Dipartimento Welfare

ü       Settore Politiche Previdenziali

Roma, 31 ottobre 2003

 

Prot. 2354/2003

XXSeg./3610/12

 

 

 

A tutte le strutture

Loro sede

 

 

oggetto:  benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto

 

 

Care compagne e cari compagni,

 

come ben sapete ieri al Senato è stato votato  il decreto legge 269 con il relativo maxi emendamento presentato dal Governo. Dire è stato votato è ovviamente un eufemismo visto che il Governo ha posto la fiducia.

 

Per quanto riguarda la questione relativa ai lavoratori esposti all’amianto è bene chiarire subito che gli emendamenti presentati dal Governo – a dire il vero alquanto confusi e di difficile interpretazione - non salvaguardano assolutamente tutti i diritti acquisiti,  così come viene invece sbandierato dalla stampa, dal momento che vengono salvaguardate soltanto le posizioni di quei lavoratori che, alla data del 2 ottobre, data di entrata in vigore del decreto, si trovavano già  nelle seguenti situazioni:

 

ü      avevano  maturato “il diritto al trattamento pensionistico”;

ü      fruivano del trattamento di mobilità,

ü      avevano “definito” la risoluzione del rapporto di lavoro in attesa del pensionamento.

 

L’ambiguità della formulazione della norma di salvaguardia, deve necessariamente farci propendere per un atteggiamento di grande cautela rispetto alle informazioni da dare ai lavoratori, dal momento che non possiamo dare nulla per scontato in presenza di un interlocutore inaffidabile, che dice e non dice e che soprattutto è sempre pronto a modificare quello che aveva detto un attimo prima.

 

 Tutto ciò per dire che sono sicuramente salve le situazioni dei lavoratori che sono andati in pensione con decorrenza 1 ottobre, (la questione peraltro era già stata risolta dalle indicazioni date dall’INPS,  vedi messaggio allegato) e  le situazioni di quei lavoratori che al 2 ottobre erano già in  mobilità.

Non possiamo dare alcuna altra certezza ai lavoratori dal momento che sul comma 6 bis ci sarebbe bisogno di “un’interpretazione autentica” del Governo che faccia veramente chiarezza sui soggetti che si volevano salvaguardare.

 

 

Non è stata prevista alcuna salvaguardia, invece, per i lavoratori:

 

ü       che avevano già ottenuto le certificazioni di riconoscimento di esposizione all’amianto,

ü                   che rientravano negli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro,

ü                   che sono stati licenziati o si sono dimessi (anche e soprattutto dietro pressione dei datori di lavoro)  e  che non avendo ancora raggiunto i requisiti per il diritto alla pensione, nonostante il riconoscimento dei benefici previdenziali dell’amianto, stanno effettuando i versamenti volontari.

 

Per quanto riguarda, poi,”l’estensione” dei benefici ai ferrovieri, marittimi e dipendenti pubblici merita sottolineare che nei confronti di questi lavoratori viene esteso un diritto ridotto (coefficiente 1,25 valido solo ai fini della misura della pensione) e che di fatto sarà praticamente inesigibile dal momento che per ottenerlo i lavoratori stessi dovranno dimostrare di essere stati, per un periodo non inferiore ai dieci anni, esposti all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre litro come valore medio su otto ore al giorno!

 

L’estensione dei benefici a questi lavoratori nei termini previsti dalla nuova normativa è, quindi, una vera e propria beffa. Tenuto conto, inoltre, che, peraltro, agli stessi lavoratori è negato il diritto al beneficio nel caso in cui abbiano già usufruito di altri   aumenti dell’anzianità contributiva o di facilitazioni di accesso al pensionamento previsti da altre norme di legge, mentre è prevista la possibilità di opzione tra i benefici anzidetti nel caso  in cui i lavoratori non ne abbiano ancora usufruito.

 

La situazione che abbiamo descritto evidenzia quanto sia necessario  non solo continuare ma intensificare la mobilitazione unitaria dei lavoratori  per indurre il Governo a stralciare l’articolo 47 del decreto legge 269.

 

Ciò non significa non valorizzare i risultati raggiunti, dovuti sostanzialmente alla forte pressione esercitata da tutte le iniziative sindacali unitarie assunte a livello territoriale e nazionale, significa solo avere la consapevolezza che l’unica soluzione possibile dal punto di vista dell’equità tra i lavoratori ed anche del rispetto della democrazia e del ruolo del Parlamento è quella della soppressione dello articolo 47.

 

Vi ricordiamo che il 4 novembre, alle ore 15.00, è prevista in CGIL nazionale, Sala Santi, una riunione unitaria di  tutte le categorie e dei patronati per decidere insieme le iniziative da assumere durante l’iter del provvedimento alla Camera.

 

Cari saluti

 

la resp.le Politiche Previdenziali                                     p. la Segreteria

(Rita Cavaterra)                                                       (Morena Piccinini)

 

 

 

Allegati:  1

 

 

Allegato 1

 

 

 

Messaggio n. 363 del 22 ottobre 2003

DIREZIONE CENTRALE

DELLE PRESTAZIONI

 

 

                                               AI DIRETTORI REGIONALI

                                               AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUB PROVINCIALI

                                               AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

 

 

 

Oggetto: Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto - Articolo 47.

 

 

 

Nel supplemento ordinario n. 157/L alla   Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003, è stato pubblicato il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", rettificato con Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234 dell’8 ottobre 2003.

 

Il provvedimento, entrato in vigore il 2 ottobre 2003, reca all'articolo 47 nuove disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

 

Il comma 1, del citato articolo 47, dispone che "A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime".

 

Il comma 2 stabilisce che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Il comma 3, come rettificato con il predetto Comunicato, dispone che "Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono concessi esclusivamente ai lavoratori iscritti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124".

 

Il comma 4 stabilisce che "La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL".

 

Il comma 5 dispone che "I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici".

 

Il comma 6, infine, prevede che "Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

 

Il decreto in questione, come disposto dall'articolo 53,  è entrato in vigore il 2 ottobre 2003, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Ciò posto, i lavoratori che intendano ottenere il beneficio pensionistico previsto dal citato articolo 47 devono presentare alle competenti Sedi dell'Istituto la certificazione INAIL recante data non anteriore a quella del 1° ottobre 2003.

 

I certificati INAIL rilasciati fino al 30 settembre 2003 sono da ritenersi utili per il riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dalla previgente normativa per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto in argomento, ivi comprese quelle aventi decorrenza 1° ottobre 2003.

 

Si fa riserva di successive istruzioni.

 

 

                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE F.F.

                                                                                                    Prauscello