili (art.14)
Le norme sono in vigore dal 24 ottobre 2003 e la loro attuazione è legata alla stipula delle convenzioni quadro stipulate tra i servizi del collocamento e le organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, hanno carattere sperimentale e dopo 18 mesi  saranno   oggetto di verifica tra il Ministero e le parti sociali.

Somministrazione di lavoro (artt.20-28)
Deve prima essere istituito l’Albo delle Agenzie di somministrazione, attraverso l’emanazione di uno specifico decreto del Ministero del lavoro entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dlgs. 276/03, cioè entro il 23 novembre 2003.

Appalto (art.29) – Distacco (art.30) – Gruppi di impresa (art.31) – Trasferimento di ramo d’azienda (art.32)
Le norme sono tutte applicabili dal 24 ottobre 2003

Lavoro intermittente o a chiamata (artt.33-40)
Le norme sono applicabili dal 24 ottobre 2003, in via sperimentale, limitatamente ai lavoratori con meno di 25 anni e con più di 45 anni.
Per l’applicazione generalizzata è previsto il rinvio alla contrattazione collettiva che dovrà definire i casi di ammissibilità e l’importo dell’indennità di disponibilità.
In caso di mancato accordo entro il termine massimo di 6 mesi dall’entrata in vigore del Dlgs 276/03, cioè il 24 aprile 2004, il Ministero del lavoro si riserva di intervenire direttamente per individuare la casistica.

Lavoro ripartito o job sharing (artt.41-45)
Le norme sono applicabili dal 24 ottobre 2003

Part time (art.46)
Le norme sono applicabili dal 24 ottobre 2003

Apprendistato (artt.47-53)
L’applicazione delle norme richiede disposizioni specifiche delle Regioni e della contrattazione collettiva.
Nel frattempo continuano ad operare le norme vigenti

Contratto di inserimento (artt.54-60)
L’applicazione delle norme richiede che vengano definite disposizioni specifiche dalla contrattazione collettiva.
In caso di mancato accordo entro il termine massimo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Dlgs.276/03, cioè il 24 luglio 2004, il Ministero del lavoro interverrà direttamente.
Nella pubblica amministrazione e per i Cfl in corso alla data del 24 ottobre 2004 si applica la precedente disciplina sui Contratti di formazione e lavoro.

Lavoro a progetto (artt.61-69)
Le norme sono applicabili dal 24 ottobre 2003.
Le collaborazioni coordinate continuative stipulate prima del 24 ottobre 2004 non riconducibili a un progetto hanno efficacia fino alla scadenza del relativo contratto e in ogni caso entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del Dlgs.276/03, cioè il 24 ottobre 2004.

Lavoro occasionale di tipo accessorio (artt.70-74)
La norma ha carattere sperimentale e per l’applicazione pratica richiede l’individuazione dei concessionari del servizio e dei rivenditori dei buoni, attraverso l’emanazione di un apposito decreto da parte del Ministero del lavoro, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Dlgs. 276/03, cioè entro il 23 dicembre 2003.

Certificazione dei rapporti di lavoro (artt.75-84)
L’attuazione della norma richiede l’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del lavoro entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Dlgs.276/03, cioè entro il 24 aprile 2004.

L’intera disciplina ha carattere sperimentale è sarà oggetto di verifica dopo 18 mesi dall’entrata in vigore del Dlgs.276/03, cioè a partire dal 24 aprile 2005.

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