La ricerca e la analisi dei punti critici del decreto attuativo della legge-delega n. 30/2003 (prima parte)
di Piergiovanni Alleva

 


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. Dal “Libro Bianco” al Decreto delegato: una parabola poco confortante

Il Decreto legislativo di attuazione della legge-delega 14 febbraio 2003, n. 30, non ancora pubblicato in G.U., ma il cui testo è ormai universalmente noto, non può non apparire, agli occhi di chi ha seguito, a partire dal “Libro Bianco”, l’intera parabola del progetto governativo di riforma del diritto del lavoro, un provvedimento, per così dire, “in tono minore”.

È venuta meno, infatti, e per fortuna, l’ambizione maggiore, incidente sui principi fondamentali e “filosofici” del diritto del lavoro, che animava il “Libro Bianco”, quella cioè di rivedere il sistema delle sue fonti, sovvertendone sostanzialmente, se non formalmente, la gerarchia. L’idea cioè di render sistematicamente derogabili le norme di legge da parte delle previsioni dei contratti collettivi di vario livello, e queste dalle pattuizioni dei contratti individuali, nei quali, ovviamente, il datore di lavoro può far valere la sua maggior forza contrattuale.

Un sistema “ad imbuto”, per così dire, che avrebbe eliminato l’architrave su cui il diritto del lavoro si appoggia, ossia la inderogabilità della norma di legge e, subordinatamente, della norma collettiva, con abbassamento del baricentro vero della regolazione del rapporto al livello individuale.

Non sono, poi, stati portati a compimento – perché relegati, almeno per ora, nel disegno di legge 848 bis – alcune proposte di fortissimo impatto negativo, come la manomissione della tutela di stabilità reale (art. 18) per i dipendenti delle imprese di nuova costituzione, e la previsione di legittima apposizione di clausole arbitrali direttamente al contratto individuale di lavoro, che, di fatto, avrebbe reso i lavoratori cittadini “di serie C”, impossibilitati, in concreto, a rivolgersi, per la tutela dei loro diritti, ai Tribunali della Repubblica.

Per altro verso, sono rimaste lettera morta le promesse di creazione di un nuovo, più efficiente e più ricco sistema di ammortizzatori sociali, che nella filosofia del “Libro Bianco” avrebbe dovuto riequilibrare il complessivo ordinamento del lavoro all’insegna della (comunque inaccettabile) proposta di scambio “meno tutele nel rapporto di lavoro; più tutele nel mercato del lavoro”. Difficile dire se al Governo di Centro-Destra siano mancati, qui, i mezzi finanziari e/o la volontà e praticabilità politica della proposta, ma quel che è certo è che anche per questa parte le ambizioni del “Libro Bianco” si sono rivelate, in definitiva, velleitarie.

Ciò che è stato effettivamente partorito è, dunque, un provvedimento tutto sommato tradizionale, dal punto di vista del metodo, molto più consono alla visione del mondo di un piccolo-medio industriale del nord-est, o di uno scaltro consulente del lavoro, che a quella di un sociologo o di un economista, teorici del neo-conservatorismo. Un provvedimento, dunque, che, più che altro, mette in fila una serie di bersagli, cioè di istituti del diritto del lavoro, la cui disciplina è apparsa agli estensori troppo garantista per i lavoratori, sottoponendola a peggioramenti sistematici, nei quali è spesso riconoscibile l’eco di orientamenti giurisprudenziali filo-datoriali rimasti, però, minoritari, ed ora, invece, spavaldamente legificati; ovvero che appronta, con la stessa ispirazione, discipline sostitutive. Il tutto con una tecnica alquanto mediocre, che inciampa di frequente in contraddizioni, oscurità, rischi di incostituzionalità e aporie logico-giuridiche.

Ciò non significa che si tratti di un provvedimento legislativo poco pericoloso o sottovalutabile, soprattutto per la “massa critica” che l’accumulo di rapporto precari vecchi, nuovi e riformati può, infine, determinare, con effetti di disgregazione ed esplosione dell’assetto complessivo del mercato del lavoro, ma anche, e non secondariamente, per il messaggio politico-sociale che la “riforma” trasmette. Che è il messaggio della mercificazione del lavoro, della precarizzazione come condizione inevitabile ed accettata della nuova economia, del diniego in qualche modo pregiudiziale dell’idea del lavoro come mezzo di espressione e realizzazione della personalità.

Il tutto nel quadro inquietante di una mal celata propensione autoritaria. Si consideri, in proposito, il ruolo che i disposti positivi del Decreto riservano alla contrattazione collettiva: all’apparenza si tratta di un ruolo assai ampio e determinante, perché i rinvii della legge alla contrattazione sono molto numerosi, con affidamento alla contrattazione di profili essenziali (es.: stabilire i casi in cui si può ricorrere allo “staff leasing”, o al contratto di lavoro intermittente, ecc.), di talché sembrerebbe, invece, che le nuove discipline implichino, comunque, un apporto democratico, consensuale, partecipativo.

Ma basta, poi, considerare, da un lato, che nessun requisito misurabile di rappresentatività degli interlocutori sindacali viene stabilito per la conclusione di quegli accordi, e, dall’altro, che per l’eventualità di mancato consenso è sistematicamente previsto un intervento sostitutivo della disciplina che da essi sarebbe dovuta scaturire tramite decreti ministeriali, per confermare la peggiore delle diagnosi: si tratta di una contrattazione senza garanzie di effettiva democraticità rappresentativa e sotto ricatto di intervento unilaterale del Ministero, e, dunque, in definitiva, della semplice ricerca di un alibi contrattuale.

Più in generale, ci sembra si possa dire che, alla meglio, il ruolo della contrattazione collettiva nella visuale degli strateghi della flessibilità è un ruolo transeunte, destinato ad estinguersi, come insegna la parabola della disciplina dei contratti a termine e dei contratti di lavoro interinale: un tempo la casistica delle ipotesi di legittima stipula era in larga parte affidata alla contrattazione collettiva, ora, sia per gli uni che per gli altri, con il Dlgs. n. 368/2001 e con il comma 4° dell’art. 20 dell’emanando Decreto, la contrattazione collettiva è messa fuori gioco, ed è la legge che stabilisce ipotesi evanescenti (“ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo”), rinviando, in sostanza, ai contratti individuali.

E non è solo la democrazia sociale ad essere aggirata, ma anche quella delle istituzioni, perché, a ben vedere, prima si è posto il Parlamento di fronte ad un testo di legge-delega “da prendere o lasciare”, ma comunque assai generico con riguardo alle discipline concrete dei vari istituti o tipologie contrattuali da riformare o di nuova creazione, e poi l’Esecutivo ha dettato lui la disciplina vera e propria o con il Decreto legislativo o con i Decreti ministeriali sostitutivi della contrattazione collettiva. Nella sostanza, l’unica autrice della riforma è stata una ristrettissima burocrazia ministeriale, alla quale è stata così assicurata l’immunità da qualsiasi confronto con interlocutori politici o sindacali.

In definitiva, occorre confrontarsi con una operazione politico-giuridica di mediocre livello, e tuttavia pericolosa per più versi; l’unico vantaggio, per così dire, è costituito dal fatto che, essendo la sua carica di pericolosità determinata dal giustapporsi di singole discipline peggiorative (ognuna delle quali ha, a sua volta, un baricentro, ovvero una o due disposizioni-chiave), l’opera di contrasto possibile può assomigliare alla bonifica di un campo minato, nel quale si individuano le mine una per una e le si rende innocue, neutralizzando o rimuovendo l’innesco. Con la precisazione che, come in ogni campo minato, non tutte le mine hanno la stessa pericolosità, perché per alcune, stante la loro collocazione periferica, è sufficiente segnalarle con un cartello monitorio.

Fuor di metafora, con l’entrata in vigore del Decreto legislativo, avremo, se non altro, un catalogo chiaro e definito dei rapporti di lavoro precario, una volta detti “atipici”, ma che ora hanno assunto una fisionomia ben chiara: si tratta di nove tipi di rapporto, contando anche il contratto a termine, già ridisciplinato dal Dlgs. n. 368/2001.

Sono i rapporti precari destinati alle nuove leve di lavoratori, tutti criticabili, ma di pericolosità ben diversa, in considerazione della rispettiva possibilità di utilizzo concreto: ad esempio, a nostro giudizio, e per i motivi che diremo, il contratto a progetto ed il contratto di inserimento sono molto pericolosi, perché suscettibili di utilizzo amplissimo; il contratto di lavoro occasionale, di lavoro ripartito e di lavoro intermittente lo sono, in quanto di prevedibile scarso utilizzo, assai meno, ancorché, ad esempio, il contratto di lavoro intermittente possa suscitare addirittura indignazione per la contrarietà della sua disciplina alla dignità minima del lavoro e del lavoratore.

Occorre, dunque, concentrare gli sforzi interpretativi, le azioni di contestazione giudiziaria ed le piattaforme rivendicative contrattuali sugli istituti più pericolosi, e sulle disposizioni che di ognuno di essi costituiscono il “nervo vitale”, evitando dispersione di attenzioni, di forze e di iniziative.

Nel Decreto, poi, sono presenti nuove discipline di due istituti – appalti e trasferimenti di azienda o ramo di azienda – che minacciano non già e non soltanto la condizione dei nuovi occupati, ma quella dei “vecchi” occupati, di coloro che, per intendersi, potevano ritenersi relativamente al sicuro per esser divenuti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato in aziende sottoposte ad applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Qui intravediamo il massimo della pericolosità, e, per altro verso, il massimo della miopia della politica del diritto del lavoro del Governo di Centro-Destra: unico scopo concreto di quelle discipline, obiettivamente considerate, è quello di consentire operazioni di “esternalizzazione” semitruffaldine in danno dei lavoratori, di ridurne drasticamente i diritti normativi ed economici e la capacità di aggregazione sindacale, come se, per questa via, si potessero davvero rendere più competitive le iniziative imprenditoriali.

Anche a questo proposito, si tratta di individuare i punti critici delle nuove normative, per contrastarli e correggerli, senza rinunziare, ovviamente, ad opporre, in sede propositiva generale, al messaggio deprimente e fuorviante della Destra, il modello alternativo di regolazione dei rapporti individuali e collettivi messo a punto dalla CGIL con le sue proposte di legge.


2. Le due “aree tematiche” del Decreto delegato ed i relativi istituti

Si può ora, sulla scorta di queste premesse, affrontare il merito del testo del Decreto legislativo alla ricerca dei “punti nodali”. Riteniamo si possano, allora, senz’altro individuare due “fuochi”, o grandi aree tematiche, costituite:

A)       Dalla separazione del lavoro dall’impresa, intesa come possibilità offerta agli imprenditori di utilizzare lavoratori senza assumere le correlative responsabilità e doveri giuridici, economici e sindacali.

Questa tematica, a nostro avviso la più importante ed inquietante, comprende gli istituti di cui ai titoli III° e IV° del Decreto, e cioè la somministrazione di lavoro, a tempo determinato ed indeterminato, gli appalti, ed in specifico gli appalti “di servizi” (in realtà, di sola manodopera), i distacchi ed i trasferimenti di ramo d’azienda (anche collegati all’affidamento di appalti).

B)       Dalla messa a punto definitiva della “panoplia” dei rapporti precari, utilizzabili dagli imprenditori in tendenziale sostituzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e stabile, o come loro “contrappeso”.

Vi è nella sistematica del Decreto un indubbio ordine sistematico, proprio da “testo unico del precariato”, giacché questa area tematica comprende:

b1) il Tit. V°, che disciplina rapporti precari o atipici che sono comunque di lavoro subordinato, e cioè i rapporti di lavoro intermittente, di lavoro ripartito (che però può essere svolto anche in forma autonoma cfr. art. 43, co 2) e di lavoro “part-time” (ad essi si aggiunge il contratto a tempo determinato del Dlgs. n. 368/2001);

b2) il Tit. VI°, che comprende rapporti di lavoro subordinato, ma a causa mista, di lavoro ed insegnamento, e cioè l’apprendistato ed il contratto di inserimento;

b3) il Tit. VII°, che comprende rapporti di lavoro autonomo, e cioè il contratto a progetto ed il contratto di lavoro occasionale.

Si potrebbe aggiungere, ovviamente, il rapporto di lavoro “somministrato”, quello cioè che intercorre tra il lavoratore e l’agenzia che lo invia presso l’impresa utilizzatrice, ma questo istituto rientra, concettualmente, nella tematica della separazione del lavoro dall’impresa, di cui al punto A) che precede, e, quindi, lo tratteremo tra breve, affrontando tale argomento.

Il cerchio di ferro che “tiene insieme le doghe della botte” ed abbraccia ambedue le aree tematiche, ovvero ambedue i “pacchetti” offerti agli imprenditori, è costituito dalla procedura di “certificazione”, cui è dedicato il Tit. VIII°, la quale dovrebbe garantire loro un uso incontestato ed incontestabile dei singoli istituti o strumenti in quei pacchetti contenuti.


3. La separazione del lavoro dall’impresa: somministrazioni di lavoro, appalti (di sola manodopera), comando di lavoratori

Al centro dell’area tematica o “capitolo” della separazione del lavoro dall’impresa sta, ovviamente, l’abrogazione della storica legge n. 1369/1960, vero caposaldo normativo della tutela dei lavoratori sul mercato del lavoro, la quale sanciva il principio contrario, semplice e lineare: datore di lavoro era, per la legge n. 1369/1960, colui che avesse effettivamente utilizzato le prestazioni lavorative. Un criterio che costituiva una vera stella polare per orientarsi con sicurezza tra le diverse e variegate fattispecie interpositorie rinvenibili nella prassi dei rapporti di collaborazione tra soggetti economici.

Quel principio esplicava, dunque, una efficacia unificante ed in particolare abbracciava due fattispecie tra loro ben diverse: a) quella della pura e semplice somministrazione di lavoro altrui, nella quale il formale datore di lavoro assume il lavoratore al solo scopo di avviarlo presso un utilizzatore, il quale, poi, ne organizza e dirige lui la prestazione lavorativa, e b) quella dell’appalto di mera manodopera, nella quale il formale datore di lavoro, invece, dirige ed organizza in prima persona le prestazioni dei lavoratori, ma espletando un servizio, o una fase produttiva, riguardante l’attività imprenditoriale del committente utilizzatore.

In sintesi, la distinzione è tra fornitura di lavoro “da organizzare” e fornitura di lavoro “organizzato”. Tutte e due le fattispecie, però, erano represse dalla legge n. 1360/1960 allo stesso modo, perché, anche nel secondo caso, a ben vedere, l’appaltatore metteva a disposizione dell’utilizzatore-committente null’altro che lavoro altrui: al più, si poteva discutere se, espletando anche un’attività di direzione ed organizzazione di queste prestazioni lavorative, non dovesse esser considerato lui stesso un dipendente dell’utilizzatore, a stregua di un capo-squadra. L’appalto, in altre parole, non poteva “contenere solo lavoro”, ma doveva contemplare, per esser legittimo, anche l’impiego di attrezzature, capitali, mezzi dell’appaltatore, tanto che si ricadeva ancora nella fattispecie vietata di appalto di sola manodopera, quando i mezzi, attrezzature e capitali esistessero, ma fossero forniti, seppur dietro compenso, dallo stesso committente-utilizzatore.

In tutti questi casi di fornitura di manodopera, la sanzione (civile, a parte quelle penali) era la medesima: costituzione di un rapporto di lavoro diretto tra lavoratori ed utilizzatore effettivo della sua opera.

La legge n. 1369/1960, peraltro, andava anche oltre nel suo intento di tutela dei lavoratori nell’ambito dei fenomeni di collaborazione tra imprese, affrontando nell’art. 3 un tema collegato, dal punto di vista socio-economico, ma giuridicamente diverso da quello della fornitura di manodopera da organizzare o già organizzata: quello di appalti veri, con mezzi e capitali dell’appaltatore, ma svolgentesi all’interno del ciclo produttivo del committente. In tal caso, veniva sancita la responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, perché ai dipendenti dell’appaltatore venisse garantito un trattamento economico-normativo non inferiore a quello fruito dai dipendenti del committente: in questo modo, la legge raggiungeva lo scopo di evitare l’affidamento in appalto di fasi di lavorazione a soli fini di risparmio sui costi di lavoro, nel senso che i committenti – stante l’equivalenza dei costi tra lavoro diretto e appaltato – avrebbero avuto interesse, allora, ad affidare solo appalti tecnicamente necessari.

È noto che questo articolato, ma compatto, sistema di tutela è stato incrinato dall’introduzione del lavoro interinale attraverso la legge 24 giugno 1997, n. 196 (“pacchetto Treu”).

Ma il lavoro interinale costituiva pur sempre, dal punto di vista sistematico, un caso di eccezione, circondato da una serie di garanzie e limitazioni formali, soggettive e contrattual-collettive, ai disposti della legge n. 1369/1960, e riguardante la sola somministrazione di lavoro “non organizzato” ed a tempo determinato. Per tutto il resto, la vigenza e gli effetti della legge venivano esplicitamente riconfermati.

Con l’esplicita abrogazione ad opera del Decreto delegato della legge n. 1369/1960, invece, si produce una sorta di esplosione stellare che separa l’una dall’altra le diverse fattispecie una volta rientranti nel suo dominio: per la fornitura di manodopera non organizzata è dettata una nuova complessa disciplina della somministrazione di manodopera; per gli appalti di mera manodopera il Decreto presenta poche, equivoche e reticenti disposizioni, mentre degli “appalti interni” e relativo principio di parità di trattamento tra lavoratori del committente e lavoratori dell’appaltatore non si parla affatto.

L’opera di interpretazione, di contenimento degli abusi, di ricostruzione di una base di tutela si presenta, quindi, assai ardua.

L’argomento di gran lunga più importante, e dal quale iniziare, è, a nostro avviso, quello dei rapporti tra “somministrazione” e “appalti”, ossia tra fornitura di manodopera da organizzare e dirigere e di manodopera organizzata e diretta.

E vale la pena, in proposito, di enunziare subito l’enorme, e per certi versi paradossale, pericolo che le nuove disposizioni normative potrebbero presentare: che la somministrazione semplice di manodopera non organizzata sia comunque presidiata dalla richiesta di requisiti soggettivi di affidabilità e serietà al soggetto (Agenzia) che effettua la somministrazione, nonché dalla garanzia per i lavoratori di un trattamento economico-normativo non inferiore a quello goduto dai dipendenti dell’impresa utilizzatrice (art. 23 del Decreto), laddove, invece, l’appalto di manodopera, ossia la fornitura di manodopera organizzata e diretta potrebbe esser esercitata da chiunque, e senza diritto di parità di trattamento per i lavoratori somministrati in tale forma.

Insomma, per portare un esempio, l’impresa utilizzatrice che volesse – poniamo – non impiegare personale proprio in magazzino, avrebbe questa scelta: o richiedere ad un’Agenzia autorizzata di avviarle quattro lavoratori da immettere in magazzino, con l’onere, però, di organizzarli, dirigerli e, soprattutto, di garantire che siano pagati come i propri dipendenti, oppure appaltare, per così dire, al “primo che passa” le operazioni di magazzino, perché pensi lui a organizzare e dirigere la “squadretta” dei quattro lavoratori, suoi dipendenti, pagandoli ciò che crede, senza responsabilità per il committente.

Sarebbe un assetto normativo davvero paradossale, e proprio questo paradosso occorre scongiurare attraverso l’interpretazione, l’iniziativa vertenziale e la contrattazione, come più sotto meglio si dirà.

Passando, allora, all’esame critico-analitico del primo degli istituti che afferiscono a questa area tematica, e cioè alla “somministrazione di lavoro” (artt. 20-28), è quasi ovvio ricordare che esso si impernia su due rapporti contrattuali paralleli: 1) quello tra l’Agenzia o altro soggetto somministratore e l’impresa utilizzatrice, che è il contratto di “somministrazione di lavoro”, e 2) quello tra lavoratore ed Agenzia, che è un contratto di lavoro subordinato, e che potremo chiamare, per intenderci, “contratto di lavoro somministrato”.

La novità principale del Decreto, come è noto, sta in questo: che nella vigenza degli artt. 1-11 legge 24 giugno 1997, n. 196, l’impresa utilizzatrice poteva ricorrere al contratto di somministrazione solo per sue esigenze temporanee (specificate dalla contrattazione collettiva), le stesse, in sostanza, che le avrebbero consentito di assumere dei lavoratori a termine. Pertanto, il contratto di somministrazione tra impresa utilizzatrice e Agenzia era sempre un contratto a termine.

Il contratto di lavoro “somministrato” tra Agenzia e lavoratore era, per lo più, anch’esso a termine, in quanto funzionale all’adempimento del contratto di somministrazione, ma poteva essere anche a tempo indeterminato, qualora l’Agenzia volesse disporre continuativamente del lavoratore per inviarlo “in missione” ora presso questa ora presso quella impresa utilizzatrice (e doveva, allora, pagargli un’indennità di disponibilità tra una “missione” e l’altra).

Con il nuovo Decreto è ampliata la possibilità per le imprese utilizzatrici di far ricorso a contratti di somministrazione a termine, in sostanza, per qualsiasi esigenza di carattere in senso lato temporaneo, e senza più rispetto di alcuna casistica di legge o contratto collettivo (art. 20, comma quarto), ma, soprattutto, è introdotta la possibilità di contratti di somministrazione a tempo indeterminato (“staff leasing”) per esigenze assolutamente continuative dell’impresa, di cui il Decreto fornisce un primo nutrito elenco, rinviando per ipotesi ulteriori alla contrattazione collettiva stipulata da Sindacati “comparativamente più rappresentativi”.

In ciò è stato giustamente ravvisato il caso emblematico di separazione del lavoro dall’impresa: al limite, con una contrattazione collettiva via via più compiacente, un imprenditore potrebbe non essere datore di lavoro di nessuno dei pur numerosi lavoratori che operano nella sua azienda!

È una conseguenza certo alquanto ripugnante, ma lo snodo tecnico-giuridico al quale occorre por mente è un altro, e cioè stabilire se il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (“staff leasing”) comporti, per parallelismo, che sia inviato presso l’impresa utilizzatrice un lavoratore anche lui dipendente a tempo indeterminato dall’Agenzia.

Ben si comprende che se così fosse, la pericolosità dello “staff leasing” sarebbe assai diminuita, perché l’imprenditore utilizzatore avendo a che fare sempre con lo stesso lavoratore, che, tra l’altro, costerebbe addirittura di più di un suo dipendente, finirebbe, con ogni probabilità, con l’assumerlo.

Occorre evitare, al contrario, il “tourbillon” di lavoratori somministrati a termine per un’esigenza aziendale continuativa.

A nostro parere, esistono già nel corpo del Decreto elementi testuali che consentono di sostenere che quel lavoratore deve essere dipendente a tempo indeterminato (dell’Agenzia): infatti, l’art. 22, che tratta dei rapporti di lavoro tra lavoratore ed Agenzia, recita che questo rapporto è soggetto al Dlgs. n. 368/2001 sul contratto di lavoro a termine quando il contratto di somministrazione tra impresa utilizzatrice ed Agenzia è esso a tempo determinato (comma secondo), mentre nel caso che il contratto di somministrazione sia a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro con l’Agenzia è soggetto “alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile ed alle leggi speciali “(comma primo).

È chiaro, allora, che questo rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, e non determinato, perché l’ipotesi del tempo determinato è già prevista dall’altro comma (il secondo), per il caso di somministrazioni a tempo determinato per esigenze temporanee, mentre, per converso, il codice civile e le leggi speciali non autorizzano contratti a termine per esigenze continuative, come sono quelle che sorreggono lo “staff leasing”.

Può sembrar poco, ma è, invece, molto, perché, come detto, la pericolosità dello “staff leasing” scema, e si aprono alla trattativa sindacale ampi spazi per disciplinare lo “status” giuridico-economico del lavoratore dipendente dall’Agenzia a tempo indeterminato, perché adibito all’esecuzione di un contratto di somministrazione anch’esso a tempo indeterminato.

Certamente, occorre rigidamente opporsi a qualsiasi clausola di divieto di assunzione presso l’impresa utilizzatrice (anche qualora sia dato, per questo, al lavoratore un’indennità), giacché si tratterebbe di una incostituzionale limitazione di libertà.

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Si comprende, dunque, da quanto si è detto, che l’istituto veramente pericoloso, che può davvero realizzare la scissione del lavoro dall’impresa, è “l’appalto di servizi” che si riduca ad appalto di solo lavoro, e, secondariamente, l’appalto (vero) ma interno al ciclo produttivo di altra impresa.

Diremmo, a questo proposito, che gli estensori del Decreto nel formulare il testo dell’art. 29, dedicato, appunto, agli appalti, non hanno avuto il coraggio di esprimere le loro vere intenzioni, nascondendole, addirittura, sotto delle improprietà lessicali, e scorrettezze grammaticali e sintattiche.

In apparenza, infatti, il Decreto sembra molto preoccupato di distinguere somministrazione da appalti, onde evitare che soggetti non autorizzati alla somministrazione di lavoro la esercitino egualmente sotto mentita specie di appalto, ma, poi, lascia intendere che ben volentieri ammetterebbe gli appalti di sola manodopera (già vietati dalla legge n. 1369/1960), nei quali l’appalto ha per solo contenuto il lavoro, ma organizzato e diretto dall’appaltatore.

In sostanza, per tornare all’esempio riportato più sopra, ben volentieri ammetterebbe la “squadretta” di operai magazzinieri guidati dall’appaltatore- capo magazziniere, che libera – o quasi – il committente da ogni responsabilità.

Recita, infatti, l’art. 29, primo comma, del Decreto, che l’appalto “si distingue dalla somministrazione di manodopera per la organizzazione di mezzi da parte dell’appaltatore [il che è scontato, ma corretto], che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotte in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto......”.

Sembra, ed è, un non-senso: un’organizzazione “di mezzi”, ossia di beni strumentali e di capitali non può “risultare” dall’esercizio di un potere giuridico, direttivo ed organizzativo, perché, evidentemente i “mezzi” sono qualcosa di ben concreto, che si tocca, per così dire, “con le mani”. I “mezzi” o ci sono o non ci sono e la direzione dei lavoratori non li fa sorgere dal nulla.

Ma un giurista un po’ scaltrito comprende bene cosa hanno avuto in mente gli estensori del Decreto: rifarsi a quell’orientamento giurisprudenziale minoritario in tema di legge n. 1369/1960, che, confondendo appalto di sola manodopera e somministrazione di manodopera, vedeva solo in quest’ultima una fattispecie vietata, e pretendeva, perché i lavoratori potessero pretendere di esser riconosciuti dipendenti del committente, che questi, oltre ad utilizzare la loro prestazione, altresì la dirigesse.

Comunque sia, gli estensori del Decreto hanno emesso un “segnale”, o, se si vuole, piantato un seme, insinuando l’idea che l’esercizio da parte di un sedicente appaltatore del potere direttivo ed organizzativo sia sufficiente a legittimare, in qualche modo, un appalto.

Esiste, però, la previsione dell’art. 84, secondo comma, che chiama sia le Confederazioni che i Sindacati di categoria ad individuare “indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino”, specificando che essi dovranno tener conto “della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa”: un’occasione preziosa – diremmo – per mettere a punto una piattaforma, appunto, “rigorosa” in materia di appalti, che denunzi e scongiuri il pericolosissimo paradosso su cui ci si è sopra intrattenuti.

Ci sembra, invero, non troppo difficile far risorgere dalle sue ceneri la legge n. 1369/1960 per la parte non espressamente ridisciplinata, e cioè per gli appalti di sola manodopera e per gli appalti “interni”, dando per scontato che la somministrazione di lavoro non organizzato è, ormai, fattispecie formalmente autonoma, ma comunque collegata.

Le contraddizioni e le oscurità del Decreto, in definitiva, lasciano aperto uno spazio nella delicatissima materia, ed occorre occuparlo.

Quanto, infine, a quell’istituto “minore” della tematica della separazione del lavoro dall’impresa, che è il “distacco”, di cui all’art. 30 del Decreto, che è, comunque, un istituto pericoloso per gli individui, in quanto si presta facilmente ad un uso punitivo, discriminatorio e “mobbistico”, il fulcro del problema è costituito dall’interesse del distaccante, che deve sorreggere il distacco, a pena di cadere nella fattispecie di somministrazione non autorizzata.

Quello dell’interesse è un requisito già richiesto dalla giurisprudenza, ma che deve essere qualificato per assumere un senso concreto e costituire una effettiva garanzia. Fino ad ora l’ipotesi tipica era quella di distacco presso impresa collegata, e la qualificazione era abbastanza agevole, perché tra imprese collegate vi sono comunemente sinergie produttive ed economiche, ma tra imprese estranee l’una all’altra il problema si pone in maniera diversa. Altro è, ad esempio, che il distacco si giustifichi per le esigenze di una “joint venture” tra due imprese, altro che costituisca, ad esempio, una sorta di “comodato” di manodopera, per effetto del quale, portando un esempio al limite, l’impresa A “presta” un suo dipendente per far fronte alla momentanea carenza dell’impresa B, sull’intesa (e vi sarebbe certamente un “interesse”) che il favore sarà reso al verificarsi dell’esigenza uguale ed opposta.

Probabilmente la fissazione di una casistica in sede contrattuale-collettiva potrebbe esser desiderata anche dai datori di lavoro, onde evitare le presumibili contestazioni giudiziarie cui potrebbe dar luogo una clausola generale (“interesse”) tanto vaga.


4. Segue. I trasferimenti di ramo d’azienda e le modifiche all’art. 2112 c.c.

La ragione per cui la disciplina modificativa dell’art. 2112 c.c., dettata dal Decreto in tema di trasferimento di ramo d’azienda, va legittimamente annoverata nell’area tematica della separazione del lavoro dall’impresa è presto detta: perché, sempre più spesso, in molte fattispecie concrete, non si tratta di una vera alienazione di una parte dell’azienda ad altro soggetto economico estraneo, ma di una “esternalizzazione” di una parte dell’attività di impresa con cessione ad un soggetto che non è indipendente, dal punto di vista economico-funzionale, dall’imprenditore cedente, ma risulta a lui strettamente legato perché ne diviene un fornitore-appaltatore, o perché è addirittura lo stesso cedente “travestito”, per così dire, da diversa impresa societaria.

Con la conseguenza che l’impresa principale, intesa come attività e come iniziativa economica, resta sempre la stessa, con il medesimo ciclo produttivo, ma parte dei lavoratori che in quel ciclo prestavano la propria opera risultano dipendenti formalmente di altro datore, con esenzione dell’imprenditore “dominus”, che pure utilizza effettivamente le loro prestazioni, da ogni relativa reale responsabilità.

In generale, va notato e rimarcato che il disposto dell’art. 2112 c.c. acquista in situazioni di questo genere una valenza del tutto negativa, pur essendo stata pensata, in origine, come norma protettiva nelle alienazioni “vere” di azienda, o di parte di azienda, in quanto garantisce ai lavoratori la continuazione dei rapporti di lavoro con il nuovo imprenditore cessionario e la conservazione dell’anzianità di servizio. Ma quando l’alienazione non è “vera”, perché il cessionario è soggetto subalterno economicamente e funzionalmente all’imprenditore cedente, ovvero è lo stesso imprenditore cedente “travestito” con altra ragione sociale, allora il meccanismo di tutela si rivolta contro i lavoratori.

Quel meccanismo, infatti, consiste, come detto, nel passaggio automatico della titolarità dei rapporti di lavoro a prescindere dalla volontà di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione, cedente, cessionario e lavoratori: accade così che i lavoratori che operavano – poniamo – nel reparto verniciatura o al centro elaborazione dati di una grande impresa metalmeccanica, si ritrovino, quasi per un maleficio, a continuare la stessa attività nello stesso reparto, ma come dipendenti di una piccola società cessionaria di quel reparto, che è insieme anche “fornitrice” dell’impresa-madre. Ma senza più godere, ad esempio, della tutela dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori (visto che il loro nuovo datore di lavoro è “piccolo”), né del contratto aziendale in vigore nell’impresa-madre di provenienza, e, talvolta, neanche del contratto nazionale. Con lo scorno di sapere che l’impresa-madre continua ad utilizzare, in concreto, il frutto del loro lavoro esattamente come prima.

L’art. 2112 c.c. è per loro, se ci si passi l’immagine, una sorta di “tapis roulant”, che li trascina inesorabilmente verso il basso, contro la loro volontà, ammanettati e recalcitranti.

Nel concreto, per l’imprenditore che voglia separare in quel modo parte dei lavoratori dalla sua impresa, e lucrare per più versi sul loro netto peggioramento di “status”, la “magia nera” è di facilissima esecuzione: basta passare da un notaio e costituire una nuova società, alla quale poi cedere quella parte o ramo di azienda, e con la quale stipulare poi un contratto di appalto per la fornitura di beni o servizi che quella stessa parte di azienda ha sempre prodotto.

È verità documentabile, e non polemica ipotesi di fantasia, che molti imprenditori sono arrivati a dividere la loro azienda in due: una tutta di operai, e l’altra tutta di impiegati costituita in “società di servizi”, che rende, appunto, servizi di amministrazione, contabilità, marketing alla prima, con appalto esclusivo. Va da sé che, spesso, ambedue le imprese così nate per scissione cellulare contino meno di 16 dipendenti. Il gioco, naturalmente, è ripetibile all’infinito.

Fino ad ora, però, questo genere di comportamento incontrava un parziale limite: tutto andava bene, infatti, se il “ramo” di azienda ceduto aveva in precedenza una sua autonomia economico-funzionale (es.: un negozio facente parte di una catena di negozi), ma se non l’aveva? Pensiamo, appunto, al caso degli uffici amministrativi, o di un reparto di lavorazione collocato, per così dire, “a metà” del ciclo produttivo. In questo caso, non si poteva parlare di cessione di un “ramo”, l’art. 2112 c.c. non scattava, il “tapis roulant” non si metteva in moto, e i lavoratori non erano, dunque, trascinati contro la loro volontà nella nuova società, della quale potevano diventare dipendenti solo se lo volessero, dimettendosi dalla prima.

Occorre tener presente che il requisito della preesistente autonomia del ramo d’azienda trasferito discendeva direttamente dalla disciplina commercialistica della circolazione dell’azienda (di cui l’art. 2112 c.c. costituisce una sub-disciplina, o caso di specie), che, a sua volta, contiene una deroga al normale principio civilistico, per cui la cessione dei contratti può avvenire solo con il consenso di tutti i contraenti. Si considerino, ad esempio, i contratti di fornitura di materie prime e semilavorati necessari per il funzionamento di un’azienda: se questa viene venduta dal ricco e solvibile imprenditore Tizio al poco affidabile imprenditore Mevio, il fornitore delle materie prime potrebbe volersi astenere dal continuare la fornitura, anche sulla base di una sua semplice sensazione soggettiva. Ma le ragioni dell’economia produttiva fan sì che, invece, egli debba continuare la fornitura, e possa interromperla solo in presenza di una giusta causa (art. 2558, secondo comma, c.c.). Una così seria deroga al principio di libertà contrattuale – di cui la regola della cedibilità solo consensuale dei rapporti contrattuali è una diretta applicazione – può esser giustificata solo da un’esigenza macroscopica dell’economia: appunto, che un’azienda continui ad operare così come operava prima. Quindi, che sia effettivamente quella che gestiva il primo imprenditore.

Se, poi, l’azienda consisteva, in realtà, in più sub-aziende (es.: più negozi, più stabilimenti che producono beni finali diversi), la disciplina può applicarsi anche alla cessione della sub-azienda, o “ramo” d’azienda, ma solo perché essa equivale ad un’intera azienda.

Ora, il Decreto delegato ha voluto render più facili quelle esternalizzazioni virtualmente semitruffaldine (dispiace dirlo, ma non è possibile altro giudizio se non si pongono limiti nel caso di cessione tra società collegate), prevedendo che, al momento del trasferimento, cedente e cessionario “identifichino” come autonoma l’articolazione aziendale che viene ceduta: il che significa che la “preesistenza” dell’autonomia non è più necessaria e che, quindi, può esser ceduta come azienda, con applicazione dell’art. 2112 c.c., qualcosa che non ha mai funzionato come azienda. In palese contrasto con la “ratio” della disciplina generale, di diritto civile e commerciale, della circolazione dell’azienda, sopra ricordata, che è tutta basata e giustificata dalla salvaguardia della continuità del funzionamento aziendale.

Si può comprendere che queste esigenze sistematiche di omogeneità dell’ordinamento giuridico siano di scarso interesse per gli estensori del Decreto, preoccupati di ben altro, ma alla loro pretesa di ignorare le ragioni del requisito della “preesistenza” non si può, poi, anche affiancare quella, davvero paradossale, di consentire a cedente e cessionario di stabilire loro (“identificandola come tale”) se una certa articolazione aziendale sia o meno davvero “autonoma”.

Così come è scritta, la norma ricorda tanto la storiella dell’arciprete che, volendo mangiare un’oca in giornata di venerdì, prima la battezzò “capitone”.

Se non si vuole cadere nel ridicolo, prima ancora che in un’evidente censura di incostituzionalità per irragionevolezza, occorre ribadire che l’autonomia funzionale di un compendio di beni organizzati per la produzione non dipende dalla volontà di parti private, almeno quanto non può dipenderne......la legge di caduta dei gravi di galileiana memoria.

Lo conferma, d’altro canto, tutta l’elaborazione giurisprudenziale in tema di “unità produttiva autonoma”, che proprio a partire dal concetto di autonomia funzionale ne ha dato una nozione “forte”, postulando che essa debba avere una propria separata consistenza, tale da renderla in potenza autosufficiente sul mercato.

Anche con riguardo a questo istituto del trasferimento di ramo o parte d’azienda, l’operazione di modifica della normativa attuata con il Decreto è tanto pericolosa quanto mal riuscita, e, dunque, attaccabile e contestabile in sede giudiziale e contrattuale.

Bisogna, però, comprendere che non si tratta qui solo di eliminare i limitare i danni della “novella normativa”, perché anche prima i disposti dell’art. 2112 c.c. si prestavano alle ricordate operazioni deteriori, ancorché il ramo d’azienda da trasferire dovesse essere autonomo e preesistente.

Bisogna affrontare il problema centrale del trasferimento di ramo d’azienda a società o altro soggetto controllato dal cedente, e cioè sottoposto in concreto al suo potere di comando, il che può avvenire, proprio come previsto dall’art. 2359 c.c., sia attraverso la partecipazione al capitale sociale, sia anche attraverso vincoli di natura contrattuale (e ben potrebbero esserlo certi appalti “in esclusiva”).

D’altro canto, la giurisprudenza ha già affrontato e risolto positivamente la questione dell’abuso della personalità giuridica, con riguardo alle scissioni societarie finalizzate ad aggirare l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Il problema è del tutto analogo, perché qui l’abuso della personalità giuridica serve ad utilizzare, in danno dei lavoratori, una norma, quella dell’art. 2112 c.c., in origine protettiva.

Occorre pervenire al risultato che l’art. 2112 c.c. non si applichi quando la cessione avviene in direzione di un soggetto controllato, ovvero che possa avvenire, per regola antifrodatoria, solo con la salvaguardia di tutti i diritti precedentemente goduti dai lavoratori. Risultato al quale tendere sia per la via giudiziale che per quella contrattuale.

Più in generale, comunque, tutta la problematica sarebbe sdrammatizzata se si recuperasse l’essenza del disposto dell’art. 3, legge n. 1369/1960, in tema di parità di trattamento tra lavoratori diretti e lavoratori dell’appalto all’interno dello stesso ciclo produttivo.

Come si vede, l’area tematica di cui ci siamo ora occupati ha molte sfaccettature, ma sempre tra loro collegate, così da costituire un capitolo unitario, che dovrà esser riscritto comunque, e per intero, anche dopo un auspicato mutamento di clima politico.

Considerazione valida, peraltro, anche per gli istituti rientranti nella seconda area tematica, riguardante il “Testo Unico” dei rapporti precari, di cui diremo nella continuazione di questa nota.



5. La panoplia dei rapporti precari: rapporto di lavoro subordinato, intermittente, ripartito e part-time

I titoli V, VI e VII del decreto compongono l’area tematica delle tipologie contrattuali alternative al rapporto a tempo pieno ed indeterminato e non è certamente arbitraria la metafora del supermarket  della flessibilità evocata da molti osservatori ed in qualche modo sornionamente accettata anche dagli esponenti del governo di centro destra che hanno iniziato a vantarsi di aver creato il mercato del lavoro più flessibile d’Europa.

In effetti i nove tipi di rapporti flessibili (i sette di cui ora si dirà, oltre al contratto a termine di cui al d.lgs 368/2001 e al contratto di lavoro somministrato di cui si è già detto) costituiscono una panoplia fornitissima che, da un certo punto di vista, potrebbe anche essere integrata da ulteriori tipologie riguardanti le prestazioni di lavoro nel contratto di società e nel contratto di associazione in partecipazione.

Ma è nostra opinione –o quanto meno una nostra speranza- che la risistemazione realizzata dal decreto attuativo possa costituire, invece, proprio il punto di partenza per una ricomposizione del mondo del lavoro.

Per quanto, infatti, questo giudizio possa sembrare paradossale, il raggiungimento di un assetto definitivo e sistematico segna in qualche modo il momento di esaurimento della fase crescente di una tendenza, e nel caso, proprio di quella incontrollabile spinta alla flessibilizzazione e alla precarizzazione che ha caratterizzato gli ultimi quindici anni di produzione legislativa, da una parte, e, dall’altra del concreto utilizzo della forza lavoro in un sistema produttivo in via di progressiva terziarizzazione. La sistemazione e formalizzazione, realizzata dal decreto, di una vicenda storica così complessa può preparare, infatti, una fase successiva che prende le mosse proprio dalla consapevolezza dell’assetto al quale si è pervenuti (è risaputo, d’altro canto, che la “Nottola di Minerva spicca il volo al tramonto”).

Si può finalmente abbandonare l’angolo visuale solamente resistenziale e difensivistico con il quale si è guardato da parte di coloro che credono alla necessità di un vero sistema di garanzie per i prestatori di lavoro al moltiplicarsi e al sovrapporsi di strappi e deroghe al corpus normativo tradizionale come a un fenomeno comunque contingente e nella teoria ma anche nella pratica destinato ad un naturale riassorbimento. Di tale atteggiamento o piuttosto spiazzamento degli assertori della posizione tradizionale del diritto del lavoro costituisce un simbolo la denominazione che per molto tempo si è data a questi rapporti come di rapporti atipici, denominazione che non ha mai avuto un significato tecnico, dal momento che quei rapporti contrattuali per il solo fatto di essere previsti da norme di legge sono sempre stati  “tipici”, ma piuttosto un significato ideologico e sociologico di fenomeno eccezionale e/o transeunte.

Costituisce, allora, in un certo senso, un vantaggio trovarsi finalmente di fronte ad una sorta di testo unico dei rapporti contrattuali in cui si invera la c.d. flessibilità del lavoro perché diviene facile ed agevole prendere le misure a questa nuova realtà, ora ben definita e, dopo averla attentamente analizzata, metterla sotto controllo con gli strumenti della interpretazione, della contestazione giudiziaria, della contrattazione, e un domani di modifiche legislative mirate.

La prima analisi deve sempre essere quella della valutazione di pericolosità dell’istituto e, a questo proposito,è, nostro avviso, che con riguardo ai tre rapporti di lavoro flessibile contemplati nel titolo V (lavoro intermittente, lavoro ripartito e lavoro a tempo parziale) il “tasso di pericolosità”, non sia altro, pur meritando la relativa disciplina critiche assai severe sia con riguardo alle ispirazioni che le anima, sia alla soluzione tecniche offerte.

Così il contratto di lavoro intermittente costituisce una ipotesi limite di precariato, trattandosi di un contratto con prestazione lavorative solo virtuali e in questo senso porta inamissibilmente al limite la condizione deteriore del lavoratore a chiamata. È incerto, infatti, non soltanto il quando della prestazione lavorativa ma anche il se e dunque si realizza il paradosso estremo della massima invasività nella vita privata del lavoratore di una prestazione tanto ridotta da poter addirittura mancare.

Sembra quasi che gli estensori del decreto abbiano voluto leggere al contrario il criterio fatto proprio dalla sentenza della Corte costituzionale n. 210/92, dalla quale può ricavarsi il giudizio di incostituzionalità del lavoro part-time a chiamata nel quale almeno la quantità della prestazione lavorativa è fissata ancorché spetti al datore di lavoro collocarla temporalmente. Si è creato, quasi in risposta a tale principio giurisdizionale un contratto apposito diverso dal contratto part-time proprio per il carattere solo eventuale della prestazione lavorativa ed in cui il vero scambio intercorre tra l’indennità di disponibilità e lo “stare a disposizione” in attesa della chiamata del lavoratore.

È discutibile a parer nostro se un contratto del genere possa essere definito come contratto di lavoro, ma vedremo subito, più avanti, come senza questo scambio tra disponibilità e indennità relativa mancherebbero gli elementi minimi per parlare di una fattispecie contrattuale ai sensi dell’art. 1321 c.c.

Il punto che a noi sembra decisivo per la sorte concreta di questa tipologia contrattuale è costituito dalla qualificazione della indennità di disponibilità nel senso che proprio perché ad essa corrisponde una invasività del tempo di vista del prestatore e della sua possibilità di impegnare utilmente altrove le sue energie lavorative, essa dovrebbe rispondere al parametro costituzionale dell’art. 36 cost.

Non si dimentichi infatti che la sentenza della Corte cost. n. 210/92 valutava illegittimo il part-time a chiamata proprio sotto questo profilo in quanto il lavoratore non sapendo in anticipo la parte della sua giornata occupabile dalla prestazione richiedibile dal datore non poteva cercare utile collocazione nella parte restante (Continua)