La trattativa fra le parti dovrà
fare i conti anche con le novità introdotte rispetto a fattispecie già esistenti e su
cui il legislatore e le stesse parti sociali avevano già stabilito delle regole
identificando modalità di utilizzo, diritti e tutele. Ci riferiamo soprattutto al
part-time, ai contratti a carattere formativo,ai co.co.co.
Part-time (art. 46). La contrattazione è esplicitamene
subordinata alle clausole che le parti del rapporto stabiliscono nel contratto singolo.
Secondariamente i contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da
organizzazioni comparativamente più rappresentative, nonché i contratti aziendali
stipulati dalle Rsu possono determinare le condizioni e modalità della prestazione
lavorativa, numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative
causali, conseguenze del superamento dei tetti (venuta meno la maggiorazione
del 50 per cento voluta dalla legge). Il consenso del lavoratore è obbligatorio per i
casi non previsti dalla contrattazione. Sparisce ogni riferimento alla prestazione minima;
la contrattazione (intesa sempre ai 3 livelli) stabilisce le condizioni e modalità per
cui limpresa può modificare la collocazione temporale della prestazione, eventuali
variazioni in aumento, limiti massimi di variabilità.
Apprendistato. La regolamentazione dei profili normativi per lespletamento
del diritto-dovere allistruzione è rimessa alle Regioni sentite le organizzazioni
comparativamente più rappresentative a livello nazionale (art. 48 c.4). I contratti
collettivi a livello nazionale o regionale, in relazione al tipo di qualificazione da
conseguire, indicano la durata del contratto di apprendistato professionalizzante (mai
inferiore a 2 anni e superiore a 6) e definiscono, a livello regionale, i profili
formativi relativi (anche nel caso dellapprendistato per lacquisizione di un
diploma di altra formazione, art. 49 c. 3 e 5 e art. 50 c.3). gli apprendisti sono esclusi
dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti (art. 53 c.2) fatte salve
intese tra le parti che stabiliscono diversamente. Le modalità di erogazione della
formazione (interna o esterna allazienda) sono definite da contratti stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale.
Contratto di inserimento. I Contratti nazionali o territoriali
e i contratti aziendali determinano le modalità di definizione dei piani individuali di
inserimento (art. 55 c.2). Passati 5 mesi, in assenza di accordo, il ministro del Lavoro
emana, nei 4 mesi successivi, un decreto sostitutivo (art. 55 c.3). Gli stessi contratti
collettivi possono stabilire (sottolineiamo il possono) le percentuali
massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento (art. 58 c.2).
Tirocini estivi. Salvo diversa previsione dei contratti
collettivi non sono previsti limiti percentuali massimi per limpiego di adolescenti
o giovani (art. 60 c.4).
Lavoro a progetto (gli ex contratti di collaborazione). Il
decreto recita in maniera tautologica le disposizioni contenute nel presente capo
non pregiudicano lapplicazione di clausole di contratto individuale o di accordo
collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto(art. 61 c.4). Da
segnalare che gli attuali co.co.co rimarranno tali fino a scadenza e comunque per un anno
e che eventuali accordi sindacali aziendali potranno indicare anche termini superiori per
prolungare i contratti già in essere (art.86).
(Rassegna sindacale, n.35, 25 settembre - 1 ottobre 2003) |