| LA
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PREVISTA DALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
PREDISPOSTO DAL GOVERNO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE COMPORTA UNAMPIA LIBERALIZZAZIONE
DELLAPPALTO DI MANODOPERA Anche
attraverso i contratti collettivi.
15 luglio 2003 - Lo schema di decreto legislativo
predisposto dal Governo per lattuazione della legge delega 23 febbraio 2003 n. 30 in
materia di occupazione e mercato del lavoro prevede, tra laltro, ampie, se non
illimitate, possibilità di ricorso allappalto di manodopera sino ad oggi vietato
dalla legge. Gli artt. da 20 a 28, prevedono che alla somministrazione di lavoro
possa farsi ricorso per una serie di attività specificamente individuate (dai lavori di
facchinaggio alla gestione di call center ecc.).
Lart. 20, par. 3, lett. o) aggiunge tuttavia che la somministrazione di lavoro puo
essere praticata in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di
lavoro nazionale o territoriale stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative.
Pubblichiamo di seguito il testo integrale del titolo III, capo I Somministrazione
di lavoro dello schema di decreto legislativo.
Capo I
Somministrazione di lavoro
Articolo 20
Condizioni di
liceità
1. Il contratto di somministrazione
di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore , che
si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai
sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria
attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non
svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta
causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a
tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa
esclusivamente a fronte delle seguenti ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo:
a)
per lavori di facchinaggio e pulizia;
b)
per servizi di vigilanza e custodia;
c)
per servizi di consulenza e assistenza nel settore
informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti
internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
d)
per servizi di assistenza e cura alla persona;
e)
per servizi di ristorazione e
portineria;
f)
per servizi di trasporto di persone,
macchinari, merci;
g)
per la gestione di biblioteche, archivi, magazzini,
nonché servizi di economato;
h)
per attività di consulenza direzionale, assistenza
alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento,
gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
i)
per attività di marketing, analisi di mercato,
organizzazione della funzione commerciale;
j)
per la gestione di call-center;
k)
per costruzioni edilizie all'interno degli
stabilimenti;
l)
per installazioni o smontaggio di impianti e
macchinari;
m)
per tutte le attività connesse alla fase di avvio
di una nuova attività nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
n)
per particolari attività produttive, con specifico
riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi
successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella
normalmente impiegata nell'impresa;
o)
in tutti gli altri casi previsti dai contratti
collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili
all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non
uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo
determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai
sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
5. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva
diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli
4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione owero presso unità
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione
c) da
parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
Articolo 21
Forma del contratto di
somministrazione
1. Il contratto di somministrazione
di manodopera è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a)
gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al
somministratore;
b)
il numero dei lavoratori da somministrare;
c)
le ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d)
l'indicazione della presenza di eventuali rischi per
l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e)
la data di inizio e la durata prevista del contratto
di somministrazione;
f)
le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori
e il loro inquadramento;
g)
il luogo, l'orario e il trattamento economico e
normativo delle prestazioni lavorative;
h)
assunzione da parte del somministratore della
obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del
versamento dei contributi previdenziali;
i)
assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di
rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa
effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j)
assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di
comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori
comparabili;
k)
assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di
inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del
trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il
diritto di rivalsa verso il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui
al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata
prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere comunicate per
iscritto al prestato re di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione
del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di somministrazione è nullo e i
lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Articolo 22
Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra
somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti
di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a
tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è
soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per
quanto compatibile. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso
essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la
durata prevista dai contratti collettivi applicati dal somministratore.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2
nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo
indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura della indennità mensile di
disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore
per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura
di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e
comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con
decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali. La predetta misura è
proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale
anche presso il somministratore. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di
ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. Le disposizioni di cui
all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non trovano applicazione nel caso di
fine dei lavori connessi alla somministrazione. In questo caso trovano applicazione
l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e le tutele del lavoratore di cui
all'articolo 12.
5. In caso di contratto di
somministrazione a tempo determinato, il prestatore di lavoro non è computato
nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di
contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della
sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui
all'articolo 4 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si
applicano in caso di somministrazione a tempo determinato.
Articolo 23
Tutela del prestatore di lavoro,
esercizio del potere disciplinare e
regime della solidarietà
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento
economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari
livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
2. La disposizione di cui al comma 1
non trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da
soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento
e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in
concorso con Regioni, centri per l'impiego ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 13.
3. L'utilizzatore è obbligato in
solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i
contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e
criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati
all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno
altresì diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i
dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui
godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al
conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la
salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle
attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale
essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di
somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale
caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni
cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o
comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a
quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo
prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti
ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e
dai contratti collettivi.
6. Nel
caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non
equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata
comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove
non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva
per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per
l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare,
che è riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli
elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
8. In caso di somministrazione di
lavoro a tempo determinato è nulla ogni clausola diretta a limitare, anche
indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del
contratto di somministrazione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in cui al
lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quando stabilito dal contratto
collettivo applicabile al somministratore.
Articolo 24
Diritti sindacali e garanzie
collettive
1. Fermo restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, i
lavoratori delle società o imprese di somministrazione e degli appaltatori si applicano i
diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto
a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti
di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale
dipendente delle imprese utilizzatrici.
3. Ai prestatori di lavoro che
dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete
uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità
specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla
rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza,
alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale il numero ed i motivi dei contratti di
somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori
interessati.
Articolo 25
Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi,
previdenziali ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a
carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, è inquadrato nel settore terziario. Sulla indennità di
disponibilità di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per il loro
effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale
contributivo.
2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, sono a carico del somministratore. I premi e i
contributi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per
la posizione assicurativa, già in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono
inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in
base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla
lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa
utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.
3. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici
trovano applicazione gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori
e comparti.
Articolo 26
Responsabilità civile
1. Nel caso di somministrazione di
lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal
prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni.
Articolo 27
Somministrazione irregolare
1. Quando la somministrazione di
lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21,
lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso
giudiziale a norma dell'articolo 414 Codice procedura Civile, notificato anche soltanto al
soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro
alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1
tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione
previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la
prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente
pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del
rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono
come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle
ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro
il controllo giudiziale è limitato esclusivamente all'accertamento della esistenza delle
ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito
valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore.
Articolo 28
Somministrazione fraudolenta
Ferme
restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è posta
in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto
collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una
ammenda di 20 Euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
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