| Cosa succede
in Europa sui licenziamenti
Articolo 30 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
"Art. 30 - Tutela in caso di licenziamento
ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato,
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali."
Austria - Belgio - Danimarca - Finalndia
- Francia - Germania - Gran Bretagna - Grecia - Irlanda - Lussemburgo - Olanda - Portogallo - Spagna
- Svezia
La disciplina della tutela contro i
licenziamenti illegittimi presenta aspetti articolati in tutti i paesi dell'Unione
europea. Segue una descrizione sintetica, per inquadrare le diverse normative secondo lo
schema del tipo di tutela, quella reale-reintegrativa e/o quella
obbligatoria-risarcitoria, e quella con soluzioni miste.
Con uno sguardo alla tutela specifica per i rappresentanti sindacali dei lavoratori.
Si noterà che la reintegrazione nel posto di lavoro, sia pure con modalità o modulazioni
diverse, costituisce un riferimento costante nei vari paesi dellUnione europea.
La Commissione europea, nel 1999, ha
presentato al Consiglio dellUnione Europea una proposta di direttiva volta ad
armonizzare le normative nazionali sulla tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti
individuali. La proposta di fondo della Commissione, mentre riafferma le ipotesi di
illegittimità sancite dalle legislazioni nazionali (con il mantenimento delle norme di
reintegrazione ove previste), mira ad introdurre delle procedure informative e consultive
che dovranno essere osservate dallimprenditore nei confronti dei rappresentanti
sindacali dei lavoratori, con lo scopo di esaminare le forme e gli strumenti atti ad
evitare il licenziamento o ad attenuarne le conseguenze.
AUSTRIA - Prevalenza
della reintegrazione.
Reintegrazione al
lavoro
Il Tribunale, con sentenza, ordina il mantenimento del rapporto di lavoro in caso di
licenziamento nullo, o finché la controversia sia definitivamente risolta in giudizio.
Risarcimento
economico
Non è previsto.
Tutela specifica
dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.
BELGIO - Prevalenza
delle soluzioni risarcitorie.
Reintegrazione al
lavoro
Non è prevista.
Risarcimento
economico
Corrispondente almeno al periodo di preavviso, più un rimborso danni per sei mensilità.
Tutela specifica
dei rappresentanti sindacali
La reintegrazione opera per i rappresentanti dei lavoratori
DANIMARCA - Prevalenza delle soluzioni risarcitorie.
Reintegrazione al
lavoro
Nel 1981 lAccordo fondamentale (un accordo interconfederale tra sindacato e imprese)
prevede la possibilità, per il collegio arbitrale, di disporre la reintegrazione nel
posto di lavoro a fronte di licenziamento ingiustificato.
Risarcimento
economico
Ma nell'esperienza pratica prevalgono ancora soluzioni di tipo economico. Il risarcimento
è limitato a un anno di retribuzione (in caso di lunghi rapporti di lavoro).
Tutela specifica
dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.
FINLANDIA - Prevalenza delle soluzioni
risarcitorie.
Reintegrazione al
lavoro
Il giudice può ordinare la reintegrazione che ha effetto solo con il consenso del datore
di lavoro.
Risarcimento
economico
Non è previsto.
Tutela specifica
dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.
FRANCIA -
Compresenza di soluzioni miste. Il sistema francese di tutela della c.d. job security
prevede regole severe in materia di licenziamenti collettivi. Le imprese, oltre al
rispetto della procedura di informazione e consultazione della direttiva comunitaria,
hanno anche l'obbligo di predisporre un piano sociale atto ad attenuare le conseguenze del
licenziamento per i lavoratori coinvolti.
Reintegrazione al
lavoro
La reintegrazione opera in tutti i casi di licenziamenti discriminatori. L' obbligo alla
reintegrazione è previsto, inoltre, in caso di violazione di diritti fondamentali e di
"libertà pubbliche". Negli altri casi il licenziamento privo di giustificato
motivo comporta l'applicazione di una sanzione di tipo risarcitorio.
Risarcimento
economico
Indennità compensativa per un minimo di sei mensilità (in alcuni casi fino a 24 e più)
per i dipendenti con almeno due anni di anzianità e assunti da imprese con più di 11
addetti. Per chi ha meno di due anni di servizio e/o lavora in imprese con meno di 11
dipendenti, il giudice può imporre un'indennità in base al danno subito. Il lavoratore
ha diritto alla riparazione integrale del danno subito a seguito di un licenziamento
ingiustificato, potendo ottenere in giudizio la condanna del datore di lavoro al pagamento
di importi anche assai elevati.
Tutela specifica
dei rappresentanti sindacali
In caso di licenziamento discriminatorio contro il sindacato opera la reintegrazione al
lavoro.
GERMANIA - Prevalenza
della reintegrazione. La legge di tutela per i licenziamenti individuali
risale al 1951 ed è imperniata su criteri simili a quelli della normativa italiana. li
licenziamento deve essere motivato o da inadempienze del lavoratore o da ragioni di tipo
tecnico-economiche dellazienda. La legge assume il criterio del licenziamento come
misura estrema (extrema ratio).
Reintegrazione al
lavoro
Il tribunale, con sentenza, ordina il mantenimento del rapporto di lavoro in caso di
licenziamento nullo, o ingiustificato. Durante il processo il lavoratore ha il diritto di
continuare a prestare la propria attività lavorativa. La normativa tedesca si applica a
tutti i lavoratori con anzianità di servizio di almeno sei mesi ed a tutte le imprese che
superino la soglia dei cinque addetti.
Risarcimento
economico
Sono previste, nei casi in cui non opera la reintegrazione, Indennità per almeno 12
mensilità in base all'anzianità di servizio (15 per chi ha più di 50 anni, 18 oltre i
55 anni). In alcuni casi c'è una quota aggiuntiva per la retribuzione spettante dalla
data di licenziamento alla decisione del giudice.
Tutela specifica
dei rappresentanti sindacali
La legge impone al datore di lavoro di consultare il consiglio d'azienda prima di intimare
qualsiasi licenziamento. Se il consiglio d'azienda si oppone al licenziamento, il
lavoratore ha diritto di mantenere il posto di lavoro sino alla fine della controversia
giudiziaria.
GRAN BRETAGNA - Prevalenza della reintegrazione. E' in vigore dal 1978
(Employment Protection Consolidation Act) la legge che sancisce il principio della
reintegrazione nel posto di lavoro di fronte al licenziamento considerato illegittimo.
Reintegrazione al
lavoro
Il giudice può disporre un ordine di reintegrazione oppure può condannare il datore di
lavoro a riassumere il lavoratore ingiustamente licenziato in un posto diverso, purché
comparabile a quello in cui il lavoratore era occupato prima dei licenziamento. Il sistema
britannico riconosce però una certa discrezionalità al giudice rispetto all'emanazione
di un ordine di reintegrazione nelle forme indicate, tenendo conto della domanda del
lavoratore licenziato, le circostanze in cui è maturato il licenziamento, la
praticabilità di un eventuale ordine di reintegrazione. Il sistema è valido per tutte le
imprese e tutti i lavoratori, esclusi quelli con anzianità di servizio inferiore a due
anni (è in discussione leventualità di ripristinare il termine di un anno vigente
in precedenza)
Risarcimento economico
Se il giudice ritiene non praticabile l'emanazione di un
ordine di reintegrazione, opterà per una sanzione di tipo risarcitorio. La stessa
sanzione, con una speciale maggiorazione, viene applicata al datore di lavoro inadempiente
all'ordine di reintegrazione. L'indennità può comprendere più elementi: un rimborso
base (a partire da 6.600 sterline); un importo compensatorio (da 12mila sterline); importi
speciali. Non ci sono limiti in presenza di discriminazioni per sesso, razza o handicap.
Tutela specifica
dei rappresentanti sindacali
E prevista una tutela rafforzata, sia dal punto di vista processuale, sia rispetto
alla misura dell'eventuale risarcimento, nel caso di licenziamento discriminatorio per
ragioni di carattere sindacale.
GRECIA - Prevalenza
della reintegrazione.
Reintegrazione al
lavoro
L'obbligo alla reintegrazione è previsto per legge.
Risarcimento
economico
Non è previsto.
Tutela specifica
dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.
IRLANDA - Prevalenza
della reintegrazione.
Reintegrazione al
lavoro
Un obbligo alla reintegrazione è previsto in caso di licenziamento nullo.
Risarcimento
economico
Non è previsto.
Tutela specifica
dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.
LUSSEMBURGO - Prevalenza delle soluzioni risarcitorie.
Reintegrazione al
lavoro
Il giudice può ordinare la reintegrazione che però ha effetto solo con il consenso del
datore di lavoro.
Risarcimento
economico
E' possibilie chiedere davanti al tribunale ed ottenere
dal datore di lavoro risarcimenti in caso di licenziamento senza giusta causa.
Tutela specifica
dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.
OLANDA - Prevalenza
della reintegrazione. Dal 1945 il licenziamento è condizionato dalla necessità di
ottenere un'autorizzazione amministrativa da parte della pubblica autorità competente,
chiamata a valutare le ragioni addotte dal datore di lavoro. Il sistema di autorizzazione
amministrativa preventiva ha funzionato efficacemente, fungendo da deterrente contro i
comportamenti arbitrari dell'impresa.
Reintegrazione al
lavoro
In caso di licenziamento manifestamente ingiustificato è previsto lobbligo alla
reintegrazione.
Limprenditore è tenuto a richiedere lautorizzazione dellorgano
amministrativo preposto prima di effettuare un licenziamento. Qualora l'autorizzazione
venga negata, l'eventuale licenziamento è considerato nullo. Il rapporto di lavoro
prosegue, con lobbligo per il datore di lavoro di continuare a pagare in ogni caso
la retribuzione al lavoratore.
Risarcimento
economico
Non è previsto.
Tutela specifica
dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.
PORTOGALLO - Prevalenza della reintegrazione.
Reintegrazione al
lavoro
Contro il licenziamento ingiustificato è previsto per legge lobbligo alla
reintegrazione, con il pagamento delle retribuzioni arretrate dalla data di licenziamento.
Risarcimento
economico
Il dipendente può optare per una indennità compensatoria pari a un mese di retribuzione
per ogni anno di servizio (importo minimo di tre mensilità).
Tutela specifica
dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.
SPAGNA - Prevalenza
delle soluzioni risarcitorie
Reintegrazione al
lavoro
A fronte di un licenziamento riconosciuto illegittimo, il lavoratore ha diritto di
richiedere la reintegrazione. Ma il datore può opporre un rifiuto motivato
corrispondendogli lindennità risarcitoria.
Risarcimento
economico
Il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento
del danno. L'indennità è pari a 45 giornate lavorative per ogni anno di anzianità
(fino a 42 mensilità), salvo eventuali indennità aggiuntive che il giudice dovesse
fissare per la mancata reintegrazione.
Tutela specifica
dei rappresentanti sindacali
A fronte di un licenziamento illegittimo che colpisca un rappresentante sindacale dei
lavoratori nell'impresa, lazienda è tenuta alla reintegrazione. Con la
corresponsione delle spettanze retributive in caso di inadempienza allordine di
reintegro, sino alla reintegrazione effettiva al lavoro.
SVEZIA - Prevalenza
della reintegrazione. Il sistema svedese è particolarmente preciso e severo. La legge
risale al 1974, e richiede l'esistenza di un giustificato motivo per legittimare un
licenziamento. Prevedendo in caso contrario la reintegrazione nel posto di lavoro.
Reintegrazione al
lavoro
Il giudice può imporre il reintegro o il risarcimento dei danni, più il pagamento delle
retribuzioni arretrate dal licenziamento alla conclusione del caso. Qualora il datore di
lavoro si rifiuti di dar corso all'ordine di reintegrazione, il datore andrà incontro a
pesantissime sanzioni economiche, potendo essere chiamato al versamento di una somma
ulteriore a titolo risarcitorio. La norma sul reintegro è applicabile alla generalità
dei casi, fatta eccezione per le imprese di piccolissima dimensione, ove ciò si rivelasse
impraticabile.
Risarcimento
economico
Se limprenditore nega il reintegro, oltre alle sanzioni citate, deve corrispondere
un'indennità che varia da 16 a 48 mensilità a seconda dell'età e dell'anzianità di
servizio.
Tutela specifica
dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.
|