Azzerati 50 anni di contrattazione

Crudele ironia dei numeri: sulla strada non facile dei diritti dei lavoratori è spuntato un altro articolo 18. Quello contenuto nello schema di decreto legislativo numero 171, con il quale il governo punta a recepire le ultime direttive comunitarie 1993/104 Ce e 2000/34/Ce in materia di orario di lavoro. C’è scritto, in questo articolo, che le “clausole dei contratti collettivi in materia di orario di lavoro”  vigenti mantengono la loro efficacia soltanto “fino alla data di scadenza dei contratti”. Stesso discorso per le norme di legge. E poi? Poi tutto, nell’intricata trama che riguarda l’orario, dovrebbe essere ricontrattato, ma con un impianto legislativo che renderebbe molto più forti le controparti e che sembra pensato per rispondere soltanto alle esigenze delle imprese. Vanno infatti in queste direzione tutte le norme contenute nel decreto in materia di computo dell’orario, definizione dell’orario “normale”, riposi, straordinario, prestazioni notturne, ferie, malattie.

Per capire meglio come è andata bisogna fare un passo indietro. Cgil, Cisl, Uil e Confindustria pronunciarono nel ’97 un avviso comune sulla prima delle due direttive. Sulla seconda, pur essendo la trattativa fallita a dicembre del 2002, le parti hanno raggiunto importanti accordi. Di entrambi questi risultati, il decreto non tiene ora conto. Inoltre, molte norme introdotte dal decreto confliggono proprio con le direttive europee di riferimento.

La prima contestazione allo schema di decreto è nel costante non rispetto della cosiddetta clausola di non regressione, in base alla quale, si legge nella direttiva 1993/104, l’attuazione della medesima “non costituisce una giustificazione per il regresso del livello generale di protezione dei lavoratori”. Cosa che invece, come vedremo, avviene puntualmente. In tutti gli articoli, è saltato il riferimento, presente nell’avviso comune del ’97, alla normativa contrattuale in essere e alla libertà negoziale. Questi riferimenti rimangono solo nei casi in cui la negoziazione svolge un ruolo in peius rispetto alle disposizioni contenute nel decreto.


Il campo di applicazione
È il primo punto contestato dai sindacati. Innanzitutto, l’estensione al pubblico impiego di quanto previsto dal decreto. Quindi: tetto massimo di 40 ore settimanali e stesse regole del privato per straordinari e riposo settimanale. Si tratta di un atto autoritativo, visto che l’Aran non ha mai partecipato alle trattative tra le parti sul recepimento delle due direttive comunitarie.

Un’altra estensione del campo di applicazione riguarda gli apprendisti maggiorenni, che in tal modo potranno essere adibiti a lavoro straordinario e notturno. Quest’ultima possibilità, tuttavia, è tassativamente esclusa dalla legge 25/1955. Ancora una volta a essere toccato è il principio di “non regressione”. “Inoltre, deve essere preservata la finalità formativa di questo contratto.


L’orario di lavoro

Nell’avviso comune del ’97 si stabiliva che per la definizione dell’orario massimo di lavoro settimanale i criteri dovessero essere quelli stabiliti dai contratti e dal regio decreto 1955/1923 che, appunto, a essi rimandava. In realtà questa libertà negoziale non viene preservata, con risultati particolarmente “antipatici”: secondo, infatti, l’articolo 6 dello schema di decreto, le ferie e le assenze per malattie non dovrebbero essere considerate ai fini del computo. Si tratta di un arretramento fortissimo rispetto ad almeno trent’anni di contrattazione.

Un altro vulnus viene inflitto con l’articolo 4, che ancora una volta contraddice l’avviso comune del ’97. Quest’ultimo, infatti, prevedeva che in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, tutti i datori di lavoro dovessero darne comunicazione in 24 ore. Se il decreto andrà in porto, le aziende sotto i dieci dipendenti non dovranno più farlo e le altre avranno l’obbligo di comunicazione soltanto ogni 4 mesi.

Quanto agli straordinari, l’articolo 5, comma 3, stabilisce che, in mancanza di disciplina contrattuale, lo straordinario è ammesso per un periodo che non superi le 250 ore annuali. I sindacati chiedono di ripristinare il limite di 80 ore per trimestre, già stabilito nell’avviso comune del ’97 , nelle ultime trattative tra le parti e anche nella legge 409/98.

(17 febbraio 2003)