| Scheda sul decreto attuativo della Legge n.53.
Scheda
esplicativa sul decreto che elimina il tempo pieno e il tempo prolungato. A cura della
Rete di Resistenza a Difesa della Scuola Pubblica di Milano. Per scaricare il testo in pdf
ci si deve collegare al sito
della Rete. Ottobre 2003.
Il 28 marzo
2003 è stata approvata la legge 53 che riordina i cicli della scuola. Questa legge però
senza decreti attuativi che la regolamentino non ha conseguenze pratiche. Il primo schema
di decreto attuativo è uscito a settembre e si intitola "Schema di Decreto
Legislativo in applicazione della legge 53/2003 (Definizione delle norme generali
relative alla scuola dell'infanzia ed al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 5)".
Salta
il tempo pieno
Il tempo pieno
è costituito da 40 ore settimanali, gestito da due maestre, in copresenza per alcune ore.
Questo tempo copre anche il tempo mensa. Il decreto invece stabilisce che il tempo sia di
27 ore più 3 facoltative a scelta delle famiglie.
| Articolo 7
Attività educative e didattiche _1. Al fine di garantire lesercizio del
diritto-dovere di cui allarticolo 4, comma 1, lorario annuale delle lezioni
nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni
scolastiche autonome e allinsegnamento della religione cattolica in conformità alle
norme concordatarie di cui allarticolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di
891 ore. _2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del
piano di studi, organizzano, nellambito del piano dellofferta formativa,
tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti,
coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è
facoltativa e opzionale per gli allievi. Le predette richieste sono formulate allatto
delliscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le
istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. _3. Lorario
di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa. _4. Allo
scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, è
costituito lorganico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli
insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non
riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni
scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di
prestazione dopera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del
Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica. |
Le conseguenze
sono:
a) la mensa non è più considerata "tempo scuola", i bambini non si sa bene per
dieci ore alla settimana a chi verranno affidati (cooperative esterne, personale ata?).
Probabilmente il problema verrà demandato agli enti locali, che però hanno sempre meno
soldi. Inoltre il tempo mensa non è "tempo perso": è un momento essenziale che
va integrato nel percorso educativo.
b) l'aver separato le 3 ore significa favorire in futuro il distacco completo di questo
tempo dal tempo scuola (si prevede già la possibilità di sostituirlo con personale
esterno), e comunque impedirne la congiunzione con le ore della mattina. Significa dunque,
insieme all'eliminazione del tempo mensa, abolire il tempo pieno come modello educativo
che prevede tempi di apprendimento più distesi per i bambini e le bambine e il ritorno
invece ad una scuola "corta", intensiva e con il resto del tempo trasformato in
"parcheggio" in attesa dell'arrivo dei genitori.
Si
torna alla maestra unica
Lo stesso
articolo 7 stabilisce il ritorno dell'insegnante unico, che probabilmente svolgerà almeno
18 ore con gli allievi, mentre 2 ore sarebbero affidate a ciascuna insegnanti di
religione, informatica e inglese.
| 5. Lorganizzazione
delle attività educative e didattiche rientra nellautonomia e nella responsabilità
delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui
allarticolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato
ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi
piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità
didattica dei docenti per lintera durata del corso, il docente in possesso di
specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge
funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di
tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura
delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo
compiuto dallallievo, con lapporto degli altri docenti. _6. Il docente al
quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5 assicura, nei primi tre anni della
scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore
settimanali. |
Le conseguenze
sono:
a) manca quel confronto tra maestre di pari peso che è una delle esperienze più ricche
del tempo pieno: per gestirlo è indispensabile un lavoro di equipe
b) la pratica del tempo pieno ha dimostrato che anche per le bambine e i bambini è più
efficace disporre di più punti di riferimento educativi, pur coordinati tra loro
Salta il tempo prolungato
L'art.10 stabilisce che le ore di lezione settimanali saranno 27 per la scuola media,
salta dunque il tempo prolungato (attualmente dalle 36 alle 40 ore settimanali) e viene
ridotto l'orario curriculare (oggi di 30 ore). In aggiunta alle 27 sono previste 6 ore
settimanali a scelta delle famiglie. Compare la figura di un insegnante referente "
in possesso di specifica formazione" e non si menziona il Consiglio di Classe.
| Articolo 10
- Attività educative e didattiche _1. Al fine di garantire lesercizio del
diritto-dovere di cui allarticolo 4, comma 1, lorario annuale delle lezioni
nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle Regioni,
alle istituzioni scolastiche autonome e allinsegnamento della religione cattolica in
conformità alle norme concordatarie, di cui allarticolo 3, comma 1, ed alle
conseguenti intese, è di 891 ore. _2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare
la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nellambito del piano dellofferta
formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e
insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del
secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per
gli allievi. Le predette richieste sono formulate allatto delliscrizione. Al
fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche
possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. _3. Lorario di cui ai
commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa. _4. Allo scopo di
garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, è costituito lorganico
di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2,
ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti
disciplinari per i quali è prevista labilitazione allinsegnamento, le
istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci,
contratti di prestazione dopera con esperti, in possesso di titoli definiti con
decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca di
concerta con il Ministro per la funzione pubblica. _5. Lorganizzazione delle
attività educative e didattiche rientra nellautonomia e nella responsabilità delle
istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai
docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste
dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, per lintera
durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto
con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle
attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività
educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della
documentazione del percorso formativo compiuto dallallievo, con lapporto degli
altri docenti. |
Conseguenze:
a) viene soppressa lesperienza dei laboratori del tempo prolungato, che costituiva
per gli allievi una possibilità di apprendimento qualificato che si integrava alle
materie curriculari.
b) alcune materie (ancora non si sa quali) inserite nellorario curriculare diventano
facoltative, invece di costituire parte organica della crescita dei ragazzi e delle
ragazze.
c) sino ad oggi era il Consiglio di Classe (unitamente al proprio coordinatore) che
gestiva i compiti che invece con il decreto vengono affidati ad un solo insegnante. Nel
decreto non si fa menzione infatti del Consiglio di Classe che oggi serve a dare una
direzione collettiva e coerente al processo educativo.
d) come per il tempo pieno, anche nelle medie gli insegnanti non sarebbero presenti nelle
ore di mensa. Non è chiaro a chi sarebbe affidato questo compito.
Quando
accadrà?
Il processo non
sarà graduale. Recitano gli articoli 13 e 14 del decreto:
Articolo 13 -
Scuola primaria _1. Nellanno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla
scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28
febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del
Ministro dellIstruzione, dellUniversità e della Ricerca, unulteriore
anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dal precedente articolo
6, comma 2. _2. Per lattuazione delle disposizioni del presente decreto sono
avviate, dallanno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola
primaria e, a decorrere dallanno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la
quinta classe. _
Articolo 14 - Scuola secondaria di I grado _1. A decorrere dall'anno
scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di
primo grado; saranno successivamente avviate, dallanno scolastico 2005-2006, la
seconda classe del predetto biennio e, dallanno scolastico 2006-2007, la terza
classe di completamento del ciclo. |
Come si vede,
il decreto prevede questa trasformazione su tutte le classi delle elementari a partire dal
prossimo settembre e in tre anni per le medie. Nel giro di pochissimo tempo dunque, oltre
alle conseguenze sul piano educativo, ci si ritroverà con una perdita senza precedenti
(decine di migliaia) di posti di lavoro.
Quali
sono i tempi per lapprovazione definitiva del decreto?
Ora il Miur
dovrà inviare il testo alla Conferenza Stato Regioni e, successivamente, alle Commissioni
Parlamentari affinchè esprimano il parere prescritto. Anche il CNPI è stato convocato
per istruire il lavoro al fine di esprimere il parere sul testo del decreto e sugli
allegati (Indicazioni Nazionali e Profilo dello studente ad esso annessi). Il percorso
potrà concludersi non prima di Natale. A quel punto il Ministro, sentito il Consiglio di
Stato, accolti gli emendamenti ritenuti accoglibili, potrà inviare il testo, se
approvato, per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e allora il decreto sarà operante.
Tutto questo, sempre che i tempi vengano rispettati, potrà avvenire tra dicembre e
febbraio 2004. |