Il decreto attuativo della legge
30/03 di riforma del mercato del lavoro - contro la quale la Cgil continuerà una campagna
di mobilitazione - prevede diversi rinvii espliciti alla contrattazione. Rinvii che
nascondono però più di un trucco a partire da unidea autoritaria delle relazioni
sociali. Un esempio per tutti: si pensi al principio, già contenuto nel dlgs 368/01 sul
contratto a termine che, per determinate tipologie, le nuove norme entrano direttamente in
vigore senza nessun rinvio alla contrattazione se non per ampliarne la portata.
I diversi rinvii mettono sullo stesso piano gli accordi nazionali, territoriali e
aziendali, tra loro sempre intercambiabili, nel tentativo esplicito di svuotare il
contratto nazionale. Le nuove norme legittimano eventuali accordi separati prevedendo che
vi possano essere contratti firmati da (cioè solo alcune) e non dalle
organizzazioni comparativamente più rappresentative. Infine quasi tutti i rinvii alla
contrattazione sono posti sotto ricatto: un eventuale decreto del ministro del
Lavoro potrà, in caso di accordo non raggiunto, sostituirsi alle parti sociali passati 9
mesi (in alcuni casi 6) dallemanazione delle nuove norme. Vediamo con ordine tutti i
richiami alla contrattazione
Requisiti dei soggetti che svolgeranno intermediazione e
somministrazione di manodopera. Larticolo 5 rinvia a un decreto da emanarsi
entro 30 giorni, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative, in merito
alle competenze e alle strutture che i soggetti privati e pubblici devono possedere. Tra i
criteri per autorizzare la somministrazione rientra inoltre il completo rispetto del nuovo
Contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione applicabile.
Qui compare, per poi riapparire più volte nel testo, il riferimento a un Ccnl delle
imprese di somministrazione che sembrerebbe più un rimando ad eventuali appendici
contrattuali previste nei Ccnl di settore già esistenti; in altri casi il testo sembra
invece sottintendere lesistenza di un Ccnl specifico delle imprese di
somministrazione tout court (esempio per lindicazione degli interventi che dovrebbe
adottare il previsto fondo del 4%, art. 12 comma 3 e 4) indipendentemente se si tratti di
somministrazione a tempo determinato o indeterminato.
Anche per la procedura di accreditamento (specifica per soggetti che
fanno intermediazione) le Regioni dovranno sentire le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative. Questo passaggio è molto importante al fine
di definire criteri che riconoscano una funzione prevalente al pubblico, reali norme anti
discriminatorie e di solidarietà verso i più deboli, un uso corretto e trasparente delle
risorse pubbliche (nazionali e Ue). Alla contrattazione nazionale o territoriale è
demandata anche la possibilità che i lavoratori paghino per essere collocati (art.11).
Fondo del 4% (art.12). I soggetti che somministreranno lavoro
dovranno versare un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori,
presso un apposito fondo bilaterale da costituire e finalizzato alla formazione,
sostegno al reddito, e così via. Oltre a quanto già detto sul poco chiaro rinvio ad uno
specifico Ccnl delle agenzie di somministrazione, segnaliamo che in caso di mancato
accordo, il ministro è autorizzato - senza che il testo indichi entro quanto tempo-
a interviene per decreto per regolare il nuovo fondo.
Somministrazione di manodopera. Oltre ai settori già indicati
dal decreto per cui e già autorizza la somministrazione a tempo indeterminato (custodia,
call center, ecc.) i contratti nazionali o territoriali stipulati da
organizzazioni comparativamente più rappresentative, possono prevedere altri casi in cui
la somministrazione sia possibile (art. 20 c. 3). Per la somministrazione a tempo
determinato (ammessa per ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e
sostitutivo anche per lordinaria attività) i Ccnl individuano i limiti quantitativi
(art. 20 c. 4). I termini inizialmente posti al singolo contratto di somministrazione a
tempo determinato (cioè il termini entro cui il singolo contratto scade)
possono essere prorogati nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo
applicato dal somministratore (non specificando quale, art. 22 c.2). In relazione alla
fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema (viene abolito il lavoro
interinale) i Ccnl vigenti allentrata in vigore del decreto attuativo conservano,
salvo diverse intese, la loro efficacia con esclusivo riferimento però alle sole causali
per il lavoro temporaneo (cioè in quali circostanze è possibile ricorrervi) che si
estendono ora automaticamente al nuovo contratto di somministrazione a tempo determinato
(quindi valgono le causali, ma non valgono più i limiti quantitativi allutilizzo
massimo di questi lavoratori , art. 86 c. 3). Sempre un contratto collettivo
(quale, nazionale o territoriale? art. 22 c. 3) fisserà lindennità di
disponibilità per il lavoratore somministrato a tempo indeterminato, momentaneamente non
occupato presso unazienda utilizzatrice, nonché come esercitare i diritti sindacali
nei confronti dellazienda somministratrice.
I contratti collettivi applicati dallutilizzatore (cioè dallimpresa
a cui lagenzia di somministrazione ha prestato il lavoratore) potranno
stabilire modalità e criteri per determinare le erogazioni economiche correlate ai
risultati dellazienda (produttività, gratifiche, ecc art. 23 c 4).
Lavoro intermittente. Le esigenze o i particolari periodi dellanno
(articolo 37) che consentono il ricorso a questa tipologia sono individuate dai
contratti collettivi (art. 34) stipulati da organizzazioni comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale o territoriale (trascorsi 5 mesi, in assenza di
accordo, il ministro del Lavoro emana nei 4 mesi successivi un decreto sostitutivo, art.
40). La misura dellindennità di disponibilità è stabilita dai contratti
collettivi che definiscono anche leventuale risarcimento che il lavoratore deve al
datore, in caso di mancata risposta (art. 36 c. 1 e 6).
Lavoro ripartito (o in coppia, art. 41 e 43). I contratti
o accordi collettivi possono determinare le modalità di sostituzione tra i
due lavoratori, eventuali modifiche della loro collocazione e regolare listituto.
Norme transitorie (art.86). Entro 6 mesi il ministro per la
Funzione Pubblica convoca le organizzazioni sindacali per armonizzare le nuove norme in
relazione al pubblico impiego (cosa che formalmente però la legge 30 escludeva
esplicitamente); passati 18 mesi il Ministro del lavoro verifica con le organizzazioni
sindacali lefficacia di diverse sperimentazioni (disabili, lavoro a chiamata per
lavoratori under 25 e over 45,ecc.); entro 5 giorni dallemanazione del decreto il
ministro del Lavoro convoca le organizzazioni comparativamente più rappresentative per
verificare la fattibilità di uno o più accordi interconfederali per la gestione della
fase transitoria dalle vecchie alle nuove norme.
(Rassegna sindacale, n.35, 25 settembre - 1 ottobre 2003) |