Maxiemendamento al decreto legge
n.269 del 30.9.2003
di accompagnamento alla legge finanziariaArt.42 :
Larticolo
152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (
del DL 269) č sostituito dal seguente: "Art.
152. Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte
soccombente, salvo comunque quanto previsto dallarticolo 96, primo comma, del codice
di procedura civile,
( vedi ) (Art. 96
cpc, comma 1 :"Se
risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala
fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la
condanna, oltre alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche
d'ufficio, nella sentenza".) non
puņ essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari
quando risulti titolare, nellanno precedente a quello della pronuncia, di un reddito
imponibile ai fini IRPEF, risultante dallultima dichiarazione, pari o inferiore a
due volte limporto del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3,
e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (
vedi
).
ART. 76 (L) 1. Puo'
essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta
personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro
9.296,22. 2. Salvo
quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri
familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo
periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini
della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge
sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. ART. 77 (L) 1. I limiti
di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel
biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze. Linteressato
che, con riferimento allanno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si
trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione
sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dellatto introduttivo e si impegna a
comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di
reddito verificatesi nellanno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dellarticolo
79 e larticolo 88 del citato decreto legislativo n. 113 del 2002". se hai avviato una
causa legale
per ottenere
prestazioni previdenziali o assistenziali, e la perdi se hai un reddito
imponibile annuo superiore 18.592,44 sarai condannato al
pagamento delle spese, delle
competenze e degli onorari CHIEDERE
GIUSTIZIA SARA UN LUSSO RISCHIOSO RISERVATO
SOLO A COLORO CHE HANNO SOLDI PER
POTERSELO PERMETTERE Slai Cobas |