Maxiemendamento al decreto legge n.269 del 30.9.2003

di accompagnamento alla legge finanziaria

 

Art.42 :

 

L’articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ( del DL 269) č sostituito dal seguente:

"Art. 152. Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, ( vedi )

 

(Art. 96 cpc, comma 1 :"Se risulta che  la parte soccombente ha agito o  resistito in giudizio con mala fede o  colpa grave, il  giudice, su istanza dell'altra  parte, la condanna, oltre alle  spese, al risarcimento dei  danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza".)  

 

non puņ essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 ( vedi ).

 

ART. 76 (L)
(Condizioni per l'ammissione)

1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

 

ART. 77 (L)
(Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)

1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

 

L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 79 e l’articolo 88 del citato decreto legislativo n. 113 del 2002".

 

se hai avviato una causa  legale  

per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, e la perdi

se hai un reddito imponibile annuo superiore 18.592,44

sarai condannato al pagamento

delle spese, delle competenze e degli  onorari

CHIEDERE GIUSTIZIA SARA’ UN LUSSO RISCHIOSO

RISERVATO SOLO A COLORO CHE HANNO SOLDI

PER POTERSELO PERMETTERE

 

Slai Cobas