Dipartimento
Welfare
ü Settore
Politiche Previdenziali Roma, 31
ottobre 2003 Prot. 2354/2003 XXSeg./3610/12 A tutte le
strutture Loro sede oggetto: benefici previdenziali per i lavoratori esposti
allamianto Care compagne e cari compagni, come ben sapete ieri al Senato è
stato votato il decreto legge 269 con il
relativo maxi emendamento presentato dal Governo. Dire è stato votato è ovviamente un
eufemismo visto che il Governo ha posto la fiducia. Per quanto riguarda la questione
relativa ai lavoratori esposti allamianto è bene chiarire subito che gli
emendamenti presentati dal Governo a dire il vero alquanto confusi e di difficile
interpretazione - non salvaguardano assolutamente tutti i diritti acquisiti, così come viene invece sbandierato dalla stampa,
dal momento che vengono salvaguardate soltanto le posizioni di quei lavoratori che, alla
data del 2 ottobre, data di entrata in vigore del decreto, si trovavano già nelle seguenti situazioni: ü avevano maturato
il diritto al trattamento pensionistico; ü fruivano del trattamento di mobilità, ü avevano definito la risoluzione del rapporto di
lavoro in attesa del pensionamento. Lambiguità
della formulazione della norma di salvaguardia, deve necessariamente farci propendere per
un atteggiamento di grande cautela rispetto alle informazioni da dare ai lavoratori, dal
momento che non possiamo dare nulla per scontato in presenza di un interlocutore
inaffidabile, che dice e non dice e che soprattutto è sempre pronto a modificare quello
che aveva detto un attimo prima. Tutto ciò per dire che sono sicuramente salve le
situazioni dei lavoratori che sono andati in pensione con decorrenza 1 ottobre, (la
questione peraltro era già stata risolta dalle indicazioni date dallINPS, vedi messaggio allegato) e le situazioni di quei lavoratori che al 2 ottobre
erano già in mobilità. Non
possiamo dare alcuna altra certezza ai lavoratori dal momento che sul comma 6 bis ci
sarebbe bisogno di uninterpretazione autentica del Governo che faccia
veramente chiarezza sui soggetti che si volevano salvaguardare. Non è
stata prevista alcuna salvaguardia, invece, per i lavoratori: ü che avevano già
ottenuto le certificazioni di riconoscimento di esposizione allamianto, ü
che rientravano negli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro,
ü
che sono stati licenziati o si sono dimessi (anche e soprattutto
dietro pressione dei datori di lavoro) e che non avendo ancora raggiunto i requisiti per
il diritto alla pensione, nonostante il riconoscimento dei benefici previdenziali dellamianto,
stanno effettuando i versamenti volontari. Per quanto riguarda, poi,lestensione
dei benefici ai ferrovieri, marittimi e dipendenti pubblici merita sottolineare che nei
confronti di questi lavoratori viene esteso un diritto ridotto (coefficiente 1,25 valido
solo ai fini della misura della pensione) e che di fatto sarà praticamente inesigibile
dal momento che per ottenerlo i lavoratori stessi dovranno dimostrare di essere stati, per
un periodo non inferiore ai dieci anni, esposti allamianto in concentrazione media
annua non inferiore a 100 fibre litro come valore medio su otto ore al giorno! Lestensione dei benefici a
questi lavoratori nei termini previsti dalla nuova normativa è, quindi, una vera e
propria beffa. Tenuto conto, inoltre, che, peraltro, agli stessi lavoratori è negato il
diritto al beneficio nel caso in cui abbiano già usufruito di altri aumenti dellanzianità contributiva o
di facilitazioni di accesso al pensionamento previsti da altre norme di legge, mentre è
prevista la possibilità di opzione tra i benefici anzidetti nel caso in cui i lavoratori non ne abbiano ancora
usufruito. La situazione che abbiamo descritto
evidenzia quanto sia necessario non solo
continuare ma intensificare la mobilitazione unitaria dei lavoratori per indurre il Governo a stralciare larticolo
47 del decreto legge 269. Ciò non significa non valorizzare i
risultati raggiunti, dovuti sostanzialmente alla forte pressione esercitata da tutte le
iniziative sindacali unitarie assunte a livello territoriale e nazionale, significa solo
avere la consapevolezza che lunica soluzione possibile dal punto di vista dellequità
tra i lavoratori ed anche del rispetto della democrazia e del ruolo del Parlamento è
quella della soppressione dello articolo 47. Vi ricordiamo che il 4 novembre,
alle ore 15.00, è prevista in CGIL nazionale, Sala Santi, una riunione unitaria di tutte le categorie e dei patronati per decidere
insieme le iniziative da assumere durante liter del provvedimento alla Camera. Cari saluti la
resp.le Politiche Previdenziali
p.
la Segreteria (Rita
Cavaterra)
(Morena
Piccinini) Allegati: 1 Allegato 1 Messaggio n. 363 del 22 ottobre 2003 DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUB PROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE Oggetto: Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Benefici
previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto - Articolo 47. Nel supplemento ordinario n. 157/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003, è stato pubblicato il decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", rettificato con
Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.234 dell8 ottobre 2003. Il provvedimento, entrato in vigore il 2 ottobre 2003, reca
all'articolo 47 nuove disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori
esposti all'amianto. Il comma 1, del citato articolo 47, dispone che "A decorrere dal
1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto
coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo
delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle
medesime". Il comma 2 stabilisce che "Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni
relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla
materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto". Il comma 3, come rettificato con il predetto Comunicato, dispone che
"Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui all'articolo 13,
comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono concessi esclusivamente ai lavoratori
iscritti allassicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita
dallINAIL, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti
all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore
medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali
sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai
sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124". Il comma 4 stabilisce che "La sussistenza e la durata
dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate
dall'INAIL". Il comma 5 dispone che "I lavoratori che intendano ottenere il
riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata
certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede
INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli
stessi benefici". Il comma 6, infine, prevede che "Le modalità di attuazione del
presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Il decreto in questione, come disposto dall'articolo 53, è entrato in vigore il 2 ottobre 2003, data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò posto, i lavoratori che intendano ottenere il beneficio
pensionistico previsto dal citato articolo 47 devono presentare alle competenti Sedi
dell'Istituto la certificazione INAIL recante data non anteriore a quella del 1° ottobre
2003. I certificati INAIL rilasciati fino al 30 settembre 2003 sono da
ritenersi utili per il riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dalla previgente
normativa per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 2 ottobre 2003, data di entrata
in vigore del decreto in argomento, ivi comprese quelle aventi decorrenza 1° ottobre
2003. Si fa riserva di successive istruzioni.
IL
DIRETTORE GENERALE F.F.
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