Precari per legge |
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di Alessandro Genovesi |
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Approvata nella prima
metà di febbraio e fortemente contestata dalla Cgil e dal centro sinistra la legge delega
n 30 del 2003, che ridisegna il mercato del lavoro italiano stravolge, nei fatti, i punti
fondamentali che caratterizzano il diritto del lavoro, in particolare il principio per cui
tra lavoratore e datore, il primo va tutelato perché fisiologicamente più debole.
Insomma, a detta dei principali giuslavoristi italiani, siamo in presenza della
trasformazione del lavoro in merce e quindi del contratto stesso in scambio
commerciale. Questa filosofia caratterizza lintero assetto normativo.
Con larticolo 1 infatti si sancisce la definitiva liberalizzazione del collocamento,
si generalizza lintermediazione di manodopera (staff leasing) e si priva la
normativa vigente relativa al trasferimento di ramo dazienda di tutte le tutele in
capo ai lavoratori. Per il primo punto la nuova normativa (articolo 1 lettera I) rimuove i
vincoli posti alle agenzie per il lavoro interinale che potranno fare collocamento in
proprio per ogni tipologia contrattuale. Vi sarà inoltre ununica autorizzazione che
permetterà a Enti bilaterali, consulenti del lavoro, università, scuole secondarie e
enti locali di svolgere funzioni di collocamento (lettera L art. 1). I soggetti dovranno
avere adeguati requisiti giuridici e finanziari e comunque tutto il processo di
selezione e incontro domanda-offerta dovrà avvenire senza oneri per il lavoratore e senza
discriminazioni. Per quanto riguarda la nuova intermediazione viene
abrogata la legge 1369 del 1960 (quella contro il caporalato) prevedendo la facoltà di
intermediare manodopera anche a tempo indeterminato a favore di terzi. In attesa dei
decreti le uniche certezze ricorda il professore Piergiovanni Alleva ordinario di
diritto del lavoro allUniversità di Ancona - sono che gli stessi soggetti che
posssono fare collocamento potranno anche autorizzare allintermediazione singole
imprese e che le ragioni per prestare manodopera dovranno essere di tipo
tecnico, produttivo ed organizzativo e saranno individuate dalla legge o nei
contratti nazionali o territoriali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si dovrà distinguere tra
appalti leciti e interposizione illecita (punto 3 lettera L, art. 1) utilizzando a questo
scopo anche il meccanismo della certificazione. In ogni caso i lavoratori prestati non
potranno ricevere trattamenti inferiori rispetto ai lavoratori dellimpresa
appaltante. Infine per quanto riguarda la normativa sul trasferimento di ramo dazienda
la delega dispone una revisione del dlgs 18/01 (codificato dallarticolo 2112 del
codice civile). Si dispone ora che lautonomia del ramo dazienda debba esistere
al momento del trasferimento, e non più preesistere. Per capirne la portata occorre
ricorda il senatore Piero Di Siena dei Ds - sapere che il dlgs 18/01 prevedeva non
solo la preesistenza dellautonomia funzionale dellazienda, o della parte da
trasferire, ma vincolava le parti coinvolte (cedente e cessionario) ad una procedura assai
rigorosa dinformazione e consultazione delle parti sindacali. Ugualmente stabiliva
che la comparazione tra contratti collettivi nelle operazioni di trasferimento potesse
essere fatta esclusivamente tra contratti di identico livello (ossia un Ccnl con un altro
Ccnl un integrativo con un altro integrativo). Tutto ciò con la legge 30 sparisce. |
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I contratti a causa
mista
Con larticolo 2 si interviene sul riordino dei contratti a causa mista e a contenuto
formativo, nonché per quelli che non costituiscono rapporto di lavoro (tirocinio, stage,
ecc.). I principi cui il governo dovrà uniformarsi saranno i seguenti: attuare le vecchie
disposizioni che puntavano a razionalizzare i contratti di apprendistato rispetto a quelli
di formazione e lavoro (specializzando lapprendistato come canale privilegiato di
ingresso in azienda, valorizzando la formazione svolta in azienda, e riservando il
contratto di formazione/lavoro a inserimento e reinserimento mirato in azienda);
razionalizzare le misure che non costituiscono rapporti di lavoro, valorizzando le
convenzioni tra strutture formative e sistema delle imprese per lattivazione dei
tirocini e degli stages; valorizzare il reinserimento delle donne; valorizzare il ruolo
della bilateralità anche nelle fasi di autorizzazione della stipula dei contratti e nella
definizione degli standards e dei contenuti formativi; semplificare e snellire le
procedure per la concessione degli incentivi per le imprese, prevedendo anche criteri
di automaticità.
La legge non risparmia neanche il part-time. Il legislatore con larticolo
3 infatti introduce innanzi tutto una nuova distinzione fra part-time orizzontale e
part-time verticale o misto. Nel primo caso, ossia quando il lavoratore ha un orario
ridotto tutti i giorni, si prevede la possibilità per il datore di lavoro di chiedere
prestazioni supplementari senza richiedere il consenso del lavoratore a meno che, come
detto sopra, il contratto collettivo non abbia disposto nulla in tal senso. Nel secondo
caso, ossia quando il lavoratore è a tempo pieno ma lavora solo alcune giornate nella
settimana, nel mese o nellanno, oppure quando il suo rapporto è una combinazione
dei due tipi descritti, il datore di lavoro può chiedere, senza chiedere il consenso e a
fronte di una maggiorazione economica, di cambiare giornata o periodo di prestazione
lavorativa, ossia lattivazione di forme flessibili ed elastiche di prestazione.
Queste ultime saranno utilizzabili anche per rapporti di part-time a termine. Sono
previste poi misure agevolative (lettera d) per lavoratori anziani che
volessero passare a part-time, in modo da favorire loccupazione di giovani. Per
tutti gli istituti contrattuali legati alle dimensioni di impresa dei vari rapporti a
part-time varrà il principio del pro rata temporis: in altre parole ai fini
dellapplicazione dellarticolo 18 dello Statuto dei lavoratori unimpresa
di 24 lavoratori part-time a 20 ore sarebbe da considerarsi unimpresa di 12 persone
e pertanto esclusa dallapplicazione. Le nuove disposizioni varranno anche in
agricoltura. |
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I nuovi contratti
"atipici"
Parte importante della precarizzazione del lavoro che discende dalla nuova legge la
troviamo poi nellarticolo 4 (uno dei più contestati in sede di approvazione, come
ricorda lex ministro del lavoro, Tiziano Treu): in questo articolo si procede alla
riforma dei così detti contratti atipici: Il governo avrà tempo fino ad
aprile 2004 per emanare i relativi decreti attuativi. Il testo prevede la possibilità
prima di tutto di instaurare rapporti di lavoro per prestazioni discontinue o
intermittenti, definite dai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative a scala nazionale o territoriale, a fronte di una
congrua maggiorazione di disponibilità (lavoro a chiamata o job on call).
Provvisoriamente, anche il ministero del Lavoro potrà individuare tali prestazioni. In
ogni caso, i soggetti indicati dalla legge sono esclusivamente giovani fino a 25 anni o
lavoratori oltre i 45 anni, oppure chi sia stato espulso dai circuiti produttivi, o
ancora, sia iscritto alle liste di mobilità (o di collocamento, cosa nel frattempo però
cancellata dal citato decreto legislativo 297 del 2002). La risposta alla chiamata del
datore di lavoro può non essere obbligatoria, nel qual caso si perde il diritto allindennità
di disponibilità e si è retribuiti in base alle ore di lavoro prestate effettivamente.
Si prevede poi lestensione del lavoro temporaneo allagricoltura, con il regime
contributivo però vigente in questo settore. Per quanto riguarda i contratti di
collaborazione viene introdotto lobbligo della sottoscrizione del rapporto, con lindicazione
della durata, prevista o prevedibile, dello stesso, riferita a un progetto, lindicazione
del compenso - che deve essere proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro
specifica la nuova norma - e lassenza di subordinazione, oltreché lo svolgimento
prevalentemente personale della prestazione di lavoro. Si indicano anche, quali criteri
distintivi rispetto al lavoro occasionale, che la durata debba essere superiore ai 30
giorni nellanno per lo stesso committente, eccetto che quando il compenso sia
superiore a 5000 Euro. Saranno altresì previste tutele riferite a malattia, maternità,
infortunio e sicurezza nei luoghi di lavoro (non specificate però). I nuovi rapporti di
collaborazione saranno certificati. La legge prevede inoltre la possibilità di regolare i
cosiddetti rapporti occasionali o accessori, precisando che si tratta di
prestazioni di tipo assistenziale a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro;
i soggetti beneficiari sarebbero i disoccupati e altri a rischio di esclusione sociale, e
la forma di pagamento potrebbe essere quella dei buoni corrispondenti a quote di attività
lavorativa. Si prevede anche qui di ricorrere alla certificazione. Si introduce infine la
possibilità per due o più lavoratori di svolgere la propria e unica prestazione di
lavoro nei confronti di un solo datore di lavoro essendo obbligati in solido
nei suoi confronti (job sharing,). Infine il governo è delegato a normare prestazioni
che esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi connessi delle prestazioni svolte in
modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo,
obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento e di
esecuzione di lavori,e con particolare riguardo alle attività agricole. Con larticolo
5 il governo è delegato a definire le norme in materia di certificazione (e nuove
funzioni ad esso attribuite). Le caratteristiche che il governo dovrà rispettare nella
traduzione delle nuove disposizioni in decreti sono la volontarietà e la sperimentalità
del meccanismo, che dopo 24 mesi dovrà formare oggetto di una verifica politica con e
parti sociali nazionali; la collocazione della prassi della certificazione allinterno
degli enti bilaterali, costituiti dalle associazioni comparativamente più rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro (ma anche in strutture pubbliche competenti, o nelle
università); il valore giuridico da attribuire alla certificazione, cui sia possibile
opporre ricorso al giudice soltanto nel caso si sostenga trattato di un errore nella
qualificazione giuridica del rapporto, o di una difformità tra quanto concordato in sede
di certificazione e quanto poi effettivamente accaduto nella realtà. La norma non
lascia spazio a dubbi afferma Alleva - in caso di ricorso in giudizio, il giudice
dovrà valutare anche le dichiarazioni e il comportamento delle parti nel corso della
procedura di certificazione. L ente bilaterale, oltre a certificare, potrà
inoltre avere anche la titolarità a definire le transazioni conseguenti a controversie di
lavoro. I nuovi regolamenti interni delle cooperative di produzione e lavoro, che
stabiliscono il modo in cui si regolano i rapporti con gli soci lavoratori, dovranno da
ora in poi essere certificati dagli enti stessi. La legge stabilisce comunque che tutte le
nuove norme non si applicheranno al pubblico impiego (art. 6). |
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I servizi ispettivi
La legge 30 punta anche a riordinare complessivamente la materia dei servizi
ispettivi, sia ministeriali sia degli enti previdenziali. Lobiettivo della norma
contestata in ambienti Inps - è quello di passare dallapproccio repressivo a
quello conciliativo. Si prevede inoltre di finalizzare le ispezioni alla
prevenzione e alla promozione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
A tale scopo possiamo però dedurre commenta Alleva - che lispezione
dovrà servire a proporre soluzioni conciliative, più che a segnalare inadempienze da
sanare, tanto che la nuova norma propone di riorganizzare tutta lattività
ispettiva, del ministero come degli enti previdenziali, attribuendo alla funzione
ministeriale sul territorio un ruolo direttivo rispetto allattività degli enti
previdenziali.
La legge però non dispone solo deleghe da completare tramite decreti
ma anche norme immediatamente attive. Larticolo 9 modifica infatti la legge 142 del
2001, che aveva introdotto una normativa finalmente completa in materia di diritti e
doveri dei soci lavoratori delle cooperative, superando una lunga fase dincertezza
giuridica e di divergenti pronunce giurisdizionali. Le novità principali riguardano oggi
il rapporto di lavoro, superando il doppio livello lavoratore-socio (chi opera in una
cooperativa avrà come rapporto prevalente, anzi assoluto, il rapporto associativo che lo
lega alla cooperativa cui apporta la sua attività), i diritti sindacali del socio
lavoratore (i diritti sindacali saranno utilizzabili in quanto compatibili con lo status
di socio ed in conseguenza di accordi da realizzarsi tra le parti nazionali), le
controversie di lavoro (non più di competenza del giudice del lavoro ma del tribunale
ordinario), le possibilità di recesso (si riconduce alle decisioni assembleari la
possibilità di recesso o di esclusione dallo status di socio), i tempi relativi al
deposito dei regolamenti (non più entro il 2002, ma fino al termine del 2003), i contenti
dei regolamenti (non viene più fatto obbligo per i regolamenti di recepire i contenuti
dei Ccnl settoriali, ma soltanto i valori economici minimi), il rispetto dei Ccnl
nelle cooperative sociali (dora in poi i contenuti dei Ccnl possono formare oggetto
di ulteriore confronto e trattativa territoriale).
Infine, contraddicendo lintera cultura di fondo che anima la
nuova legge, il governo con larticolo 10 riformula le attuali normative che
vincolano le imprese artigiane, del turismo e del commercio in caso di richiesta di
benefici normativi e contributivi. Per potervi accedere si richiederà da oggi in poi lintegrale
rispetto dei contratti collettivi, a tutti i livelli previsti di negoziazione, firmati
dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro e dei lavoratori. |
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(Rassegna sindacale, n.17, 1
maggio 2003) |
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