VERBALE DI RETTIFICA DELL’IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVA AL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI PER L’ANNO 2002 – 2005 SOTTOSCRITTA IL 28 FEBBRAIO 2003.

 

Il giorno 14 maggio 2003 alle ore 12.00, presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo la riunione tra l’Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN):

 

nella persona dell’avv Guido Fantoni, Presidente dell’Aran_f.to Fantoni________________;

 

ed i rappresentanti delle seguenti :

 

Organizzazioni sindacali di categoria :                   e Confederazioni sindacali :

 

 

FP/CGIL____________________                             CGIL______________________

 

 

CISL/FPS_______________________                     CISL______________________

 

 

UIL/PA______________________                           UIL________________________

 

 

CISAL INTESA____________________                   CISAL_____________________

 

 

CONFSAL UNSA__________________                         CONFSAL___________________

 

 

RDB/PI _________________________                       RDB/CUB __________________

 

 

FLP____________________________                                 UGL________________________

 

 

 

La riunione è indetta per informare le suindicate organizzazioni e confederazioni sindacali del parere espresso con osservazioni in data 28 marzo u.s., dal Consiglio dei Ministri nel corso del procedimento di approvazione dell’Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri, sottoscritta in data 28 febbraio 2003.

 

Ferme restando tutte le clausole contrattuali sottoscritte il 28 febbraio 2003, si procede alla rettifica degli articoli nel senso indicato dal Consiglio dei Ministri. Il relativo testo è allegato al presente verbale e sostituisce le precedenti norme.

 

La presente Ipotesi di contratto, così integrata, sarà trasmessa alla Corte dei Conti ai fini della certificazione dei costi contrattuali ai sensi dell’art. 47, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001.

 

 


 

 

 

 

 

 

ART. 12

 

MODIFICHE ALL'ART. 24 DEL CCNL DEL 16 MAGGIO 1995

 

 

1. All'art. 24 del CCNL del 16 maggio 1995 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

"1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all'art. 23 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto (censura);

c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;

f) licenziamento con preavviso;

g) licenziamento senza preavviso."

 

b) al comma 4 il riferimento all'"art.59, comma 4, del d. lgs. n. 29 del 1993" deve intendersi, in entrambi i casi, "all'art. 55, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001";

 

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4/bis. Qualora anche nel corso del procedimento emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo ufficio."

 

d) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 10:

 

"Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche".

 

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"11. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del d. lgs. n. 165 del 2001".

 

 

 


TRATTAMENTO ECONOMICO

 

CAPO I

 

ART.  20

 

STIPENDIO TABELLARE

 

  1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell’inflazione programmata per  ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonchè di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell’anno 2002.

 

  1. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 2 comma 2 del CCNL del 21 febbraio 2001, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, alle scadenze ivi previste.

 

 

  1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella A allegata al CCNL del 16 maggio 2001, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all’estero in base alle vigenti disposizioni.

 

 

  1.  Gli importi annui tabellari risultanti dall’applicazione del commi 1 e 2 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall’allegata Tabella B.

 

 

  1. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, del presente CCNL.

 

 

 

 


 

ART. 21

 

EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

 

  1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’indennità di cui agli artt. 13, comma 4 e 15 comma 7 del presente  CCNL, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.

 

  1. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 20 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di cui all’art. 20, comma 3 del presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2 comma 10 della legge 335 del 1995.

 

 

 


 

 

 

 

NOTA A VERBALE  ARAN

 

 

 

            Con riferimento all’ultimo periodo dell’art. 20, comma 3, si precisa che al personale in servizio all’estero destinatario del presente contratto, cui non spetta l’IIS,  verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell’indennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il  calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che per il suddetto personale il conglobamento dell’indennità integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai  fini dell’indennità di buonuscita.