Alfa Romeo Arese

Vinta la prima causa promossa dallo Slai Cobas

50 lavoratori in cig reintegrati al lavoro

 

 

10 ottobre 2003

 

Il giudice di Milano dott. Canosa ha ordinato alla Fiat il reintegro immediato dei primi 50 lavoratori in cassa integrazione e il pagamento pieno della retribuzione dal primo settembre 2003

 

Nei prossimi giorni ci saranno le altre cause e le sentenze riguardanti in tutto 400 lavoratori che hanno fatto la causa con lo Slai Cobas .

 

La sentenza del giudice è esecutiva!

La Fiat quindi deve ottemperare al reintegro già dalla prossima settimana.

 

 

Dopo aver riportato tutti i documenti inerenti il processo di cassa integrazione rilanciato da Fiat Auto il 1° settembre 2003. il giudice prosegue argomentando :  

Se abbiamo riportato nella loro integrità i documenti è perché da essi risulta ictu oculi la illegittimità del comportamento della resistente.

Una volta infatti reintegrati i dipendenti nel posto dì tavoro, quale che ne sia la causa, non è più possibile rimetterli in cassa integrazìone in base ad una procedura   effettuata in precedenza (e, sotto questo aspetto, poco importa la causa per cui la   reintegra sia avvenuta : modifica delle condizioni dell'azienda o del mercato, pronuncia giudiziaria esecutiva che abbia dichiarato illegittima la procedura o   altro), ma occorre sempre avviare una nuova procedura che accerti la esistenza attuale di condizioni in grado di giustificarla.

Nel caso di specie ciò non è avvenato. La Fiat, forse conscia della sua necessità,   nella sua corrispondenza con i sindacati e con il ministero del lavoro, ha tentato di   costruire una nuova procedura, ma il tentativo non sembra riuscito, nemmeno alla   luce delle nuove norme, meno rigide della precedenti, previste dal DPR 10 giugno 2000 n. 218.

Anche questo infatti prevede un esame congiunto della situazione aziendale, nel   quale intervengano tre soggetti : il sindacato, l'azienda ed il ministero del lavoro, chiamati ad esaminare il programma che l'impresa intende attuale ecc. ; ovviamente a partire dal momento in cui la CIGS venga richiesta.

Nel caso di specie, dalla lettera del ministero risulta chiaro che la procedura alla   quale questo ha fatto riferimento nell'agosto del 2003 non è quella dell'estate dello stesso anno, ma quella del dicembre del 2002­.

 

Sembra pertanto indubbio,

1.      che la Fiat aveva tutto il diritto di avviare una nuova procedura di CIG5 nel settembre 2003;

2.       che questa avrebbe dovuto basarsi sulla situazione esistente al 1 settembre 2003 e non al dicembre 2002, non fosse altro per il fatto che nel periodo di   tempo intercorso tra le due date circa 200 lavoratori avevano lasciato liazienda (pag, 11 del ricorso, non contestato), il che rendeva la situazione, da un punto di vista occupazionale, alquanto diversa rispetto al dicembre;

3.      che la nuova procedura avrebbe dovuto essere appunto nuova anche amministrativamente, il che non è stato, nonostante i tentativi di farla sembrare tale.

4.      Da questi rilievi deriva, inevitabile, la dichiarazione di illegittimità delle sospensioni decise il 1° settembre 2003 ed il conseguente obbligo per l’azienda di reintegrare i ricorrenti, esclusi coloro che nel frattempo sono addivenuti ad un accordo con la resistente ed hanno rinunciato al giudizìo.

                       

PQM

 

Visto l'art. 700 cpc,

ritenuta l’urgenza,

dichiarate, allo stato degli atti, illegittime le sospensioni in CIGS di cui è causa,

 

ordina

 

alla Fiat Auto spa di reintegrare immediatamente i ricorrenti (con le esclusioni di cui sopra) nel posto di lavoro, corrispondendo loro le retribuzioni a far data dall'1.9.2003;

 

concede per l'inizio del giudizio di merito i termini di legge.

 

 

Milano 10 ottobre 2003

 

Il giudice

                              Romano Canosa