La proposta di
disegno di legge sull'estensione dei diritti nel lavoro, che la segreteria della Cgil ha
assunto a maggioranza nella riunione del 3 febbraio. Questa proposta verrà presentata
all'apposita commissione del Comitato direttivo e sarà poi discussa nella prossima
riunione del Direttivo stesso
Titolo I
La proposta si prefigge, innanzitutto, di determinare le condizioni affinché l'intero
ordinamento lavoristico vigente estenda la propria efficacia anche alle situazioni in cui
la prestazione di lavoro viene resa nelle modalità di autodeterminazione della
prestazione stessa, oggi caratteristica della collaborazione coordinata e continuativa.
Ciò si può realizzare riformulando l'art.2094 del codice civile, in senso ampliativo,
piuttosto che ridefinendo in sede legislativa uno specifico tipo contrattuale di
collaborazione coordinata, assistito da un suo particolare corredo di diritti e tutele.
Al fine di prevenire comportamenti strumentali od elusivi, nel comporre la norma si dovrà
riformare la recente legge, da noi notoriamente osteggiata, che liberalizza il contratto a
tempo determinato.
Allo stesso fine si introdurrà una norma che contrasti il ricorso improprio e strumentale
alla forma contrattuale della "associazione in partecipazione".
Titolo II
In secondo luogo la proposta si prefigge l'estensione delle tutele contro i licenziamenti
ingiustificati. Il punto di partenza è, notoriamente, la massima determinazione della
Cgil nel difendere l'integrità dell'art. 18 della Legge 300/70; la proposta, dunque, si
rivolge all'area vasta dei rapporti di lavoro che non rientrano nell'ambito di
applicazione del suddetto art. 18 (compresi i rapporti di lavoro di cui al titolo I della
presente proposta)
Inoltre va considerato che la proposta di cui qui si tratta, come ripetutamente annunciato
dalla Cgil, sarà presentata contestualmente alla proposta di legge per la riforma e
l'estensione degli ammortizzatori sociali; e dunque occorre valutare a pieno le sinergie
che ne derivano, a partire dal fatto che anche le imprese estranee all'area di
applicazione dell'art. 18 dovranno poter ricorrere, in caso di difficoltà economiche che
causino sospensione o contrazione della attività produttiva, all'intero sistema degli
ammortizzatori sociali così come da noi proposto. Vale a dire che anche l'impresa minore
in situazione di crisi produttiva o di mercato potrà ricorrere, secondo le modalità
definite nella specifica proposta di legge, agli istituti in cui si articola il sistema
degli ammortizzatori (contratti di solidarietà, cassa integrazione..) in funzione
preventiva rispetto ai licenziamenti.
L'eventuale protrarsi della situazione di crisi produttiva o di mercato oltre la durata
temporale dei suddetti ammortizzatori, costituirà, anche nelle imprese minori,
giustificato motivo oggettivo per il ricorso ad eventuali licenziamenti.
Dunque in questa sede si tratta delle situazioni in cui il datore di lavoro adotti un
provvedimento di licenziamento individuale per motivi che definiamo genericamente "di
ordine disciplinare"
Così delimitato il campo della proposta, la stessa si riassume come segue:
Accertato nel processo che il licenziamento che origina la controversia non è motivato da
giusta causa o giustificato motivo oggettivo, il giudice emette sentenza di
"reintegra", quale che sia il numero dei dipendenti dell'impresa.(con
l'esclusione dei rapporti di lavoro domestici e dei rapporti di lavoratori che abbiano
superato l'età del pensionamento di vecchiaia e abbiano maturato il massimo
dell'anzianità di servizio pensionabile).
A fronte di ciò il lavoratore può optare per il risarcimento monetario, in alternativa
alla reintegra; in tal caso le modalità e l'entità del risarcimento saranno, anche nelle
imprese minori, le stesse oggi correnti, in analoga situazione, nelle imprese che
rientrano nell'area di applicazione dell'art. 18 (15 mensilità).
Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti si riconosce anche al datore di lavoro la
possibilità, dopo che sia intervenuta la sentenza di reintegra, di optare formalmente per
un risarcimento monetario "equivalente". In tal caso il Magistrato
quantificherà il risarcimento secondo il criterio della attualizzazione del danno futuro
reale, con la stessa tecnica usata nella liquidazione dei danni alla persona per
infortunio o incidente, pagati dal danneggiante al danneggiato. Nel determinare la misura
del risarcimento si dovrà prevedere un tetto massimo per le imprese il cui fatturato si
attesti al di sotto di un livello "congruo" ,da quantificare.
Alla determinazione del numero dei dipendenti dell'impresa ai fini della definizione
dell'ambito di applicazione dell'art. 18 della legge 300/70 concorrono tutti i contratti
di lavoro in essere, quale che sia la modalità della prestazione richiesta, compresi
quindi i contratti di cui al titolo I° della presente proposta di legge. Allo stesso fine
vanno altresì considerati i raggruppamenti di impresa.
Titolo III
In terzo luogo la proposta si prefigge di rendere più tempestiva ed efficace la gestione
delle controversie di lavoro. A tal fine si propone la istituzione di un procedimento
speciale (analogo a quello previsto per le controversie inerenti l'applicazione dell'art.
28 della legge 300) per tutte le controversie che abbiano per oggetto la salvaguardia del
rapporto di lavoro o i trasferimenti. Inoltre si propone di ricondurre il tentativo di
conciliazione all'interno del processo, rendendolo così fortemente impegnativo per le
parti, e di valorizzare l'istituto dell'arbitrato, sempre rigorosamente volontario e
secondo leggi e contratti, rendendolo opzionabile dalle parti dopo l'avvio del processo.
(4 febbraio 2003) |