| Con la presente proposta di legge intendiamo introdurre finalmente un
principio e un metodo democratico per quanto riguarda gli atti di approvazione di
contratti e di accordi sindacali e, conseguentemente, per quanto riguarda il loro acquisto
di efficacia nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori destinatari degli effetti di
detti accordi e contratti. La soluzione di questo problema, in sé tutt'altro che
nuovo, ci pare oggi particolarmente urgente. Proprio per questo avanziamo la presente
proposta che non interviene sui criteri generali della rappresentanza sindacale ma solo
sul modo con cui contratti e accordi possano ricevere l'effettivo gradimento della
maggioranza delle persone cui si riferiscono, condizionando a questo la loro effettiva
efficacia.
Come è noto questo problema si è presentato in maniera acuta in tempi recenti, anche
a causa di una crisi apertasi nel processo e nella pratica dell'unità sindacale. Questo
ha comportato il fatto che importanti accordi e contratti, a livello aziendale,
categoriale, o nazionale e generale, siano stati sottoscritti solo da alcune
organizzazioni sindacali e non da altre, anche quando il semplice numero degli iscritti
alla Oo. Ss. firmatarie di detti accordi risultava inferiore di quello delle
organizzazioni non firmatarie. Senza, per i motivi già detti, entrare qui nella
discussione sul rapporto tra le Oo. Ss, i propri iscritti e l'intera platea delle
lavoratrici e dei lavoratori destinatari degli effetti dei contratti e degli accordi che
vengono firmati, è evidente che l'attuale situazione crea quantomeno una situazione di
incertezza per tutte le parti sociali quanto all'efficacia degli accordi sottoscritti.
Vi è inoltre un'esigenza ancor più generale cui la nostra proposta di legge cerca di
risolvere: quella di far entrare pienamente la democrazia nei luoghi di lavoro e di
garantire l'esercizio dei diritti democratici collettivi e individuali delle lavoratrici e
dei lavoratori. Non è sufficiente l'affermazione, la tutela e l'esercizio della libera
iscrizione alle Oo. Ss e la loro agibilità nei luoghi di lavoro, ma è necessario che
tutte le lavoratrici e i lavoratori, anche quelli, ovviamente, che altrettanto liberamente
decidono di non iscriversi ai sindacati, abbiano la possibilità, in base a regole certe e
trasparenti, di esprimere il loro parere e di determinare la decisione in merito a così
rilevanti questioni che concernono direttamente la loro prestazione lavorativa e le loro
condizioni di vita.
Nel primo comma della presente proposta si stabilisce che tutti i contratti collettivi
di lavoro e gli accordi tra le parti sociali che riguardano lavoratrici e lavoratori
dipendenti o parasubordinati devono essere sottoposti ad un atto di approvazione da parte
degli stessi.
Nel secondo comma si prevede che la determinazione delle modalità e dei tempi
dell'organizzazione e della consultazione di tipo referendario da eseguire tramite voto
segreto individualmente espresso, sia affidato ad un decreto legislativo da emanare entro
60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sulla base di una consultazione
delle organizzazioni sindacali nazionalmente rappresentative delle parti sociali.
Infine nel terzo somma si stabilisce che l'acquisto dell'efficacia degli accordi e
contratti di cui ai commi precedenti deriva dal raggiungimento della maggioranza dei voti
favorevoli agli stessi che siano stati validamente espressi. |