Sinergia
e non più antagonismo tra le proposte di legge della Cgil e il referendum sullart.
18 St, dopo le due leggi delega sul mercato del lavoro (Contributo
alla discussione del direttivo Cgil del 6/7 maggio 2003)
di P. Alleva e G. Naccari
Sommario:
Il sostanziale svuotamento dell'art. 18 con l'approvazione delle leggi delega. La vittoria del sì
al referendum quale risposta giuridica efficace ed immediatamente
praticabile; 2) Le permanenti ragioni della
primazia delle proposte Cgil in tema di estensione dei diritti; 3) Le ragioni di una doppia e parallela
mobilitazione.
1) Lapprovazione
della legge n. 30 del 2003 di delega al governo in materia di occupazione e mercato del
lavoro obbliga, a nostro avviso, ad una nuova riflessione sul complesso della situazione
di grave pericolo che incombe sullassetto delle principali tutele e garanzie del
lavoro; pericolo che ovviamente sarebbe ancora più accentuato dalla possibile, e dal
Governo promessa, approvazione di una seconda legge delega (il c.d. disegno di legge 848
bis) nel quale lattacco allart. 18 dello Statuto sarebbe anche apertamente
rinnovato.
È probabile, invero, che il Governo
prosegua fino in fondo il suo piano di riforma del mercato e dei rapporti di
lavoro a suo tempo enunziato con il Libro bianco. Ma anche a prescindere dalla entrata in
vigore di una norma che escluda lapplicazione dellart. 18 per il lavoratori
assunti da imprese di nuova costituzione ovvero da imprese già esistenti che attualmente
contino meno di 16 dipendenti, già la sola legge delega n. 30/2003 sarebbe sufficiente a
vanificare in larga parte, la vittoriosa battaglia difensiva condotta dalla Cgil nella
primavera del 2002 a salvaguardia dellart. 18 e dunque indirettamente di tutte le
altre norme di tutela e garanzia.
Infatti con la traduzione in decreti
delegati dei disposti della legge 30 si avrebbe uno svuotamento e un aggiramento di quella
tutela per una grossa parte dei lavoratori che oggi ne godono e di quelli che ne
potrebbero diventare destinatari.
Basta a proposito riflettere sul disposto dellart. 1 della
legge n. 30/2003 con riguardo al superamento/abrogazione della legge 1369/60 e
alla riforma dellart. 2112c.c. in tema apparentemente di trasferimento di azienda,
ma in realtà di liberalizzazione delle c.d. esternalizzazioni.
Se si riflette con un po di
attenzione sui nessi esistenti tra questi due nuclei normativi, si comprende facilmente
che essi convergono sullunico obiettivo di consentire allimprenditore di
utilizzare forza lavoro evitando le responsabilità connesse a tale utilizzo e di
collocarsi in una posizione di concreto strapotere contrattuale nei confronti dei
lavoratori.
Invero, limprenditore anche di
media/grande dimensione potrebbe, da un lato, utilizzare a tempo indeterminato lavoratori
da lui non dipendenti perché dipendenti dalla società di intermediazione ed anche,
parallelamente, lavoratori dipendenti da piccole società operative da lui
stesso create, controllate e partecipate, alle quali abbia preventivamente decentrato
funzioni e strutture aziendali contemporaneamente istaurando con le medesime rapporti di
appalto e di fornitura.
In tal modo, il vero datore di lavoro
sarebbe per così dire sempre fuori tiro per il lavoratore e per il sindacato,
giacché linterlocutore o lantagonista diretto, titolare del rapporto di
lavoro sarebbe comunque un soggetto fittizio o interposto: è ovvio che il lavoratore si
troverebbe di fronte, nella maggior parte dei casi, un datore di lavoro formale che
occuperebbe meno di 16 dipendenti e che dunque potrebbe con la minaccia di licenziamento
ingiustificato ricattarlo in mille modi e maniere. Chi ha un po di pratica dei
comportamenti concreti dei datori di lavoro non può non notare come già oggi, quasi per
un effetto di annunzio, stia dilagando la prassi di suddividere le imprese in almeno due
nuclei: quello strettamente produttivo composto da operai e tecnici di produzione e la
c.d. società di servizio nella quale vengono concentrati gli impiegati
amministrativi e commerciali al fine, e con il risultato, di far scendere ambedue le
imprese al di sotto dei 16 dipendenti.
Ovviamente, se la scissione in due non
fosse sufficiente si può procedere ad ulteriori frazionamenti sempre diretti al medesimo
risultato. Ancor oggi, tuttavia, si tratta per i datori di lavoro di operazioni a
rischio sia perché contrastabili sulla base della legge 1369/1960, in quanto per lo
più le imprese così filiate e successivamente appaltatrici della funzione aziendale
esternalizzata non hanno sufficiente consistenza di beni e strumentazioni aziendali e non
sopportano un effettivo rischio di mercato, sia perché - sotto il profilo dellattuale
art. 2112 c.c.- lautonomia della parte di azienda che viene ceduta alla
società di nuova costituzione non è preesistente alloperazione di scorporo.
Ma con le due riforme della legge 1369/60
e dellart. 2112, contenute nella legge 30/2003 e tra loro combinate questi pericoli
non esisteranno più, e la via allesternalizzazione in frode allart. 18 e
conseguentemente agli altri diritti sarà aperta e liberamente e sicuramente percorribile
da tutti.
Il vero è dunque che lattacco allart.
18 è più che mai in atto e, proprio perché viene perseguito con una tattica di
aggiramento, è forse anche più dannoso in quanto passa per labbattimento di
diverse e ulteriori normative di tutela.
Non si può in proposito non notare come nei fatti si sia
verificata una sorta di paradossale reciproco sostegno tra gruppi e forze politiche di
estrema sinistra e governo di centro destra. Dopo le grandi manifestazioni della primavera
del 2002 in difesa dellart. 18, il Governo aveva registrato la sua sconfitta e
sembrava propenso ad allentare la stretta.
La proposizione del quesito referendario,
sicuramente non consequenziale dal punto di vista logico politico alla vittoria sindacale,
ha dato al centro-destra nuovi argomenti per portare avanti i suoi disegni giustificandoli
nella sostanza come un necessario antidoto allestremismo di chi vorrebbe ingessare
tutti i rapporti di lavoro. A loro volta, peraltro, le proposte governative hanno in sé
quella carica eversiva su cui ci si è sopra soffermati che, a nostro parere, rende
necessario riconsiderare la valenza che adesso assume la proposta referendaria.
Potremmo dire in una parola che liniziativa
governativa costituisce una giustificazione a
posteriori di una proposta referendaria la quale allorigine poteva essere
considerata eccessiva e da alcuni addirittura provocatoria, ma che ora può diventare in
concreto lunico mezzo a disposizione per respingere in modo tempestivo ed efficace lattacco
governativo.
Quel che si vuol dire è che un contrasto
giuridico/politico alla legge 30 imperniato su referendum abrogativi della medesima legge,
preannunciati dalla Cgil, difficilmente potrebbe essere efficace sia per ragioni di tempo
sia per ragioni squisitamente tecniche.
Ricordiamo infatti che un referendum
contro una legge delega non è mai stato esperito e dunque sulla sua ammissibilità
restano molte incertezze, ancorché, a nostro parere, lammissibilità sussista dal
momento che la legge delega, anche se non incide direttamente sugli istituti
(trasferimento dazienda, somministrazione di mano dopera, ecc.) una
innovazione nel mondo giuridico pur sempre la porta, ed essa è costituita proprio dal
conferimento al Governo di un potere normativo nella materie oggetto della delega.
In sintesi: anche se il referendum sulla
legge delega fosse giuridicamente ammissibile, resterebbe il fatto che esso non si
potrebbe tecnicamente svolgere prima del maggio/giugno 2004 quando già sarebbero stati
emanati i decreti legislativi e ciò aprirebbe un nuovo complicatissimo problema giuridico
circa il se e il come del trasferimento del quesito sui singoli decreti. Si tratta dunque
di un percorso molto impervio.
Nel frattempo, ove la Cgil non avesse
messo in campo tutto il suo peso, la probabile sconfitta del referendum sullart. 18
si trasformerebbe in vittoria politica e di immagine proprio del progetto governativo di
flessibilizzazione del mercato del lavoro.
Viceversa il successo del referendum sullart.
18 renderebbe la legge 30 poco più che carta straccia, nel senso che sarebbe frustrato
alla base lo scopo pratico che con essa si propongono il Governo e le controparti
datoriali.
Infatti una volta che il referendum
avesse avuto successo, a che scopo, procedere a costose e burocraticamente pesanti
esternalizzazioni se poi esse non indeboliscono per nulla il potere contrattuale dei
lavoratori che le subiscono?
A che scopo valersi di personale
formalmente dipendente da un intermediario, ma che ha tutte le possibilità di reagire
contro ogni forma di sfruttamento sia da parte dellintermediante che dellintermediario?
A che scopo ancora utilizzare nuove forme
di contratti precari, quali quello a chiamata, che precario più non sarebbero ed
avrebbero invece in sé una forte carica di potenziale vertenzialità?
Riassumendo potremmo dire che, dal punto di vista politico/giuridico, gli esiti ed i
risultati che si vorrebbero raggiungere con un referendum contro la legge 30/2003 sono
già tutti impliciti nelleventuale successo del referendum che è già in campo,
quello sullestensione dellart. 18, il quale, per una serie di coincidenze
diventa paradossalmente una felix culpa o una forma di eterogenesi dei fini.
Va da sé che un eventuale successo del
referendum sullart. 18 renderebbe in seguito impraticabile o altamente insicuro
anche il progetto di manomissione contenuto nel disegno di legge 848 bis, il quale è
tutto imperniato sullesistenza di un limite occupazionale di applicabilità della
tutela reale del posto di lavoro, limite a quel punto già rimosso per volontà dellelettorato.
Invero, quel disegno di legge
governativo, nel prevedere che non siano
soggette alla tutela reale dellart. 18 le imprese di nuova costituzione, o che
oltrepassino con nuove assunzioni la soglia di 15 dipendenti, reintrodurrebbe, a fil di
logica e in primo luogo, proprio tale soglia, così contraddicendo la volontà del corpo
elettorale manifestatasi con il successo del referendum. Secondo una parte autorevole
della dottrina (Barile), in caso di conclamata ed evidente divergenza tra il risultato del
voto e una eventuale normativa parlamentare, il Presidente della Repubblica potrebbe
giungere fino allo scioglimento delle Camere per evidente divergenza dalla volontà popolare.
Non può sfuggire in proposito che lart.37
della legge regolativa del referendum prevede la possibilità che la pubblicazione dei
risultati del referendum sia postergata per 60 giorni con decreto del Presidente della
Repubblica onde dar tempo al Parlamento di adeguare lordinamento con nuove leggi
sulla materia oggetto del referendum, ma è opinione unanime che tali leggi debbano
comunque rispettare la volontà espressa dal corpo elettorale.
E agevole allora concludere che al
Parlamento resterebbe inibita la possibilità di legiferare in senso restauratorio
delle norme abrogate tramite referendum per un tempo congruo che alcune opinioni
(Caianiello, Mangia) hanno ritenuto possa coincidere, per analogia, con il quinquennio di
divieto di riproposizione di un quesito referendario bocciato dal corpo elettorale.
Pur converso, però, ben potrebbe il
Parlamento utilizzare quello spazio temporale di cui allart. 37 per recepire il
risultato referendario in nuovi disposti legislativi come di quelli proposti dalla Cgil
che in conformità con il principio di fondo affermato dal risultato referendario lo
inseriscano in un quadro complessivo che, da una parte, lo completi e, dallaltra,
elimini gli inconvenienti discendenti dalla eccessiva semplificazione del problema sempre
insita in una prova referendaria.
2) Quanto sopra evidenziato non
significa assolutamente che la Cgil debba puramente e semplicemente appiattirsi sulle
posizioni dei referendari, né nutrire il timore che questa possa essere la comune vulgata
di una sua presa di posizione in favore del si, perché, al contrario, i
quattro progetti di legge di iniziativa popolare promossi dalla Cgil costituiscono lunica
risposta non solo difensiva ma propositiva, alternativa ed organica ai piani del governo
di centro destra.
Quei progetti inglobano lestensione
anche ai dipendenti delle piccole imprese dellart. 18, ma allinterno di un
quadro normativo il quale, oltre a costituire laltro modello di regolazione del
mercato del lavoro, fondata sulla titolarità dei diritti anziché sulla loro abolizione,
dà anche una risposta positiva ai non pochi problemi che il solo quesito referendario
lascia aperti o addirittura crea ed aggrava, quale danno collaterale della sua
pur giusta battaglia difensiva.
Ci riferiamo, ad es., al fatto che leventuale
successo della proposta referendaria non eliminerebbe certamente il ricorso (al fine di
eludere linsieme delle tutele lavoristiche) ai contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, ma anzi fatalmente la incentiverebbe proprio con riguardo alla
piccole imprese.
Lo stesso dicasi per il ricorso ai
contratti a termine o addirittura ai
contratti di associazioni in partecipazione.
Una volta, in altri termini, che il
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fosse davvero assistito sempre e
dovunque da stabilità reale, esso potrebbe essere giudicato impraticabiledai
piccoli operatori economici, ai quali il loro consulenti e lo stesso senso comune
indicherebbero le soluzioni alternativealle loro necessità di forza lavoro:
collaborazioni coordinate, contratti a termine, associazione in partecipazione ecc.
La proposta della Cgil previene questo
pericolo perché uno dei disegni di legge avanzati in parallelo con quello riguardante lestensione
del art. 18 contempla appunto lestensione in orizzontale delle tutele,
ricomprendendo le collaborazioni in una fattispecie allargata di contratto di lavoro
munito delle tutele del codice civile e della restante legislazione del lavoro; rivede in
senso fortemente garantistico e antielusivo la disciplina del contratto a termine e vieta
luso improprio e deformato del contratto di associazione in partecipazione.
Per altro verso, nei disegni della Cgil
la materia dellestensione ai dipendenti delle piccole imprese dellart. 18 è
trattata facendosi carico di tutte le difficoltà applicative e degli attriti sociali che
da quella pur giusta estensione possono derivare. Ci si riferisce ad es. alla esigenza di
rendere compatibile la generalizzazione della stabilità del posto di lavoro con linnegabile
maggiore esposizione della piccola impresa alle oscillazioni del mercato: esigenza che il
progetto Cgil soddisfa prevedendo che prioritario sia lobbligo del datore di lavoro
di far ricorso preventivo, rispetto al licenziamento, al sistema degli ammortizzatori
sociali che un altro ancora dei disegni di legge della Cgil estende alle piccole imprese e
allintero mondo produttivo.
In terzo luogo, la proposta della Cgil
specificamente dedicata allestensione dellart. 18 si fa carico fino in fondo
dellefficacia concreta della tutela di stabilità reale che viene generalizzata.
Efficacia concreta che si misura e realizza alla luce dellesperienza, prevedendo
quali siano e possano essere le reazioni di ambedue le parti in conflitto, datori di
lavoro e lavoratori, di fronte allapplicazione dellart.18 alle piccole
imprese.
Sarebbe atteggiamento miope ed astratto
voler ignorare che nella piccola dimensione produttiva il licenziamento ingiustificato ed
il travaglio del processo del suo annullamento inducono nelle parti un trauma e un rancore
profondo tanto che, non di rado, è lo stesso lavoratore ad essere ricalcitrante rispetto
alla effettiva reintegra nel rapporto di lavoro. Per altro verso, la sola reintegra
giuridica, ossia la continuità sulla carta del rapporto con decorrenza della retribuzione
è essa stessa, soprattutto nelle piccole dimensioni dimpresa, tuttaltro che
scevra di problemi pratici: si tratta di ottenere in via esecutiva/giudiziaria ogni
singola mensilità di retribuzione, ove il datore non adempia spontaneamente al pagamento.
Si tratta in breve di una situazione
fortemente deprimente per il lavoratore che vive in una sorta di limbo, minacciato anche
dal possibile esito negativo della vertenza in grado di Appello o di Cassazione. Cè
il rischio dunque che nella piccola dimensione produttiva, alla quale sarebbe estesa la
disciplina dellart. 18, quella facoltà alternativa consentita al lavoratore dalla
legge 108/90 di scegliere indennizzo aggiuntivo di 15 mensilità al posto della reintegra
non sia, come nelle imprese di maggiori dimensioni, una vera libera facoltà alternativa,
ma una sorta di scelta di ripiego quasi obbligata.
Il che significa, visto dallaltra
parte, che anche il valore prevenzionistico di licenziamenti arbitrari connesso allestensione
dellart. 18 potrebbe in realtà risultare meno intenso di quanto si spera. Questi
limiti di concreta efficacia del quesito referendario discendono come è chiaro dalla sua
secchezza, o se si vuole dalla sua impossibilità di distinguere situazioni e di integrare
il disposto normativo in un sistema armonico.
Il limite, sul lato dei licenziamenti per motivo produttivo, è
quello di non poter considerare la maggiore volatilità economica della piccola impresa,
mentre sul versante dei licenziamenti disciplinari è quello di creare un forte allarme
negli strati moderati dellopinione pubblica (il rapporto di lavoro più cogente del
rapporto matrimoniale, ecc.) senza assicurare in tutti i casi una tutela adeguata nella
vita concreta, oltre che nella norma giuridica.
La proposta della Cgil, però, pone
rimedio ai difetti del referendum non solo, come già detto sul versante dei licenziamenti
per ragioni economico- produttive, ma anche sul versante dei licenziamenti disciplinari
perché introduce la previsione che dopo la reintegra giuridica il datore possa, rinunziando ad appellare la sentenza, chiedere al
giudice di risolvere il rapporto ricostituito, pagando al lavoratore tutta lutilità futura che per lui avrebbe
il rapporto medesimo. Introduce così, a ben vedere e al di là di giudizi superficiali,
un nuovo ed efficace elemento di contrappeso nellequilibrio tra le parti
ricostituendo in parallelo leffetto prevenzionistico della estensione dellart.
18.
Potremmo dire, in breve, che quella
previsione costituisce per il lavoratore unottima ragione per tener duro
nella scomoda posizione che temporalmente segue la sentenza di reintegra giuridica: non
avrà infatti interesse ad abbandonare il rapporto con la richiesta delle 15 mensilità
perché ben maggiore ed adeguato è il risarcimento che il datore di lavoro dovrà
corrispondergli se vorrà liberarsi definitivamente del rapporto. Il che, come si
comprende, visto dallaltra parte, produce un effetto prevenzionistico estremamente
intenso rispetto alla emanazione di licenziamenti azzardati ed un forte incentivo al
datore di lavoro, ove comunque abbia proceduto al licenziamento, poi annullato, a
riammettere effettivamente in servizio il lavoratore.
Questo ovviamente si dice avendo di mira
i casi più delicati, quelli che soprattutto devono stare a cuore al sindacato, che sono i
casi dei lavoratori a rischio di esclusione sociale (lavoratori di una certa età, poco
professionalizzati, donne, residenti in zone sottosviluppate).
È proprio questo un altro profilo
fortemente innovativo della proposta Cgil che contiene una perequazione tra gli stessi
lavoratori, automaticamente selezionando la tutela concreta secondo il bisogno.
In sintesi, non si tratta affatto di
reintrodurre dalla finestra la monetizzazione del licenziamento cacciato dalla porta, ma
di dare al lavoratore debole e ingiustamente licenziato una valida prospettiva di
resistenza dopo la sentenza di reintegra giuridica e al piccolo datore di lavoro ottime
ragioni per non emanare o per revocare licenziamenti ingiusti.
3) Discende dalla analisi
sviluppata nei punti precedenti che il referendum di estensione nellart. 18 è lunica
arma di risposta politica efficace nellimmediato disponibile di fronte al rinnovato
attacco governativo. Proprio questo attacco in effetti ha alterato il rapporto
costi/benefici che in precedenza induceva molti a dare un giudizio negativo sulliniziativa
referendaria.
Daltra parte, nessuna remora deve
esistere rispetto ai progetti della Cgil perché il sì al referendum non segnerebbe
affatto una rinunzia o un ripiego. Questi progetti infatti includono lestensione
dellart. 18 a tutti i lavoratori disegnando intorno ad essa un sistema armonico di
promozione di diritti civili e sociali che, allindomani di un esito positivo della
prova referendaria, dovrebbero comunque e con maggior forza essere portati avanti,
eventualmente avvalendosi della possibilità prevista dallart.37 della legge
regolatrice dei referendum (legge 25 maggio 1970 n.352).
Tra la valenza difensiva e quella
costruttiva dellestensione dellart. 18 non esiste nessuna contraddizione.
Dunque la proposta Cgil dovrà essere accompagnata da una campagna di raccolta delle firme
sullarticolato chiarendo fino in fondo questo rapporto di ricomprensione e non di
alternatività rispetto al referendum.
Nel contempo la Cgil dovrebbe anche
mobilitare tutte le sue forze per contribuire al superamento del quorum del referendum e
ad una decisiva vittoria del sì, esponendo in tal modo il Governo ad una aperta e
plateale smentita dei suoi progetti poi difficilmente recuperabile.
Per altro vero, sempre a nostro avviso,
occorrerebbe far presente alle forze politiche di sinistra che, ove facessero mancare il
sostegno a progetti ampiamente condivisi dal
mondo del lavoro, perderebbero loccasione di ricompattarsi superando divisioni che
ne minano la credibilità. |