Il nuovo collocamento |
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Con il
decreto legislativo 297 del 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio
2003, si compie un altro passo del processo di riforma del sistema del collocamento che,
avviato oramai da qualche decennio, aveva subito una brusca accelerata circa 5 anni fa con
la legge 196 del 1997, il cosiddetto «pacchetto Treu», dal nome dellallora
ministro del lavoro del governo di centrosinistra. Con la legge 196/97 è stata infatti
regolamentata in Italia lattività delle «agenzie di lavoro interinale», con le
quali, per la prima volta si è permesso a dei soggetti privati di esercitare la funzione
del collocamento, ossia di favorire, a scopo di lucro, lincontro tra domanda
(imprese) e offerta (lavoratori). Beninteso, non che prima della 196 i privati non
svolgessero tale attività, ma lo facevano in modo non regolamentato. Oggi lattività
svolta dalle agenzie private può essere di «intermediazione» e di «interposizione» di
manodopera. Tecnicamente tra i due termini cè una differenza di un certo rilievo:
nel primo caso lintermediario si limita a favorire lincontro tra lofferta
e la domanda (è il caso del collocamento puro e semplice). Nel secondo caso invece «linterpositore»
conserva la titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore, il quale viene inviato
in missione presso limpresa che ne ha fatto richiesta. E questo il caso,
appunto, del lavoro interinale, detto anche lavoro temporaneo in prestito. Entrambe le
attività erano vietate dalla normativa italiana, lintermediazione dalla legge 264
del 1949, con la quale era stato istituito il collocamento pubblico; linterposizione
dalla legge 1369 del 1960 che regolava listituto dellappalto, vietandolo
quando questo si limitava nei fatti alla mera fornitura di manodopera. Nonostante questa
diversità, che non è certo di poco conto, tra interposizione e intermediazione cè
una componente essenziale in comune, ossia lattività di gestione delle informazioni
relative allofferta e alla domanda di lavoro in modo da favorirne lincontro.
In entrambi i casi si tratta di raccogliere curricula, gestire ed aggiornare banche dati,
captare le richieste delle imprese ed eseguire le giuste «interrogazioni» sui software
di gestione delle banche dati. E fuori dubbio che lincremento di informazione
è assolutamente necessario per far funzionare in modo accettabile lincontro tra
domanda e offerta in Italia. |
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Il vecchio
collocamento
Alla fine degli anni Ottanta, infatti, era dell¹ordine del 2 o 3 percento la quota di
posti di lavoro nella cui intermediazione il collocamento pubblico svolgeva uneffettiva
funzione di promozione, limitandosi, per il resto, alla mera registrazione di assunzioni
che avevano avuto luogo attraverso altri canali, quali il passa parola o le agenzie di
reclutamento specializzate. La funzione del collocamento si esauriva, di fatto, nella
gestione di smisurate graduatorie di disoccupati alle quali le imprese quasi mai
ricorrevano. Ma per quale motivo viene spontaneo chiedersi - questo spreco di risorse
umane e materiali? perché dedicare tanto lavoro alla gestione di liste che le imprese non
utilizzano? La risposta sta nellevoluzione del mercato del lavoro (la legge che
istituisce il collocamento è del 1949!) e delle normative che lo regolano.
Originariamente infatti il sistema del collocamento si basava sul meccanismo della
«chiamata numerica». In base a tale meccanismo le imprese che intendevano assumere
lavoratori non avevano la facoltà di scegliere chi assumere ma erano tenute a comunicare
al collocamento il numero e la qualifica delle posizioni vacanti. Era il collocamento che
individuava gli aventi diritto in base alla posizione in graduatoria e li avviava al
lavoro. La posizione in graduatoria, a sua volta, veniva calcolata sulla bas della
lunghezza del periodo di disoccupazione e di altri fattori, come ad esempio la condizione
familiare. Questo meccanismo aveva un sostanziale scopo equitativo, assegnando posti di
lavoro a chi ne aveva maggiormente bisogno. Se inoltre si considera che i posti
disponibili nel mercato del lavoro del dopoguerra erano scarsamente differenziati e a
basso profilo professionale (braccianti, operai generici etc.) anche il carattere
vincolistico, che oggi appare insostenibile, perde molto della sua drammaticità. Con il
passare degli anni e con la crescente differenziazione del mercato del lavoro, le nuove
professioni e la crescita delle specializzazioni lambito di obbligatorietà della
chiamata numerica è stato progressivamente ridotto, lasciando spazio alla «chiamata
nominativa», fino ad essere abolito completamente. Oggi tutti i datori di lavoro possono
assumere chi vogliono senza alcun riguardo per la posizione in graduatoria. Il principio
di equità che stava a fondamento della chiamata numerica non viene però necessariamente
meno. Questo, infatti, può essere mantenuto in una prospettiva completamente trasformata,
nella misura in cui il collocamento, o i centri per limpiego, come oggi si chiamano,
sono in grado di offrire servizi ad alto contenuto informativo anche e soprattutto a quei
soggetti che, in conseguenza della loro posizione sociale, sono esclusi o comunque tenuti
al margine delle «reti relazionali» che contano e che, come una abbondante letteratura
in materia dimostra, sono i canali prevalenti attraverso cui i meglio posizionati trovano
lavoro. Si tratta delle reti familiari e parentali (laddove ovviamente ci sono risorse
professionali e conoscenze importanti), delle università più prestigiose, spesso
private, e via dicendo. In altre parole, una rete di collocamento informato, composta di
nodi pubblici e di nodi privati (comunque gratuiti per il lavoratore), può servire a
controbilanciare le differenze di opportunità prodotte dalla stratificazione sociale e
dai conseguenti squilibri informativi. |
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Servizi pubblici e
privati
La nuova architettura del sistema del collocamento prevede quindi la compresenza di
servizi pubblici e di servizi privati la cui funzione dovrebbe consistere nel raccogliere
e far circolare le informazioni rilevanti sui posti vacanti e sui disoccupati in cerca di
lavoro. Per quanto riguarda la parte pubblica, in particolare, già un decreto legislativo
del 1997 sostituisce ai vecchi uffici di collocamento, i centri per limpiego,
gestiti dalle amministrazioni provinciali. Con differenze tra provincia e provincia e tra
città e città, nei centri per limpiego vanno nascendo sportelli specializzati e si
sviluppano competenze professionali in grado di sostenere colloqui individuali con le
persone in cerca di lavoro, personalizzati sulle caratteristiche di specifiche fasce dutenza,
come ad esempio: donne che vogliono rientrare nel mercato del lavoro dopo esserne uscite
per fare fronte agli impegni familiari, giovani alla ricerca del primo impiego,
disoccupati di lunga durata, coloro che perdono il lavoro in età non più giovane e via
dicendo. La funzione degli sportelli è quella di fornire informazioni particolareggiate
sui posti di lavoro disponibili, orientamento in materia di formazione professionale o di
analizzare le tendenze del mercato del lavoro locale così da fornire utili indicazioni a
chi deve scegliere un corso di studi. Allo stesso tempo vengono potenziati i canali
comunicativi con il mondo delle imprese non solo allo scopo di raccogliere le informazioni
relative alla domanda di lavoro, ma anche di offrire indicazioni e assistenza sulle misure
di assunzione agevolate. La missione dei centri per limpiego, così come anche larchitettura
complessiva del sistema, è dunque completamente nuova e in conseguenza di questa
innovazione viene abolita anche la «lista di disoccupazione».
Ci sono tuttavia tre eccezioni di un certo rilievo, con delle precise ragioni dessere:
- Le liste dei lavoratori dello spettacolo (orchestrali, corali, ballerini, artisti e
tecnici della produzione cinematografica, degli spettacoli teatrali, delle case da gioco).
Per questo genere di lavoratori liscrizione alle liste di collocamento continua ad
essere una condizione indispensabile per essere assunti. Non che per i lavoratori dello
spettacolo i datori di lavoro non possano ricorrere alla chiamata nominativa, ma in alcuni
casi la chiamata numerica può continuare ad essere uno strumento efficace. E
questo, per esempio, il caso delle produzioni che impiegano occasionalmente un numero
elevato di «comparse generiche». In questi casi una procedura di selezione ad hoc
sarebbe senzaltro più costosa e del tutto inutile. Lufficio centrale del
collocamento dello spettacolo si trova a Roma, altre sezioni distaccate si trovano a
Napoli, Milano e Palermo;
- Liste di mobilità. Sono liste dove vengono iscritti i lavoratori che hanno perso il
lavoro in seguito ad un licenziamento collettivo regolamentato dalla cosiddetta
«procedura di mobilità». Si tratta di norma di lavoratori che percepiscono una
indennità economica superiore alla normale indennità di disoccupazione e per i quali
sono previste azioni speciali per agevolarne il ricollocamento lavorativo e la
riqualificazione professionale. I datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti alle
liste di mobilità fruiscono di particolari agevolazioni. Le liste di mobilità sono
gestite, così come anche le azioni di riqualificazione e di promozione del reimpiego,
dalle Agenzie regionali del lavoro, un ufficio che appartiene allamministrazione di
ciascuna regione;
- Le liste dei lavoratori disabili. Si possono iscrivere le persone in età lavorativa che
sono affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap
intellettivo. Liscrizione a questa lista gestita dai centri per limpiego -
permette di accedere al collocamento mirato, ossia a programmi particolari per linserimento
lavorativo, che i centri per limpiego organizzano congiuntamente ai servizi sociali.
E questo lunico caso in cui esiste un obbligo normativo per i datori di lavori
di assumere i lavoratori iscritti alle liste, in proporzione variabile a seconda della
dimensione dellazienda. Il datore può procedere alle assunzioni di propria
iniziativa, nominativamente o ricorrendo ai programmi di inserimento mirato e assistito.
Se non lo fa, il centro per limpiego provvede dufficio ad avviare gli iscritti
alle liste secondo lordine di graduatoria.
Abolite le liste, lo stato di disoccupazione viene comprovato dal disoccupato sulla base
di una semplice autocertificazione sottoscritta direttamente al centro per limpiego.
Con essa si attesta di non avere un lavoro, leventuale attività lavorativa
precedentemente svolta e limmediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa. Presentando tale dichiarazione il disoccupato obbliga il centro per limpiego
a fornirgli i seguenti servizi: a) un colloquio di orientamento al lavoro entro tre mesi
b) una proposta di adesione ad una iniziativa di inserimento lavorativo, o di formazione o
di riqualificazione professionale entro 4 mesi nel caso di «donne in reinserimento
lavorativo», «adolescenti», «giovani»; non oltre sei mesi dallinizio dello
stato di disoccupazione nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di
lunga durata. Particolare molto interessante, lautocertificazione dello stato di
disoccupazione può essere fatta valere non solo nei confronti del centro per limpiego,
ma anche nei confronti di qualsiasi altra amministrazione pubblica e dei concessionari e
dei gestori dei servizi pubblici. Dunque niente più modello C1 o cedolino rosa, come si
usava chiamare lattestato di disoccupazione rilasciato dal collocamento e che si era
obbligati a richiedere e presentare per poter accedere ad alcuni servizi o benefici di
legge. Comprovato lo stato di disoccupazione sulla base di una autocertificazione, sta poi
al centro per limpiego aggiornarlo e verificarlo. Ciò avviene innanzi tutto sulla
base della comunicazione che le aziende sono tenute a trasmettere al centro per limpiego
allatto dellassunzione. Lo stato di disoccupazione si perde però, oltre che
nellovvio caso di unassunzione, anche nel caso in cui il disoccupato non
partecipi alle misure di reinserimento lavorativo, di orientamento, riqualificazione che
offre il servizio pubblico. Chi non partecipa alle iniziative proposte e concordate con il
centro per limpiego, o non risponde alle convocazioni o addirittura rifiuta una
offerta di lavoro dimostra almeno nellintendimento del legislatore di non
essere sufficientemente interessato a trovare unoccupazione.
Definitivamente abolito il libretto di lavoro, che non deve pertanto essere più
consegnato al datore di lavoro allatto dellassunzione né esibito al centro
per limpiego nel momento in cui ci si dichiara disoccupati. Nella fase di
transizione è opportuno però che ogni lavoratore conservi il proprio libretto, in quanto
è sulla base delle registrazioni in esso contenute che può essere ricostruito lo stato
di disoccupazione di lunga durata che permette al datore di lavoro che assume di usufruire
di interessanti sgravi fiscali e contributivi. Al posto del libretto appare oggi la
"scheda professionale del lavoratore", che viene aggiornata dal centro per limpiego
sulla base delle comunicazioni che arrivano dai datori di lavoro, della documentazione
esibita dal lavoratore relativa a titoli di studio ed esperienze professionali e delle
dichiarazioni dello stesso in merito a preferenze, attitudini, disponibilità. Mentre la
scheda professionale rimane al lavoratore che la fa aggiornare quando necessario dal
centro per limpiego, negli archivi dellufficio rimane una "scheda
anagrafica" informatizzata contenente più o meno gli stessi dati che, in modo
anonimo, vengono messi a disposizione su internet di tutti gli operatori (servizi pubblici
e privati per l¹impiego e datori di lavoro) che li vogliono utilizzare per le selezioni.
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(Rassegna sindacale, n.17, 1
maggio 2003) |
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