Decreto legislativo n. 276/2003. Brevi osservazioni

di Amos Andreoni

 

 

 

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

(Titolo II)            

 

1.- Enti pubblici e privati (artt. 4-7)

1.1.- Non esiste specializzazione o gerarchia funzionale tra attività pubblica ed attività privata di collocamento. Il fatto poi che la prima debba essere svolta senza finalità di lucro autorizza a ritenere che essa sarà residuale, per le fasce basse di professionalità, ovvero a discapito dei fini istituzionali principali, attualmente già problematici (università e scuola).

 

1.2.- La facoltà conferita alle associazioni sindacali nazionali ed agli enti bilaterali di svolgere attività di intermediazione può sortire l’effetto di imporre alle aziende di attingere prioritariamente a particolari liste, in violazione del principio universale del diritto al lavoro (art. 3 Cost.) e del diritto alla parità di chance, ex art. 3 Cost.; ovvero può voler significare rendere conveniente per un imprenditore attingere a quelle liste in cambio della applicazione di contratti collettivi di favore, in violazione del principio di libertà sindacale (art. 39 Cost) e della retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost).

 

2.- Requisiti per l’autorizzazione (art. 5)

Non si comprende il decalage dei requisiti finanziari, peraltro di importo poco più che simbolico per le attività di intermediazione e di ricerca e selezione del personale.

 

3.- Divieto di indagini sulle opinioni (art. 10)

3.1.- E’ inammissibile derogare al diritto alla privacy nel caso in cui tale deroga sia richiesta al fine di determinare le caratteristiche che costituiscono un “requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa ” posto che tale dizione è generica e dunque può riguardare fatti che non attengono alla idoneità al lavoro la cui indagine è vietata (art. 8 St.lav.; art. 2 Cost.;

 

3.2.- Le “caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa” possono , nel decreto, autorizzare la diffusione anche dei dati sensibili purché riguardino l’attitudine al lavoro.

Viceversa nell’art.8 dello statuto dei lavoratori la diffusione dei dati sensibili attitudinali è generalizzata per le sole organizzazioni di tendenza; per gli altri possibili datori di lavoro è limitata ai soli profili della salute e della buona condotta.

 

3.3.- Alcune informazioni, poi, non possono a priori avere alcuna valenza attitudinale anche nelle organizzazioni di tendenza: es. l’orientamento sessuale, il colore della pelle, l’ascendenza, “le eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro”.

La disposizione va dunque ritenuta incostituzionale per violazione del combinato disposto ex art. 2 Cost. e dell’art. 8,  l.n.300/1970.

 

4.- Divieto di oneri in capo ai lavoratori (art. 11)

Il principio di gratuità non può essere derogato neanche dai contratti collettivi,

in ragione di quanto disposto dalle convenzioni Oil in materia (tra cui la convenzione n. 181/97).

 

5.- Fondi per la formazione (art. 12)

Manca la previsione di una banca depositaria e di un sistema di trasparenza dei flussi finanziari.

 

 

6.- Misure per i lavoratori svantaggiati (art. 13)

6.1.- Non si chiarisce di quanto il trattamento possa essere inferiore rispetto a quello dei lavoratori di pari mansione.

 

6.2.- Non si definisce la nozione di offerta di lavoro “congrua rispetto alle competenze ed alle qualifiche del lavoratore”, il cui rifiuto determina la decadenza dai trattamenti previdenziali. Congrua è infatti dizione diversa da quella  di “equivalenza” adottata dall’art. 13, l.n.n.300/1970.

 

7.- La Borsa continua (artt.15-17)

A differenza del SIL (Servizio informativo del lavoro) la Borsa continua non è più uno strumento pubblico di governo informatico del sistema, prescinde dalla certificazione dei titoli professionali, è liberamente attivabile da datori di lavoro e lavoratori e non si distingue da una comune rete via internet.

 

 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (TITOLO III)

 

8.- Staff-leasing (art.20, co.3)

8.1.- La tabellazione delle lavorazioni ammesse è in taluni casi molto larga (consulenza direzionale, gestione del personale, marketing) e coincide con intere divisioni operative aziendali.

 

8.2.- Molto grave è poi la facoltà dei contratti collettivi territoriali di introdurre ipotesi ad hoc, diverse da quelle nazionali, anche in assenza di clausole di rinvio.

 

8.3.- Restano tutti i motivi di critica dell’istituto:

-                      dualizzazione permanente del mercato del lavoro;

-                      scissione permanente tra titolarità del rapporto ed utilizzazione del rapporto,

-                      infinita frazionabilità dell’impresa;

-                      dualizzazione dei sistemi di relazioni industriali;

-                      ineffettività della tutela dei diritti formalmente riconosciuti.

 

 

9.- Lavoro interinale temporaneo (art. 20, co.4)

9.1.- Viene eliminato il sistema delle causali e quello della temporaneità delle ragioni di utilizzo, sicché la deroga al divieto di appalto di manodopera non sussiste più: è sufficiente l’intervento di un’agenzia autorizzata.

 

9.2.- Sono eliminati i limiti quantitativi nelle stesse ipotesi previste per il lavoro a termine ex art. 10, co.7., d.lgs.n.368/2001 (start up ecc.)

 

10.- Divieti di somministrazione (art.20, co.5)

Cade il divieto per le mansioni che erano vietate dai contratti collettivi (art. 1,co.4 lett.a, l. n. 196/97); per i casi di licenziamenti collettivi e di cig derogati da accordi sindacali anche aziendali (lett.c,d); per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per le lavorazioni particolarmente pericolose (lett. f).

 

11.- Forma del contratto (art. 21)

11.1.- Viene rovesciato il rapporto tra contratto di somministrazione e contratto di lavoro: prima in caso di difformità prevalevano i dati scritti nel contratto di lavoro; ora prevalgono quelli scritti nel contratto di somministrazione, cui peraltro il lavoratore resta estraneo.

 

11.2.- La mancanza di indicazione scritta, nel contratto di fornitura, delle mansioni di adibizione, del luogo, dell’orario e del trattamento economico-normativo delle prestazioni non dà più luogo alla conversione del rapporto; viene dunque a cadere una fondamentale disposizione antifraudolenta (art. 10,co.1,l.n.196/97).

 

12. Disciplina dei rapporti (art 22-23)

12.1.- L’ampia latitudine del lavoro interinale viene confermata dalla apertura dei casi di proroga e rinnovo, secondo quanto previsto dalla disciplina sul lavoro a termine

 

12.2.- Il trattamento non inferiore è solo quello complessivo, onde la deroga a singoli istituti non rileva. Peraltro il complesso di un trattamento economico-normativo è difficilmente confrontabile ad un altro complesso perché le valutazioni sono largamente soggettive. Altra cosa era il regime della parità di trattamento per singoli istituti previsto dall’art. 4, l.n.196/97.

 

12.3.- La nullità della clausola sul divieto di assunzione del lavoratore interinale da parte dell’utilizzatore può essere ora derogata in caso di corresponsione di una adeguata indennità.

 

13.- Garanzie collettive (art. 24)

Viene ripristinato nella versione finale del decreto l’obbligo per l’impresa utilizzatrice di comunicare alla r.s.u. o alee r.s.a. il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura (art. 7, co.4, lett.a, l.n.196/97).

 

14. – Appalto di manodopera (art. 29)

14.1.- Viene ridefinita la nozione di appalto di servizi: prima ai sensi degli artt. 1655 cod.civ. ed art. 1, l.n.1369/1960 occorreva una organizzazione tecnica, capitali, macchine ed attrezzature in capo all’appaltatore; ora è sufficiente l’evanescente requisito dell’esercizio del potere organizzativo e direttivo. Il divieto di appalto di manodopera, in tal modo, appare largamente superato.

Sparisce il principio di parità di trattamento in caso di appalto interno, già previsto dall’art. 3, l.n.1369/1960. Un ritorno all’indietro, al regime del codice civile del 1942, con probabile violazione, di nuovo, dell’art. 3 e 35 Cost., nonché, con qualche dubbio. Dei criteri di delega.

 

15.- Trasferimento di azienda (art. 32)

15.1.- Viene apparentemente eliminato il requisito oggettivo della autonomia tecnico-funzionale del ramo di azienda ceduto, per essere sostituito (o forse solo integrato?) dalla rappresentazione soggettiva di una attività economica organizzata “identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.

La disposizione se interpretata in senso sostitutivoè incostituzionale per violazione dell’ordinamento comunitario nonché dei criteri di delega e dell’art. 35 Cost.

 

16. –Tipologie contrattuali

Lavoro intermittente (artt.33-40)

La figura è di dubbia costituzionalità in quanto affine al part-time a chiamata ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale.

Qui l’elemento differenziale è dato dall’accordo sulla intermittenza che potrebbe sanare le censure sopra indicate.

E tuttavia non può non rilevarsi l’esistenza di un patto leonino nelle ipotesi di cui all’art. 37 (lavoro week end, feriale, natalizio e pasquale): qui a fronte di un patto bilaterale discende una sola obbligazione a carico del lavoratore ( la disponibilità al lavoro) senza obbligazione corrispettiva, poiché l’indennità di disponibilità scatta retroattivamente solo in caso di effettiva chiamata.

È il primo caso di contratto di lavoro aleatorio: il dubbio di violazione degli artt. 35 e 36 Cost. è molto forte. Tutela della persona ed alea del mercato appaiono due dimensioni difficilmente componibili.

· Un secondo caso di patto leonino consiste nell’apparato sanzionatorio in caso di mancata risposta alla chiamata.

Infatti la mancata tempestiva informativa al datore di lavoro sul giorno e sui motivi di una sopravvenuta indisponibilità dà luogo alla perdita della indennità di disponibilità in misura pari a 15 giorni, salvo il diverso trattamento, anche più oneroso per il lavoratore, previsto dal contratto individuale.

Quest’ultima previsione è in linea con il Libro bianco ma contraddice la tutela del contraente debole di cui all’art. 35 Cost.: il lavoratore non è socialmente equiordinabile al datore di lavoro talché l’apparato sanzionatorio deve essere necessariamente disciplinato dalla legge o dal contratto collettivo.

· Non si comprende il rapporto tra sanzioni ex art. 36 co.5 e sanzioni ex art. 36 co.6: se il lavoratore omette del tutto l’avviso di indisponibilità è soggetto alla sola sanzione del comma 6. Ovvero cumulativamente a quelle del comma 5 ed a quelle del comma 6?

· Un terzo caso di patto leonino è dato dall’obbligo, posto a carico del lavoratore di pagare anche il risarcimento dei danni in caso di ingiustificata indisponibilità al lavoro. Si addossa infatti al lavoratore il rischio di impresa, in violazione dal combinato disposto ex art. 36 Cost., 2094 e 2049 cod. civ.

· l’aspetto più inquietante della intera disciplina consiste nella nozione di giustificato motivo della indisponibilità al lavoro: esso è definito solo in caso di malattia o di impossibilità al lavoro. Ogni altra ipotesi, attinente ai casi di semplice difficoltà per motivi personali, può dare luogo alle sanzioni di legge o di contratto individuale, ivi compreso il risarcimento danni.

Ma in tal modo l’alea del lavoro è sbilanciata perchè posta interamente a carico del lavoratore.

· Un altro punto riguarda il contratto collettivo deputato a disciplinare il lavoro intermittente: tale fonte è sotto libertà vigilata perché in caso di mancata attivazione sarà surrogata da un decreto ministeriale, con buona pace del principio di libertà sindacale.

· Infine va sottolineato che nei periodi di non lavoro (tra una chiamata e l’altra) non spetta l’indennità di disoccupazione ma solo la (modesta) indennità di disponibilità.

 

Lavoro ripartito (artt. 41-45)

· Anche qui compare il trasferimento del rischio in capo al lavoratore, come in caso di malattia di uno dei due lavoratori che comporta la prestazione per intero a carico dell’altro, salva diversa determinazione datoriale.

· Inutilmente vessatoria, ed anzi contraria alla logica di concentrazione (v. sopra), è la norma che dispone l’estinzione del rapporto, anziché la conversione in un contratto standard, in caso di licenziamento o dimissioni di uno dei due lavoratori.

· la parità di trattamento è complessiva e quindi in concreto opinabile per ciascun istituto. Ben altra cosa sarebbe stata l’automatica applicazione a ciascuno dei due lavoratori della disciplina di legge e contratto collettivo, se del caso pro-quota.

 

Lavoro a tempo parziale (art. 46)

· Il lavoro supplementare, se previsto dal contratto collettivo, diventa obbligatorio e può dar luogo a sanzioni disciplinari (con esclusione del licenziamento, salvo il caso di cumulo, nel biennio, con altra sanzione).

· D’altra parte la mancata previsione per contratto collettivo del lavoro supplementare comporta l’assenza di vincoli massimi, giornalieri ed annuali e facoltizza le parti individuali ad un utilizzo incontrollato dell’istituto.

· L’insieme di queste due disposizioni (ed in particolare l’intercambialità tra fonte individuale e fonte collettiva) dà luogo ad un circolo vizioso con un esito comunque scontato: l’aumento del  lavoro supplementare, di contro ai principi elaborati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di giustizia, che in nome della  salvaguardia del tempo di non lavoro (specie delle donne), hanno posto vincoli rigidi alla variazione dell’orario normale contenuto nel contratto part-time.

· Analogamente le clausole flessibili o elastiche (di variazione della collocazione temporale del part-time orizzontale o della durata di quello verticale, possono essere convenute individualmente in assenza di disciplina collettiva. D’altra parte la disciplina collettiva, una volta intervenuta, rende il rifiuto del lavoratore di sottoscrivere il patto flessibile/elastico suscettibile di sanzione disciplinare (ma non di licenziamento, fermo restando che la sommatoria della sanzione disciplinare con altra entro il biennio può comportare il licenziamento).

· Una volta sottoscritto il patto elastico/flessibile, questo è irretrattabile (viene dunque eliminato il c.d. diritto di ripensamento).

· La trasformazione del rapporto da full-time a part-time non richiede più l’assistenza sindacale ma solo la convalida della DPL.

· Il diritto di precedenza viene declassato a semplice facoltà. In tal modo il lavoratore part-time avrà diritto alla conversione a tempo pieno solo se detta conversione è esplicitamente prevista nell’iniziale contratto a part-time.

· Incredibilmente vengono eliminati gli incentivi per il part-time in attesa della riforma generale degli incentivi all’occupazione. In tal modo si smentisce la premessa propagandata a fondamento della riforma e cioè la previsione di un nuovo sistema normativo di favore per i rapporti a tempo parziale.

· Viene eliminato il computo dei lavoratori part-time come unità intere ai fini dell’esercizio dei diritti sindacali, in violazione del principio personalistico che ne sorreggeva la ratio.

 

Apprendistato (artt. 47-53)

Il rinvio alle discipline regionali per la determinazione degli standard formativi potrà dar luogo ad una forte (ed ingiustificata) differenziazione territoriale.

· La mancata previsione di un adeguato numero di ore di formazione esterna darà luogo all’insuccesso dei percorsi formativi nelle imprese medio-piccole, salvo il minimale addestramento professionale sul posto dilavoro.

· Appare del tutto carente il sistema dei controlli sulla effettività della formazione.

· Il livello di inquadramento dell’apprendista può essere collocato in misura inferiore di due livelli, di contro all’unico livello di differenza oggi generalmente previsto dai CCNL.

· Manca del tutto una normativa sulla formazione permanente dei lavoratori adulti.

 

Contratto di inserimento (artt. 54-60)

· Anche qui manca una disciplina dei controlli sulla congruità e sull’adempimento del piano di inserimento formativo.

· Manca, anche qui, un raccordo tra piano di inserimento ed iniziative formative esterne.

· Carente è la disciplina degli incentivi alla occupazione.

Lavoro a progetto (artt. 61-69)

· Le esclusioni dal campo applicativo sono prive di logica (del tutto inaccettabile è l’esclusione dei percettori di pensione di vecchiaia).

· Il programma di lavoro è dizione riferita anche ad aspetti quantitativi ed è dunque più elastica del progetto di lavoro, legato agli aspetti qualitativi del prodotto o di segmenti dello stesso.

Si vuole intendere che la giustapposizione del programma (o fase di esso) al progetto consente di inserire nella nuova figura lavoratori di routine che meriterebbero di rientrare nell’area standard del lavoro subordinato (a tempo indeterminato).

· D’altra parte la previsione di un progetto in un contratto di lavoro potrebbe indurre il giudice a considerarlo come lavoro autonomo trascurando le precise verifiche sui margini di autonomia operativa del lavoratore.

In tal modo le figure professionali di elevato livello (medici di cliniche private, insegnanti di scuole private, ingegneri di società private ecc.) attualmente collocati nell’area del lavoro subordinato rischiano di transitare nell’area del lavoro autonomo.

Si vuole in sostanza sottolineare il rischio di un effetto boomerang che realizza, anziché un transito dagli attuali co.co.co. al lavoro subordinato, l’effetto contrario di uno sgonfiamento dell’area della subordinazione, in quanto preclusa alle fasce medio-alte di lavoratori (senza peraltro che siano introdotti vincoli per i lavoratori di routine).

La verità è che le due figure –lavoro subordinato e lavoro a progetto con monocommittenza– sono contigue e meritano una disciplina ampiamente comune e parità di regime di costi (retributivi e contributivi): il che non è nell’articolato che si commenta.

· Il corrispettivo, se meritoriamente deve essere proporzionato (ex art. 36 cost.) ha come parametro il compenso corrente “su piazza”, di difficile determinazione, ed in ipotesi anche mancante.

Viceversa in alcuni casi il potere equitativo del giudice ben potrebbe accostare il “progettista” ad altro lavoratore subordinato con mansioni analoghe.

La disciplina in materia di gravidanza, malattia e infortunio è manchevole poiché:

1) è eccessivamente limitata la garanzia del mantenimento del posto di lavoro (ad es. per soli 30 giorni) e, d’altra parte illogica con la prestazione “a corpo” che resta per lo più indifferente alla durata  della prestazione;

2) non si prevede remunerazione alcuna di questi periodi, pure previsti e tutelati dal combinato disposto ex artt. 35 e 38 Cost.

· Se il lavoro a progetto è a termine non si comprende come si possano facoltizzare le parti individuali ad ammettere risoluzioni del rapporto diverse dalla ipotesi di giusta causa.

· Del tutto inaccettabile è il conferimento ad Enti bilaterali del potere di certificare rinunce e transazioni, al di fuori di una logica e di una presenza pubblica (il direttore della DPL).

 

Lavoro accessorio (artt.70-73)

È un tertium genus che non si giustifica almeno per il campo di applicazione sul quale oggi insiste lavoro standard (colf, badanti, ecc.).

Diverso sarebbe stato il caso di una decontribuzione e defiscalizzazione delle medesime attività, fermo restando il regime standard.

· Gli enti concessionari possono essere di tipo speculativo in contrasto con le attività ammesse.

· Non si comprende se l’importo nominale del buono (pari a 7.5 euro) sia riferito all’ora di lavoro.

 

Certificazione (artt. 75-83)

· Viene mantenuta la competenza degli enti bilaterali, nonostante le severe critiche sull’assenza di garanzie di professionalità e di terzietà.

· Non si comprende la duplicazione di competenze tra DPL e province.

· La certificazione da parte delle Università se resa in via monocratica da un solo professore di diritto del lavoro deve recare l’aggiunta del tempo pieno ovvero l’attestazione di assenza di conflitti di interessi.

· La richiesta congiunta di certificazione per garantire la genuinità del consenso del lavoratore dovrebbe recare la validazione della firma da parte di un organismo pubblico o sindacale.

· Viene eliminato l’effetto ex nunc dell’accertamento giudiziale che ora può avere carattere retroattivo sia in caso di errata qualificazione del rapporto sia in caso di difformità tra il programma negoziale ed il rapporto esplicato.

· Il previo tentativo di conciliazione ed il contestuale o successivo atto di rinunzia e transazione può essere lo strumento di esautoramento dell’accertamento giudiziale, dato il carattere conclusivo del procedimento in questione. È dunque opportuno far valere la giurisprudenza sulla invalidità degli atti di conciliazione, ove manchi l’affiliazione sindacale, o la presenza attiva del sindacato, ovvero la precisione della parte motiva e dispositiva, ecc.

· Non è chiaro ed è comunque opinabile il riparto di giurisdizione tra a.g.o. e g.a. sulla invalidità degli atti certificatori.

· La certificazione del regolamento di una cooperativa in ordine alla tipologia dei rapporti deve accertare la compatibilità tra nomen juris attribuito ad ogni figura ed i poteri di conformazione della prestazione (da parte della cooperativa medesima). È del tutto ovvio che la palese discrepanza deve indurre alla invalidazione giudiziale del medesimo atto o più semplicemente alla conversione di ciascun contratto di assunzione secondo le modalità concrete del rapporto.

· Si ritiene che la Cgil non debba far parte delle commissioni di certificazione per evitare conflitti di interessi con i lavoratori. Per le medesime ragioni è bene sottolineare l’importanza della partecipazione della Cgil alle trattative per la stipula degli accordi sindacali, particolarmente in tema di elementi distintivi dell’appalto di servizi (art. 84).

 

Associazione in partecipazione (art. 86 co, 2)

· L’inversione dell’onere della prova in ordine alla sussistenza della subordinazione (in assenza di vera partecipazione associativa) non è incostituzionale perché juris tantum (e dunque suscettibile di prova contraria).

Si raccomanda la verifica delle dichiarazioni a bilancio: se cioè l’apporto dell’associato sia stato riportato tra i costi del lavoro (come spesso accade) ovvero tra le partecipazioni (fiscalmente meno contenute). L’atto ha valore confessorio.