LA LEGGE DELEGA IN MATERIA DI MERCATO DEL
LAVORO Sommario Il diritto del lavoro e quindi la tutela dei diritti dei lavoratori ha subito profonde e spesso contrastanti modificazioni negli ultimi trentanni. La promulgazione dello Statuto dei Lavoratori nel 1970, ma soprattutto la legge 533 del 1973 di riforma del processo del lavoro (che lo ha trasformato da processo lento e scritto in un giudizio teoricamente velocissimo e a carattere prevalentemente orale) hanno dato impulso alla materia.. Altre leggi di tutela dei diritti dei lavoratori sono state rapidamente introdotte (basti pensare alla legge di parità del 1977): in questa fase la tutela dei diritti è intensa e sufficientemente reale. Il processo del lavoro viene applicato con un certo rigore da parte della magistratura e i tempi dei procedimenti sono brevi, ma soprattutto efficaci, poiché garantiscono giustizia effettiva (mentre una giustizia resa a distanza di anni si trasforma comunque in uningiustizia, in quanto ben raramente cè modo, per il tempo trascorso, di rimettere le cose a posto). Una prima svolta, significativa, si ha però agli inizi degli anni ottanta con il c.d. Protocollo Scotti (gennaio 1982): inizia la fase della deregulation, termine che viene adottato per indicare la progressiva eliminazione di garanzie a favore dei lavoratori. Si tratta però ancora di una fase altalenante: alla eliminazione di alcuni dei tanto odiati lacci e lacciuoli si accompagna anche e ancora lintroduzione di altre norme di tutela in materie diverse (nel 1984 si introducono i contratti di solidarietà e il part time, ma anche i contratti di formazione e lavoro; nel 1987 si dà invece una prima consistente spallata al contratto a termine, la cui regolamentazione, rigida e rigorosa, risale al 1962). Gli anni novanta si aprono con una legge (la 223 del 1991) che, pur limitandosi a regolamentare quanto di fatto già avveniva, apre la strada ai licenziamenti collettivi, privati di alcun controllo giurisdizionale in termini di opportunità o di necessità della scelta aziendale. Il resto del decennio si caratterizza per unulteriore erosione dei diritti dei lavoratori, questa volta attuato con piccole ma sostanziali modifiche alle leggi esistenti. Fin qui il sistema, in qualche modo, regge. Il processo del lavoro rallenta e diviene in alcune realtà lento e farraginoso; ma nel complesso la giustizia del lavoro resta il modello cui tendere, anche per la giustizia civile; i lavoratori pretendono ancora il rispetto dei loro diritti anche in sede giudiziale (anche se comincia a notarsi una tendenza a rivendicare il rispetto dei diritti lesi non più nel corso del rapporto, ma alla sua cessazione); il sindacato fa la sua parte e le cause per attività antisindacale crescono di numero e di intensità. La svolta, la vera svolta, avviene con il disegno di legge collegato alla Finanziaria 2002 contenente la Delega al Governo in materia di mercato del lavoro, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 15 novembre 2001. La Legge Delega, in attuazione della quale il Governo dovrà approvare entro un anno uno o più decreti attuativi delle novità ivi contenute, è figlia diretta e legittima del Libro Bianco presentato nellottobre 2001 dal Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali. Con la Legge Delega lintero diritto del lavoro viene stravolto: dalla tutela del lavoro si passa allistituzionalizzazione della precarizzazione. Il rapporto che era stato privilegiato dallordinamento (quello a tempo indeterminato) diviene leccezione, mentre la regola è rappresentata dal lavoro precario e privo di garanzie di mantenimento. Il lavoro (delluomo) viene trattato alla stregua di una merce che si cede, si affitta, si chiama volta per volta solo quando serve, si somministra. Si cancellano norme fondamentali (quella sullintermediazione di mano dopera, per esempio) che imponevano principi elementari di civiltà, introducendo come normale, e non più solo come temporaneo, il ricorso allaffitto di persone. Nellambito della riscrittura di tutto il diritto del lavoro (che, è bene ribadirlo, riguarda i diritti dei lavoratori), la minacciata sospensione dellapplicabilità per 4 anni (rinnovabili) dellart.18 S.L., sullobbligo di reintegrazione a fronte di licenziamento riconosciuto illegittimo dalla magistratura, appare quasi come misura di poco conto e di secondaria importanza. Non bisogna peraltro dimenticare che i contenuti della legge delega si accompagnano al D.Lgs. 368 del 6.9.2001, con il quale è stata abrogata la legge 230/1962 sul contratto a termine, la cui disciplina è stata integralmente modificata attraverso una liberalizzazione generalizzata di questo tipo di contratto. Mentre fino allentrata in vigore di questa norma il rapporto di lavoro a termine era comunque ancora soggetto a una serie di rigorose condizioni previste dalle legge o dalla contrattazione collettiva, con lart.1 del D.Lgs.368 si stabilisce che E consentita lapposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. E quindi, sostanzialmente, senza limiti. Ed ecco i contenuti più significativi della legge delega: 1. COLLOCAMENTO: si interviene ancora una volta sul collocamento confermando e ribadendo il principio dellassunzione diretta generalizzata, abrogando definitivamente ogni norma residua sul collocamento pubblico e affidando ogni attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro a soggetti privati; 2. ABROGAZIONE DELLA LEGGE 1369/60 (Divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro) e sua sostituzione con una disciplina che riconosce e autorizza la somministrazione di mano dopera. In sostanza il lavoratore (con le sue prestazioni lavorative) diviene una merce liberamente commerciabile (il contratto di somministrazione infatti è stato pensato e viene normalmente utilizzato per la fornitura periodica di beni o servizi), mentre si riconosce la liceità del trarre profitto dal lavoro altrui, attraverso una vera e propria attività di interposizione, che non sarà necessariamente temporanea, come avviene per il lavoro interinale, ma addirittura teoricamente permanente. Un principio cardine del nostro ordinamento, secondo il quale nessuno deve esercitare a scopo di lucro unattività il cui oggetto sia solo quello di far lavorare qualcuno alle dipendenze di qualcun altro, viene così smantellato e sostituito con il suo opposto. E siccome linterposizione è brutta a dirsi, si preferisce chiamarla somministrazione. Nasce così per via legislativa una nuova professione: quella del commerciante in lavoro altrui. 3. MODIFICA DELLART. 2112 C.C. La vicenda dellart. 2112 del codice civile è strana. La norma nasce originariamente allo scopo di tutelare i lavoratori nel caso di cessione dellazienda da cui dipendono, garantendo loro il passaggio, a condizioni invariate, alle dipendenze dellacquirente. Negli ultimi anni la stessa norma si è rivolta contro i lavoratori, attraverso il meccanismo degli scorpori aziendali (via via chiamati esternalizzazioni, outsourcig e altro) tecnicamente formalizzati attraverso singole cessioni di ramo dazienda, riconosciute e legittimate dallart.2112 c.c. In genere a essere ceduti allesterno sono i servizi (magazzino, pulizie, fatturazione, assistenza tecnica, manutenzione, etc.), ma in molti casi viene scorporato un pezzo, a volte anche rilevante, dellattività produttiva. Tutto quello che si può staccare dal nucleo principale dellazienda viene scorporato, per lasciare solo quello che viene definito il core businnes. In questo modo migliaia di lavoratori si sono trovati a passare dalle dipendenze di imprese di grosse dimensioni a piccole imprese, in molti casi prive dei requisiti numerici per la tutela contro i licenziamenti illegittimi. La linea di difesa in tutti questi casi era rappresentata dalla dimostrazione giudiziale della mancanza di autonomia funzionale del ramo dazienda ceduto. Se un certo settore aziendale è privo di autonomia funzionale rispetto allintera azienda, non può certo parlarsi di ramo dazienda e quindi a maggior ragione di cessione di ramo dazienda. Insomma, lunica difesa per i lavoratori che venivano ceduti a piccole imprese o comunque a imprese terze, era quella di tentare di dimostrare linsussistenza di questo requisito. Ebbene, la legge delega si occupa anche di questo e dispone la modifica dellart.2112 c.c. attraverso leliminazione del requisito dellautonomia funzionale del ramo dazienda preesistente al trasferimento. In buona sostanza qualunque pezzo di unazienda, sia o non sia autonomo, potrà agevolmente essere ceduto allesterno, insieme con i dipendenti relativi, senza più alcuna possibilità di opporsi alla cessione. 4. REVISIONE DELLA MISURE DI INSERIMENTO AL LAVORO NON COSTITUENTI RAPPORTO DI LAVORO: si prevede, con una tecnica luminosa di ipocrisia legislativa, che si possano inserire al lavoro, per periodi da un mese a un anno, persone che dovranno lavorare normalmente, ma nei cui confronti non potrà applicarsi alcuna norma di tutela, non essendo essi titolari di un rapporto di lavoro. Anche la retribuzione è aleatoria in queste ipotesi: si stabilisce infatti che possa essere prevista la eventuale corresponsione di un sussidio. 5. MODIFICA DEL PART TIME: si prevede lagevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nel part time orizzontale e a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale nel part time verticale e misto; viene poi prevista lestensione delle forme flessibili ed elastiche ai contratti a part time a tempo determinato. Tutto questo senza tenere in gran conto il consenso del lavoratore ad accettare questo elevato grado di flessibilità: la legge 61/00 infatti prevede che per leffettuazione di prestazioni di lavoro supplementare sia indispensabile in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. La legge delega prevede invece solo che le varie forme flessibili siano adottate anche sulla base del consenso del lavoratore interessato. La legge 61/00 poi stabiliva, anche attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva, una serie di limiti alleffettuazione di lavoro straordinario o supplementare. La legge delega intende invece eliminare ogni limite, attraverso labrogazione e/o lintegrazione di ogni norma contrastante. 6. LAVORO A CHIAMATA: viene introdotta questa nuova figura (che anche nella terminologia ricorda da vicino la figura del Caporalato) di lavoratore discontinuo o intermittente, a scelta non sua, ma del datore di lavoro. Il lavoratore deve restare a disposizione per leventualità che il datore di lavoro necessiti della sua prestazione. Gli verrà pagato solo il lavoro effettivamente prestato, mentre potrà percepire unindennità di disponibilità per il tempo in cui rimane in attesa di essere chiamato. 7. RAPPORTI DI LAVORO INTERINALE E CONTRATTI A TERMINE potranno essere stipulati appositamente per la copertura delle quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili e appartenenti alle categorie assimilate. 8. LAVORO A PROGETTO E A PROGRAMMA: potranno essere stipulati contratti di colaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività connesse a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso. 9. BUONI LAVORO: viene prevista lammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa. Qui la legge delega sfiora il ridicolo con la previsione di questi rapporti di lavoro occasionali la cui costituzione e titolarità sarebbe incorporata in buoni-lavoro che potrebbero essere acquistati unitamente a un chilo di pane e a due etti di prosciutto. Nasce così anche unaltra professione: quella del negoziante che vende ore di lavoro altrui. 10. JOB SHARING: viene introdotta la ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in solido nei confronti del datore di lavoro, per lesecuzione di ununica prestazione lavorativa. 11. CERTIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO: nellambito dei tanti e variegati lavori atipici previsti dalla legge delega potrebbe però sorgere un consistente contenzioso se lapplicazione del rapporto di lavoro, soprattutto per quanto concerne le collaborazioni coordinate e continuative, si traducesse in concreto in niente altro che in un normale rapporto di lavoro subordinato. La legge delega dispone però anche in questa materia. Le parti (datore di lavoro e lavoratore) prima di instaurare un rapporto potranno comparire avanti a unapposita Commissione per dichiarare la vera natura del rapporto che andrà a costituirsi. Di questa dichiarazione il Giudice eventualmente chiamato, in seguito, a stabilire leffettiva natura del rapporto intercorso, dovrà tenere conto, valutando il comportamento delle parti in sede di certificazione. La procedura ha carattere volontario: ma non è ben chiaro come potrebbe il lavoratore disoccupato, cui venga offerta unoccasione di lavoro, rifiutarsi di aderire a questa richiesta volontaria, senza avere la certezza che quel rapporto non verrà più instaurato, non appena manifestato il rifiuto. E ancora, non è chiaro cosa impedirà a datori di lavoro disinvolti, una volta ottenuta la certificazione, di pretendere prestazioni che vadano bel al di là del contratto stipulato, senza rischiare a posteriori un intervento giudiziario riparatore. 12. SOSPENSIONE DELLART.18 S.L. : le legge delega prevede una modifica dellapparato sanzionatorio a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato, eliminando la reintegrazione e sostituendola con un risarcimento, per un periodo sperimentale di quattro anni, fatta salva la possibilità di proroghe in relazione agli effetti registrati sul piano occupazionale. La deroga allart.18 s.l. non è applicabile in caso di licenziamento discriminatorio, di licenziamento a causa di matrimonio, di malattia e di maternità. La deroga non è peraltro assoluta, ma limitata a tre ben precise tipologie: a) rapporti di lavoro regolarizzati a seguito di misure di riemersione (dal lavoro nero); b) lavoratori assunti a termine, il cui rapporto venga trasformato a tempo indeterminato; c) lavoratori di imprese minori (cioè sotto i 15 dipendenti) che abbiano superato, per effetto di nuove assunzioni, la soglia dei 15 dipendenti, non potendosi computare nel numero dei dipendenti le persone assunte, per il primo biennio. La prima considerazione che si impone è che lesperienza legislativa del nostro paese insegna che ogni volta che si è modificato in via transitoria e provvisoria un istituto, non si è mai tornati indietro: con il passar del tempo e con qualche proroga giustificata e giustificabile, la modifica prima o poi diviene definitiva e totale. La seconda considerazione, sempre derivata dallesperienza legislativa italiana, è che le modifiche introdotte solo per alcune categorie ben determinate, vengono in breve tempo estese a tutta la popolazione di riferimento. Limportante, inizialmente, è infrangere il tabù dellintoccabilità dellart.18 s.l. . Compiuta questa operazione e superato limpatto sociale che ne può derivare, diventa solo un problema di scelta dei tempi in cui estendere in via definitiva, e senza troppo clamore in quanto tutto viene metabolizzato prima o poi- la deroga a tutti i rapporti di lavoro. Peraltro già le deroghe che la legge delega introduce sono di particolare rilievo. Il fatto che non sia applicabile lart.18 s.l. ai lavoratori assunti a termine e successivamente confermati a tempo indeterminato può produrre un solo effetto: tutti, ma proprio tutti, i nuovi assunti verranno prima fatti passare attraverso un contratto a termine (che avrà quindi il nuovo scopo di sostituire il periodo di prova) e solo in un secondo momento il loro contratto verrà trasformato a tempo indeterminato. In questo modo la deroga allart.18 s.l. opererà nei confronti di tutti i nuovi assunti. E quindi si creerà una sorta di doppio binario di tutele; i vecchi assunti godranno della tutela dellart.18, mentre i nuovi ne saranno privi. Con un turn over lavorativo ragionevole, in pochi anni la tutela fornita dallart.18 s.l. scomparirà del tutto, restando solo sulla carta. A questo proposito è bene precisare che il luogo comune secondo cui eliminando lart.18 S.L. si intervenga solo sulla materia dei licenziamenti è totalmente falso. In realtà, eliminando la reintegrazione, si interviene sulla materia dei diritti: di tutti i diritti in azienda. Lart.18 infatti rappresenta la condizione di effettività della tutela del diritto al lavoro. Il ripristinare nel nostro paese la libertà di licenziamento non può che riflettersi anche sui diritti di libertà primari (libertà di pensiero, di espressione, di adesione a partiti politici o a formazioni sindacali, etc.) e su ogni altra forma di tutela (a cominciare da dignità e sicurezza). Chi infatti può essere licenziato senza ragione legittima e senza la possibilità di ottenere un rimedio giudiziale effettivo, ben difficilmente si opporrà a qualsiasi forma di pressione, di molestia, di sopruso nello svolgimento del rapporto di lavoro. Il sapere di poter essere estromessi dal posto di lavoro senza alcun rimedio reale, costringerà ogni lavoratore ad accettare anche condizioni di lavoro, di salario, di igiene, di sicurezza, di inquadramento assolutamente inadeguate: il reagire e protestare può infatti determinare la perdita del lavoro. 13. ARBITRATO. Per concludere, la legge delega si occupa anche del contenzioso giudiziario (al fine di ridurre il contenzioso in materia di controversie individuali di lavoro) introducendo Collegi o Camere Arbitrali stabili su tutto il territorio nazionale, con il compito di decidere, in sostituzione dei giudici del lavoro, le controversie che abbiano ad oggetto diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, stabilendo così che il lodo dovrà essere emesso secondo equità e non secondo legge o contratto. La procedura avrà carattere volontario, dovrà appunto essere decisa secondo equità, e il lodo arbitrale non sarà appellabile, ma solo impugnabile per vizi procedurali.In materia di licenziamento ritenuto illegittimo, sarà il Collegio a stabilire, con totale discrezionalità, se disporre la reintegrazione nel posto di lavoro, ovvero optare per un risarcimento del danno, con quantificazione ad esso interamente rimessa. Se si può concordare o meno sul fatto che la via arbitrale possa essere una soluzione ai problemi della giustizia del lavoro, si può però essere certi che non è questo tipo di arbitrato che può essere accettato e riconosciuto come panacea dei mali della giurisdizione. In questo giudizio arbitrale lalternativa tra reintegrazione e risarcimento, in caso di licenziamento illegittimo, riguarderebbe da subito tutti i lavoratori (anche quelli che oggi lavorano a tempo indeterminato), e lequità degli arbitri si estenderebbe non soltanto alla sanzione (risarcimento o reintegrazione) ma anche alla sussistenza della giusta causa, con discrezionalità assoluta, non essendo tenuti allapplicazione e al rispetto di norme di legge o di contratto collettivo.Come è abbastanza chiaro limpianto della Legge Delega appare finalizzato a modificare profondamente il diritto del lavoro e a dargli connotati di flessibilità e di arbitrarietà, difficilmente riscontrabili in paesi economicamente sviluppati. Un aspetto fondamentale del mercato del lavoro nei paesi in via di sviluppo (America Latina, Cile, Messico, buona parte dellAfrica, molti stati dellIndia, sud est asiatico, Thailandia, Indonesia) è costituito dallenorme estensione del cosidetto lavoro informale, vale a dire del lavoro in relazione al quale la regolamentazione legislativa è praticamente inesistente. Si tratta di lavori che si possono appropriatamente definire informali perché sono di fatto privi di ogni forma giuridica. Ovviamente, data lestesione di questo tipo di rapporti in questi paesi, si determina linsorgere di una serie di problemi economici, sociali, culturali, politici. Di conseguenza i Governi di quei paesi cercano di fare il possibile per formalizzare linformalità del mercato del lavoro. Il governo italiano invece sembra puntare allo scopo contrario: informalizzare per quanto possibile un mondo del lavoro al quale è stata data con decenni di fatica una consolidata forma giuridica (Luciano Gallino, Una riforma che avvicina lItalia al terzo mondo, La Repubblica 27 novembre 2001). Mario Fezzi |