| LAVORO A TEMPO DETERMINATO Cosa cambia ?
Con
il Contratto Nazionale firmato il 7 maggio Fim e Uilm aboliscono completamente la vecchia
normativa contrattuale sul Tempo Determinato (Art. 1 bis lettera B) sostituendola con un impegno a definire successivamente i rinvii
che la legge (D.lgs N° 368 del 2001) affida alla contrattazione collettiva. Gli
effetti immediati (dal 1 Giugno di questanno) sono molto negativi, infatti: · Spariscono i casi specifici per i
quali era possibile assumere a termine · Spariscono le percentuali massime (8
o 10 % degli occupati a tempo indeterminato) di utilizzo dei Contratti a Termine di durata
fino a 7 mesi. È
stato quindi tolto ogni vincolo alle aziende
nellutilizzo dei Contratti a Termine. Ricordiamo
che la CGIL a suo tempo non firmò lavviso comune che sta alla base del D.lgs N°
368. Sintesi del D.lgs. N° 368 del 6-9-01
MOTIVI
E'
consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Lapposizione
del termine al contratto di lavoro deve obbligatoriamente risultare da atto
scritto (non
necessario se la durata non è superiore a 12 giorni), nel quale devono essere indicati i
motivi. Copia dellatto
deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni dallassunzione. PROROGA
La proroga è
ammessa una sola volta, con il consenso del
lavoratore, solo se la durata iniziale del Contratto a Termine è inferiore a 3 anni; in
questo caso la durata del contratto, compresa la proroga, non potrà essere superiore a 3 anni.
La proroga deve
essere giustificata da ragioni oggettive e deve riferirsi alla stessa attività per cui il
Contratto a Termine è stato inizialmente stipulato.
DIVIETI
Il lavoro a
tempo determinato non è consentito:
SCADENZA DEL TERMINE E SUCCESSIONE
DI CONTRATTI
Se
il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine l'azienda deve corrispondere
una maggiorazione del 20% per ogni giorno fino al decimo giorno e del 40% per ciascun
giorno ulteriore. Se
il rapporto di lavoro continua oltre il 20° giorno (per contratti di durata inferiore a 6
mesi) o oltre il 30° giorno (negli altri casi), il contratto si considera a tempo
indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Se
il lavoratore viene riassunto a termine entro 10 giorni (per contratti inferiori a 6 mesi)
oppure entro 20 giorni (per gli altri casi), il secondo contratto si considera a tempo
indeterminato. Quando
si tratti di due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a
tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Il
lavoratore assunto a termine deve ricevere una formazione
sufficiente e adeguata al tipo di mansione, al fine di prevenire specifici rischi connessi
allesecuzione del lavoro. Ai CCNL sono
affidate le modalità di informazione ai lavoratori a
tempo determinato circa i posti vacanti disponibili, in modo da garantire loro le stese
possibilità di ottenete posti duraturi. PRINCIPIO
DI NON DISCRIMINAZIONE I
lavoratori a tempo determinato godono degli stessi trattamenti retributivi e normativi dei
lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello. LIMITI
QUANTITATIVI Il numero
massimo di Contratti a Termine è determinato dai Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro. Sono però esclusi
dai limiti massimi i Contratti a Termine di durata fino a 7 mesi, come pure i
Contratti a Termine stipulati nei seguenti casi: ·
per ragioni sostitutive o di stagionalità,
per lavvio di nuove attività, per intensificazione
dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno
DIRITTO DI PRECEDENZA
Lindividuazione
del diritto di precedenza è affidata ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. In
ogni caso tale diritto si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro e
per esercitarlo il lavoratore deve manifestare la
propria volontà entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine. Sintesi dellart.
1bis lettera b) del CCNL del 8-6-99, che Fim e Uilm hanno ABOLITO con il loro Contratto
firmato il 7 maggio. MOTIVI
Punte
di intensa attività; lavori predeterminati nel tempo; installazione/montaggio con
particolari condizioni; commesse particolari con professionalità non presenti;
sostituzione lavoratori assenti. NUMERO MASSIMO
10%
del
numero di lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle unità produttive fino a 100 dipendenti
(al 31.12 dell'anno precedente); 8%
nelle unità con più di 100 dipendenti,
nelle quali è comunque consentita l'assunzione di almeno 10 contratti a termine. (Le
frazioni sono arrotondate all'unità superiore) Gli
accordi aziendali possono elevare le percentuali. INFORMAZIONI La
Direzione comunicherà preventivamente alle RSU il numero di contratti a termine. DIRITTO
DI PRECEDENZA Nel
caso di assunzioni a tempo indeterminato, le imprese prenderanno in considerazione in via
prioritaria, a parità di mansioni, i lavoratori già assunti 2 volte a tempo
determinato il cui ultimo contratto sia scaduto nel corso dei dodici mesi precedenti. Fiom
Cgil Brianza Maggio
2003 |