| VERBALE DI RETTIFICA DELLIPOTESI
DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVA AL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI
PER LANNO 2002 2005 SOTTOSCRITTA IL 28 FEBBRAIO 2003. Il
giorno 14 maggio 2003 alle ore 12.00, presso la sede dellAran, ha avuto luogo la
riunione tra lAgenzia per la Rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN): nella persona dellavv
Guido Fantoni, Presidente dellAran_f.to Fantoni________________; ed
i rappresentanti delle seguenti : Organizzazioni sindacali di categoria
:
e
Confederazioni sindacali : FP/CGIL____________________
CGIL______________________ CISL/FPS_______________________
CISL______________________ UIL/PA______________________
UIL________________________ CISAL INTESA____________________
CISAL_____________________ CONFSAL
UNSA__________________
CONFSAL___________________ RDB/PI
_________________________
RDB/CUB
__________________ FLP____________________________
UGL________________________ La riunione è
indetta per informare le suindicate organizzazioni e confederazioni sindacali del parere
espresso con osservazioni in data 28 marzo u.s., dal Consiglio dei Ministri nel corso del
procedimento di approvazione dellIpotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro
per il comparto dei Ministeri, sottoscritta in data 28 febbraio 2003. Ferme restando tutte
le clausole contrattuali sottoscritte il 28 febbraio 2003, si procede alla rettifica degli
articoli nel senso indicato dal Consiglio dei Ministri. Il relativo testo è allegato al
presente verbale e sostituisce le precedenti norme. La presente Ipotesi
di contratto, così integrata, sarà trasmessa alla Corte dei Conti ai fini della
certificazione dei costi contrattuali ai sensi dellart. 47, comma 4 del d.lgs. n.
165 del 2001.
ART.
12 MODIFICHE
ALL'ART. 24 DEL CCNL DEL 16 MAGGIO 1995 1.
All'art. 24 del CCNL del 16 maggio 1995 sono apportate le seguenti modifiche: a)
il comma 1 è sostituito dal seguente comma: "1.
Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all'art. 23 del
presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione
delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: a)
rimprovero verbale; b)
rimprovero scritto (censura); c)
multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d)
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e)
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo
di sei mesi; f)
licenziamento con preavviso; g)
licenziamento senza preavviso." b)
al comma 4 il riferimento all'"art.59, comma 4, del d. lgs. n. 29 del 1993" deve
intendersi, in entrambi i casi, "all'art. 55, comma 4, del d. lgs. n. 165 del
2001"; c)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: "4/bis.
Qualora anche nel corso del procedimento emerga che la sanzione da applicare non sia di
spettanza del responsabile della struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli
atti all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il
procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo ufficio." d)
dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 10: "Con
riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello
finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno
comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che
consentano la certezza delle situazioni giuridiche". e)
il comma 10 è sostituito dal seguente: "11.
Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del d. lgs. n.
165 del 2001".
TRATTAMENTO
ECONOMICO CAPO
I ART. 20 STIPENDIO TABELLARE
ART. 21 EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
3.
Il conglobamento sullo stipendio tabellare dellindennità integrativa speciale, di
cui allart. 20, comma 3 del presente CCNL, non modifica le modalità di
determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con
riferimento allart. 2 comma 10 della legge 335 del 1995.
NOTA A VERBALE ARAN Con riferimento allultimo periodo dellart. 20, comma 3, si precisa che al personale in servizio allestero destinatario del presente contratto, cui non spetta lIIS, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dellindennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che per il suddetto personale il conglobamento dellindennità integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini dellindennità di buonuscita. |