Precari per legge 

 

di Alessandro Genovesi

Approvata nella prima metà di febbraio e fortemente contestata dalla Cgil e dal centro sinistra la legge delega n 30 del 2003, che ridisegna il mercato del lavoro italiano stravolge, nei fatti, i punti fondamentali che caratterizzano il diritto del lavoro, in particolare il principio per cui tra lavoratore e datore, il primo va tutelato perché fisiologicamente più debole. Insomma, a detta dei principali giuslavoristi italiani, siamo in presenza della trasformazione del lavoro in merce e quindi del contratto stesso in “scambio commerciale”. Questa filosofia caratterizza l’intero assetto normativo.

Con l’articolo 1 infatti si sancisce la definitiva liberalizzazione del collocamento, si generalizza l’intermediazione di manodopera (staff leasing) e si priva la normativa vigente relativa al trasferimento di ramo d’azienda di tutte le tutele in capo ai lavoratori. Per il primo punto la nuova normativa (articolo 1 lettera I) rimuove i vincoli posti alle agenzie per il lavoro interinale che potranno fare collocamento in proprio per ogni tipologia contrattuale. Vi sarà inoltre un’unica autorizzazione che permetterà a Enti bilaterali, consulenti del lavoro, università, scuole secondarie e enti locali di svolgere funzioni di collocamento (lettera L art. 1). I soggetti dovranno avere “adeguati requisiti giuridici e finanziari e comunque tutto il processo di selezione e incontro domanda-offerta dovrà avvenire senza oneri per il lavoratore e senza discriminazioni”. Per quanto riguarda la nuova “intermediazione” viene abrogata la legge 1369 del 1960 (quella contro il caporalato) prevedendo la facoltà di intermediare manodopera anche a tempo indeterminato a favore di terzi. In attesa dei decreti le uniche certezze – ricorda il professore Piergiovanni Alleva ordinario di diritto del lavoro all’Università di Ancona - sono che gli stessi soggetti che posssono fare collocamento potranno anche autorizzare all’intermediazione singole imprese e che le ragioni per “prestare” manodopera dovranno essere di tipo “tecnico, produttivo ed organizzativo” e saranno individuate dalla legge o nei contratti nazionali o territoriali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori”. Si dovrà distinguere tra appalti leciti e interposizione illecita (punto 3 lettera L, art. 1) utilizzando a questo scopo anche il meccanismo della certificazione. In ogni caso i lavoratori prestati non potranno ricevere trattamenti inferiori rispetto ai lavoratori dell’impresa appaltante. Infine per quanto riguarda la normativa sul trasferimento di ramo d’azienda la delega dispone una revisione del dlgs 18/01 (codificato dall’articolo 2112 del codice civile). Si dispone ora che l’autonomia del ramo d’azienda debba esistere al momento del trasferimento, e non più preesistere. Per capirne la portata occorre – ricorda il senatore Piero Di Siena dei Ds - sapere che il dlgs 18/01 prevedeva non solo la preesistenza dell’autonomia funzionale dell’azienda, o della parte da trasferire, ma vincolava le parti coinvolte (cedente e cessionario) ad una procedura assai rigorosa d’informazione e consultazione delle parti sindacali. Ugualmente stabiliva che la comparazione tra contratti collettivi nelle operazioni di trasferimento potesse essere fatta esclusivamente tra contratti di identico livello (ossia un Ccnl con un altro Ccnl un integrativo con un altro integrativo). Tutto ciò con la legge 30 sparisce.

I contratti a causa mista
Con l’articolo 2 si interviene sul riordino dei contratti a causa mista e a contenuto formativo, nonché per quelli che non costituiscono rapporto di lavoro (tirocinio, stage, ecc.). I principi cui il governo dovrà uniformarsi saranno i seguenti: attuare le vecchie disposizioni che puntavano a razionalizzare i contratti di apprendistato rispetto a quelli di formazione e lavoro (specializzando l’apprendistato come canale privilegiato di ingresso in azienda, valorizzando la formazione svolta in azienda, e riservando il contratto di formazione/lavoro a “inserimento e reinserimento mirato in azienda”); razionalizzare le misure che non costituiscono rapporti di lavoro, valorizzando le convenzioni tra strutture formative e sistema delle imprese per l’attivazione dei tirocini e degli stages; valorizzare il reinserimento delle donne; valorizzare il ruolo della bilateralità anche nelle fasi di autorizzazione della stipula dei contratti e nella definizione degli standards e dei contenuti formativi; semplificare e snellire le procedure per la concessione degli incentivi per le imprese, prevedendo anche “criteri di automaticità”.

La legge non risparmia neanche il part-time. Il legislatore con l’articolo 3 infatti introduce innanzi tutto una nuova distinzione fra part-time orizzontale e part-time verticale o misto. Nel primo caso, ossia quando il lavoratore ha un orario ridotto tutti i giorni, si prevede la possibilità per il datore di lavoro di chiedere prestazioni supplementari senza richiedere il consenso del lavoratore a meno che, come detto sopra, il contratto collettivo non abbia disposto nulla in tal senso. Nel secondo caso, ossia quando il lavoratore è a tempo pieno ma lavora solo alcune giornate nella settimana, nel mese o nell’anno, oppure quando il suo rapporto è una combinazione dei due tipi descritti, il datore di lavoro può chiedere, senza chiedere il consenso e a fronte di una maggiorazione economica, di cambiare giornata o periodo di prestazione lavorativa, ossia l’attivazione di “forme flessibili ed elastiche di prestazione”. Queste ultime saranno utilizzabili anche per rapporti di part-time a termine. Sono previste poi “misure agevolative” (lettera d) per lavoratori anziani che volessero passare a part-time, in modo da favorire l’occupazione di giovani. Per tutti gli istituti contrattuali legati alle dimensioni di impresa dei vari rapporti a part-time varrà il principio del “pro rata temporis”: in altre parole ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori un’impresa di 24 lavoratori part-time a 20 ore sarebbe da considerarsi un’impresa di 12 persone e pertanto esclusa dall’applicazione. Le nuove disposizioni varranno anche in agricoltura.

I nuovi contratti "atipici"
Parte importante della precarizzazione del lavoro che discende dalla nuova legge la troviamo poi nell’articolo 4 (uno dei più contestati in sede di approvazione, come ricorda l’ex ministro del lavoro, Tiziano Treu): in questo articolo si procede alla “riforma” dei così detti contratti atipici: Il governo avrà tempo fino ad aprile 2004 per emanare i relativi decreti attuativi. Il testo prevede la possibilità prima di tutto di instaurare rapporti di lavoro per “prestazioni discontinue o intermittenti”, definite dai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a scala nazionale o territoriale, a fronte di una congrua maggiorazione di disponibilità (lavoro a chiamata o job on call). Provvisoriamente, anche il ministero del Lavoro potrà individuare tali prestazioni. In ogni caso, i soggetti indicati dalla legge sono esclusivamente giovani fino a 25 anni o lavoratori oltre i 45 anni, oppure chi sia stato espulso dai circuiti produttivi, o ancora, sia iscritto alle liste di mobilità (o di collocamento, cosa nel frattempo però cancellata dal citato decreto legislativo 297 del 2002). La risposta alla chiamata del datore di lavoro può non essere obbligatoria, nel qual caso si perde il diritto all’indennità di disponibilità e si è retribuiti in base alle ore di lavoro prestate effettivamente. Si prevede poi l’estensione del lavoro temporaneo all’agricoltura, con il regime contributivo però vigente in questo settore. Per quanto riguarda i contratti di collaborazione viene introdotto l’obbligo della sottoscrizione del rapporto, con l’indicazione della durata, prevista o prevedibile, dello stesso, riferita a un progetto, l’indicazione del compenso - che deve essere proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro specifica la nuova norma - e l’assenza di subordinazione, oltreché lo svolgimento prevalentemente personale della prestazione di lavoro. Si indicano anche, quali criteri distintivi rispetto al lavoro occasionale, che la durata debba essere superiore ai 30 giorni nell’anno per lo stesso committente, eccetto che quando il compenso sia superiore a 5000 Euro. Saranno altresì previste tutele riferite a malattia, maternità, infortunio e sicurezza nei luoghi di lavoro (non specificate però). I nuovi rapporti di collaborazione saranno certificati. La legge prevede inoltre la possibilità di regolare i cosiddetti “rapporti occasionali o accessori”, precisando che si tratta di prestazioni di tipo assistenziale a favore di famiglie e di “enti senza fini di lucro”; i soggetti beneficiari sarebbero i disoccupati e altri a rischio di esclusione sociale, e la forma di pagamento potrebbe essere quella dei buoni corrispondenti a quote di attività lavorativa. Si prevede anche qui di ricorrere alla certificazione. Si introduce infine la possibilità per due o più lavoratori di svolgere la propria e unica prestazione di lavoro nei confronti di un solo datore di lavoro essendo “obbligati in solido” nei suoi confronti (job sharing,). Infine il governo è delegato a normare “prestazioni che esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi connessi delle prestazioni svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo,  obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento e di esecuzione di lavori,e con particolare riguardo alle attività agricole”. Con l’articolo 5 il governo è delegato a definire le norme in materia di certificazione (e nuove funzioni ad esso attribuite). Le caratteristiche che il governo dovrà rispettare nella traduzione delle nuove disposizioni in decreti sono la volontarietà e la sperimentalità del meccanismo, che dopo 24 mesi dovrà formare oggetto di una verifica politica con e parti sociali nazionali; la collocazione della prassi della certificazione all’interno degli enti bilaterali, costituiti dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro (ma anche in strutture pubbliche competenti, o nelle università); il valore giuridico da attribuire alla certificazione, cui sia possibile opporre ricorso al giudice soltanto nel caso si sostenga trattato di un errore nella qualificazione giuridica del rapporto, o di una difformità tra quanto concordato in sede di certificazione e quanto poi effettivamente accaduto nella realtà. “La norma non lascia spazio a dubbi – afferma Alleva - in caso di ricorso in giudizio, il giudice dovrà valutare anche le dichiarazioni e il comportamento delle parti nel corso della procedura di certificazione”. L’ ente bilaterale, oltre a certificare, potrà inoltre avere anche la titolarità a definire le transazioni conseguenti a controversie di lavoro. I nuovi regolamenti interni delle cooperative di produzione e lavoro, che stabiliscono il modo in cui si regolano i rapporti con gli soci lavoratori, dovranno da ora in poi essere certificati dagli enti stessi. La legge stabilisce comunque che tutte le nuove norme non si applicheranno al pubblico impiego (art. 6).

I servizi ispettivi
La legge 30 punta anche a riordinare complessivamente la materia dei servizi ispettivi, sia ministeriali sia degli enti previdenziali. L’obiettivo della norma – contestata in ambienti Inps - è quello di passare dall’approccio repressivo a quello “conciliativo”. Si prevede inoltre di finalizzare le ispezioni alla prevenzione e alla promozione “dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. “A tale scopo possiamo però dedurre – commenta Alleva - che l’ispezione dovrà servire a proporre soluzioni conciliative, più che a segnalare inadempienze da sanare, tanto che la nuova norma propone di riorganizzare tutta l’attività ispettiva, del ministero come degli enti previdenziali, attribuendo alla funzione ministeriale sul territorio un ruolo direttivo rispetto all’attività degli enti previdenziali”.

La legge però non dispone solo deleghe da completare tramite decreti ma anche norme immediatamente attive. L’articolo 9 modifica infatti la legge 142 del 2001, che aveva introdotto una normativa finalmente completa in materia di diritti e doveri dei soci lavoratori delle cooperative, superando una lunga fase d’incertezza giuridica e di divergenti pronunce giurisdizionali. Le novità principali riguardano oggi il rapporto di lavoro, superando il doppio livello lavoratore-socio (chi opera in una cooperativa avrà come rapporto prevalente, anzi assoluto, il rapporto associativo che lo lega alla cooperativa cui apporta la sua attività), i diritti sindacali del socio lavoratore (i diritti sindacali saranno utilizzabili in quanto compatibili con lo status di socio ed in conseguenza di accordi da realizzarsi tra le parti nazionali), le controversie di lavoro (non più di competenza del giudice del lavoro ma del tribunale ordinario), le possibilità di recesso (si riconduce alle decisioni assembleari la possibilità di recesso o di esclusione dallo status di socio), i tempi relativi al deposito dei regolamenti (non più entro il 2002, ma fino al termine del 2003), i contenti dei regolamenti (non viene più fatto obbligo per i regolamenti di recepire i contenuti dei Ccnl settoriali, ma soltanto i valori economici minimi),  il rispetto dei Ccnl nelle cooperative sociali (d’ora in poi i contenuti dei Ccnl possono formare oggetto di ulteriore confronto e trattativa territoriale).

Infine, contraddicendo l’intera cultura di fondo che anima la nuova legge, il governo con l’articolo 10 riformula le attuali normative che vincolano le imprese artigiane, del turismo e del commercio in caso di richiesta di benefici normativi e contributivi. Per potervi accedere si richiederà da oggi in poi l’integrale rispetto dei contratti collettivi, a tutti i livelli previsti di negoziazione, firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

(Rassegna sindacale, n.17, 1 maggio 2003)