| LEGGE 30, IL LAVORO GENETICAMENTE
MODIFICATO di Raffaello Renzacci - Direttivo
Nazionale CGIL Il
consiglio dei ministri ha varato la versione definitiva del decreto attuativo della Legge
30. Sarebbe
lungo richiamare il contenuto degli 86 articoli che compongono il decreto, pur tuttavia è
utile ricordare qualche particolare. In un accesso al lavoro del tutto privatizzato, la
funzione del collocamento potrà essere esercitata tra gli altri dai presidi delle scuole
secondarie, dagli enti bilaterali costituiti da qualche associazione padronale e qualche
sindacato, dagli stessi sindacati per iscritti e non, (ma alla fine vedrete che
diventeranno tutti iscritti). All'articolo
10 del decreto si dispone che le agenzie per il lavoro non possano selezionare le persone
in base agli orientamenti politici, sindacali, religiosi, sessuali, all'origine etnica e
nazionale, allo stato di gravidanza, al colore della pelle, ecc. ed anche in base a
controversie avute con precedenti datori di lavoro, a meno che, udite, udite, "non si tratti di caratteristiche che incidono sulle
modalità di svolgimento dell'attività lavorativa". Evidentemente l'arguto
legislatore ha voluto con questo articolo proteggere le povere imprese, che hanno già
tanti problemi, dall'assalto di comunisti, ebrei, omosessuali, negri, donne incinte,
militanti sindacali, ecc. Vengono
introdotte nuove forme di lavoro che con quelle già esistenti, portano il totale delle
possibili tipologie di lavoro a 44. Non c'è paese al mondo che abbia un tale
"supermercato del lavoro", compresi i prezzi scontati e i "prendi 3 e paghi
2". Il
"lavoro intermittente", che fa venire in mente le lucine degli alberi di Natale,
è quello dove il lavoratore, stando a disposizione, aspetta la telefonata dell'azienda:
" Pronto, si, devo venire a lavorare domani
notte? Purtroppo non posso perché mi sposo il giorno dopo". Nessun problema
perché il decreto prevede che in caso di rifiuto, il lavoratore dovrà persino pagare
alla ditta "un congruo risarcimento del danno".
Il
"lavoro accessorio" è il frutto di unimmaginazione perversa: andate dal
tabaccaio, o qualcosa di simile, comprate un blocchetto di "buoni di prestazioni" da 7,5 Euro ciascuno e
con quelli vi potete pagare, ad esempio, un extracomunitario, ma solo se ha perso il
lavoro e entro i sei mesi successivi; gli fate fare, ad esempio, "la pulizia o la manutenzione di edifici e monumenti"
e alla fine il poveretto, con i suoi buoni, torna dal tabaccaio e riceve la bellezza di
"5,8 Euro per ogni ora di lavoro", ma
affinché non si monti la testa può lavorare a buoni solo 30 giorni all'anno. Oltre
a queste nuove forme di lavoro anormale, il decreto introduce 3 semplici possibilità di
frantumazione aziendale: la cessione di ramo d'impresa, dove non è più richiesta la
preesistenza dell'autonomia funzionale per il pezzo di impresa che si vuol vendere,
lavoratori compresi; l'appalto di sola manodopera, cioè il caporalato; l'affitto di
manodopera a tempo indeterminato, cioè la possibilità che uno lavori per una vita in
un'azienda senza farne parte. Queste tre possibilità di spezzettamento aziendale sono in
realtà tra i contenuti più pericolosi del decreto: rompono l'unità contrattuale,
tolgono i diritti portando in alcuni casi sotto la soglia dei 15 dipendenti dove non si
applica l'art.18, scindono la prestazione lavorativa dal rapporto di lavoro. UNA
NUOVA FASE POLITICA E SINDACALE Con
l'approvazione del decreto si conclude la fase di mobilitazione per impedire l'attuazione
di quanto presentato nel libro bianco di Maroni due anni fa. Questo significa che dobbiamo
rassegnarci alle nuove normative? Se
lasciassimo agire il veleno che Berlusconi sta iniettando nel corpo sociale (e non solo
nel mercato del lavoro), fra qualche anno ci troveremmo fra le mani una società sempre
più feroce ed individualizzata, un mondo del lavoro disperso nella sua identità
collettiva e geneticamente modificato. Chi pensa che non occorra agitarsi tanto e
aspettare le elezioni del 2006, dimentica che siamo governati da un blocco politico
Frankestein che tenta controriforme strutturali per rendere irreversibile la propria
collocazione al potere. Come
Cgil avevamo raccolto 5 milioni di firme anche a sostegno della possibilità di referendum
abrogativi. Dopo il risultato del 15 e 16 giugno, può apparire arrischiato riproporre una
battaglia referendaria, ma quali altre alternative sono in campo? A mio parere il problema
è delicato ma non può essere scaricato sulla sola Cgil: tutte le forze democratiche di
questo paese devono pronunciarsi se intendono opporsi all'attuazione della legge 30 e
attraverso quali strumenti. Fulvio
Perini sul Manifesto proponeva un approccio
corretto per la costruzione di un movimento contro la legge 30 e la precarietà: un
movimento che sia insieme contrattuale, sociale, civile politico e culturale, che unisca i
lavoratori stabili ai precari e che si ponga il problema del controllo del territorio
mettendo al bando, nelle attività pubbliche e private, il lavoro indecente. LE
SOLUZIONI NEI CONTRATTI NAZIONALI Sul
fronte contrattuale i problemi che verranno introdotti dalla legge 30 sono particolarmente
complessi, non solo per l'interferenza diretta sulla contrattazione ma soprattutto
perché, anche senza essere recepiti e regolati dai contratti nazionali gli articoli del
decreto saranno immediatamente operativi. Molti dei rinnovi contrattuali conclusi negli
ultimi mesi, quello del Vetro, delle Piastrelle, delle Assicurazioni hanno rinviato la
definizione di tutto il capitolo sul mercato del lavoro. Nei
casi di rinvio, è obiettivamente difficile pensare che nell'ambito di un contratto
unitario, si possano fare accordi separati su un singolo capitolo (anche se non è
totalmente da escludere). Non dovrebbe essere quindi impossibile, per le categorie della
Cgil, impedire formule di recepimento della controriforma del governo. Se però il
risultato finale fosse una impossibilità di definire questi capitoli, il governo avrebbe
comunque raggiunto il risultato di stabilire nuove regole scavalcando la funzione della
contrattazione Altri
rinnovi contrattuali si sono spinti più avanti misurandosi con i capitoli del tempo
determinato e del part-time. Entrambi temi molto delicati: il primo per l'introduzione nel
2001 della L. 368, giudicata inapplicabile dalla Cgil; il secondo su un terreno che sarà
ampiamente peggiorato dalla L.30. Senza
ricavare dal tema specifico una valutazione d'insieme sulle singole conclusioni
contrattuali, è però utile analizzare nei particolari l'approccio definito nei diversi
accordi. In
premessa occorre ricordare che la L. 368 liberalizza le causali, ovvero le motivazioni, in
base al quale un'impresa può ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, demandando alla
contrattazione la fissazione di limiti quantitativi ma escludendo da questi limiti alcune
causali: le fasi di avvio di nuove attività, le ragioni di carattere sostitutivo o di
stagionalità, l'intensificazione dell'attività produttiva in determinati periodi
dell'anno, i contratti di durata inferiore ai 7 mesi (art.10 comma 7). RISULTATI
CONTRATTUALI NON ADEGUATI L'unico
contratto recentemente sottoscritto, che contiene un riferimento esplicito alla L. 368, è
quello dell'Industria Alimentare: prevede infatti l'individuazione di alcune causali,
diverse e aggiuntive rispetto a quelle individuate all'art.10 comma 7, per le quali le
assunzioni a tempo determinato non possono superare la percentuale del 14%. Stessa
soluzione nel contratto delle Attività Ferroviarie, dove la percentuale massima è
fissata al 10% e nel contratto nazionale delle Poste, 8% massimo. Pertanto le tre
conclusioni contrattuali non intervengono su una limitazione complessiva delle causali, ma
applicano quanto previsto dalla L. 368. Una
regolazione contrattuale che non sarebbe in grado di impedire unestensione
generalizzata dei contratti a termine Il
contratto delle Attività Ferroviarie ha però introdotto una limitazione significativa
del contratto a termine, e del lavoro interinale, escludendo quelle mansioni "che possono comportare i maggiori rischi per la
circolazione e per l'incolumità del lavoratore". Questo è un criterio
estremamente importante, considerando che la più alta frequenza dinfortuni si
concentra nel lavoro precario. Una
soluzione diversa da quanto prevede la L.368 è stata trovata nel contratto del Turismo.
Qui, rispetto al tempo determinato, non solo si fa riferimento all' "autonomia contrattuale" delle parti, ma si
fissa una percentuale massima del 20% per un elenco di causali praticamente
onnicomprensivo, incluse quelle per le quali la legge vieta di apporre un termine. Per
quanto riguarda il part-time, mentre il contratto delle Attività Ferroviarie è
positivamente equilibrato, i contratti degli Alimentaristi e delle Poste introducono
espressamente il lavoro supplementare anche per il part-time a termine, dimenticando fra
l'altro, di riportare nel testo contrattuale che l'eventuale rifiuto del lavoratore non
solo non costituisce giustificato motivo di licenziamento ma neanche "infrazione disciplinare" (L.61/2000). Una
dimenticanza un po' grave visto che non casualmente il testo del nuovo decreto si
riferisce ai soli estremi del licenziamento. A differenza di quanto prevede la legge, (sia
quella attuale che quella futura), il contratto degli Alimentaristi introduce la
possibilità che il lavoro supplementare possa superare le 40 ore settimanali, vale a dire
configurarsi nei fatti come lavoro straordinario, espressamente vietato dalla legge per il
part-time orizzontale. UN
NUOVO CAMBIAMENTO DI ROTTA L'entrata
in vigore del decreto applicativo della L.30 segna l'esaurimento della spinta propulsiva
della svolta impressa da Sergio Cofferati alla Cgil. Per i settori moderati l'esistenza di
un nuovo quadro legislativo sarà la giustificazione per tornare ad un orientamento della
confederazione un po' più "ragionevole". Per coloro che invece hanno creduto ed
investito nella svolta, è l'occasione per imprimere alla Cgil un nuovo cambiamento di
rotta. Non basta più la linea di tenuta generale sui diritti, occorre che la Cgil, con le
sue categorie, si dia una nuova linea contrattuale che superi definitivamente la stagione
della concertazione; una linea in grado di ripartire dalla condizione di lavoro e che
sappia impedire l'applicazione della legge 30, almeno nei suoi aspetti più pericolosi. E'
più difficile di prima: occorre portare il conflitto generale dentro i luoghi di lavoro.
La Fiom con la scelta di aprire centinaia di vertenze per la firma di pre-contratti, ha
già scelto questa strada, una strada che oltre a tentare di recuperare un contratto
nazionale decente per i metalmeccanici, cerca di strappare alla singole imprese la
disponibilità preventiva a non applicare quanto introdotto dal decreto attuativo. Non
è un obiettivo velleitario se è vera la valutazione della Cgil che vede nel decreto del
governo soprattutto un manifesto ideologico del turbo-liberismo, più che la risposta una
pressante esigenza di nuova flessibilità da parte delle imprese. Con il conflitto,
metteremo le imprese in condizione di scegliere tra i loro interessi reali o le avventure
ideologiche. Articolare il conflitto generale non è una scelta di ripiego, è la strada
per battere Confindustria e Governo. |