I volti del precariato e la mercificazione del lavoro. Prima nota sul decreto applicativo della legge 30/2003

di P.G. Alleva e G. Naccari

 

 

Il segno caratteristico e negativo della nuova regolamentazione del mercato del lavoro popolato da numerosi nuovi tipi contrattuali è dato, a nostro avviso, dalla concreta impossibilità di vedere ancora nel rapporto di lavoro, ovvero nei rapporti di lavoro, un mezzo e una sede di realizzazione della personalità umana e professionale del singolo lavoratore, nonché un presupposto naturale per l’organizzazione di interessi collettivi e dunque per un’emancipazione dell’insieme dei prestatori di lavoro. Questa impossibilità deriva dal fatto che i rapporti di lavoro ora proposti realizzano insieme non soltanto una precarizzazione ma anche una mercificazione del lavoro. Sono due concetti in parte diversi perché la semplice precarietà del rapporto di lavoro comporta certamente una accresciuta difficoltà (proprio per la mancanza di garanzie di stabilità) di consentire al lavoratore crescita umana e professionale e di coalizione sindacale; questa tuttavia non è impedita del tutto, dal momento che resta pur sempre l’identità tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione e dunque un rapporto diretto insieme collaborativo e conflittuale tra i due soggetti dello scambio lavorativo.

Si vuol dire che un rapporto precario è in qualche modo di per sé un rapporto in cui il lavoro è mercificato, nel senso che la mancanza di una prospettiva di lungo termine concentra l’interesse delle parti sul mero scambio economico; ma ciò non impedisce che si crei, invece, una tensione di segno opposto e cioè una aspirazione intimamente conflittuale verso la stabilizzazione e con essa verso l’allargamento della prospettiva esistenziale connessa al lavoro, prospettiva per la quale si lotta individualmente e collettivamente.

La precarizzazione di un rapporto che resta comunque diretto tra datore di lavoro e lavoratore comporta, pertanto, anche essa una certa mercificazione, ma “in senso debole”, per così dire, come reificazione ossia come riduzione del lavoratore alla sua opera di durata definita.

La mercificazione “in senso forte” si ha, invece, quando viene interrotto il rapporto tra prestatore e colui che utilizza economicamente la prestazione, per l’interposizione di un terzo soggetto solo formalmente datore di lavoro perché in realtà mero somministratore di lavoro altrui.

Parliamo qui di mercificazione “in senso forte” perché il lavoro è letteralmente commerciato tra due soggetti nessuno dei quali è il soggetto che eroga effettivamente la forza lavoro.

In questa condizione, la possibilità di fare della prestazione lavorativa un mezzo e una sede di affermazione e di realizzazione della personalità al di là del mero momento scambistico diviene davvero impossibile per mancanza di un interlocutore che sia controparte vera del rapporto a livello individuale e collettivo per le rivendicazioni di crescita professionale, economica, ecc.

Nella legge delega e nel progetto di decreto attuativo i due profili ora considerati si sommano perché si affiancano tra loro rapporti caratterizzati da precarietà in senso proprio (quali contratti a termine, lavoro a progetto, contratto ad inserimento lavorativo, contratto a chiamata) e rapporti contrassegnati anche da mercificazione “in senso forte” (quali contratti di somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato, nonché - occorre sottolinearlo - rapporto di appalti di servizio).

Va da sé che la mercificazione in senso forte ingloba la stessa precarizzazione nel senso che tutti i profili negativi della precarizzazione sussistono anche quando il rapporto di somministrazione sia, come ora può essere, a tempo indeterminato. Il lavoratore somministrato a tempo indeterminato patisce la medesima estranietà, rispetto al luogo della organizzazione ovvero all’impresa nella quale opera, di un lavoratore precario dipendente della stessa, ancorché formalmente il suo rapporto abbia durata indeterminata, e ciò in quanto non è dipendente del titolare di quella impresa.

Risulta dunque da quanto detto che il contenuto meno accettabile del progetto legislativo è proprio quello dei rapporti comportanti mercificazione in senso forte.

A questo proposito è importante rendersi conto sia della effettiva ampiezza dell’operazione che viene posta in essere, sia dalla tendenziale estromissione dalla medesima della possibilità di controllo sindacale.
 


A) Sotto il primo profilo, va notato che la “novità” del decreto non si limita all’ introduzione, certamente scioccante, della somministrazione a tempo indeterminato, ma anche all’allargamento, quasi senza limiti, della somministrazione a tempo determinato (vecchio contratto di lavoro interinale), con la sola apparente limitazione soggettiva del lavoro commerciato con l’interposizione. Detto in termini più distesi, tre sono i punti di rilievo:

1) La somministrazione a tempo indeterminato o staff leasing viene introdotto per una serie abbastanza numerosa di attività, tuttavia di non grande rilievo (es. lavori di facchinaggio, pulizia, vigilanza, trasporto, consulenza informatica ecc.), ma con possibilità di indefinito allargamento tramite contrattazione collettiva. Qui, detto per inciso, si tocca con mano la assoluta necessità, anche costituzionale, di una legge di misura della rappresentatività sindacale, dal momento che i contratti, i quali realizzano l’indefinito allargamento, dovranno essere stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi.

2) La somministrazione a tempo determinato ha superato questo stadio evolutivo e viene ammessa nel decreto per ogni esigenza produttiva, organizzativa e sostitutiva, direttamente per volontà di legge, senza più necessità di previsioni contrattuali collettive, come invece era per il vecchio lavoro interinale. Ci si è adeguati in sostanza all’evoluzione (che per noi è degenerazione) che si è avuta per il contratto a termine diretto tra lavoratore e imprenditore sicché, grandemente amplificato e liberalizzato il vecchio lavoro interinale, è facile supporre che anche la somministrazione a tempo indeterminato sia destinata a seguire la stessa strada: in una prima fase, ai limitati casi di legge si aggiungono i casi previsti dalla contrattazione collettiva; in una seconda fase, la contrattazione collettiva diventa superflua per volontà diretta di legge.

3) L’unica parziale tutela del lavoro così mercificato “in senso forte” è costituita all’apparenza dall’affidabilità dell’intermediario interposto, il quale deve garantire stabilità, essere debitamente autorizzato, e così via.

In sostanza, il parzialissimo riequilibrio della mercificazione sarebbe costituito dagli standard di trattamento assicurato dai soggetti autorizzati, veri e propri “caporali di lusso”. Ma così non è perché resta aperta la possibilità per chiunque di diventare appaltatore di servizi e quando i servizi appaltati non necessitano di capitali fissi, ma sostanzialmente si riducono a prestazioni di lavoro, avremo di nuovo appalti di mano d’opera e dunque somministrazione di lavoro da parte di soggetti diversi e ulteriori rispetto a quelli autorizzati alla somministrazione.

L’unica differenza tra somministratore autorizzato di mano d’opera e appaltatore di servizi costituiti esclusivamente da mano d’opera sta nel fatto che l’appaltatore di servizi deve esercitare di persona il potere organizzativo e direttivo ed averne la capacità tecnica; essere cioè una sorta di capo cottimista o capo squadra dei suoi dipendenti che prestano lavoro nell’interesse del committente.

In breve, l’imprenditore ha due possibilità: o di farsi somministrare da soggetti autorizzati mano d’opera da organizzare e dirigere, oppure di farsi somministrare, da chiunque si costituisca in appaltatore di servizi, mano d’opera già organizzata e diretta. In un caso o nell’altro, però, utilizza il lavoro delle persone senza assumere responsabilità di datore di lavoro.

Così l’estraneazione del lavoratore rispetto a chi utilizza la prestazione diventa amplissima perché il decreto rende lecito l’appalto di mere prestazioni di lavoro, oltre a consentire la somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato.

A questo punto il sogno di una fabbrica senza lavoratori propri è a portata di mano perché i lavoratori che effettivamente vi opereranno saranno organizzati o da capi squadra del committente o da capi squadra dell’appaltatore, sempre però senza essere o divenire mai dipendenti del committente stesso.

4) Un ulteriore elemento da valutare, in maniera molto negativa, è costituito dal fatto che gli istituti di mercificazione si prestano ad un uso inverso e simulatorio.

Infatti, il reperimento della forza lavoro presso gli intermediari può essere anche solo formale.

Non è detto affatto,invero, come l’imprenditore ricorra alla somministrazione o all’appalto di servizi perché non trova dipendenti diretti. Invero, dopo aver selezionato lavoratori validi, impone loro, se vogliono lavorare, di farsi assumere presso somministratori o appaltatori che si prestano ad essere meri prestanomi.

Il decreto non offre mezzi di contrasto e quindi consente e agevola questa simulazione.

 

B) Il secondo punto è il venir meno, in queste condizioni, di qualsiasi ruolo dell’organizzazione sindacale. Il ruolo iniziale di individuazione dei casi consentiti di somministrazione è un male solo transeunte. Il ruolo di rappresentanza continuativa in termini rivendicativi verso il committente è interdetto dalla insussistenza del rapporto formale di lavoro, e per altro verso lo stesso ruolo non è esercitatile verso l’appaltatore o il somministratore per la loro qualità sostanziale di meri interposti e non di imprenditori produttivi.

 

 

C) L’accento posto, in questa prima nota, sulla qualità degli istituti di mercificazione “in senso forte” del lavoro non significa, ovviamente, che si debba dare un consenso al male “minore” degli istituti di precarizzazione del rapporto diretto tra lavoratore e imprenditore reale.