Crudele ironia dei
numeri: sulla strada non facile dei diritti dei lavoratori è spuntato un altro articolo
18. Quello contenuto nello schema di decreto legislativo numero 171, con il quale il
governo punta a recepire le ultime direttive comunitarie 1993/104 Ce e 2000/34/Ce in
materia di orario di lavoro. Cè scritto, in questo articolo, che le clausole
dei contratti collettivi in materia di orario di lavoro vigenti mantengono la
loro efficacia soltanto fino alla data di scadenza dei contratti. Stesso
discorso per le norme di legge. E poi? Poi tutto, nellintricata trama che riguarda
lorario, dovrebbe essere ricontrattato, ma con un impianto legislativo che
renderebbe molto più forti le controparti e che sembra pensato per rispondere soltanto
alle esigenze delle imprese. Vanno infatti in queste direzione tutte le norme contenute
nel decreto in materia di computo dellorario, definizione dellorario
normale, riposi, straordinario, prestazioni notturne, ferie, malattie.
Per capire meglio come è andata bisogna fare un passo indietro. Cgil, Cisl, Uil e
Confindustria pronunciarono nel 97 un avviso comune sulla prima delle due direttive.
Sulla seconda, pur essendo la trattativa fallita a dicembre del 2002, le parti hanno
raggiunto importanti accordi. Di entrambi questi risultati, il decreto non tiene ora
conto. Inoltre, molte norme introdotte dal decreto confliggono proprio con le direttive
europee di riferimento.
La prima contestazione allo schema di decreto è nel costante non rispetto della
cosiddetta clausola di non regressione, in base alla quale, si legge nella direttiva
1993/104, lattuazione della medesima non costituisce una giustificazione per
il regresso del livello generale di protezione dei lavoratori. Cosa che invece, come
vedremo, avviene puntualmente. In tutti gli articoli, è saltato il riferimento, presente
nellavviso comune del 97, alla normativa contrattuale in essere e alla
libertà negoziale. Questi riferimenti rimangono solo nei casi in cui la negoziazione
svolge un ruolo in peius rispetto alle disposizioni contenute nel decreto.
Il campo di applicazione
È il primo punto contestato dai sindacati. Innanzitutto, lestensione al
pubblico impiego di quanto previsto dal decreto. Quindi: tetto massimo di 40 ore
settimanali e stesse regole del privato per straordinari e riposo settimanale. Si tratta
di un atto autoritativo, visto che lAran non ha mai partecipato alle trattative tra
le parti sul recepimento delle due direttive comunitarie.
Unaltra estensione del campo di applicazione riguarda gli
apprendisti maggiorenni, che in tal modo potranno essere adibiti a lavoro straordinario e
notturno. Questultima possibilità, tuttavia, è tassativamente esclusa dalla legge
25/1955. Ancora una volta a essere toccato è il principio di non regressione.
Inoltre, deve essere preservata la finalità formativa di questo contratto.
Lorario di lavoro
Nellavviso comune del 97 si stabiliva che per la definizione dellorario
massimo di lavoro settimanale i criteri dovessero essere quelli stabiliti dai contratti e
dal regio decreto 1955/1923 che, appunto, a essi rimandava. In realtà questa libertà
negoziale non viene preservata, con risultati particolarmente antipatici:
secondo, infatti, larticolo 6 dello schema di decreto, le ferie e le assenze per
malattie non dovrebbero essere considerate ai fini del computo. Si tratta di un
arretramento fortissimo rispetto ad almeno trentanni di contrattazione.
Un altro vulnus viene inflitto con larticolo 4, che ancora una
volta contraddice lavviso comune del 97. Questultimo, infatti, prevedeva
che in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, tutti i datori di lavoro
dovessero darne comunicazione in 24 ore. Se il decreto andrà in porto, le aziende sotto i
dieci dipendenti non dovranno più farlo e le altre avranno lobbligo di
comunicazione soltanto ogni 4 mesi.
Quanto agli straordinari, larticolo 5, comma 3, stabilisce che,
in mancanza di disciplina contrattuale, lo straordinario è ammesso per un periodo che non
superi le 250 ore annuali. I sindacati chiedono di ripristinare il limite di 80 ore per
trimestre, già stabilito nellavviso comune del 97 , nelle ultime trattative
tra le parti e anche nella legge 409/98.
(17 febbraio 2003) |