| un'interessante puntualizzazione giuridica sull'uso
dello spazio aereo e delle basi in Italia per la guerra contro LAW AND RESISTENCE La posizione internazionale dellItalia sul conflitto
USA-Iraq decisa dallEsecutivo e dalla maggioranza dei deputati, viola la Carta
Costituzionale, le vigenti leggi ordinarie e le leggi internazionali, sia consuetudinarie
che pattizie. Il Presidente del Consiglio ha affermato che lItalia è
uno Stato non belligerante. Questo
termine, che non ha cittadinanza giuridica nel Diritto internazionale, fu usato
strumentalmente nel 1939 da Mussolini per mascherare e ritardare la sua scelta di partecipare alla guerra a fianco della Germania
nazista. Il diritto bellico contempla per gli Stati solo due alternative: o essere belligeranti o essere neutrali. Il diritto internazionale consuetudinario dopo gli accordi dellAIA
del 1907 e quindi già prima della nascita
dellONU, della Costituzione Repubblicana e della Nato, vietava agli Stati neutrali (pena
lessere definiti belligeranti) la partecipazione o lassistenza militare indiretta alla guerra attraverso la concessione ai
belligeranti del proprio territorio come base funzionale ad operazioni belliche. Il diritto interno fascista emanò col R.D. 8.7.1938 n. 1415 la
legge di neutralità, a tuttoggi vigente che afferma, fra laltro,
allart, 2 che il territorio dello stato non può essere utilizzato come base
per operazioni ostili, e allart. 3 che Non può essere consentito il
passaggio per via terrestre, attraverso il territorio dello stato, di truppe degli stati
belligeranti e di convogli per il trasporto di munizioni o approvvigionamento. Lart. 13 dispone la neutralità marittima; lart. 20
impone la partenza delle navi di un belligerante entro 24 ore dallinizio delle
ostilità, e lart. 23 il divieto di rifornimento delle navi da guerra. Lart. 29 proibisce il sorvolo del territorio dello Stato
da parte di aerei di belligeranti. Lo stato di neutralità deve essere oggi deliberato dalle Camere
e decretato dal Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri (art. 35
L.C.). Il non aver dichiarato lo stato di neutralità e laver
concesso il transito di materiale bellico, le basi NATO e lo spazio aereo ci parifica a
tutti gli effetti ai belligeranti, con violazione
del diritto internazionale consuetudinario recepito automaticamente dallart. 10
della Costituzione. La Risoluzione n. 3314/74 dellAssemblea generale dellONU,
ha considerato come aggressore indiretto e quindi belligerante il paese che concede
le basi del proprio territorio, a nazioni in
guerra. Le norme
internazionali consuetudinarie vincolanti per lItalia sono: ·
la
Convenzione dellAia del 1907 sulla neutralità, ·
la
conferenza di Bandoung del 1955 ·
le
risoluzioni ONU 2131 (XX) del 1965 sulla neutralità, n. 2625 del 1970, n. 3281 del 1974
art, 32; n. 36/103 del 1981, n. 42/22 del 18.11.1997, aventi ad oggetto i principi del non
ricorso alla minaccia o alluso della forza nelle relazioni internazionali e della
non ingerenza negli affari interni di un altro Stato. Lart. 1 della Legge 9 luglio 1990 n. 185 stabilisce
che limportazione, lesportazione
ed il transito di materiale bellico vengano regolate dallo Stato secondo i
principi della costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali. Il comma 5 dellart. 1 afferma che: Lesportazione
ed il transito di materiali armamenti sono vietati: a) verso i paesi in stato di conflitto
armato in contrasto con i principi dellart. 51 della Carta delle Nazioni Unite; b)
verso i paesi la cui politica contrasti con i principi sanciti dallart. 11 della
Costituzione. Una conferma giurisprudenziale recente ed autorevole della facoltà di sorvolo da parte di aerei alleati solo per scopi difensivi è costituito dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione Sez. Unite Civili 14 agosto 3 agosto 2000 n. 530/2000. La Corte ha affermato che tale sorvolo è legittimo solo se finalizzato a tutelare la sovranità degli Stati appartenenti alla NATO da aggressioni esterne. Sono illegittime, quindi, le affermazioni del Ministro della
Difesa Martino e del Governo sullesistenza di obblighi internazionali per lItalia
di subire sorvoli e transiti di materiale bellico e truppe, in caso di guerra offensiva,
da parte di membri della NATO. Sia il trattato Nord Atlantico entrato in vigore il 24 Agosto
1949, sia la legge di ratifica dello statuto delle Forze Armate appartenenti alla Nato
(art. 15 L. 30 Novembre 1955 n. 1335) sono esclusivamente strumenti di difesa comune.
Essi affermano, quale unico compito dellalleanza, lastenersi
nei rapporti internazionali prestati dal ricorrere alla minaccia o alluso della
forza assolutamente incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite. Lart. 5 impone allItalia di intraprendere azioni di
belligeranza solo nellassistenza delle altre parti della Nato da attacchi armati e
solo nellesercizio del diritto di difesa legittima, individuale e collettivo,
riconosciuto dallart. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite. Lart. 6 definisce come attacco armato solo quello contro
il territorio di uno degli stati membri da
parte di un altro stato. Lart. 7 ribadisce la responsabilità primaria del
Consiglio di sicurezza dellONU per il mantenimento della pace e della sicurezza
nazionale. In forza di tale trattato lItalia non può avvallare
neppure indirettamente lintervento bellico degli USA nei confronti dellIraq.
Lo impedisce il fatto di essere membro non solo dellONU ma anche dellU.E. e
della U.E.O., organo politico militare della prima. Il trattato sullUnione Europea nel Titolo V art. 11
stabilisce che la Politica Estera e di sicurezza (PESC) ha come obiettivi il
rafforzamento dellindipendenza e dellintegrità dellUnione conformemente
ai principi della Carta delle Nazioni Unite. E ancora, il mantenimento della pace ed il rafforzamento
della Sicurezza nazionale devono essere conformi ai principi della Carta delle Nazioni
Unite alle Carte di Helsinki, di Parigi, ed ora di Amsterdam. Lart. 10 della dichiarazione n. 3 allegata allatto
finale di Amsterdam, ratificata dallItalia con Legge 16.6.1998 n. 209, afferma chelU.E.O.
partecipa attivamente alla prevenzione dei conflitti ed alla gestione delle crisi come
previsto dalla dichiarazione di Petersberg. La dichiarazione dellU.E. sul ruolo dellU.E.O.
afferma allart, 17 che le decisioni su una politica progressiva di difesa
comune sono di competenza del Consiglio Europeo. Questultimo le raccomanda ai
singoli governi, che agiscono in base alle rispettive norme costituzionali. Di recente il Consiglio Europeo non ha aderito alla guerra
preventiva degli USA richiamando il ruolo primario del Consiglio di sicurezza dellONU.
A tale decisione lItalia doveva adeguarsi, non concedendo
né le basi né il sorvolo e adottando lo stato di neutralità. La Francia, che non ha basi militari NATO, ha violato
anchessa il diritto internazionale, concedendo il sorvolo agli anglo-americani. Parzialmente diverso è il caso della Germania che ha degli
accordi particolari post bellici con gli U.S.A.. LItalia non poteva comunque in base alla sua Costituzione
(art. 10-11), agli accordi NATO, al trattato di Amsterdam, allo Statuto dellONU,
agire unilateralmente. Così facendo ha ulteriormente incrinato la propria credibilità ed
affidabilità sia come membro dellEuropa sia come membro delle Nazioni Unite. Di fronte a queste palesi violazioni da parte del governo e
della maggioranza parlamentare della Costituzione, delle leggi, del diritto
internazionale, della Convenzione Europea, le azioni pacifiste di resistenza attiva e
passiva a tutela della Costituzione Repubblicana, dellOnu e dellU.E. sono un
legittimo esercizio del diritto di resistenza stabilito dagli art. 1 e 54 della
Costituzione. Le molteplici manifestazioni dei pacifisti sono espressioni
della sovranità popolare. Lart. 1 Cost. afferma che LA SOVRANITA APPARTIENE
AL POPOLO CHE NE RESTA UNICO TITOLARE. Gli eletti dal popolo possono agire, anche diversamente o in
contrasto con quanto promesso o voluto dagli elettori, sempre e comunque nei limiti
della legalità costituzionale. Se le loro scelte purché legittime si rivelassero sbagliate saranno sanzionati, moralmente ed
elettoralmente dal popolo. Quando invece gli organi preposti a difesa dei valori consacrati
dalla Costituzione, scientemente violino la legalità o siano manifestamente incapaci di applicare la Costituzione, è compito della
collettività ristabilire la legalità costituzionale. (Art. 1 e 54 Cost.) Al popolo, in questo caso, spetta, come affermò il costituente
C. Mortati, il diritto-dovere di resistenza contro gli organi dello Stato. Le critiche, mosse al popolo della pace da politici e anchormen
sedicenti pacifisti (in realtà fiancheggiatori della guerra), di essere un movimento di
protesta privo di soluzioni concrete alla crisi Irachena e alleato indiretto di Saddam
Hussein sono false e faziose. Chiedere il rispetto della Carta dellONU, del diritto
alla sovranità territoriale degli Stati, del non uso della forza nella risoluzione delle
controversie internazionali, è un obiettivo concretissimo. Le proteste vogliono tutelare il bene primario dei popoli e
cioè la vita dei civili e dei militari. Ciò è possibile solo impedendo la sostituzione delle
consuetudini internazionali vigenti ispirate alla solidarietà e alla pacifica convivenza
tra le Nazioni con altra consuetudine fondata sulla legge del più forte. RICORDIAMOCI CHE FU UN AMERICANO, IL PRESIDENTE ROOSWELT E SUA
MOGLIE ELEONORA, PALADINA DEI DIRITTI UMANI CHE FECERO NASCERE LE NAZIONI UNITE CONTRO LA
TEORIA DELLA GUERRA PREVENTIVA O MEGLIO DI DOMINIO VOLUTA DA QUELLE FORZE POLITICHE U.S.A.
LEGATE AL MITO OTTOCENTESCO DELLA SICUREZZA NAZIONALE. Se questultima teoria dovesse prevalere, essa
legittimerebbe in futuro qualsiasi paese ad intervenire contro un altro Stato in nome di
una non definibile né oggettivamente né temporalmente sicurezza nazionale. Il popolo della pace è quindi lunico soggetto che difende
con pratiche concrete lart. 11 della Costituzione,
norma che, non dimentichiamo, parla
di ripudio della guerra. Nei lavori preparatori (seduta
del 24/03/1947) fu scelto tale testo, perché la parola rifiuto della guerra era inidonea
ad esprimere la volontà popolare, perché permeata solo da giusti sentimenti morali, ma
non giuridici. Laltro termine proposto rinuncia alla guerra
fu considerato aberrante perché la guerra non è né un bene né un diritto e
non si può quindi ad essi rinunciare. Si scelse così il termine "ripudio della guerra"
perché con esso, sia giuridicamente che moralmente, ci si appellava alla sovranità
popolare, perché la comprendesse e la applicasse in concreto (seduta del 24/03/1947). Si insista pertanto
durante il conflitto a chiedere la cessazione delle ostilità, esercitando così il
diritto e dovere di resistenza e di fedeltà alla Costituzione stabilito dagli artt. 1 e 54 Cost. Se tale cessazione, come è presumibile, non avverrà, i
pacifisti dovranno assumersi un compito gravoso in tutto il mondo, quello di evitare lo
smantellamento dellO.N.U., della U.E., e dei valori costituzionali già fin dora
propugnato da molti Paesi pronti a saltare, come sempre sul carro dei vincitori. Padova, 25 marzo 2003
Avv.
Antonio Lovatini
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