Scheda sul decreto attuativo della Legge n.53.
Scheda esplicativa sul decreto che elimina il tempo pieno e il tempo prolungato. A cura della Rete di Resistenza a Difesa della Scuola Pubblica di Milano. Per scaricare il testo in pdf ci si deve collegare al sito della Rete. Ottobre 2003.


Il 28 marzo 2003 è stata approvata la legge 53 che riordina i cicli della scuola. Questa legge però senza decreti attuativi che la regolamentino non ha conseguenze pratiche. Il primo schema di decreto attuativo è uscito a settembre e si intitola "Schema di Decreto Legislativo in applicazione della legge 53/2003 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia ed al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 5)".

Salta il tempo pieno

Il tempo pieno è costituito da 40 ore settimanali, gestito da due maestre, in copresenza per alcune ore. Questo tempo copre anche il tempo mensa. Il decreto invece stabilisce che il tempo sia di 27 ore più 3 facoltative a scelta delle famiglie.

Articolo 7 – Attività educative e didattiche _1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto-dovere di cui all’articolo 4, comma 1, l’orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all’articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore. _2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi. Le predette richieste sono formulate all’atto dell’iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. _3. L’orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa. _4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, è costituito l’organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d’opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Le conseguenze sono:
a) la mensa non è più considerata "tempo scuola", i bambini non si sa bene per dieci ore alla settimana a chi verranno affidati (cooperative esterne, personale ata?). Probabilmente il problema verrà demandato agli enti locali, che però hanno sempre meno soldi. Inoltre il tempo mensa non è "tempo perso": è un momento essenziale che va integrato nel percorso educativo.
b) l'aver separato le 3 ore significa favorire in futuro il distacco completo di questo tempo dal tempo scuola (si prevede già la possibilità di sostituirlo con personale esterno), e comunque impedirne la congiunzione con le ore della mattina. Significa dunque, insieme all'eliminazione del tempo mensa, abolire il tempo pieno come modello educativo che prevede tempi di apprendimento più distesi per i bambini e le bambine e il ritorno invece ad una scuola "corta", intensiva e con il resto del tempo trasformato in "parcheggio" in attesa dell'arrivo dei genitori.

Si torna alla maestra unica

Lo stesso articolo 7 stabilisce il ritorno dell'insegnante unico, che probabilmente svolgerà almeno 18 ore con gli allievi, mentre 2 ore sarebbero affidate a ciascuna insegnanti di religione, informatica e inglese.

5. L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti per l’intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo, con l’apporto degli altri docenti. _6. Il docente al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5 assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.

Le conseguenze sono:
a) manca quel confronto tra maestre di pari peso che è una delle esperienze più ricche del tempo pieno: per gestirlo è indispensabile un lavoro di equipe
b) la pratica del tempo pieno ha dimostrato che anche per le bambine e i bambini è più efficace disporre di più punti di riferimento educativi, pur coordinati tra loro
Salta il tempo prolungato
L'art.10 stabilisce che le ore di lezione settimanali saranno 27 per la scuola media, salta dunque il tempo prolungato (attualmente dalle 36 alle 40 ore settimanali) e viene ridotto l'orario curriculare (oggi di 30 ore). In aggiunta alle 27 sono previste 6 ore settimanali a scelta delle famiglie. Compare la figura di un insegnante referente " in possesso di specifica formazione" e non si menziona il Consiglio di Classe.

Articolo 10 - Attività educative e didattiche _1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto-dovere di cui all’articolo 4, comma 1, l’orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all’articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore. _2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi. Le predette richieste sono formulate all’atto dell’iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. _3. L’orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa. _4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, è costituito l’organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l’abilitazione all’insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d’opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerta con il Ministro per la funzione pubblica. _5. L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, per l’intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo, con l’apporto degli altri docenti.

Conseguenze:
a) viene soppressa l’esperienza dei laboratori del tempo prolungato, che costituiva per gli allievi una possibilità di apprendimento qualificato che si integrava alle materie curriculari.
b) alcune materie (ancora non si sa quali) inserite nell’orario curriculare diventano facoltative, invece di costituire parte organica della crescita dei ragazzi e delle ragazze.
c) sino ad oggi era il Consiglio di Classe (unitamente al proprio coordinatore) che gestiva i compiti che invece con il decreto vengono affidati ad un solo insegnante. Nel decreto non si fa menzione infatti del Consiglio di Classe che oggi serve a dare una direzione collettiva e coerente al processo educativo.
d) come per il tempo pieno, anche nelle medie gli insegnanti non sarebbero presenti nelle ore di mensa. Non è chiaro a chi sarebbe affidato questo compito.

Quando accadrà?

Il processo non sarà graduale. Recitano gli articoli 13 e 14 del decreto:

Articolo 13 - Scuola primaria _1. Nell’anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, un’ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dal precedente articolo 6, comma 2. _2. Per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall’anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall’anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe. _
Articolo 14 - Scuola secondaria di I grado _1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate, dall’anno scolastico 2005-2006, la seconda classe del predetto biennio e, dall’anno scolastico 2006-2007, la terza classe di completamento del ciclo.

Come si vede, il decreto prevede questa trasformazione su tutte le classi delle elementari a partire dal prossimo settembre e in tre anni per le medie. Nel giro di pochissimo tempo dunque, oltre alle conseguenze sul piano educativo, ci si ritroverà con una perdita senza precedenti (decine di migliaia) di posti di lavoro.

Quali sono i tempi per l’approvazione definitiva del decreto?

Ora il Miur dovrà inviare il testo alla Conferenza Stato Regioni e, successivamente, alle Commissioni Parlamentari affinchè esprimano il parere prescritto. Anche il CNPI è stato convocato per istruire il lavoro al fine di esprimere il parere sul testo del decreto e sugli allegati (Indicazioni Nazionali e Profilo dello studente ad esso annessi). Il percorso potrà concludersi non prima di Natale. A quel punto il Ministro, sentito il Consiglio di Stato, accolti gli emendamenti ritenuti accoglibili, potrà inviare il testo, se approvato, per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e allora il decreto sarà operante. Tutto questo, sempre che i tempi vengano rispettati, potrà avvenire tra dicembre e febbraio 2004.