| COMUNICATO
SINDACALE SINCOBAS RICONOSCIMENTO
ANZIANITA A.T.A. EX ENTI LOCALI: LA VERITA FA MALE! ANCORA
BUGIE DALLA CGIL PER COPRIRE LE PROPRIE
RESPONSABILITA Dopo le innumerevoli contorsioni da parte di
CGIL,CISL, UIL e SNALS per sottrarsi alle
loro responsabilità nella vergognosa vicenda che ha visto protagonisti, loro malgrado,
gli ATA ex enti locali, siamo finalmente arrivati al dunque. Non è rimasta che la
classica foglia di fico dietro la quale si vuole ora nascondere lesistenza
stessa del famigerato accordo ARAN-CGIL-CISL-UIL-SNALS del 20 luglio 2003. Veniamo al dunque: sul sito della CGIL scuola in questi giorni è comparsa questa ricostruzione di quanto sarebbe accaduto allindomani del famoso trasferimento coatto degli ATA ex enti locali:
Tutto è
cominciato quando la L. 124/99 ha disciplinato il passaggio del personale ATA dipendente
dagli Enti locali allo Stato sancendo allart.8 il diritto al riconoscimento ai
fini giuridici ed economici dellanzianità maturata presso l Ente locale di
provenienza senza tuttavia prevederne il relativo finanziamento. In ragione del
mancato finanziamento, lo Stato ha inquadrato tale personale in base al maturato
economico, anziché in base allanzianità reale, in palese violazione di legge. No cari compagni
della CGIL. Non è in ragione del mancato finanziamento che lo Stato ha inquadrato gli ATA
in base al maturato economico bensì in base allaccordo del luglio 2000 da voi
sottoscritto e che adesso volete perfino occultare. Se davvero si
voleva applicare quanto previsto dalla legge, ovvero riconoscere gli anni effettivamente
svolti, bastava dirla semplicemente così. Invece laccordo sottoscritto, allarticolo
3, diceva: I dipendenti, di cui allart. 1
del presente accordo, sono inquadrati nella progressione economica per posizioni
stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate
nellallegata tabella B, con le seguenti modalità. Ai
suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nellallegata
tabella B, dimporto pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in
godimento al 31-12-1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di
anzianità nonché, per coloro che ne sono provvisti, dallindennità specifica
prevista dallart. 4, comma 3 del CCNL 16-7-1996 enti locali come modificato dallart.
28 del CCNL 1-4-1999 enti locali, dallindennità prevista dallart.37, comma 4,
del CCNL 6-7-1995 e dallindennità prevista dallart.37, comma 1, lettera d)
del medesimo CCNL. Leventuale
differenza tra limporto della posizione stipendiale di inquadramento e il
trattamento annuo in godimento al 31-12-1999, come sopra indicato, è corrisposta "ad
personam" e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento
della successiva posizione stipendiale. Le bugie hanno le
gambe corte: questo il titolo
del nostro primo volantino allindomani della sottoscrizione di quellaccordo.
Purtroppo in questo caso i tempi per smascherare la truffa non sono stati tanto brevi. Solamente quando
il Tribunale di Milano ha emesso la prima sentenza favorevole ai lavoratori (su
iniziativa del SinCobas) anche la CGIL ha iniziato a dire che qualcosa non
andava. Prima, tutto era fermo a causa degli interminabili conteggi
legati al macchinoso meccanismo di inquadramento studiato per rendere meno
decifrabile la truffa e magari raccogliere qualche tessera per rassicurare i
lavoratori sulla corretta applicazione del sopra riportato articolo 3. Dopo di che i
firmatari dellaccordo contro cui abbiamo dovuto fare ricorso in tribunale hanno
cominciato pure loro a fare le prime conciliazioni e i primi ricorsi e li hanno anche
vinti, pensate un po, con sentenze che disapplicavano o dichiaravano nullo il loro
accordo sindacale perché chiaramente sottoscritto in violazione della legge.
Certo nel
frattempo tante cose erano cambiate tra cui il governo e non può certo sfuggire il fatto
che la CGIL, che aveva pensato bene di sacrificare i diritti dei lavoratori al
governo amico, cerchi ora di rifarsi la verginità scaricando le responsabilità sul
Governo Berlusconi. Un Governo contro cui abbiamo scioperato e di cui auspichiamo la fine
da ieri non da domani, ma con la coerenza, che la CGIL non può certo rivendicare, di non
aver fatto sconti nemmeno ai governi precedenti quando in gioco cerano gli interessi
dei lavoratori. Ma per tornare al
dunque, se il problema è laccordo sindacale del luglio 2000, al posto di far
spendere soldi e tempo ai lavoratori per fare le cause, perché in tutti questi anni i
firmatari di quellaccordo non hanno mai ritirato la loro firma e inserito la
richiesta di riconoscimento dellanzianità effettiva nelle piattaforme contrattuali
su cui si invitavano i lavoratori a scioperare? La risposta è semplice. Ammettere le
proprie responsabilità o i propri errori non sta nel DNA di CGIL e soci.. Meglio
perseverare nelle bugie arrivando perfino, con labilità del mago Casella, a far
sparire dalla ricostruzione dei fatti lesistenza dellaccordo
sindacale in questione. Siccome tuttavia,
a dispetto della loro abilità, laccordo esiste e continua a produrre gli effetti
che ben sappiamo in termini di perdita di salario effettivo, gli ATA ex enti locali non
devono scoraggiarsi nel portare avanti le loro richieste
visto che, proprio allinizio di ottobre, la Corte di Appello di Milano
ha respinto in pieno lappello del Ministero su un ricorso vinto da un gruppo di
ATA. In pratica gli ATA in questione
avevano vinto il ricorso in primo grado, il Ministero aveva
fatto appello e lha perso. Per dirla meglio: I LAVORATORI HANNO
VINTO IL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO!. Le nostre sedi
sono a disposizione per informazioni al riguardo. Per informazioni: Sede
nazionale
SinCobas: via Pietro Calvi 29 - 20137 Milano
tel. 02.7492485 - fax 02.7492503 - e-mail
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margherita.recaldini@tin.it Milano, 30 ottobre 2003S.in.COBAS www.sincobas.it
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