Il lavoro interinale

I lavoratori interinali o temporanei sono assunti da un’agenzia interinale per svolgere il proprio lavoro presso una azienda che, in un determinato periodo, ha particolari esigenze
produttive. Ai lavoratori interinali, pur essendo dipendenti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, si applicano gli stessi contratti collettivi nazionali e aziendali usati nell’impresa utilizzatrice.

Il lavoratore interinale:
- percepisce la stessa retribuzione dei suoi colleghi dipendenti dell’impresa in cui si trova in missione;
- lavora con lo stesso orario di lavoro;
- ha lo stesso numero di giornate di ferie e di permesso;
- può usufruire della mensa e dei i servizi sociali e assistenziali presenti in azienda;
- può organizzarsi in un sindacato;
- può eleggere i propri rappresentanti;
- può riunirsi in assemblea con i colleghi dell’impresa in cui si trova in missione o con i colleghi dell’impresa fornitrice.

Anche per i lavoratori temporanei vale la rete protettiva formata dallo Statuto dei lavoratori e dalle leggi a tutela della maternità. La lavoratrice temporanea, quindi, se resta incinta non può essere licenziata dal momento del concepimento e sino al compimento
del primo anno di vita del bambino. I lavoratori temporanei possono essere licenziati prima della fine della missione solo per giustificati motivi o giusta causa.

Chi può fornire lavoro temporaneo?
Per poter “affittare” lavoratori, le imprese di fornitura debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministero del Lavoro. Chi opera senza tale autorizzazione svolge un’azione illegittima perché in violazione della Legge 136-9/60 che vieta l’intermediazione di manodopera. E’ bene, quindi, “fuggire” da quelle agenzie che non sono esplicite sulle autorizzazioni ricevute perché spesso la non chiarezza è sinonimo di scarsa garanzia sul vostro posto di lavoro e sulla retribuzione.

Quando è vietata la fornitura di lavoro temporaneo
Non e possibile ricorrere al lavoro temporaneo per:
- le qualifiche professionali individuate dai contratti nazionali di lavoro, con particolare riferimento ai problemi di tutela della salute del lavoratore e alla sicurezza di terzi;
- la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- per le aziende che, negli ultimi 12 mesi, hanno ridotto il personale, oppure, hanno fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni;
- per le imprese che non hanno proceduto alla valutazione dei rischi;
- per lavori particolarmente pericolosi, individuati dal decreto dal Ministro del Lavoro del 31.5.99

Licenziamenti e proroghe 
I lavoratori interinali possono essere licenziati prima della fine della missione solo per giustificati motivi. E’ possibile prorogare il contratto di lavoro temporaneo per non più di quattro proroghe e per una durata complessiva di 24 mesi al massimo.

(testi tratti dal "Manuale di sopravvivenza" a cura di Nidil Cgil, 
aprile 2003
)