nuovi contratti |
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Non è agevole fare
comparazioni tra tipi di contratti utilizzati da paesi diversi per storia e
tradizioni anche sindacali. In questi casi occorre infatti tenere sempre presenti le
specificità produttive, il sistema complessivo di welfare state, le tutele esistenti
dentro e fuori le aziende. Tuttavia proveremo ad analizzare come funzionano allestero
alcuni istituti recentemente introdotti in Italia dalla legge di riforma del mercato del
lavoro.
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Job on call
o lavoro a chiamata
E una particolare tipologia contrattuale per cui il prestatore dopera è
permanentemente a disposizione dellazienda, che lo chiama in servizio in
base a esigenze produttive improvvise e non prevedibili relative a particolari necessità
di ordine tecnico, così come definite nei contratti o nelle leggi. Il preavviso di
chiamata può variare da alcuni giorni a poche ore. Il lavoratore percepisce comunque
sempre una indennità di disponibilità a cui si sommerà il pagamento della
prestazione realmente svolta.
Il lavoro a chiamata è principalmente diffuso negli Stati Uniti, in particolare nel
settore del terziario e della stessa pubblica amministrazione (a livello di contea e di
servizi ex-pubblici ora privatizzati). In Europa lunico paese in cui si sta
seriamente puntando sul nuovo strumento è lOlanda (in parte anche il Belgio
dove però il lavoro a chiamata è riservato ad alte professionalità in special modo nel
settore dellinformatica e della consulenza aziendale).
Nei due paesi europei (dove il lavoro a chiamata è definito anche stand-by workers) la
legge prevede limiti relativamente alla tipologia dei potenziali lavoratori, escludendo
fasce particolari come ad esempio i più giovani (per cui vige lo specifico contratto di
apprendistato) o i soggetti socialmente più deboli. Questo a differenza dell Italia
dove la nuova norma estende, anche se in via sperimentale, anche ai giovani e ai
disoccupati di lunga durata over 45 anni, la possibilità di essere chiamati.
In Italia lunico tentativo di introdurre attraverso la contrattazione (non essendoci
allepoca una legge) questo istituto è stato compiuto alla Zanussi, nella primavere
del 2000, attraverso un accordo separato con Cisl e Uil successivamente respinto da un
referendum di tutti i lavoratori.
Infine va ricordato come in Germania, dove a legge prevede questo particolare tipo di
contratto, (e anche per questo il ricorso è minimo) una sentenza della Corte federale ha
portato lindennità di disponibilità a un minimo comunque non inferiore al 30% del
salario giornaliero eventualmente corrisposto in caso di effettiva prestazione di lavoro.
I dati sulloccupazione non segnano comunque una particolare incidenza (circa il 4%
della nuova occupazione in Usa e il 3,6% in Olanda) di questo strumento e sono di
difficile computo (in Belgio di fatto siamo al confine con la prestazione autonoma). |
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Job sharing
o lavoro ripartito
Il contratto di lavoro ripartito o job sharing è stato introdotto solo di recente nel
mercato del lavoro italiano, mentre rappresenta una formula diffusa negli Usa, dove fece
la sua comparsa già alla fine degli anni 60 per far fronte alle sempre più marcate
esigenze di flessibilità.
Il job sharing, da noi definito come il contratto con il quale due o più lavoratori
subordinati si obbligano in solido nei confronti di un datore di lavoro per lesecuzione
di una unica prestazione lavorativa, trova una definizione corretta nellesperienza
statunitense. Il Federal Personnel Manual nel 1985 lo definisce come una forma di
impiego part-time nella quale linsieme dei diritti e dei doveri di due o più
lavoratori sono combinati in tal modo da ricoprire una singola posizione lavorativa a
tempo pieno, anche se lesperienza americana maturata negli anni successivi ha
conosciuto ipotesi di lavoro ripartito innestato anche su posizioni lavorative a tempo
parziale.
Non bisogna però confondere il job sharing con altre fattispecie contrattuali, anche se
le differenze non sono così rigide come nel nostro ordinamento, quali in primo luogo il
part-time (nel quale ogni singolo lavoratore è esclusivamente responsabile delladempimento
della propria obbligazione lavorativa, mentre nel cd. lavoro ripartito o in coppia ogni
lavoratore è in solido obbligato per lintero della prestazione lavorativa dedotta
in contratto, per cui è richiesta tra i lavoratori una massima cooperazione,
comunicazione e fiducia); il job splitting che consiste nella pura semplice suddivisione
di un posto di lavoro a tempo pieno in due posti di lavoro a part-time, dando così luogo
a due posizioni lavorative ben distinte, i cui relativi rapporti si svolgono in maniera
indipendente; il flexi time (contratto di lavoro a tempo libero) che consiste in una forma
di regolamentazione dellorario di lavoro caratterizzata da una più o meno ampia
facoltà del lavoratore di variare di giorno in giorno la collocazione temporale della
prestazione, rispettando però il vincolo di una predeterminata estensione temporale della
prestazione stessa nellarco della singola unità di tempo (giorno, settimana, mese).
Il job sharing è inoltre diffuso in Europa (soprattutto Austria e nord Europa) essendo
stato richiesto come tipologia di lavoro anche da molti lavoratori e sindacati. Occorre
però qui fare alcune precisazioni: le grandi battaglie del sindacato austriaco e
soprattutto svedese partivano dal fatto che il lavoro condiviso, inteso come da noi si
intende il part-time regolato, fosse uno strumento per facilitare la conciliazione di
tempi tra vita famigliare e lavoro, soprattutto delle donne. Tanto è che in Svezia le
causali e le forme di controllo sono assai rigide, regolate sia da contratti che da
specifiche leggi di settore. In Norvegia poi il ricorso al lavoro ripartito è un ricorso
soprattutto a carattere difensivo ovvero come strumento di contrasto di
licenziamenti dovuti a crisi aziendale, attraverso la riduzione dellorario
pro-capite.
Anche in Italia in realtà il job sharing già esisteva ed era (ed è) espressamente
previsto dai Ccnl del turismo e del terziario. Del resto questo tipo di contratto è
stato introdotto dalla circolare ministeriale n. 43 del 7 aprile 1998. Ecco, in breve,
cosa diceva la circolare:
- il contratto di lavoro ripartito deve essere chiaramente distinto dal contratto di parttime;
non può quindi dare origine a due rapporti di lavoro distinti.
- I lavoratori devono informare il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, della
distribuzione dellorario di lavoro.
- In caso di assenza dei due lavoratori, il datore di lavoro può pretendere
legittimamente dallaltro ladempimento dellintera prestazione.
- Per quanto riguarda le prestazioni previdenziali ed assistenziali e le relative
contribuzioni, commisurate alla durata della prestazione lavorativa, i contraenti sono
assimilati ai lavoratori a tempo parziale.
La circolare specifica comunque che tutte queste indicazioni in mancanza di una
auspicabile regolamentazione della fattispecie da parte della contrattazione collettiva
nazionale aziendale, possono essere meglio regolate dalla contrattazione individuale
tra i lavoratori e il datore di lavoro stesso, salva lapplicazione della normativa
generale in materia di rapporto di lavoro subordinato. Il contratto richiede la forma
scritta.
Il Job sharing si distingue dal part-time italiano per queste caratteristiche:
- lobbligazione in solido tra i due contraenti, che presume inoltre uno stretto
rapporto di fiducia fra i lavoratori coobbligati;
- la ripartizione, in percentuale, dellorario di lavoro fra i lavoratori
interessati, indicando anche il giorno, il mese e lanno, anche se vi è la
possibilità di modificare in qualsiasi momento detta percentuale.
Che succederà in caso di maternità o servizio militare o malattia - che coinvolge
uno dei due lavoratori che lavorano in simbiosi- non è però mai stato
chiarito dal legislatore ed ora la nuova legge, al riguardo, non dice nulla in più. |
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Staff leasing
Lavoratori a tempo indeterminato in affitto
Già dalla definizione si coglie la novità assoluta della nuova forma contrattuale,
nonché la sua intima contraddizione. Non ci troviamo infatti in presenza di
una nuova forma del lavoro interinale, ma a qualcosa di ben diverso (e peggiore). Lo staff
leasing è una tipologia di lavoro per cui si può essere dipendenti a tempo indeterminato
di una società che fornisce manodopera ma lavorare per trentanni presso un
altra lazienda. Non esistono in Europa casi simili. Qualcosa del genere è stato
introdotto negli Usa dove è formalmente nato - le prime esperienze risalgono agli anni 60
ma sempre rivolto in specifico a medici e avvocati. La nuova tipologia
contrattuale era infatti finalizzata a ridurre i costi dei contributi pensionistici e la
riforma fiscale del 1982 varata da Washington aveva introdotto incentivi fiscali pensati
per promuovere il leasing di lavoratori altamente qualificati. I risultati più evidenti
si sono registrati, comunque, nella seconda metà dagli anni 90 quando il boom economico
ha fatto decollare il business delle società specializzate al ritmo del 25% di crescita
annuo e quanto lo staff leasing è stato autorizzato per tutte le figure ad alta
professionalità riconosciuta. Le aziende (caduto loriginario vincolo che la
legge impone ) hanno avuto così la possibilità di fare a meno di uffici del personale
che si occupassero di normativa del lavoro, pagamento di tasse e contributi, controversie
o contrattazione sindacali. A tutto ciò, infatti, ci pensano ora le società
specializzate che assumono i lavoratori, mentre alle aziende affittuarie non resta che
dirigere il personale messo a loro disposizione. Le aziende specializzate in staff
leasing, concentrate soprattutto in Texas, California, Florida e Michigan, riescono così
a ridurre i costi per le imprese clienti di più del 50%.
Occorre ricordare comunque che nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto del
lavoro, sia federale sia statale, per definire gli obblighi di ciascuna delle parti da
qualche anno a questa parte le principali corti considerano le funzioni effettivamente
svolte, al di là degli accordi contrattuali formalizzati, come base per ogni sentenza.
Per evitare le incertezze normative diversi Stati hanno comunque legiferato in proprio,
anche se l'approccio più diffuso resta quello dell'autoregolamentazione. |
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(Rassegna sindacale, n.17, 1
maggio 2003) |
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