| LA
PRECARIETA DIVENTA LEGGE
Il
31 luglio il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che rende operativa la legge
di riforma del mercato del lavoro nota come legge Biagi e già licenziata lo
scorso febbraio dal Parlamento. Il regalo tanto atteso dai padroni finalmente è arrivato:
legalizzazione della precarietà e conseguente possibilità di affittare, trasferire,
svendere i lavoratori come qualsiasi altra merce; saranno garanzia sicura di crescita dei
profitti. Ora
il mercato del lavoro italiano è tra i migliori dEuropa ha espresso così il
ministro al Welfare Maroni la propria soddisfazione per lapprovazione del decreto
sapendo di aver incassato un buon colpo per il padronato italiano. Lobiettivo della
legge Biagi infatti è chiaro: eliminare il conflitto collettivo, indebolire la forza dei
lavoratori relegando il sindacato ad un ruolo subordinato e cooperativo, abolire la
contrattazione collettiva trasformandola in rapporto individuale fra lavoratore e azienda. Ecco
i punti principali della riforma contenuta nella legge Biagi: Collocamento
e somministrazione di manodopera
Si
prevede la privatizzazione completa del sistema di collocamento (dopo la liberalizzazione
iniziata dal governo Prodi con il pacchetto Treu che ha introdotto il lavoro interinale),
affidando ogni attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro a soggetti
privati, consulenti del lavoro, enti bilaterali (formati dai sindacati e dalle imprese),
scuole e università. I privati non si occuperanno solo di collocamento, ma svolgeranno
anche il compito di certificare i rapporti di lavoro: non è difficile immaginare come un
disoccupato sotto il ricatto costituito dallottenere un posto di lavoro, sarà
portato a dichiarare e dare atto di una situazione lavorativa diversa da quella
effettiva!!! (per esempio sottoscrivere un contratto nel quale gli vengono attribuite
determinate mansioni, stipendio e ferie, mentre effettivamente gli viene corrisposto un
salario nettamente inferiore a quello stabilito o affidate mansioni più gravose). La
verà novità è rappresentata dallo staff leasing (somministrazione di manodopera), un
inglesismo per dire che il lavoratore diviene merce liberamente commerciabile (il
contratto di somministrazione è infatti stato pensato e utilizzato per la fornitura
periodica di beni e servizi): si riconosce la liceità di trarre profitto dal lavoro
altrui, attraverso una vera e propria attività di interposizione, che non sarà solo
temporanea (come lattuale lavoro interinale), ma addirittura permanente. Nasce così
una nuova figura imprenditoriale: il commerciante in lavoro altrui. I lavoratori vengono
assunti a tempo indeterminato dal somministratore, ma svolgono la propria prestazione
sotto la direzione e il controllo dellimpresa che li utilizza. A questultima
il decreto riconosce anche il potere di cambiare le mansioni precedentemente stabilite dal
contratto, adibendo il lavoratore anche a mansioni inferiori e prevedendo il conseguente
risarcimento dei danni per demansionamento solo nel caso in cui non abbia provveduto ad
informare il somministratore. Come
specificato dal testo del decreto i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non
svolgono la prestazione lavorativa presso lutilizzatore: il lavoratore diventa
fonte di guadagno per due padroni anziché di uno, ovvero doppio sfruttamento! Trasferimento
dazienda
Via
libera alle cosiddette esternalizzazioni. La precedente disciplina prevedeva
la possibilità di operare scorpori aziendali attraverso cessioni di rami dazienda,
solo se il settore aziendale che si intendeva vendere era autonomo rispetto allintera
azienda e previo consenso dei lavoratori che così passavano alle dipendenze della nuova
impresa. Con la nuova legge questi requisiti non sono più necessari: il datore di lavoro
ha la possibilità di creare allistante strumentali e temporanee condizioni di
autonomia di un settore per trasferire singoli lavoratori da unazienda ad unaltra
senza il loro consenso. Le cessioni oramai potranno essere fatte a piacimento dei padroni,
per espellere lavoratori sindacalizzati particolarmente combattivi dallazienda
originaria ed inserirli in aziende dove si applicano contratti collettivi nazionali o
aziendali deteriori o per evitare lapplicazione
delle tutele sindacali creando delle unità produttive con meno di 15 dipendenti. Ora
al mercato del lavoro non manca più nulla così ha commentato il vicepresidente di
Confindustria Guidi allapprovazione del decreto: rimane in discussione in Parlamento
parte della legge delega, nota come 848 bis, che prevede la sospensione dellapplicazione
dellarticolo 18 in via sperimentale per alcune categorie, ma di fatto la parte della
riforma riguardante il trasferimento dazienda rappresenta già un contributo per
eludere lapplicazione di tale tutela. Non
solo, ma il trasferimento dazienda potrebbe essere utilizzato per imporre condizioni
e salari inferiori ad una parte dei lavoratori della stessa azienda: per esempio un
padrone si accorda con un altro per trasferire un ramo dazienda, dopo di che fra i
due si costituisce un appalto, così gli stessi lavoratori trasferiti continueranno a
lavorare per il padrone che li ha ceduti ma a condizioni peggiori! Part-time Al
lavoratore il padrone potrà richiedere prestazioni supplementari senza il suo consenso, a
meno che stabilito diversamente dal contratto collettivo, sia nel part time orizzontale
(attività prestata in tutti i giorni lavorativi con orario ridotto) che verticale o misto
(solo in alcuni giorni della settimana). Nel part-time verticale quando il lavoro
è programmato per alcuni giorni o dei mesi - il datore potrà modificare a suo piacimento
le giornate prestabilite. Laccentuazione della flessibilità dei tempi del part time
lo rende un lavoro ancora più precario: mancando la certezza dei giorni della settimana o
dei mesi in cui dovrà svolgere lattività lavorativa, il lavoratore avrà ancora
più difficoltà a programmare altre occasioni di lavoro part-time, di solito ricercate
per arrotondare lo stipendio. Contratti
atipici
Nel
pacchetto regalo preparato dal governo per il padronato abbondano nuove tipologie
contrattuali di lavoro precario: job on call, job sharing, lavoro a progetto, lavoro
occasionale e accessorio. Job
on call (lavoro a chiamata) Con
questo contratto il lavoratore resta a disposizione, per un tempo determinato o
indeterminato, del datore di lavoro che lo chiama a seconda delle proprie esigenze
produttive. Il lavoratore viene pagato solo per il lavoro effettivamente svolto, mentre
potrà percepire unindennità di disponibilità per il tempo in cui rimane in attesa
di essere chiamato. La vita del lavoratore è quindi condizionata dallattesa di una
chiamata: quello che si esige è la massima reperibilità, dal momento che se il contratto
prevede lobbligo di risposta e il lavoratore non avverte il datore della propria
indisponibilità, perde lindennità per 15 giorni. Ma
cosa succede se il lavoratore rifiuta la chiamata per un qualsiasi motivo che il padrone
non ritenga giustificato? La legge prevede non solo la perdita dellindennità
maturata dallultima chiamata, ma persino lobbligo per il lavoratore di
risarcire il danno al proprio padrone!!! Insomma
un lavoratore usa e getta: potrebbe essere chiamato anche nei fine settimana, durante le
ferie estive o vacanze natalizie e pasquali, durante le quali lindennita di
disponibilità è corrisposta solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di
lavoro, ossia la disponibilità del lavoratore durante tali periodi non viene
pagata! Daltronde
questa forma di sfruttamento non è nuova, esiste oramai da tempo nel settore agricolo ed
il padronato tentò già di introdurla alla Zanussi, ma lipotesi di accordo venne
bocciata dai lavoratori con referendum. Job
sharing (lavoro ripartito)
Altro
inglesismo, altra beffa: due o più lavoratori coobbligati in solido verso il datore di
lavoro per una prestazione lavorativa. Ciò significa che ognuno è responsabile delladempimento
dell intera prestazione, nel caso in cui laltro non la esegua. La
ripartizione del lavoro, in questo consiste il job-sharing, non è una novità. Prevista
da una circolare del Ministro del Lavoro del 1998, in alcune realtà lavorative del
settore agroalimentare ha già avuto applicazione: è dellottobre 2002 laccordo
integrativo aziendale, firmato anche dalla Flai-Cgil, con il quale si è introdotta questa
nuova forma di flessibilità nel gruppo Ferrero. I
due o più lavoratori diventano una cosa sola: non solo ad essi è riconosciuto un solo
voto in caso di referendum aziendale, ma se uno si dimette o viene licenziato capita la
stessa cosa anche allaltro/altri, a meno che, sempre per volere del padrone, questi
non accetti di trasformare il contratto in uno normale di lavoro subordinato, anche a
tempo parziale. E
che cosa succede se nel lavoro condiviso fra 2 lavoratori uno dei due sciopera? E
ovvio che laltro essendo comunque responsabile, è indotto ad adempiere alla
prestazione invalidando lo sciopero dellaltro: si annienterebbe così lunico
strumento di lotta del lavoratore contro il padrone!!! Questo
tipo di contratto costringe i due lavoratori a vivere in simbiosi: non solo una vita
dipendente dal padrone, ma anche da un altro lavoratore, con possibilità quindi di
sfruttamento di uno dei lavoratori nei confronti dellaltro (potrebbero nascere nuovi
caporali capifila di una serie di lavoratori coobbligati, che prendono una percentuale sul
compenso complessivo, facendo lavorare sempre gli altri!). Insomma una superofferta per i
datori di lavoro, due o più lavoratori al prezzo di uno! Lavoro
a progetto. Si
tratta della riforma dei Co.co.co (collaborazioni coordinate e continuative), rapporti di
lavoro la cui durata dipende dal progetto specifico o programma di lavoro o fase
di esso che viene determinato dal committente, ma gestito autonomamente dal collaboratore. Ecco
unulteriore precarizzazione dei Co.co.co, creati formalmente come lavoro autonomo ma
che in realtà rappresentano solo un surrogato del lavoro dipendente, escluso da tutti i
diritti minimi. Stessa cosa viene riproposta per il lavoro a progetto, vista la
sospensione del rapporto e la non erogazione del corrispettivo durante la maternità, linfortunio
o la malattia. Il rapporto di lavoro si estingue con la realizzazione del progetto o
qualora, in caso di malattia o infortunio, il periodo di assenza superi i 30 giorni (se il
progetto ha una durata non definita) oppure un sesto della durata definita! Il
lavoro a progetto, come i Co.co.co, non è altro che un ulteriore strumento di ricatto
creato per superare i contratti collettivi e
per abbattere i costi, sbandierato come forma allettante di contratto per i giovani in
quanto meno vincolante e + libero nella scelta dei tempi
e delle modalità della prestazione. Ma di quale autonomia nella gestione
del lavoro si parla? Quanti effettivamente potranno scegliere i modi e i tempi per portare
a termine il progetto? In realtà i committenti non solo altro che padroni, che pagheranno
i lavoratori solo se soddisfatti dei tempi e
della qualità del lavoro svolto. Lavoro
occasionale e accessorio
Così
come il pane o il prosciutto anche il lavoro potrà essere acquistato in una certa
quantità attraverso dei buoni lavoro corrispondenti ad una certo ammontare di
attività lavorativa: vera e propria mercificazione del lavoratore! Vittime di questo
scambio disoccupati, casalinghe, disabili e lavoratori extracomunitari, i quali solo dopo
essersi fatti rilasciare a proprie spese un tesserino dal quale risulti la loro
condizione, potranno essere comprati da famiglie o enti no profit per svolgere
assistenza domiciliare ad ammalati, anziani o servizi di pulizia e manutenzione (per un
periodo non superiore a 30 giorni) tramite buoni di lavoro acquistati presso rivendite
autorizzate: non è difficile immaginare come a questi lavoratori in futuro saranno
offerti solo lavori saltuari e occasionali, una vita condannata dalla precarietà!
e
per finire Il
contratto di apprendistato diventa lo strumento per lo sfruttamento del lavoro giovanile e
per il ribasso dei salari in unazienda: letà massima viene spostata a 29 anni
per lapprendistato ai fini del conseguimento di una qualifica professionale o
per lacquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione, mentre si
legalizza lo sfruttamento del lavoro minorile con lapprendistato per lespletamento
del diritto/dovere distruzione che permetterà così di usufruire della forza
lavoro di studenti che hanno compiuto 15 anni. Perché
tanto sfruttamento?
Con
una martellante propaganda i padroni hanno affermato la necessità della flessibilità
del mercato del lavoro quale soluzione al lavoro nero e alla disoccupazione,
sostenendo che leccessiva rigidità rappresentava un limite allo sviluppo e alla
competitività delle imprese. Teoria invalidata dalla realtà dei fatti: il lavoro
precario non ha risolto tali problemi, bensì con il tempo ha sostituito il lavoro
stabile, tanto che i cosiddetti atipici nel nostro Paese sfiorano oggi i
cinque milioni! Tanta
propaganda e tanto accanimento nellattaccare i diritti dei lavoratori sono dovuti
alla recessione e alla crisi del capitalismo che ha scatenato unoffensiva contro la
classe lavoratrice per scaricare su di essa i costi della crisi. La
legge Biagi, rientra nella linea politica di flessibilizzazione del mercato del lavoro
iniziata già dal centro sinistra con il pacchetto Treu. Allora i dirigenti sindacali e
dei partiti di sinistra accettarono lintroduzione della flessibilità ma con dei
limiti che, secondo loro, avrebbero dato garanzia contro un possibile abuso da parte dei
padroni. In
realtà i fatti dimostrano il contrario: i vincoli sono stati facilmente scavalcati e
negli ultimi anni si sono susseguiti una serie di provvedimenti legislativi che hanno reso
il lavoro sempre più precario (leggi antisciopero, gabbie salariali, flessibilità dellorario
di lavoro, incentivazione del ricorso al contratto a termine,
) A
fronte degli attacchi del governo la risposta del sindacato è stata inefficace: ha
proposto dei disegni di legge per estendere diritti ai lavoratori senza considerare che le
conquiste si sono sempre ottenute con la lotta e si è limitata a convocare scioperi
diluiti decisi a tavolino dai vertici senza permettere alla base di discutere del percorso
di lotta. Il
sindacato continua quindi a perseguire una politica di gestione della
flessibilità, limitandosi a porre dei vincoli al suo dilagarsi invece di schierarsi
apertamente contro: prova è data dal fatto che quando è stato approvato il decreto la
Cgil si è limitata a proclamare uno sciopero di 2 ore per settembre! Si
tratta di una risposta inadeguata che comunque deve vedere una partecipazione massiccia
non solo di lavoratori e disoccupati ma anche di studenti che sono destinati in futuro ad
entrare in un mondo del lavoro sempre più precarizzato. Questo sciopero deve essere solo
linizio per promuovere in seguito mobilitazioni sempre più incisive ed unificanti. Come
lottare contro la precarietà
Chi
sostiene che i precari costituiscono una nuova classe operaia e che perciò sia necessario
inventarsi nuove iniziative di lotta non fanno altro che aumentare le divisioni allinterno
del movimento operaio: la lotta esemplare degli interinali della Tim ha dimostrato invece
come questi lavoratori abbiano ottenuto delle conquiste attraverso lo sciopero e
organizzandosi nei sindacati tradizionali con delegati democraticamente eletti dai
lavoratori. Per
riconquistare il diritto a un posto di lavoro dignitoso è necessario riconquistare il
sindacato ad una politica di vera difesa degli interessi della classe operaia, attraverso
un controllo dei lavoratori sulle strutture sindacali affinché non vengano più firmati
accordi a danno dei lavoratori. E necessario costruire nel sindacato unopposizione
decisa che si ponga come obiettivo di rompere con le logiche della concertazione. Solo con
lentrata nel sindacato di nuovi giovani e di delegati combattivi disposti a rompere
con la politica di collaborazione con i padroni si potranno riconquistare i diritti persi! Detto
questo è altrettanto vero che la lotta contro la legge 30 non può essere affidata solo a
quei militanti combattivi che sono organizzati nel sindacato. Ci sono milioni di
disoccupati, di studenti che sono colpiti da questa legge e che non sono e non possono
essere iscritti al sindacato. Si tratta pertanto di promuovere la formazione di comitati
contro il lavoro precario nel territorio, nelle scuole, nelle università che
organizzino delle campagne e delle mobilitazioni collegandosi alle strutture
rappresentative dei lavoratori (in primo luogo le Rsu). Questi
comitati possono essere un utile strumento di organizzazione iniziale anche per quei
lavoratori dispersi o comunque dove il sindacato non esiste, che avrebbero così, un
ambito dove far valere le proprie ragioni. Non
si tratta di fare lennesima struttura separata dei precari, ma organismi
flessibili che si orientino al sindacato e alla classe operaia e che allo stesso tempo
siano in grado di organizzare i non sindacalizzati attorno a una lotta che riguarda in
prima persona milioni di giovani (precari, dissocupati o studenti che siano). A questo
lavoreremo nei prossimi mesi. Unitevi a noi! |