| Impresa modulare e
trasferimenti di azienda. le novità del d.lgs. n.
276/2003
1.1 - La relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 276/2003 giustifica lintroduzione del nuovo regime in tema di appalto di servizi e di somministrazione di lavoro (ma implicitamente anche di trasferimento di azienda) in ragione del fatto che Alla luce dei rilevanti processi di riorganizzazione aziendale e di ristrutturazione, le imprese italiane devono poter competere con le imprese degli altri paesi sulla base di normative analoghe, fermi restando naturalmente il rispetto dei diritti dei lavoratori coinvolti dai processi di esternalizzazione e la necessità di evitare pratiche fraudolente ..Ciò su cui si incide è invece la soppressione di tutte quelle norme obsolete, proprie di un sistema di produzione e organizzazione del lavoro oggi superato, finalizzate esclusivamente allobbiettivo di irrigidire in sé e per sé luso della manodopera, anche laddove non esistano istanze di tutela del lavoro(pagg.9 e 10). Di più Le attuali
forme di organizzazione del lavoro, soprattutto nel terziario, presuppongono ipotesi di
somministrazione del lavoro (si pensi alla pratica del c.d. Body rental nellambito
della consulenza informatica) che nulla hanno a che vedere con le ipotesi di speculazione
parassitaria sul lavoro a cui si riferiva il legislatore allinizio degli anni
sessanta
.. Le misure predisposte dal Governo consentiranno uno sviluppo adeguato, e in una cornice giuridica rispondente alle logiche della nuova economia, delle attività di facility management e della logistica in modo da consentire al sistema delle imprese di beneficiare delle logiche di rete e degli investimenti in capitale e tecnologia (pag.12). 2. Limpresa leggera
ed i sistemi a rete nellassetto preesistente 2.1 - La relazione, nel rappresentare le ragioni della abrogazione della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (e implicitamente della riformulazione dellart. 2112 cod.civ.), non dà conto del fatto che entrambe le normative nel corso degli anni avevano subìto una torsione interpretativa, suscettiva di ricomprendere e disciplinare in termini equilibrati, e cioè coniugando flessibilità con parità di trattamento - i processi di terziarizzazione e decentramento funzionale, resi possibili dallavvento delle nuove tecnologie e dai conseguenti sistemi di imprese a rete nonché dalla comparsa di aziende caratterizzate dallapporto del personale, previamente istruito dal datore di lavoro (Bonomi,1997; Romei,1999). Aziende in cui il fattore organizzativo ed il valore aggiunto arrecato dallimpresa si traduce nellapprestamento di protocolli di intervento e nella formazione continua del personale addetto, con una scarsa presenza di macchine ed attrezzature: strutture aziendali caratterizzate da un basso tasso di elementi strumentali o impiantistici e da una ( ) valorizzazione delle idee, della conoscenza, della comunicazione, dellorganizzazione, delle informazioni e dei contatti (c.d. beni relazionali)(De Luca Tamajo,2003). In sostanza si vuole dire che la giurisprudenza, nazionale e comunitaria, da tempo aveva consentito i trasferimenti di imprese leggere e gli appalti interni di servizi con solo apporto di personale: in entrambi i casi ammettendo una nozione dematerializzata di azienda; e ciò sia per allargare il confine del trasferimento di impresa ed altresì quello del ramo di azienda, ai sensi dellart. 2112 cod.civ. esentando entrambi i casi dalle forche caudine del previo consenso del lavoratore ceduto, altrimenti dovuto in base alla disciplina codicistica della cessione di contratto - sia per estendere lambito di liceità dellappalto di servizi, ai sensi dellart.1, l.n.1369/1960. In sintesi era stata effettuata una rivisitazione, per binari paralleli, delle due normative, consentendone una applicazione estensiva, con ciò assecondando i processi di decentramento produttivo ed i nuovi assetti della lean production, realizzati in Italia nel corso dellultimo decennio. In sostanza era stata assecondata una conversione di senso di due normative, originariamente poste a tutela del lavoratore, allo scopo di favorire i processi di circolazione e di ristrutturazione del capitale. In entrambi i casi restava comunque fermo il cardine del sistema basato sulla equazione per cui tutte le aziende che partecipassero a rete alla realizzazione del ciclo integrato di un prodotto dovessero restare assoggettate ad regime invariato di costo del lavoro, come postulato dallart.3 della legge n.1369/1960. 3. La metamorfosi della
nozione di azienda soggetta a trasferimento: giurisprudenza e legislazione nellultimo
decennio 3.3 - Quanto allart. 2112 cod.civ., le innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 18/2001 laddove sostituivano alloriginaria dizione di alienante ed acquirente quella di cedente e cessionario e alla nozione commercialistica di azienda, legata alla presenza necessaria di macchine ed attrezzature ai sensi dellart. 2555 cod.civ., quella immateriale di attività economica organizzata erano state precedute dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Cassazione che avevano già adottato il modello smaterializzato di azienda. 3.3.1- Così nella sentenza Suzen (CGCE, 11.3.1997, C-13795, in Foro it., 1998, IV, 437) da un lato si afferma che il trasferimento deve avere come oggetto unentità economica organizzata in modo stabile e dunque un complesso organizzato di persone e di elementi che consentano lesercizio di unattività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (punto 13); dallaltro si precisa che lassenza di un trasferimento di elementi materiali non esclude necessariamente lesistenza del trasferimento stesso (punto 17) posto che in determinati settori in cui lattività si fonda essenzialmente sulla manodopera, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente unattività comune può corrispondere ad unentità economica (punto 21) alla condizione che il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire lattività stessa, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal precedente predecessore a tali compiti (ibidem; in termini v. CGCE Temco, 24.1.2002, C-51/00, in Foro it., 2002,IV,142) .
4. (segue) La nuova
formulazione legislativa La nuova fattispecie esposta nel decreto legislativo n.276/2003 riproduce la dizione del d.lgs.n. 18/2001, con riferimento dunque a qualsiasi operazione che .comporti il mutamento nella titolarità di unattività economica organizzata, con o senza scopo di lucro preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi lusufrutto o laffitto di azienda. Si può dunque concludere che la disciplina in materia di trasferimento di azienda diversamente, come si dirà, da quella sul trasferimento di ramo di azienda è rimasta sostanzialmente invariata. Particolarmente significativa appare la circostanza che nella nuova formulazione vengano confermati i requisiti secondo cui lattività economica organizzata debba preesistere al trasferimento e che debba conservare nel trasferimento la propria identità. Con tale precisazione il nuovo legislatore riconferma ciò che il vecchio legislatore aveva affermato in ordine ai requisiti dellattualità e della stabilità dell'organizzazione al momento del trasferimento (su cui Cosio,2003,1293): requisiti che per alcuni comporterebbero la necessità che limprenditore prosegua lesercizio della stessa attività svolta dal cedente (Santoro Passarelli, 2002,13). In sostanza, secondo questa impostazione, per stabilire se sia stata alienata unentità economica realmente esistente occorre che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare, con le stesse attività economiche o con attività analoghe (CGCE, Spijkers, 18.3.1986, C 24/85, in Foro it., 1989, IV,14). Per altri, viceversa, la necessità di preservare lidentità dellarticolazione funzionalmente autonoma non costituisce un requisito ulteriore ed autonomo rispetto a quello della preesistenza, bensì un suo necessario completamento per evitare che, in occasione del trasferimento, le parti (cedente e cessionario) alterino la consistenza di tale articolazione con aggiunte e sottrazioni di beni o risorse umane, rispetto allassetto organizzativo che la connotava nella sua pregressa attività. Naturalmente la conservazione dellidentità deve avvenire, come afferma espressamente il legislatore, nel trasferimento, mentre dopo di esso il cessionario ben potrà integrare nella propria struttura il bene acquistato(Maresca, 2002, 26). Le due interpretazioni non appaiono incompatibili: per un verso, infatti, il passaggio da un soggetto ad un altro di beni materiali o immateriali, coniugato con il proseguimento dellattività può senzaltro costituire il dato discriminante per riconoscere esistenti i presupposti per lapplicazione della direttiva(La Pergola, 1997). Per altro verso la circostanza che lattività ceduta costituisca per la nuova impresa solamente unattività accessoria, priva di rapporto di necessità con il proprio oggetto sociale non potrà avere leffetto di escludere tale operazione dalla sfera di applicazione della direttiva (in tal senso v. CGCE, Vidal, 10.12.1998, C-127 e 229/96,C-74/97, punto 33, in Foro it.,1999,IV,392). In ogni caso si deve necessariamente ammettere che una siffatta entità possa conservare la sua identità al di là del trasferimento qualora il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire lattività stessa, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal precedente predecessore a tali compiti(CGCE, Temco, cit.); fermo restando che tali elementi, antecedentemente al trasferimento, siano stati stabilmente organizzati e persistano in tale condizione (CGCE, Rygaard, 19.9.1995, C-48/94). In sintesi il legislatore comunitario e, di poi, il legislatore italiano hanno fissato la soglia minima al di sotto della quale non è ravvisabile un trasferimento dimpresa, con la precisazione che lassetto concreto delle singole componenti della fattispecie cambia in funzione dellattività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nellimpresa (punto 18 della sentenza Suzen). Le uniche variazioni introdotte dal d.lgs.n.276/2003 rispetto al testo previgente sono due ed entrambe appaiono di scarso rilievo. La prima elimina la dizione del fine della produzione o dello scambio di beni o servizi; dizione che costituiva lattributo della attività economica organizzata. Leliminazione appare di poco conto atteso che detto attributo è un corollario necessario di qualsiasi attività economica organizzata, ai sensi dellart. 2082 cod.civ. La seconda variante specifica che il mutamento di titolarità di una attività economica organizzata debba avvenire in seguito a cessione contrattuale o a fusione Interpretata alla lettera la novella disposizione sembrerebbe far dipendere lapplicazione della fattispecie normativa del trasferimento di azienda dallesistenza di una relazione contrattuale diretta tra cedente e cessionario, con esclusione dunque di una serie di casi ammessi dalla previgente disposizione, introdotta dallart. 1 d.lgs.n.18/2001 (successione di affitti, di locazioni, di appalti, di concessioni , di autorizzazioni ecc., con rilevamento di persone e mezzi propri della gestione precedente). A ben vedere linciso introdotto dalla norma in commento cessione contrattuale - va letto alla luce della giurisprudenza comunitaria che si è formata sullidentica formulazione contenuta nellart.1 della Direttiva n.77/187, fin dal 1988 con le sentenze Daddys e Bork (in Racc.Uff., 739 e 3057; ma v. ancor prima Ny Molle Kro, id.,1987,5483, cit.da Roccella-Treu, 2002,296) . In effetti la Corte di giustizia ha dato a questa nozione uninterpretazione
sufficientemente elastica per rispondere allobbiettivo della direttiva che è quello
di tutelare i lavoratori subordinati in caso di trasferimento della loro impresa, ed ha
affermato che tale direttiva si applicava in tutti i casi di cambiamento, nellambito
di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dellimpresa,
che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dellimpresa
stessa
Da questa giurisprudenza deriva che, affinché la direttiva trovi applicazione, non è necessario che esistano rapporti contrattuali diretti tra il cedente ed il cessionario (citaz. dai punti 28 e 30 di CGE, 7.3.1996, Merckx, in Mass.giur.lav., 1996, 362; v. anche CGCE C-172/99 Oy Liikenne, in Racc.,745; CGCE C-29/1991 Redmond Stichting, in Racc. 1992, 3189). Se dunque la formulazione della direttiva n.77/187 ormai ricomprende qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità, lo stesso deve valere per la formulazione del decreto legislativo, in quanto formulata in termini identici rispetto allarchetipo comunitario: ora come allora il trasferimento di azienda, agli effetti del mantenimento dei diritti dei lavoratori, va dunque riferito ad una gamma eterogenea di fattispecie, comprensive, oltreché di un negozio traslativo, di una trasformazione societaria ovvero di un diritto di godimento, di natura reale o di fonte obbligatoria, o di un atto della pubblica autorità. Daltra parte il riferimento, operato dalla disposizione in commento, non solo alla tipologia negoziale bensì anche al provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato è un importante indice sintomatico di una ratio legis omnicomprensiva, malgrado la premessa limitante. Diversamente premessa e conclusioni si porrebbero in reciproco conflitto, con una grave perplessità sintattica e semantica della intera proposizione normativa. In verità il disposto normativo reca nellantefatto un riferimento testuale alla direttiva comunitaria e nel corredo successivo un riconoscimento dellacquis derivante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. La tecnica compositiva è discutibile ma non del tutto eterodossa, essendo la combinazione di fonti comunitarie diverse. Diventa a questo punto di dubbia tenuta la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il trasferimento del complesso aziendale deve avere a presupposto tra alienante e acquirente un nesso di derivazione giuridica, a qualsiasi titolo e a prescindere dallo schema giuridico utilizzato (Cass. n.10688/1996, in Riv.it.dir.lav.,1997,II,572, n. Lambertucci; Cass. n.2254/96 , id.,395, n. Romei). Diventa in sostanza difficilmente sostenibile lesclusione dallambito di operatività dellart.2112 cod.civ., operata dalla Cassazione, del caso di una estinzione di concessione amministrativa con successivo affidamento della gestione del medesimo servizio ad altro imprenditore (Cass.n.572/2002, ivi, 2002,II, 855) ovvero della requisizione o sequestro di azienda con successivo affidamento della stessa a terzi o infine delle successioni mortis causa (v. ad es.Cass.n.672/1999,in Mass.giur.lav.,1999,382; Cass.n.6070/1997,ivi,1997, 1144; Cass.n.9025/1996,in Riv.it.dir.lav., 1996,II,572). Lunica variante effettiva nella nozione di trasferimento di azienda è introdotta in una sede normativa diversa da quella sua propria: il terzo comma dellart. 29, dettante la nuova disciplina sullappalto di servizi, dispone infatti che lacquisizione del personale già impiegato nellappalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore non costituisce trasferimento dazienda o di parte dazienda La perentorietà di simile affermazione contrasta con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (in tal senso v. Foglia,2002, 222, con riferimento allanalogo disposto contenuto in molti contratti collettivi). In effetti la giurisprudenza comunitaria come già si è detto - ritiene irrilevante lassenza di rapporti contrattuali diretti tra i due appaltatori qualora il nuovo appaltatore utilizzi lentità economica precedentemente gestita dal vecchio appaltatore ed in particolare assuma in quota significativa i lavoratori che erano stati alle dipendenze del precedente appaltatore (v. sent. Merks, cit. nonché la giurisprudenza sopra indicata; v. altresì Hidalgo, in Racc. Uff., 1998,I,8237; Vidal, in Dir.Lav.,1999,II,106; Collino, id.,2000,II,461; Lijkenne, id., 2001,II,160). In questi casi la norma dellart. 29, co.3, va considerata recessiva in ragione della prevalenza dei principi della Direttiva, con leffetto di dover essere disapplicata nei casi in cui la direttiva ha efficacia orizzontale, e cioè in tutti i casi in cui il nuovo appaltatore gestisca un servizio di interesse pubblico con poteri autoritativi (CGE, sentt. Burton, in Racc.Uff.,1982,I,555; Marshall I, id., 1986, 723; Foster, id.,1990, 3313) ovvero con leffetto di determinare un diritto al risarcimento del danno conseguente allazzeramento dellanzianità di servizio, da richiedere nei confronti dello Stato italiano, essendo il disposto comunitario, come integrato dalla giurisprudenza comunitaria, preciso e incondizionato (CGE sent. Francovich, id.,1991,5403). 5. Levoluzione
della nozione di appalto di servizi nellultimo decennio 5.1 - Quanto alla legge n. 1369/1960 va poi sottolineata levoluzione della interpretazione della legge ad opera della giurisprudenza di Cassazione negli anni 90, realizzata con il conforto della dottrina (Del Punta,1995 e 2002; De Luca Tamajo,2002). Tale giurisprudenza, con riferimento al settore dei servizi, aveva infatti smaterializzato la nozione di organizzazione di impresa richiesta dallart. 1, l.n.1369 cit.; con leffetto di ritenere leciti anche gli appalti a bassa intensità di capitale fisso (impianti, attrezzi ) e perfino gli appalti di sola manodopera, ritenendo sufficiente, oltre al lavoro degli addetti, lesistenza di unattività di coordinamento organizzativo da parte dellappaltatore con gestione a proprio rischio, e di un idoneo know-how del personale, a seguito di corsi di aggiornamento professionale da parte del medesimo appaltatore-datore di lavoro; know-how da esplicare secondo protocolli di comportamento pure predisposti dallo stesso (v. già Cass. Sez.Un.n.10183/1990 in Foro it.,1992, I, 523,n.Scarpelli, laddove afferma che lappaltatore non si limita a somministrare solo il personale necessario per il funzionamento del servizio ma apporta beni immateriali di notevole valore, assolutamente indispensabili al raggiungimento del risultato economico che si è preposto il committente ; da ultimo v. Trib. Napoli 11.8.2001, in Not.Giur.lav., 2002, 167). Allopposto, nellipotesi in cui lappaltatore si limiti ad offrire prestazioni lavorative non qualificate ad es. il facchinaggio occorre comunque che le prestazioni offerte determinino un risultato utile, diverso ed ulteriore rispetto allattività in sè e non siano organicamente inserite nel ciclo produttivo dellappaltante (Trib.Roma,12.12.1996, in Lav.Giur., 1997, 210). In sostanza la dizione con organizzazione dei mezzi necessari [per] il compimento ..di un servizio prevista dallart. 1655 cod.civ. da tempo non implica più lesistenza necessaria, in capo allappaltatore, di macchine e attrezzature che nella precedente lettura dellart.1, l.n.1369 sembravano richieste. Alluopo basteranno le sole componenti immateriali qualora loggetto dellappalto, in ragione delle sue caratteristiche e della tecnologia corrente, sia ragionevolmente limitato alle medesime . Daltra parte è stato autorevolmente affermato (De Luca Tamajo, 2003) - il comma 3 dellart. 1 pone fuori dellarea della liceità lipotesi in cui lappaltatore utilizzi capitali, attrezzature o impianti di proprietà dellappaltante, ma nulla dice in ordine alla diversa ipotesi in cui lappaltatore, nella predisposizione dellopera o del servizio, non impieghi tali strumenti di produzione ed esaurisca il proprio contributo imprenditoriale nellorganizzazione di beni immateriali e del fattore umano. In sintesi la legge n. 1369/1960 non poneva ostacoli testuali ad una interpretazione evolutiva che consentisse di ritenere leciti gli appalti dematerializzati, sempre più frequenti nei settori del terziario e della nuova economia. Lo stesso adattamento ha dimostrato il testo dellart. 2112 cod. civ. laddove ha consentito lo scorporo delloriginaria azienda e la filiazione di un ramo immateriale, che per essere connotato dalla tecnicalità delle maestranze addette consentiva, nella nuova veste distaccata, una allocazione più efficiente delle risorse, in termini di riorganizzazione del lavoro, di resa produttiva e di ampliamento della gamma della committenza. Nelluno e nellaltro caso la giurisprudenza si era dimostrata aperta alle nuove frontiere del terziario, dei servizi alle imprese, dellimpresa snella.
6.1 - La ridefinizione normativa dellappalto di servizi non arreca innovazioni di sostanza alla giurisprudenza di Cassazione secondo cui sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscono un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dellappaltatore: analogamente infatti la novella disposizione di legge ritiene che la organizzazione dei mezzi necessari da parte dellappaltatore può anche risultare dallesercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nellappalto, nonché per lassunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio dimpresa. Il che significa che ordinariamente occorrono i mezzi e dunque le cose di cui parla il combinato disposto ex artt. 810 e 2555 cod.civ. e cioè le macchine e le attrezzature di proprietà dellappaltatore. In via eventuale si può prescindere dallesistenza fisica di tali mezzi in quanto vengano surrogati dallesercizio di un potere organizzativo e direttivo che incorpora, nelle sue modalità di esplicazione, i predetti mezzi. E ciò non può che avvenire attraverso luso virtuale di quei mezzi mediante protocolli tecnici di utilizzo e mediante corsi di addestramento alluso di quei mezzi e protocolli. Diversamente un potere organizzativo di tipo elementare, privo di un supporto scientifico e tecnologico, non potrebbe essere il surrogato dei mezzi, sicché le due proposizioni normative sarebbero incomponibili, in contrasto con il nesso di congiunzione voluto dal legislatore mediante luso della locuzione anche (conf. Alleva, 2003). Daltra parte è stata rimarcata in dottrina limportanza dellart. 84, co.2, del d.lgs.n. 276/2003 laddove chiama sia le confederazioni che i sindacati di categoria ad individuare indici presuntivi in materia di interposizione illecita ed appalto genuino, specificando che essi dovranno tener conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa: unoccasione preziosa diremmo per mettere a punto una piattaforma, appunto rigorosa, in materia di appalti (Alleva,2003) 7. Le ragioni effettive
delle innovazioni : labolizione della parità di trattamento negli appalti interni 7.1 - La ragione della nuova disposizione sullappalto di servizi non sta dunque nella ridefinizione della fattispecie, per renderla permeabile ai processi indotti dalle nuove tecnologie, attesoché la dizione elastica dellart. 1 della l.n.1369/1960 aveva da tempo consentito una attualizzazione del dettato normativo. A ben vedere lo scopo precipuo del decreto consiste nella nuova
disciplina degli effetti, che non prevede più, per i dipendenti dellappaltatore, un
trattamento retributivo e normativo non
inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti dallimprenditore
appaltante, come era previsto dallart. 3, l.n.1369/1960 - ora abrogato dallart.85
- per tutti gli appalti da eseguirsi nellinterno
delle aziende. Il decreto abolisce il principio di parità di trattamento con lobbiettivo dichiarato di modernizzare il quadro degli strumenti giuridici che presidiano il governo dei processi di outsourcing, incentivando forme di innovazione e di riorganizzazione delle imprese capaci di provocare ricadute sul piano della competitività e, di conseguenza, anche sul piano occupazionale (Relaz.,pag.11). E di tutta evidenza che la pretesa modernizzazione altro non è che la ammissione della facoltà di ridurre i costi di produzione mediante la frammentazione del ciclo produttivo ed il ricorso a fornitori esterni che, non applicando i contratti collettivi alla propria manodopera, hanno costi del lavoro e prezzi di fornitura più convenienti rispetto a quelli propri di una gestione diretta. Linnovazione riversa i suoi effetti anche sul trasferimento di ramo di azienda, seguito da un successivo contratto di appalto tra cedente e cessionario. Ad una prima operazione di esternalizzazione, poi perfezionata da una successiva operazione di internalizzazione, infatti, non accederebbe più la garanzia di invarianza del costo del lavoro; garanzia prima assicurata dallapplicazione del principio di parità di trattamento e della correlativa solidarietà passiva tra appaltante ed appaltatore ai fini della corresponsione delle retribuzioni (eguali). Con leffetto di aumentare i fattori di convenienza di trasferimenti di ramo di azienda puramente fittizi o di comodo; trasferimenti poi corredati da un successivo contratto di appalto in esclusiva di quei servizi già resi dal ramo aziendale esternalizzato, ed ora operativi ad un prezzo minore rispetto agli originari costi di produzione. In definitiva a parità di servizio prodotto, di organizzazione del lavoro e di tecnologia applicata, la doppia operazione negoziale sortirebbe puramente riduzioni del costo del lavoro ogni volta che il cessionario non applichi il contratto collettivo valevole per il cedente ed ogni volta in cui la soglia dimensionale del cessionario, a differenza del cedente ante trasferimento, sia inferiore ai 15 dipendenti (nella misura in cui linapplicabilità dellart. 18, l.n.300/1970 possa sortire effetti collaterali di minore esigibilità dei diritti e dunque risparmi sulla integrazioni delle indennità di malattia, sulle maggiorazioni per straordinario ecc.).
La Cassazione ha infatti ricompreso nel regime di parità di trattamento anche gli appalti esterni inerenti, in modo principale o anche solo sussidiario, ausiliario o accessorio, al ciclo produttivo normale dellimpresa (Cass. nn. 4237/2000; 12641,11753,1924/1998; 814/1993; 8602/1992; 1083/1985; 6212/1981; 1496/1975); e cioè ogni volta che la produzione del bene o servizio da parte dellimprenditore appaltante non sia possibile neppure parzialmente senza lapporto produttivo dellappaltatore (Cass.sez.un., n.446/1996). In sostanza la parità di trattamento verrebbe accordata anche ai lavoratori addetti alle imprese di somministrazione di semilavorati destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nellambito dellattività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli e prototipi forniti dallimpresa committente, dando luogo ad una applicazione analogica della fattispecie regolata dalla legge n.192/1998 (art.1,co.1) in materia di subfornitura ( su cui v.Corazza,1998) Resterebbero fuori dal ciclo interno di produzione, e dal connesso effetto della parità di trattamento, solo i casi in cui lazienda dellappaltante sia autosufficiente ed al terzo venga data in appalto una parte della produzione al fine di aumentarla (Cass.n. 12641/1998). Di qui anche una interpretazione severa della nozione di trattamento paritario, comprensivo anche della paga di fatto abitualmente erogata (Cass.n.102/1968), congiunta ad un metodo , altrettanto severo, di confronto, non già tra gli opinabili trattamenti complessivi (teoria del conglobamento), bensì tra i più sicuri istituti, e dunque applicando, allesito del confronto tra due istituti similari, quello di volta in volta più favorevole (teoria del cumulo: Cass.n.50 /1958). In sintesi il regime precedente, consentendo esternalizzazioni solo a parità di costo del lavoro dato il rilievo paradigmatico attribuito al regime salariale e normativo applicato dalla impresa madre - ad un tempo valorizzava la funzione regolativa del contratto collettivo valevole per il core business (mediante lestensione della sua sfera applicativa e la generalizzazione del dividendo calcolato sulla produttività di settore) e per altro verso ammetteva processi di decentramento recanti effettive ragioni di modernizzazione organizzativa. Ora, con labolizione del principio di parità di trattamento, si consente il frazionamento aziendale motivato dal solo fine di ridurre il costo del lavoro e si attiva un processo di downsizing (riduzione esasperata delle dimensioni produttive interne) che nellimmediato, forse, può consentire di reggere la competizione internazionale, ma nel medio periodo sortisce leffetto contrario, posto che ricerca ed innovazione (di prodotto e di processo) sono attributi propri di una impresa di grandi dimensioni. Diverso è il caso della somministrazione di manodopera : qui il
decreto mantiene il principio di parità di trattamento del lavoratore somministrato
rispetto a quello applicato ai dipendenti della impresa utilizzatrice. Con effetti di disparità di trattamento, e di possibile violazione dellart.3 Cost., tra quanto assicurato al lavoratore somministrato e quanto previsto per il dipendente dellappaltatore, specie negli appalti dei servizi di sola manodopera (sia pure tecnicamente aggiornata dal datore di lavoro) dove lelemento differenziale del potere organizzativo-direttivo, posto in capo allappaltatore anziché allutilizzatore, non sembra costituire un valido elemento giustificativo del diverso regime di trattamento. Nel caso di appalti di servizi, infatti, il potere direttivo-organizzativo dellappaltatore è fortemente ridotto dalla inerenza del servizio reso rispetto al ciclo produttivo dellappaltante; il che comporta necessariamente una compressione di quel potere in ragione della prevalenza del potere conformativo del committente. Un potere conformativo che, negli appalti di servizi di sola manodopera, agirebbe sul personale dellappaltatore, sotto il profilo sostanziale, anche se formalmente quel potere conformativo verrebbe mediato dal conseguenziale, e spesso identico, comando dellappaltatore. Daltra parte le ragioni funzionali del trasferimento del ramo di azienda, dellappalto di servizi e della somministrazione di manodopera sono le medesime. Leliminazione del principio di parità di trattamento, per la verità, non era prevista dallart. 1, della legge delega n.30/2003, sicché lintroduzione nel decreto delegato di tale novella disposizione appare censurabile per eccesso di delega, in violazione dellart. 76 Cost. (non anche in violazione dellart. 141 Tratt. CE, data linapplicabilità dello stesso agli appalti di servizi: CGCE 17.12.2002, C-320/00, in Riv.giur.lav., 2003,II,117, n..Borelli).. 7.4 - Per un verso, infatti, loggetto è definito dal
comma 1 con riferimento alla sola disciplina
dei servizi per limpiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento,
pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera. In proposito è semplice osservare che lappalto non è un tipo di rapporto o di situazione identificabile nellambito dei servizi per limpiego, del collocamento e neanche della somministrazione poiché attiene ad una gestione imprenditoriale di un servizio che giustifica lautonoma imputazione di rapporti di lavoro in essere, che dunque non vanno riconvertiti in capo ad altro datore di lavoro operante sul mercato. In sostanza loggetto dellart. 1 riguarda il sistema dei flussi di manodopera e non il regime dei rapporti di lavoro dei lavoratori stanziali. 7.5 - Per altro verso la riforma del regime degli appalti non rientra tra gli scopi della riforma, come identificati in premessa dal medesimo primo comma al fine di garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione Infatti i dipendenti di un appaltatore, in quanto restano in carico al medesimo, non vengono reimmessi nel circuito del mercato del lavoro. 7.6 - Coerentemente tra i criteri direttivi si fa menzione dellappalto al solo fine di realizzare una chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione (lett.l, punto3) anche mediante la utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui allart.5 (ibidem,punto 7). In sostanza larea di intervento posta dalla legge delega riguarda essenzialmente la interposizione-somministrazione , la cui esatta latitudine impone contestualmente, a contrario, la ridefinizione della nozione di appalto. Esula da tale area la rimodulazione del regime economico e normativo dei rapporti di lavoro facenti capo alla fattispecie.
Anche qui valgono le osservazioni fatte al punto precedente. 8. (segue) e la
ridefinizione della nozione del ramo di azienda ceduto 8.1 - Il secondo precipuo scopo della novella legge, evidenziato dallultimo inciso dellart. 32 del decreto delegato, consiste nella ridefinizione della nozione di ramo di azienda agli effetti della applicazione dellart.2112 cod.civ. La precedente formulazione (art.1, d.lgs.n.18/2001) riteneva il trasferimento di parte dellazienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di unattività economica organizzata preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità Ora il dato storico della preesistente autonomia tecnico-funzionale
del ramo di azienda viene sostituito dalla rappresentazione soggettiva di una articolazione funzionalmente autonoma di unattività
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del
suo trasferimento. Daltra parte il venir meno del requisito della preesistenza comporta la caducazione del suo corollario: il mantenimento della identità allatto del trasferimento. In effetti non si può mantenere qualcosa che già non si possiede (Passalacqua,2002,220). Infine non si precisa nulla in ordine alla sorte del ramo di azienda dopo la cessione. Linsieme di queste innovazioni, preannunciate dalle indicazioni della legge delega (n.30/2003), hanno indotto la dottrina più avvertita a porre il seguente interrogativo: si può trasferire ex art. 2112 c.c. un ramo privo di qualunque autonomia nellorganizzazione del cedente, che tuttavia la acquisti, nella valutazione delle parti in sede di contratto di trasferimento e solo in quel momento, per poi poterla perdere, anche subito dopo, perché diversamente integrato e organizzato (o addirittura fatto cessare) dal cessionario? Ha senso una disciplina di questo genere? O meglio, non è forse questo un modo per riproporre, nella sostanza, la formula delloriginario d.d.l.n.848, che esplicitamente aboliva il requisito dellautonomia funzionale del ramo, requisito che, per quanto di incerta definizione, aveva una sua innegabile ragion dessere?(Cester,2003) Linnovazione rischia di ripristinare unampia latitudine della nozione di ramo aziendale; latitudine che era stata resa possibile dal vuoto legislativo preesistente al d.lgs.n.18/2001, con leffetto di legittimare le spinte alla liberalizzazione del regime delle esternalizzazioni, in danno dei lavoratori. E stato infatti osservato che lart. 2112 cod.civ. ha subìto una sorta di mutazione, giacché da norma invocata dai lavoratori a protezione dei loro diritti in caso di sostituzione del datore di lavoro, tende ora piuttosto a rappresentare un ombrello impugnato dallimprenditore per conferire unità alle attività, alle strutture produttive ed alla manodopera esternalizzata (Romei, 1999; v.anche Alleva,2002,23; Andreoni, 2002, 65). In tal modo, infatti, vengono estromessi i dipendenti del ramo di azienda ceduto, senza il loro consenso (altrimenti necessario, secondo la disciplina civilistica della cessione di contratto) e viene evitata la complessa procedura dei licenziamenti collettivi ( e ancor prima gli oneri della Cig-s). Daltra parte con la medesima operazione si può realizzare il trasferimento in capo al cessionario degli oneri economici di gestione del personale, ed in particolare del Tfr, salvo accollare allInps il relativo onere in caso di successivo fallimento del cessionario (v. Corte di Appello di Napoli 23.3.2001 e Trib.Nocera Inferiore 29.5.2001, in Riv.giur.lav., II, 283 e 564). Più spesso il trasferimento della (porzione di) attività, mezzi e personale avviene a favore di una società costituita ad hoc dalla impresa cedente, che mantiene sulla predetta società il controllo azionario di maggioranza. Successivamente il cedente stipula con il cessionario un contratto in esclusiva di appalto di servizi (o di franchising, di distribuzione commerciale, di somministrazione o di subfornitura) che riporta nellalveo originario del ciclo produttivo del cedente le attività prima esternalizzate (v.Cass.n.4873/1995, in Mass.giur.lav., 1995,731). Con leffetto finale di un notevole risparmio degli oneri di gestione, diretti e indiretti, se il cessionario (poi divenuto appaltatore) non applica il contratto collettivo applicato dal cedente e se ha, diversamente dal cedente, una soglia dimensionale non superiore a 15 dipendenti, rilevante ai fini della applicazione della normativa sulla stabilità reale e sui diritti di attività sindacale.
Alla preesistenza di un nucleo organizzato si affianca poi lulteriore
circostanza che lentità economica, dopo il trasferimento, conservi la propria
identità: il che risulta dal fatto che la
sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare, con le
stesse attività economiche o con attività analoghe (sent. Spijkers,
18.3.1986, punto 12, in Foro it., 1989, IV, 14; conf. sent. Bork, cit.; Redmond-Stichting
cit.). Linsieme di queste due proposizioni (preesistenza e continuità di un nucleo organizzato) giurisprudenziali trova ora una sicura sponda di riferimento nella più recente formulazione della Direttiva comunitaria sul trasferimento di azienda secondo cui è considerato come trasferimento quello di unentità economica che conserva la sua identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere unattività economica, sia essa essenziale o accessoria(art.1,lett.b, Dir.n.23/2001). La giurisprudenza nazionale ha fatto tesoro di questo orientamento , respingendo lidea di una autonomia funzionale del ramo di azienda meramente potenziale (affermata da Pret. Milano,16.9.1998, in Arg.dir.lav., 1998,935) ed affermando il carattere strutturale e dunque preesistente del ramo di azienda che non può essere creato artificiosamente dallimprenditore al momento del trasferimento al fine di qualificare latto stesso come trasferimento dazienda (così Pret.Genova,28.10.1998, ivi,1002) In effetti è stato osservato che un assetto organizzativo strumentalmente realizzato in prossimità della cessione, potrebbe disvelare intenti elusivi(Foglia,2002,230). In sostanza per dirla con la Cassazione il ramo di azienda deve presentarsi come una sorta di piccola azienda in grado di funzionare in modo autonomo, e che non deve rappresentare al contrario il prodotto dello smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate tra loro, né una mera espulsione di ciò che si riveli essere una pura eccedenza di personale. Con queste caratteristiche e con queste limitazioni, quindi, il ramo di azienda deve preesistere alla vicenda traslativa, nel senso che già prima esso deve essere identificabile e idoneo a funzionare autonomamente. Con la doverosa precisazione secondo cui in alcuni casi tale autonomia possa in alcuni settori o aree produttive in cui le strutture materiali assumono scarsa se non nessuna rilevanza configurarsi, anche in presenza di trasferimento di sola manodopera e quindi di soli lavoratori, che, per essere addetti ad un ramo dimpresa e per avere acquisito un complesso di nozioni e di esperienze, siano capaci di svolgere le loro funzioni anche presso il nuovo datore di lavoro, potendosi, appunto, la suddetta autonomia concretizzare non solo attraverso la natura e le caratteristiche della concreta attività spiegata, ma anche in ragione di altri significativi elementi, quali ad esempio, la direzione e lorganizzazione del personale, il suo specifico inquadramento, le peculiari modalità di articolazione del lavoro e i relativi metodi di gestione (cit. da Cass.n.17207/2002, in Foro it.,I,2003, 110; conf. Cass. n.15105/2002, ibidem.,104; nello stesso senso v. anche Cass.nn.12554 e 4010/1998; 11575/1997). In sintesi ramo di azienda è per la Cassazione una articolazione funzionalmente autonoma dellattività economica organizzata laddove lautonomia funzionale riassume le condizioni di carattere produttivo, gestionale e organizzativo perché la parte o ramo di azienda possa avere una vita sua e sia così separabile dal complesso aziendale generale. Affermazione questa avversata da una parte della dottrina laddove si afferma che se appare decisiva la coesione funzionale e organizzativa delle attività cedute, non è postulata anche una sua autonomia gestionale o amministrativa (De Luca Tamajo, 2002,30) Ora la novella legislativa, sostituendo alla preesistenza della articolazione la individuazione della medesima al momento della cessione, rischia di elidere la sussistenza necessaria di una effettiva autonomia del ramo produttivo. Conseguentemente verrebbe meno ogni disputa in ordine agli attributi minimi di tale articolazione, ormai non più esistente dal punto di vista strutturale. Lesito interpretativo tendente ad accreditare la sostituzione del profilo storico-strutturale con altro negoziale-sovrastrutturale, con effetti di liberalizzazione dei trasferimenti di rami dimpresa - non è per vero obbligato. In effetti cè da chiedersi se quella sensibilità [verso lo scenario economico dei nuovi assetti e processi organizzativi delle imprese] sia dettata unicamente da esigenze pragmatiche, collegate alla indubbia difficoltà di individuare un ramo dazienda che sia chiaramente separabile come tale nellorganizzazione del cedente, visti i normali intrecci e collegamenti tra le varie parti dalle quali questultima è composta, o se si tratti della conferma, sul tema in oggetto, di un cambiamento di rotta più generale(Cester,2003); cambiamento che tende ad accreditare come ramo trasferibile un servizio che viene realizzato in funzione delle esigenze dellazienda, ma che può essere oggetto anche di una valutazione economica considerato in se stesso e, quindi, a prescindere dalla funzione che è chiamato ad assolvere allinterno dellorganizzazione dellimpresa(Maresca,2002,24-25). Il cambio di rotta, in verità, appare assai problematico perché in evidente collisione con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, laddove questa ritiene indefettibile il carattere di stabilità (e dunque non di improvvisazione) della parte di azienda oggetto della cessione (Cester,2003); collisione altresì con il principio di inderogabilità proprio dellart. 2112 c.c., che verrebbe messo in discussione ove lapplicazione delle garanzie ivi previste fosse in definitiva consegnata allaccordo tra cedente e cessionario (Santoro Passarelli,2001, 583). A tale proposito, è stato osservato di recente (De Felice M.,2003) che a ben vedere la stessa formulazione dellart. 32 del d.lgs. in esame consente una interpretazione coerente con i principi di diritto comunitario contenuti nella direttiva 23/2001, evitando la censurabilità della norma sotto il profilo della violazione del canone comunitario. In particolare, luso dellespressione identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento descrive la fase (da sempre di competenza di cedente e cessionario) di mera definizione e delimitazione dellentità oggetto della cessione. Tale entità tuttavia, non potrà risultare priva dei requisiti di autonomia funzionale e di organizzazione dei mezzi (personali e/o materiali) che rappresentano, sia per la norma nazionale che per la direttiva comunitaria, condizioni imprescindibili di applicabilità del particolare regime circolatorio. Insomma un conto è identificare, altra cosa è costituire. La ricognizione è juris tantum ed ha lo stesso valore di presunzione di prova che ha il nomen juris ai fini della subordinazione; resta dunque pur sempre ammissibile la prova contraria in ordine alleffettiva insussistenza di una autonomia tecnico-funzionale del ramo ceduto; prova contraria a carico del lavoratore, interessato a far valere lillegittimità del trasferimento, ai fini della permanenza del suo rapporto di lavoro in capo al vecchio datore di lavoro, che ha ceduto il ramo aziendale. Lidentificazione per via negoziale del ramo autonomo, daltra parte, non può comunque avere un valore juris et de jure, con effetti di diritto sostanziale, oltre il profilo processuale del riparto dellonere della prova ; e ciò non solo per lintrinseco valore semantico del verbo identificare, bensì anche per evitare collisioni oltreché con i principi di inderogabilità delle norme imperative di diritto e con le direttive comunitarie - con quanto disposto, in apertura, dalla medesima norma in materia di trasferimento di azienda. Se infatti la nozione di azienda soggetta a trasferimento è di tipo storico-strutturale, dovendo lattività economica organizzata preesistere al trasferimento e conservare in sede di trasferimento la propria identità, è davvero arduo sostenere il contrario per il ramo di quella medesima azienda, in ragione del fatto che la sede normativa è unica e dunque fa necessariamente corpo attorno ad una nozione unitaria della fattispecie, sia essa totale o parziale. E ciò particolarmente dopo aver ammesso una nozione immateriale di azienda (e di ramo di azienda), non più presidiata dal contorno di macchine ed attrezzature bensì enucleata da una finalizzazione economica, assistita da un supporto organizzativo e contabile unificante. Si vuol dire in buona sostanza che non cè più una differenza ontologica tra azienda e ramo di azienda per il buon motivo che entrambe le nozioni sono virate nella doppia accezione di impresa e di ramo di impresa: il primo scenario ammetteva una possibile dissociazione tra azienda e ramo di azienda. In un caso infatti dovevano essere presenti macchine ed attrezzature; nel secondo non necessariamente. Laccezione corrente del trasferimento, in quanto riferita allimpresa ed alla sua porzione, non richiede alcuna scissione concettuale ed anzi implica una unitarietà concettuale. In sintesi può concludersi che, come non vi è difficoltà ad ammettere il trasferimento di unità produttive di beni fisicamente distinti, allo stesso modo non può aversi dubbio in ordine alla legittimità di trasferimenti di parti di impresa che, prima della vicenda traslativa, fossero caratterizzate da un impianto dipartimentale e da una imputazione contabile autonoma, funzionando come centri di costo dotati di budget propri; insomma come segmenti virtuali di impresa, ciascuno dei quali dotato di una autonoma vis economica.. Il carattere immateriale di tale autonomia impone peraltro una grande attenzione alla configurazione del prima e del dopo (anche ai sensi dellart. 1362, co. 2 cod.civ.), poiché solo unottica distaccata dal momento del trasferimento può mettere a fuoco la consistenza effettiva di quell'autonomia (Romei, 2003). Occorre in sostanza che lautonomia come centro di costo non sia una virtù teologale, discendente dal fatto traslativo, ma che allopposto abbia avuto e mantenga una storia, a monte ed a valle del trasferimento. In sostanza il requisito della conservazione nel
trasferimento della propria identità, ora previsto per il trasferimento di impresa
ma non anche per quello di ramo di impresa, è comunque richiesto stante lesplicita
formulazione della direttiva comunitaria 2001/23 che fa espresso riferimento ad unentità economica che conserva la propria
identità attribuendo alla nozione caratteristiche di stabilità strutturale che
dovrebbero metterci al riparo da interpretazioni eccessivamente disinvolte, pur
astrattamente riconducibili al testo normativo. Il concetto di conservazione di identità infatti
presuppone, logicamente la ontologica preesistenza della identità stessa ed una sua
permanenza per un tempo apprezzabile. (De
Felice M.,2003) Insomma laccento si sposta dallelemento meramente temporale (la preesistenza) a quello funzionale (il collante fornito dallorganizzazione) che però attraverso il riferimento alla stabilità mantiene un necessario prius temporale (Cosio,2003). Si potrebbe per vero obbiettare che limpresa da trasferire, in quanto universitas, non può che preesistere e restare identica a sé stessa. Allopposto il ramo aziendale nel corpo dellazienda non è mai logicamente scindibile, essendo legato al corpo materno da innumerevoli fili; solo al momento del distacco prende un suo rilievo autonomo per il solo fatto di essere valutato come un insieme economicamente valido. Daltra parte, poiché tutto può ricondursi in forma di merce, in ragione del fatto che le parti negoziali, nei termini ritenuti più opportuni, possono sottomettere il valor duso al valor di scambio (from the Worth to the Value), non si vede perché altrettanto non possa valere per un ramo dimpresa ceduto. Tali affermazioni non appaiono condivisibili: esse infatti sono coerenti nella logica commerciale, volta a favorire i fenomeni circolatori dei titoli; allopposto il nuovo art. 32 continua a radicare il trasferimento di impresa nellambito del diritto del lavoro, ai soli fini del mantenimento dei diritti dei lavoratori. Un mantenimento che prescinde dalle sorti, pur magnifiche e progressive, della valorizzazione del capitale ; un mantenimento che anzi ipotizza un filo dArianna nel corso della vicenda; un grappolo produttivo, sia pure virtuale, che mantiene compatto il lavoro comune. Nulla vieta del resto che sian date le trombe ad ogni trapasso, con le regole tuttavia del diritto privato e dunque con lacquisizione del previo consenso di ogni lavoratore ceduto. Insomma dare agli affari ciò che è degli affari. 9. Il trasferimento
fraudolento di ramo di azienda Il caso Standa (e cioè la vendita fraudolenta di un supermercato ad un imprenditore poi fallito, con successivo accollo del tfr a carico del fondo di garanzia Inps: v. Trib. Nocera Inferiore, 29.5.2001, in Riv.giur.lav., 2002, II, 564, n.Trimboli; Corte di Appello Napoli, 23.3.2001, ivi, 283, n.Serreti) impone un cenno sulle cessioni fraudolente di rami di imprese e di abuso della personalità giuridica (Alleva, 2003). Il tema acquista nuovo vigore in ragione delleliminazione, in sede di riforma della disciplina della cessione di ramo di azienda, del requisito della permanenza dellidentità autonoma: si è già detto che in via interpretativa tale omissione può essere colmata dallinterprete. E di tutta evidenza, comunque, che unaccorta gestione della disciplina antifraudolenta può essere di aiuto in tutti le situazioni in cui, per le particolarità del caso o per lorientamento della giurisprudenza locale, la prospettiva di un utilizzo integrato e progressivo dellart.2112 cod.civ. non appaia praticabile. E dunque il caso di sottolineare che la giurisprudenza Standa ha attenuato lonere probatorio in tema di frode in ordine alla causa ed ai motivi comuni alle parti contraenti ricorrendo allo strumento delle presunzioni. In particolare la giurisprudenza ha dato rilievo, ai fini della presunzione di frode, alle seguenti circostanze, ritenute significative anche in via disgiuntiva (su cui amplius v. De Felice M.,2003): - qualità del cedente e del cessionario (incroci di partecipazioni azionarie, identità degli amministratori; relazioni contrattuali in esclusiva); - inadeguatezza
del prezzo di cessione delle merci, delle attrezzature, del ramo di impresa; - determinazione
equivoca delle poste attive e passive; - modalità
anomale di pagamento (con eccessivi differimenti); - insussistenza
di garanzie da parte dellacquirente; - insussistenza
di garanzie del cedente in ordine al pro quota idealmente maturato del Tfr; - disdetta
delle utenze di servizio, dei contratti di fornitura e del contratto di affitto da parte
del cedente, di contro alla normale perduranza prevista dallart. 2558 cod.civ. e
dallart. 36, l.n.392/1978; - insufficiente
approvvigionamento di merci e materie prime da parte del cessionario; - mancato
esercizio, da parte del cessionario, dei poteri direttivi sul personale; - esercizio
apparente dellattività di impresa da parte del cessionario; - esistenza
di accordi sindacali limitativi del licenziamento collettivo ad opera del cedente. A tal fine appare di grande aiuto la circostanza che già in sede di esame congiunto sindacale, ex art. 47, l.n.428/1990, siano state esaminate, accanto alle motivazioni della cessione, anche le concrete modalità della stessa. Qui veramente si sente la mancanza della garanzia di precisi diritti di informazione, data lassenza di previsione dei medesimi sia da parte dellart. 47 cit. sia da parte dei contratti collettivi. 10. Il regime della
solidarietà Con disposizione finale lart. 32 dispone che ove tra alienante ed acquirente, successivamente alla cessione di ramo di azienda, intervenga un contratto di appalto che implichi lutilizzazione del ramo medesimo, tra appaltante ed appaltatore opera un regime di solidarietà a favore dei dipendenti dellappaltatore nei limiti di cui allart. 1676 cod.civ., e dunque fino a concorrenza del debito che il committente ha verso lappaltatore al momento della domanda proposta dai dipendenti. Per gli altri appalti, non coinvolgenti rami di imprese cedute, diversamente dispone lart.29 laddove elimina il limite fino alla concorrenza del debito, sostituendolo con il limite temporale annuale per lesperibilità dellazione. La differenza di trattamento non viene giustificata nella relazione illustrativa ed è difficilmente giustificabile. Tra laltro non si vede perché lesternalizzazione di un ramo di azienda poi seguita da una internalizzazione debba determinare un regime di solidarietà con una capienza più limitata rispetto a quella prevista per la generalità degli appalti. Allopposto dovrebbe contemplarsi un regime privilegiato, atteso che il personale in questione era, prima della cessione, alle dipendenze del cedente ed ora versa in una situazione nella quale lapplicazione dellart. 3,l.n.1369/60 sarebbe stata particolarmente opportuna, trattandosi di lavoratori che essendo stati dipendenti dellappaltante, già godevano del trattamento da questo praticato e che, dopo la cessione del ramo e il successivo contratto di appalto, sovente continuano a lavorare fianco a fianco dei loro ex compagni di lavoro o comunque nellambito del ciclo produttivo dellappaltante (Cester, 2003,98). In sostanza la disposizione in commento ( e cioè lart. 32, u.co.) sembra incostituzionale per violazione del canone di ragionevolezza e per disparità di trattamento, entrambi imposti dallart. 3 Cost. E bene precisare comunque che la tutela di cui si discute riguarda il periodo successivo alla cessione del ramo di azienda, posto che per il periodo precedente opera il disposto dellart. 2112 cod.civ., con leffetto di determinare la piena responsabilità solidale tra cedente e cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Detta disposizione va a vantaggio , inoltre, di tutti i lavoratori che comunque afferiscono al ramo di azienda ceduto, non essendo stato raccolto dal legislatore delegato il suggerimento di limitare la tutela ai soli dipendenti originari dellappaltatore (Passalacqua, 2002, 225). 11. Esternalizzazioni ed
appalti nelle pubbliche amministrazioni L art. 6 della legge delega n. 30/2003 prevede che le disposizioni in esame non siano applicabili al personale delle pubbliche amministrazioni ove non espressamente richiamate. Pur mancando un esplicito rinvio deve ritenersi che la riforma dellart. 2112 cod.civ. sia applicabile alle p.a. nei limiti del riferimento operato dal primo comma dell'art.32 alle direttive europee in materia. Queste ultime, come noto, lasciano al di fuori della loro sfera di applicazione la riorganizzazione delle strutture della pubblica amministrazione, nonché il trasferimento di funzioni amministrative da una pubblica amministrazione a unaltra(CGCE 15.10.1996, C-.298/94, Henke,Racc.,4989). Le direttive comunitarie viceversa si applicano ove un ente pubblico rilevi le attività di un ente privato (CGCE, 26.9.2000, C-175/99, Mayeur, Racc.,7755) o nellipotesi opposta purché fin dallorigine i dipendenti dellente pubblico, poi transitati presso lente privato (anche quello costituito da un altro ente pubblico che ne detenga le azioni), siano stati inizialmente tutelati in quanto lavoratori in base al diritto nazionale nellambito del diritto del lavoro(CGCE 14.9.2000, C-343/98, Collino, Racc., 6659). Poiché dalla seconda privatizzazione, realizzata con la legge n. 59/1997 i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono soggetti alla disciplina comune del diritto civile, può concludersi per lapplicabilità del nuovo regime anche ai casi di traslazione da un ente pubblico ad un ente privato. Quanto alla disciplina degli appalti il richiamo, operato dallart. 29 del d.lgs.n.276/2003, allart. 1655 cod. civ. determina lapplicazione della novella disposizione in tutti i casi in cui sia operante la disciplina codicistica; e cioè nei rari casi in cui non sia operante la disciplina speciale sugli appalti pubblici. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI Alleva e altri (2002), Lavoro: ritorno al passato, Roma, Ediesse Alleva (2003), Ricerca ed analisi dei punti critici del decreto legislativo n. 276/2003 sul mercato del lavoro, in Riv.giur.lav., fasc. n.4. Andreoni (2002), Precarizzazione del lavoro e tutele nel mercato, in Ghezzi e altri (a cura di ), Il Libro bianco e la Carta di Nizza, Roma, Ediesse. Bonomi (1997), Il capitalismo molecolare, Torino, Einaudi. Carinci M.T. (2000), La fornitura di lavoro altrui, Milano, Giuffrè Carinci M.T.(2003), La legge 14 febbraio 2003, n.30, Milano, Ipsoa. Cester (2003), Trasferimento di ramo dazienda, direttive comunitarie e garanzia dei diritti dei lavoratori, in Carinci M.T. (2003) Corazza (1998), Appalti interni allazienda, in Mass.giur.lav., 854. Cosio (2003), La cessione del ramo dimpresa, in Dir. Prat.Lav.,n.20. Dardi (1983) Contratti di lavoro, licenziamenti e cassa integrazione, in Riv. internaz. scienze soc., fasc. 2-3 De Felice M.(2003), Relazione al Convegno del 3 ottobre 2003 organizzato a Roma dalla Consulta giuridica della Cgil su Appalti, somministrazione e trasferimenti di azienda: gli effetti del d.lgs.n.276/2003 De Luca Tamajo (2002), Le esternalizzazioni tra cessione di ramo di azienda e rapporti di fornitura, in De Luca Tamajo (a cura di) , I processi di esternalizzazione, Napoli, Novene, 9 De Luca Tamajo (2003), Metamorfosi dellimpresa e criteri di imputazione dei rapporti, Relazione al Convegno Limpresa fra esternalizzazione e processi di smaterializzazione: le ricadute sul rapporto di lavoro, Verona 31.1-1.2.2003. Del Punta (1995), Appalto di manodopera e subordinazione, in Giorn.dir.lav.rel.ind.,625 Del Punta (2002), Problemi attuali e prospettive in tema di interposizione di manodopera, in Arg.dir.lav., 289. Del Punta (2003), Commento allart. 1, co.2, lett.m,n,o, in Carinci M.T. (2003) Foglia (2002), Lattuazione giurisprudenziale del diritto comunitario del lavoro, Padova Garofalo M.G.(2002), Pluralismo, federalismo e diritto del lavoro, in Riv.giur.lav., I, 401. Garonna (1984), Leconomia della cassa integrazione guadagni, Padova. La Pergola (1997), Conclusioni nella causa Suzen Maresca (2002), Le novità del legislatore nazionale in materia di trasferimento di azienda, in Santoro Passarelli-Foglia (2002) Passalacqua (2002), Patto per lItalia , in Dir. Lav.,214 Roccella-Treu (2002), Diritto del lavoro della Comunità europea, Padova Romei (1999), Cessione di ramo di azienda e appalto, in Giorn.dir.lav.rel.ind., 329. Romei (2003), Azienda, impresa, trasferimento, in Giorn.dir.lav.rel.ind. Santoro Passarelli (2001), La nozione di azienda trasferita tra disciplina comunitaria e nuova normativa nazionale, in Arg.dir.lav.,575 Santoro Passarelli (2002), La nozione di azienda trasferita tra disciplina comunitaria e nuova disciplina nazionale, in Santoro Passarelli-Foglia (2002) Santoro Passarelli G.- Foglia (2002), La nuova disciplina del trasferimento dimpresa, Milano. |