Mercato del lavoro / La legge 30 e i rinvii alla contrattazione

Cosa succede alle "vecchie" 
tipologie contrattuali

La trattativa fra le parti dovrà fare i conti anche con le novità introdotte rispetto a fattispecie già esistenti e su cui il legislatore e le stesse parti sociali avevano già stabilito delle regole identificando modalità di utilizzo, diritti e tutele. Ci riferiamo soprattutto al  part-time, ai contratti a carattere formativo,ai co.co.co.

Part-time (art. 46). La contrattazione è esplicitamene subordinata alle clausole che le parti del rapporto stabiliscono nel contratto singolo. Secondariamente i contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative, nonché i contratti aziendali stipulati dalle Rsu possono determinare le condizioni e modalità della prestazione lavorativa, numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali, conseguenze del superamento dei “tetti” (venuta meno la maggiorazione del 50 per cento voluta dalla legge). Il consenso del lavoratore è obbligatorio per i casi non previsti dalla contrattazione. Sparisce ogni riferimento alla prestazione minima; la contrattazione (intesa sempre ai 3 livelli) stabilisce le condizioni e modalità per cui l’impresa può modificare la collocazione temporale della prestazione, eventuali variazioni in aumento, limiti massimi di variabilità.

Apprendistato. La regolamentazione dei profili normativi per l’espletamento del diritto-dovere all’istruzione è rimessa alle Regioni sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale (art. 48 c.4). I contratti collettivi a livello nazionale o regionale, in relazione al tipo di qualificazione da conseguire, indicano la durata del contratto di apprendistato professionalizzante (mai inferiore a 2 anni e superiore a 6) e definiscono, a livello regionale, i profili formativi relativi (anche nel caso dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma di altra formazione, art. 49 c. 3 e 5 e art. 50 c.3). gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti (art. 53 c.2) fatte salve intese tra le parti che stabiliscono diversamente.  Le modalità di erogazione della formazione (interna o esterna all’azienda) sono definite da contratti stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale.

Contratto di inserimento. I Contratti nazionali o territoriali e i contratti aziendali determinano le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento (art. 55 c.2). Passati 5 mesi, in assenza di accordo, il ministro del Lavoro emana, nei 4 mesi successivi, un decreto sostitutivo (art. 55 c.3). Gli stessi contratti collettivi  possono stabilire (sottolineiamo il “possono”) le percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento (art. 58 c.2).

Tirocini estivi. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi non sono previsti limiti percentuali massimi per l’impiego di adolescenti o giovani (art. 60 c.4).

Lavoro a progetto (gli ex contratti di collaborazione). Il decreto recita in maniera tautologica “le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l’applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto”(art. 61 c.4). Da segnalare che gli attuali co.co.co rimarranno tali fino a scadenza e comunque per un anno e che eventuali accordi sindacali aziendali potranno indicare anche termini superiori per prolungare i contratti già in essere (art.86).

(Rassegna sindacale, n.35, 25 settembre - 1 ottobre 2003)